Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 713 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Guido Marone presso cui ele. dom.ta in Napoli alla via Luca Parte_1
Giordano 15
Appellante
E
e rapp.ti e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato presso cui ele.te dom.ti in Napoli alla via Diaz 11 Appellati
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 , l'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado nella pare in cui aveva compensato le spese senza adeguata motivazione atteso che la domanda era stata accolta nella sua interezza.
Si costituiva la parte appellata ed eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva sul punto la conferma della sentenza correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è fondato nei limiti di cui in motivazione . L'allora ricorrente nel 21.12.2022 aveva presentato domanda per ottenere il pagamento dell'indennità per la cd. “ carta docenti”. La sentenza impugnata del
Tribunale di Nola aveva riconosciuto fondata l'intera domanda e aveva disposto l'attribuzione della Carta docenti per tutti gli anni richiesti.
29661.
Tuttavia si deve in parte dissentire da tale stuizione poiché prima della sentenza della Corte di cassazione era intervenuta nel marzo del 2022 una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.5.2022 che aveva ritenuto fondata la domanda di attribuzione della Carta docenti anche al personale scolastico precario poiché la durata del contratto non costituiva una “ ragione obbiettiva “ per una discriminazione tenuto conto del fatto che i lavori erano identici o simili e quindi comparabili.
Quindi la questione non era del tutto nuovo ma era stata decisa a ridosso della presentazione del ricorso in primo grado del dicembre del 2022 .
Pertanto solo la Corte di Giustizia europea si era espressa sulla questione quando era stato deposito il ricorso e non molto tempo prima mentre la Cassazione si sarebbe espressa dopo . Ciò costituisce una valida ragione per compensare per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio rimanendo a carico del la CP_1 liquidazione dell'altra metà come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie parzialmente la domanda e in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna il al pagamento della somma di euro 650,00 compensata per la metà per il primo grado CP_1 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
B) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 180,00 CP_1 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione .
Napoli 14.1.2025 Il Presidente rel.