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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2972/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVINI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto Email_1
difensore, via Case Dipinte, n. 4, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI Controparte_1 C.F._2
MARTINA ed elettivamente domiciliato presso e nello Email_2
studio del predetto difensore, piazza XX Settembre, n. 11, Castelfranco di Sotto (PI)
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in AZ (ME), il 29 dicembre 2007, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AZ (ME), Anno 2007, Parte II, Serie A, n° 149 e dall'unione col quale erano nati i figli, , il 6 giugno 2008 e il 15 settembre 2012. Per_1 Per_2
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, parte ricorrente domandava disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita padre-figli, nonché porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali relative ai figli.
In data 20 dicembre 2024, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Controparte_1
pronuncia di separazione personale, né alla richiesta di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ma domandava il collocamento prevalente degli stessi presso il padre nella casa coniugale a lei assegnata, disporsi il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori e ripartirsi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai ragazzi, oltre che l'assegno unico e le detrazioni fiscali.
All'esito della comparizione personale delle parti, veniva disposta l'audizione dei due figli minori e, in quella sede, preliminarmente all'audizione, le parti addivenivano ad una soluzione conciliativa e concludevano congiuntamente su proposta del Giudice il quale, pertanto, si riservava di riferire al
Collegio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013, anche con riguardo alle statuizioni di carattere economico, che si ritengono adeguate rispetto agli interessi materiali dei figli, oltre che funzionali ad una loro crescita ed evoluzione.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in AZ (ME), il 29 dicembre 2007, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AZ (ME), Anno 2007, Parte II, Serie A, n°149, alle seguenti condizioni:
1) I figli rimarranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalente- mente presso la madre, nella casa che era stata destinata ad abitazione coniugale e che ora viene assegnata alla madre, sig.ra ; Parte_1
2) corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Controparte_1
l'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre ISTAT, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), da concordarsi preventivamente ove superiori ad € 100,00. Ai fini del perfe-zionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa in-formerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che sostiene la spesa rimette-rà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di 10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
Il sig. si impegna, altresì, a fare la spesa per un importo mensile pari a 100,00 euro CP_1
sulla base della lista che la signora provvederà ad inviare allo stesso via mail o WhatsApp entro i primi dieci giorni di ogni mese.;
3) L'assegno unico sarà integralmente corrisposto alla madre, sig.ra . Le detrazioni Parte_1
fiscali saranno godute al 50% da ciascuna parte;
4) Nessun contributo sarà corrisposto tra le parti per il loro mantenimento;
5) Le frequentazioni del padre con i figli, in considerazione dell'età dei ragazzi e dell'attuale sistemazione abitativa del padre, nelle modalità che seguono e che sono di fatto quelle attualmente praticate, con in più la previsione per cui una domenica ogni 15 giorni il padre trascorrerà con i ragazzi la giornata e prevalentemente il momento del pranzo, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei ragazzi stessi.
Nelle giornate di lunedì e giovedì di ogni settimana il padre andrà a prendere a scuola e Per_2
con la stessa trascorrerà il momento del pranzo e il pomeriggio e/o parte del pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della stessa, riaccompagnandola a casa nel momento in cui la stessa lo richiederà, anche per attendere ai compiti e allo studio pomeridiano.
Il padre, durante il periodo delle vacanze estive, durante le ferie, terrà con sé i ragazzi per l'intera giornata portandoli al mare o dove vorrà, per poi farli rientrare nell'abitazione materna la sera, se del caso anche dopo cena e questo almeno per dieci giorni consecutivi;
6) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 14.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2972/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVINI SILVIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto Email_1
difensore, via Case Dipinte, n. 4, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI Controparte_1 C.F._2
MARTINA ed elettivamente domiciliato presso e nello Email_2
studio del predetto difensore, piazza XX Settembre, n. 11, Castelfranco di Sotto (PI)
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in AZ (ME), il 29 dicembre 2007, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AZ (ME), Anno 2007, Parte II, Serie A, n° 149 e dall'unione col quale erano nati i figli, , il 6 giugno 2008 e il 15 settembre 2012. Per_1 Per_2
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, parte ricorrente domandava disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita padre-figli, nonché porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali relative ai figli.
In data 20 dicembre 2024, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Controparte_1
pronuncia di separazione personale, né alla richiesta di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori ma domandava il collocamento prevalente degli stessi presso il padre nella casa coniugale a lei assegnata, disporsi il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori e ripartirsi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai ragazzi, oltre che l'assegno unico e le detrazioni fiscali.
All'esito della comparizione personale delle parti, veniva disposta l'audizione dei due figli minori e, in quella sede, preliminarmente all'audizione, le parti addivenivano ad una soluzione conciliativa e concludevano congiuntamente su proposta del Giudice il quale, pertanto, si riservava di riferire al
Collegio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013, anche con riguardo alle statuizioni di carattere economico, che si ritengono adeguate rispetto agli interessi materiali dei figli, oltre che funzionali ad una loro crescita ed evoluzione.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in AZ (ME), il 29 dicembre 2007, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AZ (ME), Anno 2007, Parte II, Serie A, n°149, alle seguenti condizioni:
1) I figli rimarranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalente- mente presso la madre, nella casa che era stata destinata ad abitazione coniugale e che ora viene assegnata alla madre, sig.ra ; Parte_1
2) corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Controparte_1
l'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre ISTAT, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), da concordarsi preventivamente ove superiori ad € 100,00. Ai fini del perfe-zionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa in-formerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che sostiene la spesa rimette-rà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di 10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
Il sig. si impegna, altresì, a fare la spesa per un importo mensile pari a 100,00 euro CP_1
sulla base della lista che la signora provvederà ad inviare allo stesso via mail o WhatsApp entro i primi dieci giorni di ogni mese.;
3) L'assegno unico sarà integralmente corrisposto alla madre, sig.ra . Le detrazioni Parte_1
fiscali saranno godute al 50% da ciascuna parte;
4) Nessun contributo sarà corrisposto tra le parti per il loro mantenimento;
5) Le frequentazioni del padre con i figli, in considerazione dell'età dei ragazzi e dell'attuale sistemazione abitativa del padre, nelle modalità che seguono e che sono di fatto quelle attualmente praticate, con in più la previsione per cui una domenica ogni 15 giorni il padre trascorrerà con i ragazzi la giornata e prevalentemente il momento del pranzo, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei ragazzi stessi.
Nelle giornate di lunedì e giovedì di ogni settimana il padre andrà a prendere a scuola e Per_2
con la stessa trascorrerà il momento del pranzo e il pomeriggio e/o parte del pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della stessa, riaccompagnandola a casa nel momento in cui la stessa lo richiederà, anche per attendere ai compiti e allo studio pomeridiano.
Il padre, durante il periodo delle vacanze estive, durante le ferie, terrà con sé i ragazzi per l'intera giornata portandoli al mare o dove vorrà, per poi farli rientrare nell'abitazione materna la sera, se del caso anche dopo cena e questo almeno per dieci giorni consecutivi;
6) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 14.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina