TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2024, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2353/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Andrea Schifilliti, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. , in persona dei
[...] P.IVA_1
rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati a Messina presso la sede del predetto ufficio, rappresentati e difesi dal funzionario dott.ssa Daniela Caterina Carmela Di Paola ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
resistenti
e nei confronti di
tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/2022 - 2023/2024,
controinteressati contumaci
oggetto: pubblico impiego privatizzato – graduatorie personale ATA – punteggio per servizio di leva.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 maggio 2023 premesso di avere presentato Parte_1 domanda online all' di Controparte_2
inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/2022 -
2023/2024, ai sensi del D.M. n. 50/2021, ha lamentato la mancata valutazione del servizio militare quale obiettore di coscienza prestato 17 dicembre 1997 al 15 ottobre 2018 (documentato dal foglio di congedo in atti) dopo il conseguimento del diploma, e ha chiesto quindi nei confronti del
[...]
e dell' di accertare il proprio diritto Controparte_1 Controparte_1 all'attribuzione di complessivi 5 punti totali per i 10 mesi di servizio di leva e quindi ulteriori p.
4.5 oltre ai p. 0,5 attribuiti, ovvero comunque nella misura ritenuta corretta e di condannare l'amministrazione al relativo aggiornamento della sua posizione in graduatoria riconoscendogli 13,97 punti nel profilo di Collaboratore Scolastico, 14,21 punti in quello di Assistente Tecnico e 15,27 punti in quello di Assistente Amministrativo, nonché a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumerlo in servizio se, con il nuovo punteggio ottenuto, ne avrà diritto.
Nella resistenza dell'amministrazione e degli altri iscritti, convenuti quali potenziali controinteressati, rimasti contumaci. Quindi, sostituita l'udienza del 26 novembre 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare, si rileva che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
, quale potenziale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece Controparte_1
in capo agli uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"), atteso che il potere di promuovere e resistere alle liti è riservato ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett.
f), del d.lgs. n. 165/2001 (v. Cass. n. 32166/2021, n. 6460/2009).
Dunque, in tema di contenzioso del personale scolastico, l'ufficio scolastico regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al non CP_3
può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , CP_1
ai sensi dell'art. 75 c.p.c. (v. Cass. n. 32938/2021).
3.- Ai fini della decisione della controversia si evidenzia che l'art. 485, comma 7, d.lgs. n.
297/1994, relativo alla valutazione ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente anche precedentemente all'assunzione in ruolo, dispone che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
Parte Analoga previsione è contenuta nel Titolo II, sul personale , all'art. 569, comma 3.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma
2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Già in precedenza l'art. 77 d.P.R. n. 237/1964 - nel testo sostituito dall'art. 22 della legge n.
958/1986 - conteneva, ai commi 7 e 8, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse in quest'ultima norma, stabilendo che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Secondo la S.C. tale disposizione, in una lettura integrata, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una simile interpretazione risulta coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Dunque, anche nell'ambito del sistema scolastico deve ritenersi che il servizio militare di leva sia sempre utilmente valutabile, sia ai fini della carriera (art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e art. 569 per il personale ATA) che dell'accesso ai ruoli (art. 77, comma 7, d.P.R. n. 237/1964 e art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 77, comma
8, cit. e art. 2050, comma due, cit.), e in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma 7, cit. e art. 2050, comma 1, cit.).
Pure la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. St. n. 266/2023, n. 7383/2022, n. 7376/2022) aveva ritenuto di seguire tale esegesi, dichiarando illegittima l'attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva nella sola ipotesi in cui questo sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego.
Tuttavia, si condividono le argomentazioni espresse da questo ufficio nell'ordinanza resa in fase cautelare (procedimento iscritto al n. 2375-1/2023) e nelle ordinanze e sentenze successive (le cui motivazioni qui si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c.), che a loro volta si rifanno alla sentenza n.
186/2023 del Tribunale di Chieti e ad altre di primo e secondo grado, sia ordinarie che amministrative, ivi citate.
Risulta dirimente il rilievo che il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle nuove graduatorie per il personale ATA, valide per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, prevede nelle avvertenze dell'allegato A che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica» (quindi con attribuzione di 6 punti per anno), mentre «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (quindi con attribuzione di 0,60 punti per anno, ossia 0,005 per mese). Dunque, mentre l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011 per le graduatorie dei docenti escludeva illegittimamente qualunque valutazione del servizio militare («Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»), il D.M. n. 50/2021 per le graduatorie ATA vigente ratione temporis ne prevede la valorizzazione, seppur al pari del servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
E questa previsione risulta pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva - che relativamente al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ha imposto la valutazione del servizio militare come un servizio reso alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ma non anche come un servizio da valutare in modo del tutto analogo a quello reso nella stessa qualifica e ruolo del posto di lavoro per cui si concorre.
Così come coerente appare la ratio sottesa a tale nuova disciplina, posto che vi è differenza tra chi è costretto a sospendere o interrompere il rapporto di impiego per svolgere il servizio militare e chi invece lo aveva espletato prima della sua instaurazione.
Al contrario “… Sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. La disciplina contenuta nel D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione”.
E' stato, dunque, precisato che “I numerosi precedenti della Corte di Cassazione, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n.
34687/21; Cass. n. 33151/21; Cass. n. 155127/21) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva
l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione. L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.”.
Di conseguenza va esclusa la sussistenza del diritto vantato dal ricorrente, risultando corretta la valutazione effettuata dal . CP_1
4.- Il registrato mutamento di giurisprudenza giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) dichiara la contumacia dei controinteressati convenuti;
2) rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Messina, 27.11.2024
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro