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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Valentina Vitulano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4244 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 pendente tra
, in persona del procuratore speciale dott. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv.Claudio Carrato ,nel cui studio Parte_2
elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele n. 50
- APPELLANTE -
e
,rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo Controparte_1
,elettivamente domiciliato nel suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al Corso
Alcide De Gasperi n.16
- APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Castellammare di Torre Annunziata n.2057/2023, notificata il 14 luglio 2023 e depositata il 29.giugno.2023,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.settembre 2023, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di
[...]
Torre Annunziata n.2057/2023 notificata il 14 luglio 2023 che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado, qualificata come opposizione all'esecuzione annullava l' intimazione pagamento n.07120219010337309000 notificata il 20 dicembre 2021, condannando l' al Pt_1 Parte_1
pagamento delle spese processuali, chiedendone la riforma per i motivi meglio indicati nell'atto di appello.
1 Si è costituito l'appellato, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la inammissibilità del gravame siccome proposto tardivamente oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 14 luglio 2023, sull'assunto che, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione ex art- 615 c.p.c., non poteva ritenersi applicabile, nel caso de quo, la sospensione dei termini processuali, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.
A fronte di tale eccezione, l'appellante ha sostenuto la tempestività dell'appello poiché, a suo dire, il giudizio di primo grado verteva su un'ordinaria azione di accertamento negativo e non su una opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, con conseguente infondatezza dell'eccezione, ha quindi concluso per l'accoglimento del gravame proposto.
La causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso va preliminarmente esaminata – ed accolta - l'eccepita inammissibilità della presente impugnazione per sua tardività, come sollevata dall'appellato con la comparsa di costituzione e risposta, avendo questi denunciato l'inosservanza del termine “breve” di trenta giorni, prescritto dall'art. 325 c.p.c., intercorso tra la data di notifica della sentenza (14.7.2023) e la data di notifica del gravame (13.9.2023).
Va in primo luogo richiamato il consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, cioè a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice "a quo", cioè dal giudice che ha emesso il provvedimento, a prescindere dalla sua correttezza (da ultimo, cfr.
Cass., 23 dicembre 2008 n.30201; Cass., 14 dicembre 2007 n.26294; 17 maggio
2007 n.11455; Cass., 24 aprile 2007 n.9867).
Nella vicenda in parola, il giudice di prime cure ha, in maniera chiara ed univoca, qualificato la domanda spiegata in primo grado come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., com'è evincibile dalla pronuncia che nell'oggetto,
2 nella motivazione e nel dispositivo qualifica in tal modo la domanda proposta in primo grado.
E' noto che “Nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione.” (Cass. civ.
3.7.2018 n. 17328; conf., ex multis, Cass, civ.
3.2.2020 n. 3542). Si è altresì ritenuto in giurisprudenza che “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio.” (Cass. civ. sez. un.
5.4.2005 n. 6983).
In applicazione dei principi, normativi e giurisprudenziali sopra enunciati, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello siccome notificato in data 13.9.2023 e, quindi, oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza (avvenuta 14.7.2023) fissati dagli artt. 325 e 326 c.p.c., attesa l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini nel caso in esame, con conseguente decadenza del potere di proporre l'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza non tempestivamente appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota specifica, tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 1.101 a 5.200), dei motivi della decisione, tra i valori minimi e medi delle disposizioni di cui al DM
55/2014, in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gargiulo, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Da ultimo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore:
"Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel
3 provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
Essendo l'appello in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) inammissibile, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1.dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna in persona del procuratore Parte_1
speciale al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco
Gargiulo, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Torre Annunziata, 1 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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