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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7596 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
n. 14271/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14271 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Roberto Iacono e Valentina Picascia, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Napoli, al Centro Direzionale Isola E1.
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 30, co. 6, del D.lgs. 286/98 depositato in data 03/07/2024, il sig.
impugnava il provvedimento del Questore di Napoli del 25/05/2024, con il Parte_1
quale era stato rigettato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. d), del T.U. Immigrazione, e disposta l'espulsione al termine della detenzione in corso.
In sintesi, il ricorrente deduceva di essere padre della minore cittadina Per_1
pagina 1 di 4 italiana, di convivere stabilmente con la madre della minore e di voler formalizzare il vincolo matrimoniale;
aggiungeva che l'allontanamento avrebbe compromesso il diritto all'unità familiare e lo sviluppo psicofisico della figlia;
evidenziava che le pregresse condanne riportate erano già espiate e i procedimenti penali pendenti non potevano fondare un giudizio di pericolosità.
Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_1
evidenziando di contro la pericolosità sociale del ricorrente, accertata sulla base delle numerose condanne penali definitive (in particolare per rapine aggravate); dell'attuale detenzione per traffico di sostanze stupefacenti (arresto del 17.02.2024); dell'assenza di prova di reinserimento o di effettivo ruolo genitoriale.
Disattesa l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
la controversia veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 10/07/2025.
Il ricorso è infondato.
È vero, come correttamente sostenuto dal ricorrente, che il permesso di soggiorno per motivi familiari rientra tra gli strumenti normativi volti alla tutela dell'unità familiare, riconosciuta dagli artt. 29 Cost., 8 e 12 CEDU, e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Tuttavia, tale diritto non ha natura assoluta.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 21799/2010), esso deve essere bilanciato con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale, anch'esse tutelate da fonti internazionali e comunitarie. La Direttiva 2008/115/CE, infatti, consente misure di allontanamento anche nei confronti di stranieri inseriti in contesti familiari, se ritenuti pericolosi.
In tale prospettiva, la formazione di un nucleo familiare non legittima di per sé la permanenza sul territorio nazionale, se non nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 29
e 30 del D.lgs. 286/98.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale e ha legittimamente rigettato l'istanza del sulla base di una valutazione Pt_1
complessiva e documentata della sua pericolosità sociale, derivante sia da condanne penali pagina 2 di 4 definitive, sia da comportamenti illeciti recenti, che denotano l'assenza di qualunque percorso di reinserimento.
In particolare, il ricorrente risulta condannato in via definitiva per rapine aggravate commesse in Portici, Torre Annunziata e Pozzuoli, per le quali, con ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 02/12/2021, riconosciuto un cumulo pene residuo di 10 anni, 1 mese e 20 giorni, per una pluralità di rapine aggravate, consumate e tentate.
Inoltre, con ordinanza del 17/02/2023, è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata, poiché durante la misura alternativa di affidamento in prova, il ricorrente ha violato gli obblighi, evadendo dal domicilio, ed è stato più volte sanzionato per guida senza patente e senza assicurazione.
Infine, egli si trova in stato di custodia cautelare dal 17.02.2024, per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 (elementi tratti dalle difese del resistente e non CP_1
specificamente contestati dal ricorrente).
Questi elementi dimostrano che il ricorrente non ha mai interrotto il proprio stile di vita criminale, neppure dopo l'avvio della convivenza con la madre della figlia né dopo la nascita della minore. Al contrario, la recente imputazione per traffico di stupefacenti aggrava ulteriormente il suo profilo di rischio, trattandosi di una condotta grave e attuale che incide direttamente sull'ordine pubblico e sulla sicurezza collettiva.
In tale contesto, la presenza della figlia minore e la dedotta esigenza di coesione familiare non possono prevalere, poiché l'unità familiare non è un diritto assoluto e la sua tutela è subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 29 e 30 del D.lgs. 286/98
Né può soccorrere il disposto dell'art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione, che prevede la possibilità di rilascio del permesso per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”: tale tipo di permesso non è stato oggetto di domanda (peraltro di cognizione del Tribunale per i minorenni).
La domanda azionata ha invece diversa natura giuridica, basandosi sul vincolo familiare in via ordinaria, ed è correttamente rientrata nella valutazione comparativa prevista dall'art. 5, co.
5-bis, del D.lgs. 286/98.
La valutazione comparativa tra la pericolosità sociale concreta ed attuale dello pagina 3 di 4 straniero e l'interesse alla tutela della vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, non depone a favore del ricorrente.
Risulta evidente che il profilo di rischio del – radicato in una pluralità di reati Pt_1
gravi, reiterati nel tempo e non isolati, anche in costanza di paternità – supera la soglia di tollerabilità prevista per il mantenimento del soggiorno sul territorio nazionale.
L'esigenza, per quanto meritevole in astratto, di garantire la continuità del rapporto padre-figlia, non può prevalere quando l'interessato non ha mai assunto un comportamento conforme all'ordinamento, ha mostrato incapacità di recepire la funzione rieducativa della pena e continua a commettere reati anche dopo la costituzione del vincolo familiare.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge ove dovuti.
Napoli, 05/08/2025.
Il giudice
Dott. Mario Suriano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14271 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Roberto Iacono e Valentina Picascia, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Napoli, al Centro Direzionale Isola E1.
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 30, co. 6, del D.lgs. 286/98 depositato in data 03/07/2024, il sig.
impugnava il provvedimento del Questore di Napoli del 25/05/2024, con il Parte_1
quale era stato rigettato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. d), del T.U. Immigrazione, e disposta l'espulsione al termine della detenzione in corso.
In sintesi, il ricorrente deduceva di essere padre della minore cittadina Per_1
pagina 1 di 4 italiana, di convivere stabilmente con la madre della minore e di voler formalizzare il vincolo matrimoniale;
aggiungeva che l'allontanamento avrebbe compromesso il diritto all'unità familiare e lo sviluppo psicofisico della figlia;
evidenziava che le pregresse condanne riportate erano già espiate e i procedimenti penali pendenti non potevano fondare un giudizio di pericolosità.
Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_1
evidenziando di contro la pericolosità sociale del ricorrente, accertata sulla base delle numerose condanne penali definitive (in particolare per rapine aggravate); dell'attuale detenzione per traffico di sostanze stupefacenti (arresto del 17.02.2024); dell'assenza di prova di reinserimento o di effettivo ruolo genitoriale.
Disattesa l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
la controversia veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 10/07/2025.
Il ricorso è infondato.
È vero, come correttamente sostenuto dal ricorrente, che il permesso di soggiorno per motivi familiari rientra tra gli strumenti normativi volti alla tutela dell'unità familiare, riconosciuta dagli artt. 29 Cost., 8 e 12 CEDU, e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Tuttavia, tale diritto non ha natura assoluta.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 21799/2010), esso deve essere bilanciato con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale, anch'esse tutelate da fonti internazionali e comunitarie. La Direttiva 2008/115/CE, infatti, consente misure di allontanamento anche nei confronti di stranieri inseriti in contesti familiari, se ritenuti pericolosi.
In tale prospettiva, la formazione di un nucleo familiare non legittima di per sé la permanenza sul territorio nazionale, se non nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 29
e 30 del D.lgs. 286/98.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale e ha legittimamente rigettato l'istanza del sulla base di una valutazione Pt_1
complessiva e documentata della sua pericolosità sociale, derivante sia da condanne penali pagina 2 di 4 definitive, sia da comportamenti illeciti recenti, che denotano l'assenza di qualunque percorso di reinserimento.
In particolare, il ricorrente risulta condannato in via definitiva per rapine aggravate commesse in Portici, Torre Annunziata e Pozzuoli, per le quali, con ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 02/12/2021, riconosciuto un cumulo pene residuo di 10 anni, 1 mese e 20 giorni, per una pluralità di rapine aggravate, consumate e tentate.
Inoltre, con ordinanza del 17/02/2023, è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata, poiché durante la misura alternativa di affidamento in prova, il ricorrente ha violato gli obblighi, evadendo dal domicilio, ed è stato più volte sanzionato per guida senza patente e senza assicurazione.
Infine, egli si trova in stato di custodia cautelare dal 17.02.2024, per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 (elementi tratti dalle difese del resistente e non CP_1
specificamente contestati dal ricorrente).
Questi elementi dimostrano che il ricorrente non ha mai interrotto il proprio stile di vita criminale, neppure dopo l'avvio della convivenza con la madre della figlia né dopo la nascita della minore. Al contrario, la recente imputazione per traffico di stupefacenti aggrava ulteriormente il suo profilo di rischio, trattandosi di una condotta grave e attuale che incide direttamente sull'ordine pubblico e sulla sicurezza collettiva.
In tale contesto, la presenza della figlia minore e la dedotta esigenza di coesione familiare non possono prevalere, poiché l'unità familiare non è un diritto assoluto e la sua tutela è subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 29 e 30 del D.lgs. 286/98
Né può soccorrere il disposto dell'art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione, che prevede la possibilità di rilascio del permesso per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”: tale tipo di permesso non è stato oggetto di domanda (peraltro di cognizione del Tribunale per i minorenni).
La domanda azionata ha invece diversa natura giuridica, basandosi sul vincolo familiare in via ordinaria, ed è correttamente rientrata nella valutazione comparativa prevista dall'art. 5, co.
5-bis, del D.lgs. 286/98.
La valutazione comparativa tra la pericolosità sociale concreta ed attuale dello pagina 3 di 4 straniero e l'interesse alla tutela della vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, non depone a favore del ricorrente.
Risulta evidente che il profilo di rischio del – radicato in una pluralità di reati Pt_1
gravi, reiterati nel tempo e non isolati, anche in costanza di paternità – supera la soglia di tollerabilità prevista per il mantenimento del soggiorno sul territorio nazionale.
L'esigenza, per quanto meritevole in astratto, di garantire la continuità del rapporto padre-figlia, non può prevalere quando l'interessato non ha mai assunto un comportamento conforme all'ordinamento, ha mostrato incapacità di recepire la funzione rieducativa della pena e continua a commettere reati anche dopo la costituzione del vincolo familiare.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge ove dovuti.
Napoli, 05/08/2025.
Il giudice
Dott. Mario Suriano
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