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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3506 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 07/08/1957, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via L. Ariosto n. 47, presso lo studio dell'avv. Pepe Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/07/1962, elettivamente domiciliata in Palermo, CP_1 via L. Ariosto n.47 presso lo studio dell'avv. Taormina Alessia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e con l'obbligo di comunicare all' altro coniuge ogni trasferimento di residenza con raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente;
2) L'immobile sito in Palermo nella Via Baglio Bagnara n. 11 (Via Aloi n. 11), adibito in costanza di matrimonio ad abitazione coniugale viene assegnato con tutti i suoi arredi alla Sig.ra CP_1 ;
[...]
3) Con la sottoscrizione del presente accordo il Sig. si obbliga a corrispondere Parte_1 in favore della sig. , entro il giorno 5 di ogni mese un assegno dell'importo CP_1 complessivo di € 120,00 (centoventi/00) di contributo per il mantenimento della stessa, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i beni personali;
5) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse, inter partes, dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
6) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 04/07/1981 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 132 - P. II – serie A - Anno 1981).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
IE RO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3506 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 07/08/1957, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via L. Ariosto n. 47, presso lo studio dell'avv. Pepe Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/07/1962, elettivamente domiciliata in Palermo, CP_1 via L. Ariosto n.47 presso lo studio dell'avv. Taormina Alessia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e con l'obbligo di comunicare all' altro coniuge ogni trasferimento di residenza con raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente;
2) L'immobile sito in Palermo nella Via Baglio Bagnara n. 11 (Via Aloi n. 11), adibito in costanza di matrimonio ad abitazione coniugale viene assegnato con tutti i suoi arredi alla Sig.ra CP_1 ;
[...]
3) Con la sottoscrizione del presente accordo il Sig. si obbliga a corrispondere Parte_1 in favore della sig. , entro il giorno 5 di ogni mese un assegno dell'importo CP_1 complessivo di € 120,00 (centoventi/00) di contributo per il mantenimento della stessa, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i beni personali;
5) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse, inter partes, dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
6) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 04/07/1981 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 132 - P. II – serie A - Anno 1981).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
IE RO
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