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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3631/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Micochero Lisa Presidente
Dott.ssa Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo
DA
Parte_1
(Avv. Manuela Tirini)
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(Avv.ti R. Carla Nardacchione, Massimo Rossetto, Martina Bruscagnin)
Parte resistente con l'intervento del PM in sede avente per oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia L'Ill.mo Tribunale di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere:
pagina 1 di 9
1. vista la già emessa sentenza di separazione personale dei coniugi, dichiarare che essa è
addebitabile alla moglie, NO;
CP_1
2. rigettare la richiesta di addebito in capo al marito ex adverso formulata;
3. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
principale e residenza abituale presso la madre a Vigonovo;
4. disporre che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori:
- ogni volta che il padre giungerà in Italia;
- durante le vacanze autunnali e del Carnevale Veneziano, ogni volta che il padre è in Italia,
rispettando la frequenza del calendario scolastico del minore;
- Vacanze estive: si recherà in Malesia per almeno 8 (otto) settimane. Per_1
- Vacanze Natalizie: trascorrerà due settimane con il Sig. alternando però il giorno Per_1 Pt_1
di Natale e di Capodanno. Quindi negli anni in cui trascorrerà il Capodanno con il padre, Per_1
rimarrà con il medesimo per due settimane a partire dal 26/27 Dicembre (così perdendo qualche
giorno di scuola a inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig. Pt_1 Per_1
perderà gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze scolastiche rimanendo con il padre per due
settimane dal 16/17 Dicembre.
- autorizzare conversazioni via Skype quotidiane tra il padre ed il bambino;
5. disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma
di euro 1.300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o la diversa somma che
sarà ritenuta di giustizia;
6. disporre che il padre si oneri del pagamento del 60% delle spese straordinarie, ivi intendendosi
quelle mediche, scolastiche, ricreative, sportive per il figlio minore, facendo in ogni caso riferimento per tali spese a quanto menzionato nel Protocollo del Tribunale civile di Venezia, nonché dell'intero
importo della retta della scuola internazionale;
7. disporre che nulla è dovuto alla NO quale contributo al mantenimento della moglie;
CP_1
8. emettere ogni altro provvedimento di ragione o di giustizia.
L'avv. Tirini richiede i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ora abrogato, ma il presente procedimento è
soggetto al vecchio rito) e allega l'intervenuta sentenza parziale di divorzio tra le parti (all. A).”
pagina 2 di 9 Per parte resistente
NEL MERITO
1. Accogliere la domanda di addebito avanzata nei confronti di per le Parte_1
motivazioni di cui in atti;
2. Rigettare la domanda di addebito della separazione dei coniugi alla RA;
CP_1
3. Confermare la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, con collocamento
prevalente presso la madre;
4. Disporre la regolamentazione delle frequentazioni tra padre/figlio come segue:
Vacanze estive:
nel periodo estivo, nei termini che si andranno a calendarizzare per periodi non superiori a 8 (otto)
settimane, subordinatamente al gradimento di ed in ogni caso in considerazione delle Per_1
eIGenze del figlio e degli impegni dei genitori, con obbligo di comunicarsi il periodo di competenza di
ciascuno da trascorrere con il figlio entro il 30.04 di ogni anno;
-nell'ambito del periodo suddetto, il Sig. trascorrerà con il più tempo possibile e Pt_1 Per_1
rimarrà con il figlio per un periodo di vacanze compatibile con le proprie ferie lavorative;
dovrà frequentare quotidianamente un centro estivo di mezza giornata (compatibilmente Per_1
con la disponibilità dei centri estivi in loco) nel periodo in cui il padre lavora ed inoltre dovrà seguire una sana e corretta alimentazione al fine di ricevere l'apporto calorico adeguato in considerazione
della sua età e delle di lui condizioni di salute;
-il Sig. (o persona dal medesimo delegata) supervisionerà lo svolgimento dei compiti estivi e, Pt_1
nel caso in cui abbia bisogno di supporto, provvederà in tal senso. Per_1
Vacanze natalizie:
EN trascorrerà due settimane con il Sig. alternando però il giorno di Natale e di Pt_1
Capodanno. Quindi negli anni in cui trascorrerà il Capodanno con il padre, rimarrà con il Per_1
medesimo per due settimane a partire dal 26/27 Dicembre (così perdendo qualche giorno di scuola a
inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig. perderà gli ultimi giorni Pt_1 Per_1
pagina 3 di 9 di scuola prima delle vacanze scolastiche rimanendo con il padre per due settimane dal 16/17
Dicembre. Per il resto rimangono immutate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
5.porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla RA Parte_1 CP_1
la somma mensile non inferiore ad € 3.500,00= a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di
[...]
ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore oltre Persona_2
rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da marzo 2021;
6. porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla RA Parte_1
la somma mensile non inferiore ad € 2.500,00= a mezzo bonifico bancario, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo personale mantenimento, oltre rivalutazione
ISTAT annuale a decorrere da marzo di ogni anno;
7. Disporre che il Signor corrisponda il 100% delle spese c.d. straordinarie Parte_1
per il figlio così come previsto dal protocollo del Tribunale civile di Persona_2
Venezia;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie promosse da questa difesa in seno alla seconda
memoria istruttoria con la formulazione dei capitoli di prova per interrogatorio formale del ricorrente
e dei capitoli di prova per testi sulle circostanze e con i testi lì indicati;
si contestano le avverse istanze istruttorie di prova formulate dal ricorrente nella propria seconda
memoria. In ogni caso, per i motivi già evidenziati nella terza memoria, si contesta recisamente
l'attendibilità dei testi indicati di controparte.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le avverse prove per testi, si richiede essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli, richiamati i testi già indicati.”
Per il PM
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli
minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della
corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12.05.2008 in Dubai (Emirati Arabi Uniti), e successivamente matrimonio religioso in Vigonovo (VE), in data 25.05.2008. L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Agenzia Consolare d'Italia a Dubai – Emirati
Arabi Uniti, Anno 2008, Parte I, atto n. 11/2008.
Dall'unione è nato in data [...] il figlio cittadino austriaco e italiano. Persona_1
Dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti (ordinanza del 17.3.2020), è stata emessa dall'intestato Tribunale in data 25.2.2021 sentenza non definitiva sul vincolo coniugale e rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alle questioni relative ai rapporti tra le parti ed in particolare alle reciproche domande di addebito, nonché alla regolazione dell'affidamento,
collocamento e mantenimento del figlio minore.
Sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e con ordinanza del 11.5.2022 sono state rigettate le istanza di prova formulate dalle parti “in quanto irrilevanti ai fini del decidere”.
E' stata dunque fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 27.10.2022.
Vista l'istanza di modifica dell'ordinanza provvisoria ed urgente (sub- procedimento iscritto al RGN
3639/2019 - 1) la causa è stata rimessa sul ruolo e le parti sono state sentite in ordine alla regolazione dei tempi di permanenza estiva del minore presso il genitore non collocatario. E' stato dunque disposto l'ascolto del primo con provvedimento del 31.01.2023; ascolto il quale non ha avuto luogo per l'intervento di accordo tra le parti, in conformità al quale il Tribunale ha regolato la questione,
compensando le spese di lite del subprocedimento.
Con provvedimento del 02.11.2023, il Tribunale ha rigettato le istanze di modifica del contributo economico stabilito con ordinanza del 17.03.2020 avanzate dalle parti.
Ritenuta la causa matura per decisione è stata trattenuta in riserva all'esito dell'udienza del 19.9.2024
sostituita dal deposito di note e art. 127 ter c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.
* * *
Le reciproche domande di addebito presentate dalle parti devono essere rigettate.
Come affermato dalla giurisprudenza, in tema di separazione grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal pagina 5 di 9 matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla suddetta violazione, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla medesima esclude il nesso causale tra la predetta violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (ex pluris, Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/08/2024, n. 22291; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2023, n. 15196; Tribunale
Venezia, Sez. II, Sentenza, 17/07/2023, n. 1307).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha fornito prova né della contrarietà del comportamento avverso, né del nesso causale tra l'asserita violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto. Parte ricorrente in particolare non ha fornito prova che i problemi della coppia, all'origine della crisi e del rientro della resistente in Italia con il figlio, siano imputabili “all'attaccamento
morboso della NO al figlio, e alla conseguente mancanza di vita intima tra le parti” ovvero alla
“poca considerazione che la NO aveva nei confronti del marito” svilendone in tal modo il ruolo genitoriale;
né d'altro canto, la resistente ha fornito prova che l'origine della crisi sia imputabile al marito ed alle condotte a lui ascritte, ed in particolare al progressivo “sostanziale disinteresse [del
marito] verso di lei un non volere avere più rapporti intimi e, di più, a frequentare ambienti promiscui da solo e in totale autonomia, svalutando in modo sempre più crescente la figura della moglie” (cfr.
comparsa di costituzione e risposta).
Viceversa, dagli atti e documenti di causa sembra tratteggiarsi una situazione di mutuo deterioramento della relazione matrimoniale, in crisi profonda da diverso tempo, precipitata a tal punto da determinare la resistente a rientrare in Italia con il figlio, con il consenso prestato dal marito a condizione che le parti regolassero di comune accordo le condizioni della separazione (come poi non avvenuto).
Quanto alle domande di affidamento, nulla osta all'accoglimento della domanda presentata da entrambe le parti - e come già statuito dal Tribunale in via provvisoria ed urgente - di affidamento del figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso l'abitazione materna.
pagina 6 di 9 Circa il calendario di visite del padre, tenuto conto (i) della distanza che separa il padre (residente in
Kuala Lumpur (Malesia)) dal figlio (residente in [...]), la quale non consente, per ovvie ragioni, frequenti incontri ravvicinati, (ii) dell'intensità del rapporto tra padre e figlio, peraltro non specificamente contestata dalla resistente, e (iii) dell'opportunità che il minore continui ad intrattenere e a valorizzare i propri legami con la famiglia paterna, si dispone in conformità alla regolazione proposta dalla madre per il periodo estivo e natalizio e dunque per le vacanze estive “per periodi non
superiori a 8 (otto) settimane, subordinatamente al gradimento di ed in ogni caso in Per_1
considerazione delle eIGenze del figlio e degli impegni dei genitori, con obbligo di comunicarsi il
periodo di competenza di ciascuno da trascorrere con il figlio entro il 30.04 di ogni anno”;
disponendosi inoltre che per le vacanze natalizie “il figlio trascorrerà due settimane con il Sig. Pt_1
alternando però il giorno di Natale e di Capodanno. Quindi negli anni in cui trascorrerà il Capodanno
con il padre, rimarrà con il medesimo per due settimane a partire dal 26/27 Dicembre (così Per_1
perdendo qualche giorno di scuola a inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig.
perderà gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze scolastiche rimanendo con il Pt_1 Per_1
padre per due settimane dal 16/17 Dicembre”. Il padre potrà portare con sé il figlio nel proprio luogo di residenza (in territorio malese) per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di visita sopra indicato. Egli inoltre potrà svolgere quotidianamente una chiamata via Skype con il figlio;
laddove dovesse rientrare in Italia in periodi diversi da quelli sopra indicati potrà trascorrere con il figlio almeno due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati con la madre.
Quanto ai profili economici, come già evidenziato con decreto del 02.11.2023, rispetto al succitato provvedimento presidenziale provvisorio del 17.03.2020, le condizioni di entrambe le parti sono mutate nel corso del presente procedimento, risultando sia una riduzione degli oneri a carico ricorrente - il quale puo' contare su un reddito imponibile pari a € 367,538.56 per il periodo di imposta 2022 (da ultimo depositato) - conseguenti al mancato esborso in favore della madre deceduta (circostanza quest'ultima, incontestata tra le parti), sia un miglioramento delle condizioni reddituali della IG.ra
, n. il 1.12.1975 e laureata in Tourism Management, attualmente occupata e passata dalla CP_1
percezione di redditi annuali pari a complessivi € 13.458, 00 (come da C.U. 2020) alla percezione di pagina 7 di 9 redditi pari a € 52.394, 00 (come da C.U.2021) ed € 44.100, 00 (come da C.U. 2022), € 61.025, 00 per il periodo di imposta 2022 (P.F. 2023).
Ella ha inoltre depositato “accordo aziendale” interno alla società per la quale presta attività lavorativa
(Silice Srl) del 28.9.2023 e relativo “aggiornamento” del 25.1.2024 dal quale non emerge un coinvolgimento diretto della IG.ra (il cui nome non è menzionato) a fronte della “temporanea CP_1
difficoltà” dell'azienda, dovuta “a calo delle commesse di lavoro” in relazione al quale l'azienda ha deciso di “non precedere ad alcun licenziamento” e di “avviare la cassa integrazione” per n. 7 dipendenti per un “periodo di tre mesi”. Ella in ogni caso puo' contare sulle entrate che le derivano dalla qualità di socia accomandante della omonima fioreria e dalla comproprietà per 1/3 di due negozi a
Saonara (PD).
Per quanto sopra considerato, si conferma la statuizione adottata dal Tribunale in data 17.3.2020 con riguardo al contributo economico ordinario paterno in favore del figlio, che si determina nella misura di
€ 1.300,00 (milletrecento=) mensili da corrispondere in favore della resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, riducendosi al 75% il concorso del padre nelle spese straordinarie - che si pongono a carico della resistente per il rimanente 25% - come da protocollo del Tribunale di Venezia e con decorrenza dalla data della pronunzia.
Si ridetermina a fronte del mutato quadro reddituale, nella somma mensile di € 1.000,00 (mille=),
l'assegno a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della resistente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della pronunzia.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta le domande di addebito reciprocamente presentate dalle parti;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre;
- regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore di , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.300,00, CP_1
pagina 8 di 9 oltre al 75% delle spese straordinarie - che si pongono a carico della resistente per il rimanente 25% -
come da protocollo del Tribunale di Venezia;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento di , Parte_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore di quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
1.000,00 a decorrere dalla data della pronunzia;
- spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e al PM in sede.
Così deciso nella Camera di conIGlio del 18.12.2024
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Micochero Lisa Dott.ssa Federica Benvenuti
Provvedimento redatto con la partecipazione del dott. Alessandro Boin – CP_2
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Micochero Lisa Presidente
Dott.ssa Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo
DA
Parte_1
(Avv. Manuela Tirini)
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(Avv.ti R. Carla Nardacchione, Massimo Rossetto, Martina Bruscagnin)
Parte resistente con l'intervento del PM in sede avente per oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia L'Ill.mo Tribunale di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere:
pagina 1 di 9
1. vista la già emessa sentenza di separazione personale dei coniugi, dichiarare che essa è
addebitabile alla moglie, NO;
CP_1
2. rigettare la richiesta di addebito in capo al marito ex adverso formulata;
3. affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
principale e residenza abituale presso la madre a Vigonovo;
4. disporre che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori:
- ogni volta che il padre giungerà in Italia;
- durante le vacanze autunnali e del Carnevale Veneziano, ogni volta che il padre è in Italia,
rispettando la frequenza del calendario scolastico del minore;
- Vacanze estive: si recherà in Malesia per almeno 8 (otto) settimane. Per_1
- Vacanze Natalizie: trascorrerà due settimane con il Sig. alternando però il giorno Per_1 Pt_1
di Natale e di Capodanno. Quindi negli anni in cui trascorrerà il Capodanno con il padre, Per_1
rimarrà con il medesimo per due settimane a partire dal 26/27 Dicembre (così perdendo qualche
giorno di scuola a inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig. Pt_1 Per_1
perderà gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze scolastiche rimanendo con il padre per due
settimane dal 16/17 Dicembre.
- autorizzare conversazioni via Skype quotidiane tra il padre ed il bambino;
5. disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma
di euro 1.300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o la diversa somma che
sarà ritenuta di giustizia;
6. disporre che il padre si oneri del pagamento del 60% delle spese straordinarie, ivi intendendosi
quelle mediche, scolastiche, ricreative, sportive per il figlio minore, facendo in ogni caso riferimento per tali spese a quanto menzionato nel Protocollo del Tribunale civile di Venezia, nonché dell'intero
importo della retta della scuola internazionale;
7. disporre che nulla è dovuto alla NO quale contributo al mantenimento della moglie;
CP_1
8. emettere ogni altro provvedimento di ragione o di giustizia.
L'avv. Tirini richiede i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ora abrogato, ma il presente procedimento è
soggetto al vecchio rito) e allega l'intervenuta sentenza parziale di divorzio tra le parti (all. A).”
pagina 2 di 9 Per parte resistente
NEL MERITO
1. Accogliere la domanda di addebito avanzata nei confronti di per le Parte_1
motivazioni di cui in atti;
2. Rigettare la domanda di addebito della separazione dei coniugi alla RA;
CP_1
3. Confermare la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, con collocamento
prevalente presso la madre;
4. Disporre la regolamentazione delle frequentazioni tra padre/figlio come segue:
Vacanze estive:
nel periodo estivo, nei termini che si andranno a calendarizzare per periodi non superiori a 8 (otto)
settimane, subordinatamente al gradimento di ed in ogni caso in considerazione delle Per_1
eIGenze del figlio e degli impegni dei genitori, con obbligo di comunicarsi il periodo di competenza di
ciascuno da trascorrere con il figlio entro il 30.04 di ogni anno;
-nell'ambito del periodo suddetto, il Sig. trascorrerà con il più tempo possibile e Pt_1 Per_1
rimarrà con il figlio per un periodo di vacanze compatibile con le proprie ferie lavorative;
dovrà frequentare quotidianamente un centro estivo di mezza giornata (compatibilmente Per_1
con la disponibilità dei centri estivi in loco) nel periodo in cui il padre lavora ed inoltre dovrà seguire una sana e corretta alimentazione al fine di ricevere l'apporto calorico adeguato in considerazione
della sua età e delle di lui condizioni di salute;
-il Sig. (o persona dal medesimo delegata) supervisionerà lo svolgimento dei compiti estivi e, Pt_1
nel caso in cui abbia bisogno di supporto, provvederà in tal senso. Per_1
Vacanze natalizie:
EN trascorrerà due settimane con il Sig. alternando però il giorno di Natale e di Pt_1
Capodanno. Quindi negli anni in cui trascorrerà il Capodanno con il padre, rimarrà con il Per_1
medesimo per due settimane a partire dal 26/27 Dicembre (così perdendo qualche giorno di scuola a
inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig. perderà gli ultimi giorni Pt_1 Per_1
pagina 3 di 9 di scuola prima delle vacanze scolastiche rimanendo con il padre per due settimane dal 16/17
Dicembre. Per il resto rimangono immutate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
5.porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla RA Parte_1 CP_1
la somma mensile non inferiore ad € 3.500,00= a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di
[...]
ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore oltre Persona_2
rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da marzo 2021;
6. porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla RA Parte_1
la somma mensile non inferiore ad € 2.500,00= a mezzo bonifico bancario, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo personale mantenimento, oltre rivalutazione
ISTAT annuale a decorrere da marzo di ogni anno;
7. Disporre che il Signor corrisponda il 100% delle spese c.d. straordinarie Parte_1
per il figlio così come previsto dal protocollo del Tribunale civile di Persona_2
Venezia;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie promosse da questa difesa in seno alla seconda
memoria istruttoria con la formulazione dei capitoli di prova per interrogatorio formale del ricorrente
e dei capitoli di prova per testi sulle circostanze e con i testi lì indicati;
si contestano le avverse istanze istruttorie di prova formulate dal ricorrente nella propria seconda
memoria. In ogni caso, per i motivi già evidenziati nella terza memoria, si contesta recisamente
l'attendibilità dei testi indicati di controparte.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le avverse prove per testi, si richiede essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli, richiamati i testi già indicati.”
Per il PM
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli
minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della
corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12.05.2008 in Dubai (Emirati Arabi Uniti), e successivamente matrimonio religioso in Vigonovo (VE), in data 25.05.2008. L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Agenzia Consolare d'Italia a Dubai – Emirati
Arabi Uniti, Anno 2008, Parte I, atto n. 11/2008.
Dall'unione è nato in data [...] il figlio cittadino austriaco e italiano. Persona_1
Dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti (ordinanza del 17.3.2020), è stata emessa dall'intestato Tribunale in data 25.2.2021 sentenza non definitiva sul vincolo coniugale e rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alle questioni relative ai rapporti tra le parti ed in particolare alle reciproche domande di addebito, nonché alla regolazione dell'affidamento,
collocamento e mantenimento del figlio minore.
Sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e con ordinanza del 11.5.2022 sono state rigettate le istanza di prova formulate dalle parti “in quanto irrilevanti ai fini del decidere”.
E' stata dunque fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 27.10.2022.
Vista l'istanza di modifica dell'ordinanza provvisoria ed urgente (sub- procedimento iscritto al RGN
3639/2019 - 1) la causa è stata rimessa sul ruolo e le parti sono state sentite in ordine alla regolazione dei tempi di permanenza estiva del minore presso il genitore non collocatario. E' stato dunque disposto l'ascolto del primo con provvedimento del 31.01.2023; ascolto il quale non ha avuto luogo per l'intervento di accordo tra le parti, in conformità al quale il Tribunale ha regolato la questione,
compensando le spese di lite del subprocedimento.
Con provvedimento del 02.11.2023, il Tribunale ha rigettato le istanze di modifica del contributo economico stabilito con ordinanza del 17.03.2020 avanzate dalle parti.
Ritenuta la causa matura per decisione è stata trattenuta in riserva all'esito dell'udienza del 19.9.2024
sostituita dal deposito di note e art. 127 ter c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.
* * *
Le reciproche domande di addebito presentate dalle parti devono essere rigettate.
Come affermato dalla giurisprudenza, in tema di separazione grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal pagina 5 di 9 matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla suddetta violazione, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla medesima esclude il nesso causale tra la predetta violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (ex pluris, Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/08/2024, n. 22291; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2023, n. 15196; Tribunale
Venezia, Sez. II, Sentenza, 17/07/2023, n. 1307).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha fornito prova né della contrarietà del comportamento avverso, né del nesso causale tra l'asserita violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto. Parte ricorrente in particolare non ha fornito prova che i problemi della coppia, all'origine della crisi e del rientro della resistente in Italia con il figlio, siano imputabili “all'attaccamento
morboso della NO al figlio, e alla conseguente mancanza di vita intima tra le parti” ovvero alla
“poca considerazione che la NO aveva nei confronti del marito” svilendone in tal modo il ruolo genitoriale;
né d'altro canto, la resistente ha fornito prova che l'origine della crisi sia imputabile al marito ed alle condotte a lui ascritte, ed in particolare al progressivo “sostanziale disinteresse [del
marito] verso di lei un non volere avere più rapporti intimi e, di più, a frequentare ambienti promiscui da solo e in totale autonomia, svalutando in modo sempre più crescente la figura della moglie” (cfr.
comparsa di costituzione e risposta).
Viceversa, dagli atti e documenti di causa sembra tratteggiarsi una situazione di mutuo deterioramento della relazione matrimoniale, in crisi profonda da diverso tempo, precipitata a tal punto da determinare la resistente a rientrare in Italia con il figlio, con il consenso prestato dal marito a condizione che le parti regolassero di comune accordo le condizioni della separazione (come poi non avvenuto).
Quanto alle domande di affidamento, nulla osta all'accoglimento della domanda presentata da entrambe le parti - e come già statuito dal Tribunale in via provvisoria ed urgente - di affidamento del figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso l'abitazione materna.
pagina 6 di 9 Circa il calendario di visite del padre, tenuto conto (i) della distanza che separa il padre (residente in
Kuala Lumpur (Malesia)) dal figlio (residente in [...]), la quale non consente, per ovvie ragioni, frequenti incontri ravvicinati, (ii) dell'intensità del rapporto tra padre e figlio, peraltro non specificamente contestata dalla resistente, e (iii) dell'opportunità che il minore continui ad intrattenere e a valorizzare i propri legami con la famiglia paterna, si dispone in conformità alla regolazione proposta dalla madre per il periodo estivo e natalizio e dunque per le vacanze estive “per periodi non
superiori a 8 (otto) settimane, subordinatamente al gradimento di ed in ogni caso in Per_1
considerazione delle eIGenze del figlio e degli impegni dei genitori, con obbligo di comunicarsi il
periodo di competenza di ciascuno da trascorrere con il figlio entro il 30.04 di ogni anno”;
disponendosi inoltre che per le vacanze natalizie “il figlio trascorrerà due settimane con il Sig. Pt_1
alternando però il giorno di Natale e di Capodanno. Quindi negli anni in cui trascorrerà il Capodanno
con il padre, rimarrà con il medesimo per due settimane a partire dal 26/27 Dicembre (così Per_1
perdendo qualche giorno di scuola a inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig.
perderà gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze scolastiche rimanendo con il Pt_1 Per_1
padre per due settimane dal 16/17 Dicembre”. Il padre potrà portare con sé il figlio nel proprio luogo di residenza (in territorio malese) per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di visita sopra indicato. Egli inoltre potrà svolgere quotidianamente una chiamata via Skype con il figlio;
laddove dovesse rientrare in Italia in periodi diversi da quelli sopra indicati potrà trascorrere con il figlio almeno due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati con la madre.
Quanto ai profili economici, come già evidenziato con decreto del 02.11.2023, rispetto al succitato provvedimento presidenziale provvisorio del 17.03.2020, le condizioni di entrambe le parti sono mutate nel corso del presente procedimento, risultando sia una riduzione degli oneri a carico ricorrente - il quale puo' contare su un reddito imponibile pari a € 367,538.56 per il periodo di imposta 2022 (da ultimo depositato) - conseguenti al mancato esborso in favore della madre deceduta (circostanza quest'ultima, incontestata tra le parti), sia un miglioramento delle condizioni reddituali della IG.ra
, n. il 1.12.1975 e laureata in Tourism Management, attualmente occupata e passata dalla CP_1
percezione di redditi annuali pari a complessivi € 13.458, 00 (come da C.U. 2020) alla percezione di pagina 7 di 9 redditi pari a € 52.394, 00 (come da C.U.2021) ed € 44.100, 00 (come da C.U. 2022), € 61.025, 00 per il periodo di imposta 2022 (P.F. 2023).
Ella ha inoltre depositato “accordo aziendale” interno alla società per la quale presta attività lavorativa
(Silice Srl) del 28.9.2023 e relativo “aggiornamento” del 25.1.2024 dal quale non emerge un coinvolgimento diretto della IG.ra (il cui nome non è menzionato) a fronte della “temporanea CP_1
difficoltà” dell'azienda, dovuta “a calo delle commesse di lavoro” in relazione al quale l'azienda ha deciso di “non precedere ad alcun licenziamento” e di “avviare la cassa integrazione” per n. 7 dipendenti per un “periodo di tre mesi”. Ella in ogni caso puo' contare sulle entrate che le derivano dalla qualità di socia accomandante della omonima fioreria e dalla comproprietà per 1/3 di due negozi a
Saonara (PD).
Per quanto sopra considerato, si conferma la statuizione adottata dal Tribunale in data 17.3.2020 con riguardo al contributo economico ordinario paterno in favore del figlio, che si determina nella misura di
€ 1.300,00 (milletrecento=) mensili da corrispondere in favore della resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, riducendosi al 75% il concorso del padre nelle spese straordinarie - che si pongono a carico della resistente per il rimanente 25% - come da protocollo del Tribunale di Venezia e con decorrenza dalla data della pronunzia.
Si ridetermina a fronte del mutato quadro reddituale, nella somma mensile di € 1.000,00 (mille=),
l'assegno a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della resistente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della pronunzia.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta le domande di addebito reciprocamente presentate dalle parti;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre;
- regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore di , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.300,00, CP_1
pagina 8 di 9 oltre al 75% delle spese straordinarie - che si pongono a carico della resistente per il rimanente 25% -
come da protocollo del Tribunale di Venezia;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento di , Parte_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore di quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
1.000,00 a decorrere dalla data della pronunzia;
- spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti e al PM in sede.
Così deciso nella Camera di conIGlio del 18.12.2024
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Micochero Lisa Dott.ssa Federica Benvenuti
Provvedimento redatto con la partecipazione del dott. Alessandro Boin – CP_2
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