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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/12/2024, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 722/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Jacopo Angelini Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avezzano adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo (dall'a.s. 1995/1996) prestato prima dell'immissione in ruolo (a.s. 1998/1999, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei predetti periodi di servizio di pre-ruolo a tutti i fini, ivi compreso il diritto all'inserimento della medesima ricorrente nella fascia di anzianità corrispondente (comprensivo dell'aggiunta del servizio di pre-ruolo), riconoscendo alla ricorrente in modo totalizzante e integrale, anche dal punto di vista economico, gli anni di pre-ruolo, maturando così anticipatamente la c.d. fascia 28, ovvero la fascia che dovesse risultare di giustizia;
- condannare l'Amministrazione scolastica resistente a riconoscere detto servizio con relativo trattamento economico e, dunque, ad inserire la ricorrente nella relativa posizione retributiva nonché al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate alla data odierna con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
La ricorrente esponeva, in particolare, di essere stata immesso nel ruolo ATA con decorrenza giuridica dall'1.9.1998 ed economica dal 7.11.1998, nel profilo professionale di Collaboratore
Scolastico; che, ai fini della ricostruzione di carriera, non le veniva computato e valutato il servizio pre-ruolo dalla stessa prestato in qualità di personale ATA;
di essere, al momento della presentazione del ricorso, in servizio con profilo di Collaboratore Scolastico, presso l' Controparte_3
di Avezzano.
[...]
Tanto premesso, la ricorrente censurava l'operato dell'Amministrazione scolastica là ove aveva valutato il servizio pre-ruolo secondo l'istituto della temporizzazione, in violazione del principio di non discriminazione sancito, tra l'altro, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato. L'Amministrazione resistente, in particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che, nel caso di specie, il servizio pre-ruolo prestato dalla
, pari a complessivi anni 2, mesi 3 e giorni 22, era stato integralmente riconosciuto, Pt_1 conformemente alle sue richieste. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2947 e 2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente acquisita al processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la specifica questione dell'operatività del criterio della temporizzazione nel calcolo dell'anzianità di servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c.d. ATA) della settore scolastico, già assunto a tempo determinato e poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, disapplicando l'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE (Cass., Sez. Lav. 28.11.2019, n. 31150).
L'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 D.Lgs. cit. aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
E' stato osservato dalla citata giurisprudenza che la normativa appena richiamata, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA, differisce sensibilmente da quella che lo stesso D.Lgs. n. 297/1994 dedica al personale docente (art. 485 e 489), perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo ai soli fini giuridici per il personale docente, un terzo ai fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (Cass. n. 31150/2019 cit.).
Al personale ATA, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (non invece su quello dell'art. 570) del Testo Unico, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. L'abbattimento, d'altra parte, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia i primi tre anni di servizio).
Tale previsione poteva ritenersi ragionevole nell'ambito di un sistema di reclutamento, esaminato anche da Cass. n. 22552/2016, che, per il personale ATA della IV qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che il personale
“stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 3 anni previsti dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994 (per i quali il riconoscimento opera in misura integrale), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento secondo il previsto criterio della temporizzazione, della cui conformità al diritto dell'Unione si discute.
Tanto osservato in ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 297/1994, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero
Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17, con la Per_3
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_4
La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza Motter, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Va, poi, evidenziato che la citata sentenza della CGUE ha esaminato la questione della ricostruzione della carriera del personale docente ai sensi dell'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, per il quale opera la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 4, legge n. 124/1999 (trasfuso nell'art. 489, T.U.), esclusa invece per il personale ATA, rispetto al quale viene quindi comunque preso in considerazione il solo periodo di servizio (non di ruolo) effettivamente prestato. Ne discende che, nel caso del personale ATA è in radice esclusa ogni possibilità “discriminazione alla rovescia” (che potrebbe invece in astratto configurarsi, per i docenti, nel caso di cumulo del regime di cui all'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 e di disapplicazione del criterio della temporizzazione).
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non può farsi leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata Per_3 su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che
“possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricostruzione di carriera della ricorrente è stata operata dall'Amministrazione scolastica con valutazione integrale del periodo di servizio anteriore all'immissione in ruolo.
Nel decreto n. 1139 del 9.11.1999, infatti, l'Amministrazione scolastica viene dato atto della richiesta della dipendente di riconoscimento del periodo di anni 2, mesi 3, giorni 22, di servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali dal 7.3.1995 al 31.3.1995; dal 3.5.1995 al 7.6.1995; dal 28.11.1995 al 22.12.1995; dal 12.1.1996; dal 12.1.1996 al 4.4.1996; dal 10.4.1996 al 12.6.1996; dal
22.10.1996 al 29.10.1996; dal 30.10.1996 al 30.8.1997; dall'11.11.1997 al 31.8.1997.
I predetti servizi pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera coincidono con quelli risultanti dallo stato matricolare depositato dalla stessa ricorrente.
Il totale dei predetti periodi (oltre a quelli sino ad allora prestati nel ruolo), pari appunto ad anni 2, mesi 3, giorni 22, è stato valutato integralmente, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in forza del richiamato decreto n. 1136 del 9.11.1999.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 919,10, Parte_1
tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, in favore delle Amministrazioni resistenti in solido;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 722/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Jacopo Angelini Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avezzano adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo (dall'a.s. 1995/1996) prestato prima dell'immissione in ruolo (a.s. 1998/1999, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei predetti periodi di servizio di pre-ruolo a tutti i fini, ivi compreso il diritto all'inserimento della medesima ricorrente nella fascia di anzianità corrispondente (comprensivo dell'aggiunta del servizio di pre-ruolo), riconoscendo alla ricorrente in modo totalizzante e integrale, anche dal punto di vista economico, gli anni di pre-ruolo, maturando così anticipatamente la c.d. fascia 28, ovvero la fascia che dovesse risultare di giustizia;
- condannare l'Amministrazione scolastica resistente a riconoscere detto servizio con relativo trattamento economico e, dunque, ad inserire la ricorrente nella relativa posizione retributiva nonché al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate alla data odierna con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
La ricorrente esponeva, in particolare, di essere stata immesso nel ruolo ATA con decorrenza giuridica dall'1.9.1998 ed economica dal 7.11.1998, nel profilo professionale di Collaboratore
Scolastico; che, ai fini della ricostruzione di carriera, non le veniva computato e valutato il servizio pre-ruolo dalla stessa prestato in qualità di personale ATA;
di essere, al momento della presentazione del ricorso, in servizio con profilo di Collaboratore Scolastico, presso l' Controparte_3
di Avezzano.
[...]
Tanto premesso, la ricorrente censurava l'operato dell'Amministrazione scolastica là ove aveva valutato il servizio pre-ruolo secondo l'istituto della temporizzazione, in violazione del principio di non discriminazione sancito, tra l'altro, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato. L'Amministrazione resistente, in particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che, nel caso di specie, il servizio pre-ruolo prestato dalla
, pari a complessivi anni 2, mesi 3 e giorni 22, era stato integralmente riconosciuto, Pt_1 conformemente alle sue richieste. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2947 e 2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente acquisita al processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la specifica questione dell'operatività del criterio della temporizzazione nel calcolo dell'anzianità di servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c.d. ATA) della settore scolastico, già assunto a tempo determinato e poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, disapplicando l'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE (Cass., Sez. Lav. 28.11.2019, n. 31150).
L'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 D.Lgs. cit. aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
E' stato osservato dalla citata giurisprudenza che la normativa appena richiamata, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA, differisce sensibilmente da quella che lo stesso D.Lgs. n. 297/1994 dedica al personale docente (art. 485 e 489), perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo ai soli fini giuridici per il personale docente, un terzo ai fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (Cass. n. 31150/2019 cit.).
Al personale ATA, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (non invece su quello dell'art. 570) del Testo Unico, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. L'abbattimento, d'altra parte, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia i primi tre anni di servizio).
Tale previsione poteva ritenersi ragionevole nell'ambito di un sistema di reclutamento, esaminato anche da Cass. n. 22552/2016, che, per il personale ATA della IV qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che il personale
“stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 3 anni previsti dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994 (per i quali il riconoscimento opera in misura integrale), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento secondo il previsto criterio della temporizzazione, della cui conformità al diritto dell'Unione si discute.
Tanto osservato in ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 297/1994, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero
Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17, con la Per_3
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_4
La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza Motter, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Va, poi, evidenziato che la citata sentenza della CGUE ha esaminato la questione della ricostruzione della carriera del personale docente ai sensi dell'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, per il quale opera la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 4, legge n. 124/1999 (trasfuso nell'art. 489, T.U.), esclusa invece per il personale ATA, rispetto al quale viene quindi comunque preso in considerazione il solo periodo di servizio (non di ruolo) effettivamente prestato. Ne discende che, nel caso del personale ATA è in radice esclusa ogni possibilità “discriminazione alla rovescia” (che potrebbe invece in astratto configurarsi, per i docenti, nel caso di cumulo del regime di cui all'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 e di disapplicazione del criterio della temporizzazione).
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non può farsi leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata Per_3 su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che
“possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricostruzione di carriera della ricorrente è stata operata dall'Amministrazione scolastica con valutazione integrale del periodo di servizio anteriore all'immissione in ruolo.
Nel decreto n. 1139 del 9.11.1999, infatti, l'Amministrazione scolastica viene dato atto della richiesta della dipendente di riconoscimento del periodo di anni 2, mesi 3, giorni 22, di servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali dal 7.3.1995 al 31.3.1995; dal 3.5.1995 al 7.6.1995; dal 28.11.1995 al 22.12.1995; dal 12.1.1996; dal 12.1.1996 al 4.4.1996; dal 10.4.1996 al 12.6.1996; dal
22.10.1996 al 29.10.1996; dal 30.10.1996 al 30.8.1997; dall'11.11.1997 al 31.8.1997.
I predetti servizi pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera coincidono con quelli risultanti dallo stato matricolare depositato dalla stessa ricorrente.
Il totale dei predetti periodi (oltre a quelli sino ad allora prestati nel ruolo), pari appunto ad anni 2, mesi 3, giorni 22, è stato valutato integralmente, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in forza del richiamato decreto n. 1136 del 9.11.1999.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 919,10, Parte_1
tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, in favore delle Amministrazioni resistenti in solido;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia