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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1238/2023, in materia di regolamentazione dei rapporti genitori-figli, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. BRIGNANO SILVIA LINA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. CELLERINO ALEXIA CP_1 C.F._2
- convenuto –
e Avv. MANUELA DANZO Controparte_2 CP_3
- intervenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale nel maggio 2023 deducendo di aver avuto una relazione
1 con controparte, da cui nascevano i minori nato a [...] il Persona_1
30/07/2011 (c.f. ) e nato a Voghera in [...] C.F._3 Persona_2
1/10/2014 (c.f. parte ricorrente chiedeva la regolamentazione dei rapporti C.F._4
genitori-figli. Bisogna premettere che rispetto al nucleo pendeva già un procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni essendo emerse violenze ai danni della madre anche alla presenza dei minori già dal 2020, i genitori poi disattendevano quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni e riprendeva la di loro coabitazione;
con la ripresa (o ri-emersione) delle violenze nel 2022 la madre ed i minori venivano inseriti in comunità (oltre a presa in carico Serd in particolare per la madre).
All'esito del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni il padre veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, in data 11 marzo 2024; al contempo il presente procedimento
(anche considerato il radicamento iniziale di competenza) proseguiva in ordine alla capacità genitoriale della madre, con dimissione dalla comunità del nucleo nell'estate 2024, dimissione anche presidiata da ordine di protezione nei confronti del padre (sempre prorogata), supportata dal nucleo materno tutto.
Alla luce della già pronunciata decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, residuo oggetto del contendere nella presente sede è la genitorialità della madre, le eventuali visite padre-figli, il mantenimento dei minori nonché il richiesto ordine di protezione, già prorogato, ed il progetto tutto per il nucleo.
In data 26 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni;
parte ricorrente concludeva chiedendo
“Voglia disporre l'affido di e alla madre, Persona_1 Persona_2
, con eventuale, in via subordinata, affido diurno alla zia materna Parte_1 Per_3
per la durata ritenuta necessaria e/o ritenuta necessaria dai Servizi Sociali, con
[...]
sospensione di ogni frequentazione e visita dei bambini con il padre, stabilendo, altresì, a carico del padre, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura meglio vista e che si indica in €. 150,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con conferma delle prese in carico del nucleo già in atto, come disposte con il provvedimento provvisorio del 5.6.2024, così come la presa in carico del da parte del CSM di CP_1
Alessandria e del SERD di Alessandria”. Il curatore dei minori concludeva chiedendo l'affido dei minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
la prosecuzione dell'affido diurno della zia, la conferma e prosecuzione delle prese in carico come da decreto del 5 giugno 2024, anche con educativa, la conferma della sospensione delle visite padre-figli nonché la conferma delle prese in carico del padre presso CSM e SERD. Il curatore chiedeva altresì l'invito ai Servizi tutti di segnalare eventuali criticità alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nonché di prevedere un
2 contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 250 mensili complessivi.
Si specifica anzitutto che il presente procedimento, nei fatti prosieguo di previo procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, ha visto consistente istruttoria (anche mediante CTU) e che diverse psicologhe (CTU, psicologhe su Tortona e su Acqui Terme) hanno conosciuto i minori, oltre ad educatori e assistenti sociali, di talché la loro voce è stata ben rappresentata anche tramite gli esperti in modo terzo rispetto ai genitori, e dunque non si è proceduto con l'ennesima audizione considerandola – proprio per la numerosità di ascolti– contraria al di loro interesse (oltre che superflua).
Nel merito, dato atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, si ricorda che la genitorialità della madre veniva anzitutto limitata con l'inserimento in comunità dal Tribunale per i
Minorenni; all'esito delle dimissioni (estate 2024), pur a fronte di riscontri positivi in termini di percorsi e anche dalla CTU, con ordinanza del 5 giugno 2024 che si richiama veniva disposto, precauzionalmente, l'affido dei minori all'Ente “Ferma la positività del percorso, non si può sottovalutare comunque come la mamma abbia visto più periodi di “ricaduta” in una convivenza di gravissimo detrimento per i minori, convivenza nascosta ai SS per lungo tempo. Le riprese che vi sono state nel tempo della relazione con il con relativa esposizione dei minori a Per_1 pregiudizio, sono avvenute peraltro dopo significativi periodi di “stop” nella relazione a fronte delle carcerazioni del e depongono, anche in via precauzionale e a supporto di una Per_1 progressione positiva, per l'affidamento dei minori ai SS territorialmente competenti (infra nel dettaglio), con relativa limitazione alla responsabilità genitoriale materna”. Veniva previsto, unitamente, il supporto della famiglia materna, in coordinamento con i SS e prevedendo comunque, in particolare in capo alla zia, la responsabilità di affidataria diurna, così che non vi fosse più modo per la mamma di tenere alcuno all'oscuro e comunque in modo funzionale alla ripresa della vita in
Tortona dopo il lungo periodo in comunità.
Dal rientro in Tortona risulta oggi passato quasi un anno, anche scolastico, ed il percorso della madre nonché il progetto a supporto del nucleo risulta aver passato più che positivamente la prova, fugando ogni timore anzitutto circa riprese di contatti con il e comunque anche rispetto il Per_1
consumo di sostanze stupefacenti da parte della madre (cosa comunque connessa al . Le Per_1
relazioni rispetto allo stato dei minori risultano assolutamente positive, a conferma del beneficio per gli stessi del ritorno a Tortona ove hanno potuto giovarsi della vicinanza e presenza del nucleo materno (vi è stata anche l'affettuosa ripresa dei rapporti con i nonni paterni).
Alla luce della positività del percorso del nucleo mamma e minori, supportato, e della solidità raggiunta dalla situazione famigliare (comprensiva dei supporti), si ritiene che la responsabilità
3 della madre debba tornare ad essere piena, revocando quindi l'affido all'Ente. I minori vivranno con la stessa, e dovrà continuare per almeno un anno l'affido diurno alla zia materna, comunque organizzato in modo elastico, con la coordinazione del SS, richiedendosi non la costante presenza ma comunque l'esercizio di controllo sul nucleo (anche con brevi visite di passaggio). La zia allorché i minori si trovano presso di lei prenderà le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione. Vanno proseguiti poi gli interventi già indicati a favore del nucleo, dunque la presa in carico da parte del Servizio Sociale, anche con educativa – tempi rimessi al Servizio -, e poi la presa in carico psicologica/psicoterapeutica per i minori (senza forzarli, in particolare rispetto all'attuale posizione di , psicoterapia per la mamma, SERD per la mamma (rispetto alla Per_2
mamma per mesi sei e poi a discrezione del Servizio).
Rispetto alle visite padre -figli, non può che confermarsi quanto già disposto, con totale sospensione dei rapporti. Premessa appunto la decadenza del padre pronunciata con provvedimento del TM dell'11 marzo 2024, emergeva dalla CTU dep. 3 giugno 2024, approfondita e che si condivide, la sofferenza dei minori rispetto alle violenze assistite (e anche dirette) subite nel contesto famigliare
(per cui infine il padre è stato condannato ad anni 4 e mesi 6 di reclusione); le visite padre-figli rimangono quindi sospese dovendosi continuare a rimediare, per quanto possibile, ai traumi subiti dai minori, anzitutto con la psicoterapia indicata dal CTU. Il padre dal canto suo dovrà svolgere con successo un percorso presso il CSM e SERD, cosa che fino ad ora non ha fatto (prese in carico sempre disposte), e allorché vi riuscirà potrà eventualmente chiedere la modifica della decisione all'autorità giudiziaria. Non vi dovranno essere contatti tra il padre e i minori di alcun tipo, nemmeno messaggi indiretti recapitati tramite i nonni paterni (con cui invece vi sono rapporti).
Rispetto al padre, inoltre, a presidio del benessere dei minori, va confermata la proroga dell'ordine di protezione già disposta, condividendone le motivazioni, che si richiamano sinteticamente di seguito.
L'ordine di protezione veniva inizialmente comminato in data 21 maggio 2024 inaudita altera parte
e notificato al in allora detenuto in custodia cautelare, poi confermato in data 5 giugno Per_1
2024, con ordinanza che si richiama. Nelle more il veniva scarcerato (stava a Spinetta Per_1
Marengo) pur rimanendo destinatario di plurime misure cautelari, che in ultimo violava (giusta comunicazione del 3 aprile 2025). In sede di udienza del 26 marzo 2025 dunque veniva richiesta la proroga di suddetto divieto di avvicinamento, in relazione alla prossima scadenza, proroga che veniva concessa in data 28 marzo 2025 e che si conferma.
Nel merito, premesso che all'istanza si applicano le norme di cui agli artt. 473 bis. 69 e ss. c.p.c.; la novella normativa precisa, per quanto qui di interesse, sulla scorta di pacifica previa giurisprudenza,
4 l'applicabilità anche al caso di convivenza cessata. Le suddette norme vanno coordinate, giusto rinvio, con la previsione di cui all'art. 473 bis. 46 c.p.c., con competenza del giudice in corso di causa, anche con poteri ufficiosi.
In ordine alla fondatezza della richiesta (fumus boni iuris) si osserva quanto segue. Risulta agli atti
(documentazione penale acquisita, dispositivo prodotto) la condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione a carico del di un procedimento per maltrattamenti nei confronti della ricorrente e Per_1
dei figli, nonché per minacce nei confronti di componenti della famiglia di origine della madre.
Detti fatti, alquanto gravi, risultano compendiati nell'ordinanza di divieto di avvicinamento già emessa dal GIP in data 29 dicembre 2022, che si richiama integralmente in punto di ricostruzione fattuale (anche prodotto quale doc. 4 di parte ricorrente), misura cautelare che dovrebbe permanere.
Si considera nella presente sede che le indagini a carico del acquisite (unitamente poi ai Per_1
verbali del procedimento in sede dibattimentale), vedono un consistente compendio probatorio, inoltre vi è stata condanna, pur non passata in giudicato;
ancora, pur se il comportamento/dichiarazioni della madre veniva visto in un certo qual senso quale contradditorio
(ritorno alla convivenza) tanto si ritiene “comprensibile” nella dinamica violenta, che non viene affatto smentita, anzi, rivela per ciò la sua insidiosità. Non si ritiene credibile la negazione del dei maltrattamenti, e si nota peraltro come lo stesso abbia, trasparentemente, ammesso Per_1
comunque che i minori hanno assistito a violenze nonché per esempio di aver preso per i capelli
In particolare, i maltrattamenti nonché le minacce, coinvolgevano non solo i minori, ma Per_4
anche la famiglia materna di origine (coinvolta nel supporto del nucleo). Il divieto di avvicinamento comminato rispetto ai maltrattamenti prevedeva di mantenere una distanza di almeno 400 metri e veniva rafforzata dalla previsione di un tracker GPS.
In punto di pericolo, oggi il risulta rientrato in carcere per un ultimo aggravamento avendo Per_1 lo stesso violato altra misura;
tuttavia il mantenimento di detta misura all'evidenza dipende anche dai termini legislativamente previsti per siffatte misure (si sono susseguite comunicazioni a riguardo, già varie misure cambiate), ed inoltre dipende anche dalle eventuali scelte processuali/richieste del (nonché dall'esito dei procedimenti penali). Comunque, oltre Per_1 all'obbligo di dimora (misura relativa a reati di cui al DPR 309/1990, si veda certificato ex art. 335
c.p.p. e pendenti acquisiti), risulta comunque anche vigente il divieto di avvicinamento già disposto dal GIP.
Nondimeno, la compresenza del divieto di avvicinamento (e di altre misure cautelari) suddetto non osta all'emissione di un ordine di protezione con divieto di avvicinamento anche nella presente sede, stante l'autonomia di presupposti e durata: il presente ordine di avvicinamento si andrà ad
5 aggiungere alla tutela già apprestata in sede penale.
Invero, non si può non considerare come il pericolo di cui all'art. 473 bis. 70 c.p.c., pur a fronte di una tutela già consistente apprestata in altra sede, può e deve venire considerato anche in sede civile, ove la valutazione non risulta comunque coincidente (avendo rilievo anche fatti non integranti reato); anche considerata la possibile diversa durata delle misure (ne sono già state cambiate varie).
Invero, data la gravità della situazione vi deve essere una tutela, aggiuntiva, già approntata nella presente sede anche ove venisse meno la tutela in sede penale, non ritenendosi di onerare la parte di proporre un nuovo ricorso allorché venga meno la misura penale. Risulta infatti concreto il rischio che il tempo intercorrente tra il venir meno della misura cautelare (rectius dell' “ultima” misura cautelare) e la risposta in sede civile possa comportare un vuoto di tutela, con conseguente grave pericolo, che già oggi si può ravvisare (interesse ad agire). D'altro canto, a tutela della parte nei cui confronti viene comminato, in termini di certezza dell'esecuzione, la decorrenza, che si indica in anni uno, viene prevista quale immediata, dal 28 marzo 2025 (senza sospensione a fronte di carcerazione o misure comunque più restrittive).
Rispetto alla proroga, in particolare, della misura del divieto di avvicinamento già disposta si ritiene inoltre che sussistano gravi motivi considerato da un lato il rafforzamento del fumus (condanna pur non passata in giudicato) dall'altro che si sono susseguite molteplici misure cautelari con comunque possibilità, in molti periodi, di circolazione del di talché comunque risulta necessaria la Per_1
tutela approntata in sede civile. Al contempo, dato che non sono emerse violazioni della presente misura di divieto di avvicinamento (dato che comunque non annulla di per sé il pericolo a fondamento della proroga) si ritiene di restringere l'estensione geografica (come infra). Inoltre, il non ha intrapreso alcun percorso (CSM, SERD), percorsi che oltre ad essere necessari Per_1
rispetto alla di lui genitorialità (già persa con la decadenza), avrebbero anche inciso in diminuzione sul pericolo.
Ciò detto, risulta necessario disporre, in proroga, il divieto di avvicinamento alla ricorrente, ai figli minori nonché ai prossimi congiunti del nucleo, compresi i nonni materni, la sorella e il fratello della ricorrente, nonché i di loro nuclei;
da un lato perché attinti dalle minacce del dall'altro Per_1
perché la famiglia allargata viene coinvolta tutta nel progetto a favore di madre e figli.
Il non si dovrà avvicinare ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi, in particolare i Per_1
luoghi di domicilio, lavoro, nonché istruzione dei minori, tenendo una distanza non inferiore a km
1. Il suddetto divieto di avvicinamento avrà durata di anni uno, con decorrenza dal 28 marzo 2025.
6 Rispetto al doveroso mantenimento dei figli minori, si osserva che la madre risulta onerata in toto della gestione dei minori (supportata dal proprio nucleo di origine), percepisce l'assegno unico per la totalità ed è riuscita in un minimo reinserimento lavorativo (1200 euro annuali); la stessa comunque si ritiene che abbia una capacità lavorativa generica, che potrà meglio esplicare anche a fronte della sempre più stabile situazione (è comunque stata un anno in comunità) nonché considerato che la stessa comunque finirà le scuole serali intraprese. Il padre dal canto suo risulta destinatario di plurime misure cautelari (in ultimo detenuto), non risulta oggi lavorare e percepisce una invalidità dal gennaio 2024; al contempo si ritiene che lo stesso abbia una residua pur parziale capacità lavorativa. Alla luce dell'invalidità che comunque percepisce e considerata una sua appunto residua capacità minima, si reputa congruo stabilire in capo allo stesso un minimo contributo al mantenimento dei minori, pari ad euro 100 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Rispetto alle spese di lite, si ritiene che vadano compensate tra la madre ed il curatore stante la sostanziale convergenza in ultimo raggiunta;
il padre rispetto al curatore speciale va condannato al pagamento delle spese per la metà, compensando l'altra metà, comunque valorizzando la necessità di limitazione ed istruttoria anche rispetto alla madre. Con simil ragionamento si ritiene di porre a carico di entrambi i genitori, per il 50 % ciascuno, le spese di CTU (che ha riguardato la madre e i minori), considerando come le limitazioni della madre e il di lei recupero siano state cagionate anche dal comportamento del padre e come la CTU abbia riguardato anche lo stato dei minori. In ultimo, il padre risulta anche parzialmente soccombente anche rispetto alla madre, pur valorizzandosi in compensazione (per la metà), appunto i contributi di ciascuno alla situazione nonché in termini di collaborazione e di non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dato atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre , revocando CP_1
l'affido all'Ente già disposto, dispone che la madre serciti in via esclusiva la Parte_1
responsabilità sui figli minori, che vivranno con la stessa;
dispone l'affido “diurno” per un ulteriore anno di nato a [...] il Persona_1
30/07/2011 (c.f. ) e nato a Voghera in [...] C.F._3 Persona_2
1/10/2014 (c.f. alla zia materna con tempi rimessi nel C.F._4 Parte_2 dettaglio all'organizzazione di madre e zia, con supervisione dei SS (anche notti eventualmente); allorché i minori si trova presso la zia materna la stessa esercita la responsabilità genitoriale con
7 riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, in via disgiunta rispetto alla madre;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del anche con Parte_3
educativa (modalità educativa rimesse al Servizio); in caso di criticità/pregiudizio i SS segnaleranno alla Procura presso il TM (salve attivazioni ex art. 403 c.c.);
dispone la prosecuzione della presa in carico di nato a [...] il Persona_1
30/07/2011 (c.f. ) e nato a [...] l'[...] (c.f. C.F._3 Persona_2
da parte del Servizio di Psicologia anche per l'attivazione di psicoterapia;
C.F._4
dispone la prosecuzione presa in carico di da parte del Parte_4 Parte_5
nonché da parte del SERD per mesi sei e poi a discrezione dei Servizi;
[...]
visti gli artt. 342 bis e ter c.c., nonché gli artt. 473 bis. 69 ss. c.p.c.,
prescrive a , nato in [...] il [...] di non avvicinarsi ai luoghi CP_1
abitualmente frequentati (residenza, luogo di lavoro, scuola dei minori), tenendo una distanza di almeno 1 km, da nata a [...] il [...], da Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Persona_1 C.F._3
nato a [...] l'[...] (c.f. ; Persona_2 C.F._4
nonché di non avvicinarsi, tenendo una distanza di almeno 1 km, ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti , , Persona_3 Persona_5 Persona_6 Parte_6
prescrive di non avvicinarsi alle suddette persone, anche qualora li incontrasse casualmente.
Il presente ordine di protezione, prorogato, ha durata di ANNI UNO, con decorrenza dal 28 marzo
2025.
DISPONE la sospensione delle visite padre-figli; chiarisce che non devono esservi contatti tra il padre e i minori, nemmeno indiretti tramite i nonni paterni (es. biglietti, regali, saluti);
, nato in Colombia il [...] ad [...] un percorso presso Parte_7
CSM ALESSANDRIA e SERD ALESSANDRIA;
pone a carico di quale mantenimento per i figli minori la somma mensile di CP_1
euro 200 complessivi a far data dal gennaio 2024, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico (o comunque modalità di pagamento a distanza), oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo di Alessandria.
Spese compensate tra la madre e il curatore speciale dei minori;
Parte_1
8 condanna , operata la compensazione per metà, a rimborsare le spese CP_1 processuali per il curatore speciale dei minori all'Erario, che liquida in complessivi € 4950,40, importo già maggiorato per la pluralità di parti, di cui (somme ancora da compensare) € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna , operata la compensazione per metà, a rimborsare le spese CP_1
processuali a che liquida in complessivi € 3808, di cui (somme ancora da Parte_1
compensare) € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di e CP_1
per il 50 % ciascuno, con revoca della previa previsione a carico Parte_1 dell'Erario (8 luglio 2024).
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al , SERD Parte_3
ALESSANDRIA e TORTONA, CSM ALESSANDRIA, Controparte_4
per conoscenza,
[...] Controparte_5
per conoscenza. Controparte_6
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1238/2023, in materia di regolamentazione dei rapporti genitori-figli, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. BRIGNANO SILVIA LINA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. CELLERINO ALEXIA CP_1 C.F._2
- convenuto –
e Avv. MANUELA DANZO Controparte_2 CP_3
- intervenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale nel maggio 2023 deducendo di aver avuto una relazione
1 con controparte, da cui nascevano i minori nato a [...] il Persona_1
30/07/2011 (c.f. ) e nato a Voghera in [...] C.F._3 Persona_2
1/10/2014 (c.f. parte ricorrente chiedeva la regolamentazione dei rapporti C.F._4
genitori-figli. Bisogna premettere che rispetto al nucleo pendeva già un procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni essendo emerse violenze ai danni della madre anche alla presenza dei minori già dal 2020, i genitori poi disattendevano quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni e riprendeva la di loro coabitazione;
con la ripresa (o ri-emersione) delle violenze nel 2022 la madre ed i minori venivano inseriti in comunità (oltre a presa in carico Serd in particolare per la madre).
All'esito del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni il padre veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, in data 11 marzo 2024; al contempo il presente procedimento
(anche considerato il radicamento iniziale di competenza) proseguiva in ordine alla capacità genitoriale della madre, con dimissione dalla comunità del nucleo nell'estate 2024, dimissione anche presidiata da ordine di protezione nei confronti del padre (sempre prorogata), supportata dal nucleo materno tutto.
Alla luce della già pronunciata decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, residuo oggetto del contendere nella presente sede è la genitorialità della madre, le eventuali visite padre-figli, il mantenimento dei minori nonché il richiesto ordine di protezione, già prorogato, ed il progetto tutto per il nucleo.
In data 26 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni;
parte ricorrente concludeva chiedendo
“Voglia disporre l'affido di e alla madre, Persona_1 Persona_2
, con eventuale, in via subordinata, affido diurno alla zia materna Parte_1 Per_3
per la durata ritenuta necessaria e/o ritenuta necessaria dai Servizi Sociali, con
[...]
sospensione di ogni frequentazione e visita dei bambini con il padre, stabilendo, altresì, a carico del padre, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura meglio vista e che si indica in €. 150,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con conferma delle prese in carico del nucleo già in atto, come disposte con il provvedimento provvisorio del 5.6.2024, così come la presa in carico del da parte del CSM di CP_1
Alessandria e del SERD di Alessandria”. Il curatore dei minori concludeva chiedendo l'affido dei minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
la prosecuzione dell'affido diurno della zia, la conferma e prosecuzione delle prese in carico come da decreto del 5 giugno 2024, anche con educativa, la conferma della sospensione delle visite padre-figli nonché la conferma delle prese in carico del padre presso CSM e SERD. Il curatore chiedeva altresì l'invito ai Servizi tutti di segnalare eventuali criticità alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nonché di prevedere un
2 contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 250 mensili complessivi.
Si specifica anzitutto che il presente procedimento, nei fatti prosieguo di previo procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, ha visto consistente istruttoria (anche mediante CTU) e che diverse psicologhe (CTU, psicologhe su Tortona e su Acqui Terme) hanno conosciuto i minori, oltre ad educatori e assistenti sociali, di talché la loro voce è stata ben rappresentata anche tramite gli esperti in modo terzo rispetto ai genitori, e dunque non si è proceduto con l'ennesima audizione considerandola – proprio per la numerosità di ascolti– contraria al di loro interesse (oltre che superflua).
Nel merito, dato atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, si ricorda che la genitorialità della madre veniva anzitutto limitata con l'inserimento in comunità dal Tribunale per i
Minorenni; all'esito delle dimissioni (estate 2024), pur a fronte di riscontri positivi in termini di percorsi e anche dalla CTU, con ordinanza del 5 giugno 2024 che si richiama veniva disposto, precauzionalmente, l'affido dei minori all'Ente “Ferma la positività del percorso, non si può sottovalutare comunque come la mamma abbia visto più periodi di “ricaduta” in una convivenza di gravissimo detrimento per i minori, convivenza nascosta ai SS per lungo tempo. Le riprese che vi sono state nel tempo della relazione con il con relativa esposizione dei minori a Per_1 pregiudizio, sono avvenute peraltro dopo significativi periodi di “stop” nella relazione a fronte delle carcerazioni del e depongono, anche in via precauzionale e a supporto di una Per_1 progressione positiva, per l'affidamento dei minori ai SS territorialmente competenti (infra nel dettaglio), con relativa limitazione alla responsabilità genitoriale materna”. Veniva previsto, unitamente, il supporto della famiglia materna, in coordinamento con i SS e prevedendo comunque, in particolare in capo alla zia, la responsabilità di affidataria diurna, così che non vi fosse più modo per la mamma di tenere alcuno all'oscuro e comunque in modo funzionale alla ripresa della vita in
Tortona dopo il lungo periodo in comunità.
Dal rientro in Tortona risulta oggi passato quasi un anno, anche scolastico, ed il percorso della madre nonché il progetto a supporto del nucleo risulta aver passato più che positivamente la prova, fugando ogni timore anzitutto circa riprese di contatti con il e comunque anche rispetto il Per_1
consumo di sostanze stupefacenti da parte della madre (cosa comunque connessa al . Le Per_1
relazioni rispetto allo stato dei minori risultano assolutamente positive, a conferma del beneficio per gli stessi del ritorno a Tortona ove hanno potuto giovarsi della vicinanza e presenza del nucleo materno (vi è stata anche l'affettuosa ripresa dei rapporti con i nonni paterni).
Alla luce della positività del percorso del nucleo mamma e minori, supportato, e della solidità raggiunta dalla situazione famigliare (comprensiva dei supporti), si ritiene che la responsabilità
3 della madre debba tornare ad essere piena, revocando quindi l'affido all'Ente. I minori vivranno con la stessa, e dovrà continuare per almeno un anno l'affido diurno alla zia materna, comunque organizzato in modo elastico, con la coordinazione del SS, richiedendosi non la costante presenza ma comunque l'esercizio di controllo sul nucleo (anche con brevi visite di passaggio). La zia allorché i minori si trovano presso di lei prenderà le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione. Vanno proseguiti poi gli interventi già indicati a favore del nucleo, dunque la presa in carico da parte del Servizio Sociale, anche con educativa – tempi rimessi al Servizio -, e poi la presa in carico psicologica/psicoterapeutica per i minori (senza forzarli, in particolare rispetto all'attuale posizione di , psicoterapia per la mamma, SERD per la mamma (rispetto alla Per_2
mamma per mesi sei e poi a discrezione del Servizio).
Rispetto alle visite padre -figli, non può che confermarsi quanto già disposto, con totale sospensione dei rapporti. Premessa appunto la decadenza del padre pronunciata con provvedimento del TM dell'11 marzo 2024, emergeva dalla CTU dep. 3 giugno 2024, approfondita e che si condivide, la sofferenza dei minori rispetto alle violenze assistite (e anche dirette) subite nel contesto famigliare
(per cui infine il padre è stato condannato ad anni 4 e mesi 6 di reclusione); le visite padre-figli rimangono quindi sospese dovendosi continuare a rimediare, per quanto possibile, ai traumi subiti dai minori, anzitutto con la psicoterapia indicata dal CTU. Il padre dal canto suo dovrà svolgere con successo un percorso presso il CSM e SERD, cosa che fino ad ora non ha fatto (prese in carico sempre disposte), e allorché vi riuscirà potrà eventualmente chiedere la modifica della decisione all'autorità giudiziaria. Non vi dovranno essere contatti tra il padre e i minori di alcun tipo, nemmeno messaggi indiretti recapitati tramite i nonni paterni (con cui invece vi sono rapporti).
Rispetto al padre, inoltre, a presidio del benessere dei minori, va confermata la proroga dell'ordine di protezione già disposta, condividendone le motivazioni, che si richiamano sinteticamente di seguito.
L'ordine di protezione veniva inizialmente comminato in data 21 maggio 2024 inaudita altera parte
e notificato al in allora detenuto in custodia cautelare, poi confermato in data 5 giugno Per_1
2024, con ordinanza che si richiama. Nelle more il veniva scarcerato (stava a Spinetta Per_1
Marengo) pur rimanendo destinatario di plurime misure cautelari, che in ultimo violava (giusta comunicazione del 3 aprile 2025). In sede di udienza del 26 marzo 2025 dunque veniva richiesta la proroga di suddetto divieto di avvicinamento, in relazione alla prossima scadenza, proroga che veniva concessa in data 28 marzo 2025 e che si conferma.
Nel merito, premesso che all'istanza si applicano le norme di cui agli artt. 473 bis. 69 e ss. c.p.c.; la novella normativa precisa, per quanto qui di interesse, sulla scorta di pacifica previa giurisprudenza,
4 l'applicabilità anche al caso di convivenza cessata. Le suddette norme vanno coordinate, giusto rinvio, con la previsione di cui all'art. 473 bis. 46 c.p.c., con competenza del giudice in corso di causa, anche con poteri ufficiosi.
In ordine alla fondatezza della richiesta (fumus boni iuris) si osserva quanto segue. Risulta agli atti
(documentazione penale acquisita, dispositivo prodotto) la condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione a carico del di un procedimento per maltrattamenti nei confronti della ricorrente e Per_1
dei figli, nonché per minacce nei confronti di componenti della famiglia di origine della madre.
Detti fatti, alquanto gravi, risultano compendiati nell'ordinanza di divieto di avvicinamento già emessa dal GIP in data 29 dicembre 2022, che si richiama integralmente in punto di ricostruzione fattuale (anche prodotto quale doc. 4 di parte ricorrente), misura cautelare che dovrebbe permanere.
Si considera nella presente sede che le indagini a carico del acquisite (unitamente poi ai Per_1
verbali del procedimento in sede dibattimentale), vedono un consistente compendio probatorio, inoltre vi è stata condanna, pur non passata in giudicato;
ancora, pur se il comportamento/dichiarazioni della madre veniva visto in un certo qual senso quale contradditorio
(ritorno alla convivenza) tanto si ritiene “comprensibile” nella dinamica violenta, che non viene affatto smentita, anzi, rivela per ciò la sua insidiosità. Non si ritiene credibile la negazione del dei maltrattamenti, e si nota peraltro come lo stesso abbia, trasparentemente, ammesso Per_1
comunque che i minori hanno assistito a violenze nonché per esempio di aver preso per i capelli
In particolare, i maltrattamenti nonché le minacce, coinvolgevano non solo i minori, ma Per_4
anche la famiglia materna di origine (coinvolta nel supporto del nucleo). Il divieto di avvicinamento comminato rispetto ai maltrattamenti prevedeva di mantenere una distanza di almeno 400 metri e veniva rafforzata dalla previsione di un tracker GPS.
In punto di pericolo, oggi il risulta rientrato in carcere per un ultimo aggravamento avendo Per_1 lo stesso violato altra misura;
tuttavia il mantenimento di detta misura all'evidenza dipende anche dai termini legislativamente previsti per siffatte misure (si sono susseguite comunicazioni a riguardo, già varie misure cambiate), ed inoltre dipende anche dalle eventuali scelte processuali/richieste del (nonché dall'esito dei procedimenti penali). Comunque, oltre Per_1 all'obbligo di dimora (misura relativa a reati di cui al DPR 309/1990, si veda certificato ex art. 335
c.p.p. e pendenti acquisiti), risulta comunque anche vigente il divieto di avvicinamento già disposto dal GIP.
Nondimeno, la compresenza del divieto di avvicinamento (e di altre misure cautelari) suddetto non osta all'emissione di un ordine di protezione con divieto di avvicinamento anche nella presente sede, stante l'autonomia di presupposti e durata: il presente ordine di avvicinamento si andrà ad
5 aggiungere alla tutela già apprestata in sede penale.
Invero, non si può non considerare come il pericolo di cui all'art. 473 bis. 70 c.p.c., pur a fronte di una tutela già consistente apprestata in altra sede, può e deve venire considerato anche in sede civile, ove la valutazione non risulta comunque coincidente (avendo rilievo anche fatti non integranti reato); anche considerata la possibile diversa durata delle misure (ne sono già state cambiate varie).
Invero, data la gravità della situazione vi deve essere una tutela, aggiuntiva, già approntata nella presente sede anche ove venisse meno la tutela in sede penale, non ritenendosi di onerare la parte di proporre un nuovo ricorso allorché venga meno la misura penale. Risulta infatti concreto il rischio che il tempo intercorrente tra il venir meno della misura cautelare (rectius dell' “ultima” misura cautelare) e la risposta in sede civile possa comportare un vuoto di tutela, con conseguente grave pericolo, che già oggi si può ravvisare (interesse ad agire). D'altro canto, a tutela della parte nei cui confronti viene comminato, in termini di certezza dell'esecuzione, la decorrenza, che si indica in anni uno, viene prevista quale immediata, dal 28 marzo 2025 (senza sospensione a fronte di carcerazione o misure comunque più restrittive).
Rispetto alla proroga, in particolare, della misura del divieto di avvicinamento già disposta si ritiene inoltre che sussistano gravi motivi considerato da un lato il rafforzamento del fumus (condanna pur non passata in giudicato) dall'altro che si sono susseguite molteplici misure cautelari con comunque possibilità, in molti periodi, di circolazione del di talché comunque risulta necessaria la Per_1
tutela approntata in sede civile. Al contempo, dato che non sono emerse violazioni della presente misura di divieto di avvicinamento (dato che comunque non annulla di per sé il pericolo a fondamento della proroga) si ritiene di restringere l'estensione geografica (come infra). Inoltre, il non ha intrapreso alcun percorso (CSM, SERD), percorsi che oltre ad essere necessari Per_1
rispetto alla di lui genitorialità (già persa con la decadenza), avrebbero anche inciso in diminuzione sul pericolo.
Ciò detto, risulta necessario disporre, in proroga, il divieto di avvicinamento alla ricorrente, ai figli minori nonché ai prossimi congiunti del nucleo, compresi i nonni materni, la sorella e il fratello della ricorrente, nonché i di loro nuclei;
da un lato perché attinti dalle minacce del dall'altro Per_1
perché la famiglia allargata viene coinvolta tutta nel progetto a favore di madre e figli.
Il non si dovrà avvicinare ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi, in particolare i Per_1
luoghi di domicilio, lavoro, nonché istruzione dei minori, tenendo una distanza non inferiore a km
1. Il suddetto divieto di avvicinamento avrà durata di anni uno, con decorrenza dal 28 marzo 2025.
6 Rispetto al doveroso mantenimento dei figli minori, si osserva che la madre risulta onerata in toto della gestione dei minori (supportata dal proprio nucleo di origine), percepisce l'assegno unico per la totalità ed è riuscita in un minimo reinserimento lavorativo (1200 euro annuali); la stessa comunque si ritiene che abbia una capacità lavorativa generica, che potrà meglio esplicare anche a fronte della sempre più stabile situazione (è comunque stata un anno in comunità) nonché considerato che la stessa comunque finirà le scuole serali intraprese. Il padre dal canto suo risulta destinatario di plurime misure cautelari (in ultimo detenuto), non risulta oggi lavorare e percepisce una invalidità dal gennaio 2024; al contempo si ritiene che lo stesso abbia una residua pur parziale capacità lavorativa. Alla luce dell'invalidità che comunque percepisce e considerata una sua appunto residua capacità minima, si reputa congruo stabilire in capo allo stesso un minimo contributo al mantenimento dei minori, pari ad euro 100 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Rispetto alle spese di lite, si ritiene che vadano compensate tra la madre ed il curatore stante la sostanziale convergenza in ultimo raggiunta;
il padre rispetto al curatore speciale va condannato al pagamento delle spese per la metà, compensando l'altra metà, comunque valorizzando la necessità di limitazione ed istruttoria anche rispetto alla madre. Con simil ragionamento si ritiene di porre a carico di entrambi i genitori, per il 50 % ciascuno, le spese di CTU (che ha riguardato la madre e i minori), considerando come le limitazioni della madre e il di lei recupero siano state cagionate anche dal comportamento del padre e come la CTU abbia riguardato anche lo stato dei minori. In ultimo, il padre risulta anche parzialmente soccombente anche rispetto alla madre, pur valorizzandosi in compensazione (per la metà), appunto i contributi di ciascuno alla situazione nonché in termini di collaborazione e di non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dato atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre , revocando CP_1
l'affido all'Ente già disposto, dispone che la madre serciti in via esclusiva la Parte_1
responsabilità sui figli minori, che vivranno con la stessa;
dispone l'affido “diurno” per un ulteriore anno di nato a [...] il Persona_1
30/07/2011 (c.f. ) e nato a Voghera in [...] C.F._3 Persona_2
1/10/2014 (c.f. alla zia materna con tempi rimessi nel C.F._4 Parte_2 dettaglio all'organizzazione di madre e zia, con supervisione dei SS (anche notti eventualmente); allorché i minori si trova presso la zia materna la stessa esercita la responsabilità genitoriale con
7 riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, in via disgiunta rispetto alla madre;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del anche con Parte_3
educativa (modalità educativa rimesse al Servizio); in caso di criticità/pregiudizio i SS segnaleranno alla Procura presso il TM (salve attivazioni ex art. 403 c.c.);
dispone la prosecuzione della presa in carico di nato a [...] il Persona_1
30/07/2011 (c.f. ) e nato a [...] l'[...] (c.f. C.F._3 Persona_2
da parte del Servizio di Psicologia anche per l'attivazione di psicoterapia;
C.F._4
dispone la prosecuzione presa in carico di da parte del Parte_4 Parte_5
nonché da parte del SERD per mesi sei e poi a discrezione dei Servizi;
[...]
visti gli artt. 342 bis e ter c.c., nonché gli artt. 473 bis. 69 ss. c.p.c.,
prescrive a , nato in [...] il [...] di non avvicinarsi ai luoghi CP_1
abitualmente frequentati (residenza, luogo di lavoro, scuola dei minori), tenendo una distanza di almeno 1 km, da nata a [...] il [...], da Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Persona_1 C.F._3
nato a [...] l'[...] (c.f. ; Persona_2 C.F._4
nonché di non avvicinarsi, tenendo una distanza di almeno 1 km, ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti , , Persona_3 Persona_5 Persona_6 Parte_6
prescrive di non avvicinarsi alle suddette persone, anche qualora li incontrasse casualmente.
Il presente ordine di protezione, prorogato, ha durata di ANNI UNO, con decorrenza dal 28 marzo
2025.
DISPONE la sospensione delle visite padre-figli; chiarisce che non devono esservi contatti tra il padre e i minori, nemmeno indiretti tramite i nonni paterni (es. biglietti, regali, saluti);
, nato in Colombia il [...] ad [...] un percorso presso Parte_7
CSM ALESSANDRIA e SERD ALESSANDRIA;
pone a carico di quale mantenimento per i figli minori la somma mensile di CP_1
euro 200 complessivi a far data dal gennaio 2024, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico (o comunque modalità di pagamento a distanza), oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo di Alessandria.
Spese compensate tra la madre e il curatore speciale dei minori;
Parte_1
8 condanna , operata la compensazione per metà, a rimborsare le spese CP_1 processuali per il curatore speciale dei minori all'Erario, che liquida in complessivi € 4950,40, importo già maggiorato per la pluralità di parti, di cui (somme ancora da compensare) € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna , operata la compensazione per metà, a rimborsare le spese CP_1
processuali a che liquida in complessivi € 3808, di cui (somme ancora da Parte_1
compensare) € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di e CP_1
per il 50 % ciascuno, con revoca della previa previsione a carico Parte_1 dell'Erario (8 luglio 2024).
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al , SERD Parte_3
ALESSANDRIA e TORTONA, CSM ALESSANDRIA, Controparte_4
per conoscenza,
[...] Controparte_5
per conoscenza. Controparte_6
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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