CASS
Sentenza 25 febbraio 2021
Sentenza 25 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2021, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 16/07/2020 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Edian Rocco Maria Di Dio, in sostituzione dell'avv. Mario Luciano Brancato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. NI PA è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dell'8 giugno scorso, con l'addebito di aver fatto parte, fino al febbraio del 2019, dell'associazione di tipo mafioso denominata "Cappello - Carateddi", operante in quel territorio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7523 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 19/11/2020 Tale decisione è stata confermata dal Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del PA dal suo difensore è sostenuto da tre motivi. 2.1. Violazione di legge processuale e vizio della motivazione, in relazione al divieto di un secondo giudizio, ex artt. 649, cod. proc. pen., e 7, CEDU, poiché, per gli stessi fatti, quegli è attualmente sottoposto a processo, pendente in primo grado, e le argomentazioni spese dal Tribunale per respingere la relativa doglianza non sarebbero conferenti. Irrilevante, infatti, è la diversità delle fattispecie di reato ipotizzate (nell'altro processo, infatti, LA è imputato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), in quanto occorre fare riferimento al fatto storicamente inteso, nei suoi connotati naturalistici;
né è significativa la diversità dei concorrenti nei due reati, trattandosi pur sempre di condotte collocabili nell'attività del medesimo "clan Cappello". Sostanzialmente identico risulterebbe, inoltre, il compendio probatorio, se non per elementi del tutto marginali;
e, infine, anche il periodo temporale di riferimento sarebbe il medesimo: la contestazione mossa nel diverso processo, infatti, contiene soltanto l'indicazione del termine a quo (dal 2014) con permanenza e, non essendo ivi ancora intervenuta sentenza di primo grado, deve considerarsi estesa anche a quello considerato dal presente procedimento, invece delimitato soltanto nel suo estremo finale (fino al febbraio del 2019). 2.2. Violazione di legge e vizi cumulativi della motivazione, in punto di gravità indiziaria. Anzitutto, la posizione di vertice all'interno del sodalizio, attribuita nell'ordinanza al ricorrente, non si concilierebbe con la sua assenza dalle più significative conversazioni intercettate e con la sua mancata partecipazione a riunioni importanti per l'attività del gruppo: egli, infatti, viene solo menzionato da terzi e, peraltro, in alcuni casi, è discutibile che i riferimenti ivi contenuti a "NI" riguardino lui e non altri. L'unica affermazione a lui certamente attribuibile, tra quelle valorizzate dal provvedimento impugnato, quella, ossia, in cui dice al suo interlocutore «io sempre RS vedi che sono», sarebbe stata fraintesa dal Tribunale, trattandosi del suggerimento, rivolto al suo interlocutore TT RS ed espresso nelle forme del discorso diretto, su quanto questi avrebbe dovuto dire ad altri. Del resto - aggiunge la difesa - la lettura dei giudici del riesame non si concilierebbe con il loro assunto per cui PA farebbe parte di una famiglia mafiosa diversa dai RS. 2 Inconferenti, poi, sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tenute in considerazione dal Tribunale: quelle di Sardo, infatti, sono state ritenute inattendibili in altro procedimento;
RS VA ha riferito solo informazioni de relato, non confermate dalla fonte diretta;
Strano, infine, ha dichiarato di essere appartenuto ad altra compagine criminale, ha parlato solo dopo essere stato arrestato in questo procedimento, con l'esclusivo intento di salvare se stesso ed i propri familiari, ed ha reso unicamente dichiarazioni eteroaccusatorie, comunque asserendo di non aver avuto mai rapporti personali con PA. Di contro, nelle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, con un passato nelle fila della compagine in rassegna, non si rinviene alcun riferimento al ricorrente: ma, su tali elementi istruttori, l'ordinanza per lo più sorvola. Tutti i rilievi sin qui esposti, infine, valutati in uno all'incensuratezza del ricorrente, comunque risulterebbero inconciliabili con l'ipotizzata posizione di vertice a lui attribuita all'interno del sodalizio, peraltro senza specificazione tra i vari ruoli tipizzati dalla norma. 2.3. Incensuratezza, assenza nei momenti rilevanti del sodalizio accertati attraverso le intercettazioni, nonché il giudicato cautelare sull'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nell'àmbito del diverso processo dianzi evocato (non essendo stata impugnata l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'appello del Pubblico ministero sull'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare), depongono concordemente per l'inesistenza di esigenze cautelari: ragione per cui, anche su questo punto, con l'ultimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, per la genericità dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché manifestamente destituito di fondamento. 1.1. Nella materia cautelare, anzitutto, non opera il disposto dell'art. 649, cod. proc. pen., che - come emerge dal nitido testo normativo - presuppone l'emissione di una precedente «sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili»: ipotesi che non ricorre nello specifico caso in rassegna. Quivi potrebbe riconoscersi uno spazio applicativo, semmai, al più generale "principio di preclusione" - delineato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, richiamata anche dal 3 ricorrente - per effetto del quale non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del Pubblico ministero, in ragione della consumazione del relativo potere di azione;
con la precisazione per cui, a tal fine, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (nello stesso senso anche Corte cost., sent. n. 200 del 2016). Ma, a specificare le ricadute di tale generale principio nella materia cautelare, sono successivamente intervenute ancora le Sezioni unite, che hanno puntualizzato come, in questo àmbito ed a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, l'idem, il cui bis è precluso, non si concreti e non si esaurisca nella mera identità del fatto, ma ricomprenda necessariamente anche l'identità degli elementi di prova, posti e valutati a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001). 1.2. Se questo è il perimetro normativo di riferimento, emerge all'evidenza l'impossibilità di ricomprendervi la specifica fattispecie concreto L in rassegna. Come rilevato dal Tribunale - senza che le affermazioni dissenzienti contenute nel ricorso siano accompagnate dall'indicazione di puntuali elementi probatori a confutazione, risultando perciò generiche - già solo la composizione soggettiva delle compagini criminali oggetto dei due procedimenti è sensibilmente diversa;
e, inoltre, il compendio probatorio del presente giudizio, rispetto a quello posto a fondamento dell'aiccusa nel diverso processo già pendente, si è arricchito di una lunga attività d'intercettazione, protrattasi sino al 2018. Ma, soprattutto, va osservato che le vicende indicate nell'ordinanza impugnata come dimostrative della partecipazione e del ruolo del ricorrente nell'associazione mafiosa attengono anche a questioni estranee al commercio degli stupefacenti (ad esempio, il suo intervento risolutore di conflitti nella vicenda La EC - NO e nel dissidio tra RS e AM, pagg. 7 - 11): talché deve escludersi l'identità dei due fatti, anche soltanto dal punto di vista storico-naturalistico. 2. La seconda doglianza non è consentita m questa sede, consistendo nella diversa interpretazione di alcuni risultati probatori, rispetto a quella compiuta dal Tribunale del riesame, e nella valorizzazione di altre emergenze, con cui 4 sostanzialmente si chiede alla Corte di cassazione una valutazione in fatto, che però esule dal sindacato consentitole. Questo, infatti, è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e senza, quindi, che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Peraltro, nello specifico, il ricorso si sofferma, dandone una personale interpretazione, soltanto su alcune delle numerosissime emergenze probatorie indicate nell'ordinanza impugnata, trascurandone altre di valenza indiziante indiscutibile. Si pensi, solo per esemplificare: a) alle conversazioni relative alla già ricordata vicenda dell'ospitalità rifiutata da IN NO a PP La EC, in fuga dalle forze dell'ordine dopo un furto, nella quale PA ha svolto un ruolo centrale per il successivo accertamento di colpe, provvedendo a convocare i due contendenti di fronte ai capi-cosca; b) a quella che attesta il suo intervento mediatore nel conflitto tra tale AM ed il vertice del clan, TT RS, su incarico di quest'ultimo; c) ad un'altra in cui lo stesso RS lo indica a terzi quale riferimento per risolvere questioni economiche, che s'ipotizzano legate al sostentamento dei detenuti;
d) a quanto afferma, parlando con altre persone, tale RE DA, dopo essere stato coinvolto in una sparatoria, ovvero che «oggi sta parlando PA per CC 'u ciuraru» (ovvero VA RD, indicato dal Tribunale come già condannato per associazione mafiosa). Ragione per cui, in conclusione, il percorso giustificativo seguìto dai giudici del riesame non presenta quell'illogicità manifesta che sola può giustificare l'esercizio da parte della Corte di cassazione del proprio potere demolitorio. 3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile, poiché aspecifico. Nulla di significativo esso deduce, infatti, che possa vincere la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, del codice di rito. Al di là degli elementi evidenziati a confutazione del giudizio di gravità indiziaria, tuttavia non conducenti per le ragioni anzidette, il ricorso valorizza circostanze di per sé neutre, quali l'incensuratezza ed il tempo intermedio tra i fatti e l'applicazione della misura, pari a circa due anni, ma poco significativo, trattandosi - come si spiega nell'ordinanza - di una "mafia storica" e mancando qualsiasi dimostrazione del venir meno di essa o dell'interruzione del vincolo da parte del singolo. 5 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza degli argomenti rassegnati, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Edian Rocco Maria Di Dio, in sostituzione dell'avv. Mario Luciano Brancato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. NI PA è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dell'8 giugno scorso, con l'addebito di aver fatto parte, fino al febbraio del 2019, dell'associazione di tipo mafioso denominata "Cappello - Carateddi", operante in quel territorio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7523 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 19/11/2020 Tale decisione è stata confermata dal Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del PA dal suo difensore è sostenuto da tre motivi. 2.1. Violazione di legge processuale e vizio della motivazione, in relazione al divieto di un secondo giudizio, ex artt. 649, cod. proc. pen., e 7, CEDU, poiché, per gli stessi fatti, quegli è attualmente sottoposto a processo, pendente in primo grado, e le argomentazioni spese dal Tribunale per respingere la relativa doglianza non sarebbero conferenti. Irrilevante, infatti, è la diversità delle fattispecie di reato ipotizzate (nell'altro processo, infatti, LA è imputato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), in quanto occorre fare riferimento al fatto storicamente inteso, nei suoi connotati naturalistici;
né è significativa la diversità dei concorrenti nei due reati, trattandosi pur sempre di condotte collocabili nell'attività del medesimo "clan Cappello". Sostanzialmente identico risulterebbe, inoltre, il compendio probatorio, se non per elementi del tutto marginali;
e, infine, anche il periodo temporale di riferimento sarebbe il medesimo: la contestazione mossa nel diverso processo, infatti, contiene soltanto l'indicazione del termine a quo (dal 2014) con permanenza e, non essendo ivi ancora intervenuta sentenza di primo grado, deve considerarsi estesa anche a quello considerato dal presente procedimento, invece delimitato soltanto nel suo estremo finale (fino al febbraio del 2019). 2.2. Violazione di legge e vizi cumulativi della motivazione, in punto di gravità indiziaria. Anzitutto, la posizione di vertice all'interno del sodalizio, attribuita nell'ordinanza al ricorrente, non si concilierebbe con la sua assenza dalle più significative conversazioni intercettate e con la sua mancata partecipazione a riunioni importanti per l'attività del gruppo: egli, infatti, viene solo menzionato da terzi e, peraltro, in alcuni casi, è discutibile che i riferimenti ivi contenuti a "NI" riguardino lui e non altri. L'unica affermazione a lui certamente attribuibile, tra quelle valorizzate dal provvedimento impugnato, quella, ossia, in cui dice al suo interlocutore «io sempre RS vedi che sono», sarebbe stata fraintesa dal Tribunale, trattandosi del suggerimento, rivolto al suo interlocutore TT RS ed espresso nelle forme del discorso diretto, su quanto questi avrebbe dovuto dire ad altri. Del resto - aggiunge la difesa - la lettura dei giudici del riesame non si concilierebbe con il loro assunto per cui PA farebbe parte di una famiglia mafiosa diversa dai RS. 2 Inconferenti, poi, sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tenute in considerazione dal Tribunale: quelle di Sardo, infatti, sono state ritenute inattendibili in altro procedimento;
RS VA ha riferito solo informazioni de relato, non confermate dalla fonte diretta;
Strano, infine, ha dichiarato di essere appartenuto ad altra compagine criminale, ha parlato solo dopo essere stato arrestato in questo procedimento, con l'esclusivo intento di salvare se stesso ed i propri familiari, ed ha reso unicamente dichiarazioni eteroaccusatorie, comunque asserendo di non aver avuto mai rapporti personali con PA. Di contro, nelle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, con un passato nelle fila della compagine in rassegna, non si rinviene alcun riferimento al ricorrente: ma, su tali elementi istruttori, l'ordinanza per lo più sorvola. Tutti i rilievi sin qui esposti, infine, valutati in uno all'incensuratezza del ricorrente, comunque risulterebbero inconciliabili con l'ipotizzata posizione di vertice a lui attribuita all'interno del sodalizio, peraltro senza specificazione tra i vari ruoli tipizzati dalla norma. 2.3. Incensuratezza, assenza nei momenti rilevanti del sodalizio accertati attraverso le intercettazioni, nonché il giudicato cautelare sull'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nell'àmbito del diverso processo dianzi evocato (non essendo stata impugnata l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'appello del Pubblico ministero sull'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare), depongono concordemente per l'inesistenza di esigenze cautelari: ragione per cui, anche su questo punto, con l'ultimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, per la genericità dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché manifestamente destituito di fondamento. 1.1. Nella materia cautelare, anzitutto, non opera il disposto dell'art. 649, cod. proc. pen., che - come emerge dal nitido testo normativo - presuppone l'emissione di una precedente «sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili»: ipotesi che non ricorre nello specifico caso in rassegna. Quivi potrebbe riconoscersi uno spazio applicativo, semmai, al più generale "principio di preclusione" - delineato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, richiamata anche dal 3 ricorrente - per effetto del quale non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del Pubblico ministero, in ragione della consumazione del relativo potere di azione;
con la precisazione per cui, a tal fine, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (nello stesso senso anche Corte cost., sent. n. 200 del 2016). Ma, a specificare le ricadute di tale generale principio nella materia cautelare, sono successivamente intervenute ancora le Sezioni unite, che hanno puntualizzato come, in questo àmbito ed a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, l'idem, il cui bis è precluso, non si concreti e non si esaurisca nella mera identità del fatto, ma ricomprenda necessariamente anche l'identità degli elementi di prova, posti e valutati a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001). 1.2. Se questo è il perimetro normativo di riferimento, emerge all'evidenza l'impossibilità di ricomprendervi la specifica fattispecie concreto L in rassegna. Come rilevato dal Tribunale - senza che le affermazioni dissenzienti contenute nel ricorso siano accompagnate dall'indicazione di puntuali elementi probatori a confutazione, risultando perciò generiche - già solo la composizione soggettiva delle compagini criminali oggetto dei due procedimenti è sensibilmente diversa;
e, inoltre, il compendio probatorio del presente giudizio, rispetto a quello posto a fondamento dell'aiccusa nel diverso processo già pendente, si è arricchito di una lunga attività d'intercettazione, protrattasi sino al 2018. Ma, soprattutto, va osservato che le vicende indicate nell'ordinanza impugnata come dimostrative della partecipazione e del ruolo del ricorrente nell'associazione mafiosa attengono anche a questioni estranee al commercio degli stupefacenti (ad esempio, il suo intervento risolutore di conflitti nella vicenda La EC - NO e nel dissidio tra RS e AM, pagg. 7 - 11): talché deve escludersi l'identità dei due fatti, anche soltanto dal punto di vista storico-naturalistico. 2. La seconda doglianza non è consentita m questa sede, consistendo nella diversa interpretazione di alcuni risultati probatori, rispetto a quella compiuta dal Tribunale del riesame, e nella valorizzazione di altre emergenze, con cui 4 sostanzialmente si chiede alla Corte di cassazione una valutazione in fatto, che però esule dal sindacato consentitole. Questo, infatti, è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e senza, quindi, che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Peraltro, nello specifico, il ricorso si sofferma, dandone una personale interpretazione, soltanto su alcune delle numerosissime emergenze probatorie indicate nell'ordinanza impugnata, trascurandone altre di valenza indiziante indiscutibile. Si pensi, solo per esemplificare: a) alle conversazioni relative alla già ricordata vicenda dell'ospitalità rifiutata da IN NO a PP La EC, in fuga dalle forze dell'ordine dopo un furto, nella quale PA ha svolto un ruolo centrale per il successivo accertamento di colpe, provvedendo a convocare i due contendenti di fronte ai capi-cosca; b) a quella che attesta il suo intervento mediatore nel conflitto tra tale AM ed il vertice del clan, TT RS, su incarico di quest'ultimo; c) ad un'altra in cui lo stesso RS lo indica a terzi quale riferimento per risolvere questioni economiche, che s'ipotizzano legate al sostentamento dei detenuti;
d) a quanto afferma, parlando con altre persone, tale RE DA, dopo essere stato coinvolto in una sparatoria, ovvero che «oggi sta parlando PA per CC 'u ciuraru» (ovvero VA RD, indicato dal Tribunale come già condannato per associazione mafiosa). Ragione per cui, in conclusione, il percorso giustificativo seguìto dai giudici del riesame non presenta quell'illogicità manifesta che sola può giustificare l'esercizio da parte della Corte di cassazione del proprio potere demolitorio. 3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile, poiché aspecifico. Nulla di significativo esso deduce, infatti, che possa vincere la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, del codice di rito. Al di là degli elementi evidenziati a confutazione del giudizio di gravità indiziaria, tuttavia non conducenti per le ragioni anzidette, il ricorso valorizza circostanze di per sé neutre, quali l'incensuratezza ed il tempo intermedio tra i fatti e l'applicazione della misura, pari a circa due anni, ma poco significativo, trattandosi - come si spiega nell'ordinanza - di una "mafia storica" e mancando qualsiasi dimostrazione del venir meno di essa o dell'interruzione del vincolo da parte del singolo. 5 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza degli argomenti rassegnati, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.