Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 813
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento del 2017, pur essendo un atto atipico, non fosse stata impugnata, ma ciò non precludeva la contestazione della prescrizione nella presente sede. La prescrizione per gli anni 2009-2010-2011 era maturata prima della notifica dell'intimazione del 2017. Per l'anno 2012, la normativa emergenziale Covid-19 non era applicabile in quanto la cartella è stata emessa dopo il periodo di sospensione.

  • Accolto
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che la prescrizione per gli anni 2009-2010-2011 fosse maturata prima della notifica dell'intimazione del 2017, la quale, essendo un atto atipico, non precludeva la contestazione della prescrizione. Per l'anno 2012, la normativa emergenziale Covid-19 non era applicabile in quanto la cartella è stata emessa dopo il periodo di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 813
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 813
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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