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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 131/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025
da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. dom. avv. DIANA LUCA per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 24.01.2023
sub R.G. 3819/2022);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 6.01.2010), e (il Per_1 Per_2
28.06.2011) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
1
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN GIOVANNI AL NATISONE
(UD), il 20/06/2006 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 04/10/1985, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori in regime di condivisione, collocando gli stessi presso il padre presso Parte_2
il quale essi conserveranno la loro residenza anagrafica;
2) dispone che le decisioni relative ai figli minori in ambito sanitario, scolastico ed educativo verranno concordate tra i genitori, mentre per le questioni ordinarie, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente. Dispone che la madre potrà
vedere e tenere presso la propria abitazione i figli minori quando vorrà, previo preavviso e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e, comunque, li terrà
con sé, presso la propria abitazione, almeno un giorno durante la settimana da concordarsi con il padre e nei weekend (sabato e domenica) in forma alternata, tenuto conto della volontà dei minori e salvo diverso accordo tra le parti. Dispone che i figli minori, salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto della volontà dei minori stessi, trascorreranno i giorni festivi: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra le rispettive abitazioni dei genitori di anno in anno;
dispone che le vacanze Natalizie, di
Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà presso le rispettive abitazioni, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Dispone che durante l'estate i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo compatibile con i rispettivi periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e, comunque, entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori potranno, comunque,
concordare modifiche al regime di affidamento disposto, anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi e/o eventuali cambi di residenza;
2 3) dispone che il padre, signor , provveda in via esclusiva al mantenimento dei Parte_2
figli minori e , talché la madre, signora , Persona_3 Persona_4 Parte_1
nulla corrisponderà a tale titolo, salve sue future sopravvenute disponibilità economiche;
4) le spese straordinarie, così come individuate dal “Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed
Avvocati del Foro di Udine in relazione ai procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337ter c.c.”,
sottoscritto dalle suddette Autorità in data 28 agosto 2015 al n. 3477/15, sono poste a carico tra i genitori al 50% ciascuno a fronte di esibizione di pezze giustificative, da trasmettersi tra le parti a mezzo di qualsivoglia strumento comunicativo recettizio con cadenza mensile e con obbligo al reciproco eventuale rimborso entro 30 giorni dalla comunicazione stessa;
5) dà atto che l'Assegno Universale Unico sarà richiesto ed incamerato dal padre, signor
; Parte_2
6) dà atto che le spese straordinarie deducibili/detraibili dalle imposte sul reddito saranno dedotte/detratte dal genitore che di volta in volta ne ha sostenuto la spesa e nella misura in cui è avvenuto l'esborso;
7) dà atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di transito confinario per sé e per i minori,
obbligandosi fin d'ora a prestare il proprio consenso alla sottoscrizione dei documenti amministrativi a ciò necessari;
8) prende atto che i genitori si sono impegnati a risolvere in modo cooperativo e senza la presenza dei figli le eventuali controversie che possano sorgere riguardo al regime dell'affido; questa disposizione non si applicherà se si renderà necessaria un'azione giudiziaria immediata a tutela degli interessi superiori del minore;
qualora, invece, non vi siano particolari esigenze d'urgenza, ma i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo, prende atto che essi dovranno scegliere in primo luogo la Mediazione Familiare
3 ed in secondo luogo un professionista per aiutarli a risolvere le questioni, sopportandone il costo in maniera uguale.
9) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 131/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025
da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. dom. avv. DIANA LUCA per mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. om. del 24.01.2023
sub R.G. 3819/2022);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 6.01.2010), e (il Per_1 Per_2
28.06.2011) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
1
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN GIOVANNI AL NATISONE
(UD), il 20/06/2006 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 04/10/1985, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori in regime di condivisione, collocando gli stessi presso il padre presso Parte_2
il quale essi conserveranno la loro residenza anagrafica;
2) dispone che le decisioni relative ai figli minori in ambito sanitario, scolastico ed educativo verranno concordate tra i genitori, mentre per le questioni ordinarie, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente. Dispone che la madre potrà
vedere e tenere presso la propria abitazione i figli minori quando vorrà, previo preavviso e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e, comunque, li terrà
con sé, presso la propria abitazione, almeno un giorno durante la settimana da concordarsi con il padre e nei weekend (sabato e domenica) in forma alternata, tenuto conto della volontà dei minori e salvo diverso accordo tra le parti. Dispone che i figli minori, salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto della volontà dei minori stessi, trascorreranno i giorni festivi: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra le rispettive abitazioni dei genitori di anno in anno;
dispone che le vacanze Natalizie, di
Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà presso le rispettive abitazioni, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Dispone che durante l'estate i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo compatibile con i rispettivi periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e, comunque, entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori potranno, comunque,
concordare modifiche al regime di affidamento disposto, anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi e/o eventuali cambi di residenza;
2 3) dispone che il padre, signor , provveda in via esclusiva al mantenimento dei Parte_2
figli minori e , talché la madre, signora , Persona_3 Persona_4 Parte_1
nulla corrisponderà a tale titolo, salve sue future sopravvenute disponibilità economiche;
4) le spese straordinarie, così come individuate dal “Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed
Avvocati del Foro di Udine in relazione ai procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337ter c.c.”,
sottoscritto dalle suddette Autorità in data 28 agosto 2015 al n. 3477/15, sono poste a carico tra i genitori al 50% ciascuno a fronte di esibizione di pezze giustificative, da trasmettersi tra le parti a mezzo di qualsivoglia strumento comunicativo recettizio con cadenza mensile e con obbligo al reciproco eventuale rimborso entro 30 giorni dalla comunicazione stessa;
5) dà atto che l'Assegno Universale Unico sarà richiesto ed incamerato dal padre, signor
; Parte_2
6) dà atto che le spese straordinarie deducibili/detraibili dalle imposte sul reddito saranno dedotte/detratte dal genitore che di volta in volta ne ha sostenuto la spesa e nella misura in cui è avvenuto l'esborso;
7) dà atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di transito confinario per sé e per i minori,
obbligandosi fin d'ora a prestare il proprio consenso alla sottoscrizione dei documenti amministrativi a ciò necessari;
8) prende atto che i genitori si sono impegnati a risolvere in modo cooperativo e senza la presenza dei figli le eventuali controversie che possano sorgere riguardo al regime dell'affido; questa disposizione non si applicherà se si renderà necessaria un'azione giudiziaria immediata a tutela degli interessi superiori del minore;
qualora, invece, non vi siano particolari esigenze d'urgenza, ma i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo, prende atto che essi dovranno scegliere in primo luogo la Mediazione Familiare
3 ed in secondo luogo un professionista per aiutarli a risolvere le questioni, sopportandone il costo in maniera uguale.
9) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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