Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2834 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/11/1993, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi, verrà immediatamente alienata a soggetti terzi, unitamente all'arredo acquistato in comunione tra le parti, ad un prezzo pari ad euro 195.000,00, e comunque ad un prezzo non inferiore ad euro
177.000,00.
Se, trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, la casa rimasse invenduta, le parti si impegnano a conferire incarico ad agenzia immobiliare che curi la ricerca di un compratore.
3) Fino alla vendita, il domicilio coniugale rimarrà nella piena disponibilità dei coniugi e , i quali si obbligheranno a mantenere il predetto CP_1 Pt_1 immobile in condizioni decorose e ordinate, al fine di facilitarne la vendita e di consentire le visite necessarie da parte di eventuali acquirenti;
le utenze e i consumi saranno calcolati secondo l'uso che i coniugi faranno dell'immobile.
4) Fino alla vendita dell'immobile la sig.ra si obbliga a versare Pt_1 mensilmente sul conto comune euro 580,00 che andranno a coprire le spese mensili del mutuo e dei prestiti indicati ai punti a), b), c) del ricorso, contratti per il pagamento del mutuo, nonché per l'acquisto di beni mobili.
5) La signora riconosce di essere debitrice nei confronti del signor Pt_1 CP_1 della somma di euro 5.000,00, di seguito alle compensazioni delle spese affrontate da ciascun coniuge per l'acquisto dell'abitazione, del mobilio ed altro.
Detto debito verrà estinto dalla all'atto della vendita dell'abitazione Pt_1 coniugale, meglio sopra precisata.
Pag. 2 di 3 6) La signora riconosce di aver ricevuto un prestito dal signor pari Pt_1 CP_1 ad euro 1.700,00, il cui pagamento inizierà con i denari.
7) La signora si accolla peraltro il pagamento del prestito residuo Pt_1 effettuato dal signor nei confronti della di lei madre pari ad euro CP_1
1.350,00.
8) Dal ricavato della vendita si dovranno estinguere i debiti di cui ai punti 3), a),
b), c) del ricorso, ed il residuo importo andrà ripartito al 50% tra i coniugi.
Dal predetto importo la si impegnerà ad estinguere i debiti di cui ai Pt_1 punti 5), 6) e 7).
9) L'estinzione di tutti i debiti di cui sopra avverrà pertanto contestualmente all'atto di vendita della casa coniugale.
Sul punto si precisa che, qualora l'importo della predetta vendita non coprisse i debiti di cui ai punti 6) e 7), la sig.ra si obbliga tempestivamente al Pt_1 versamento in favore del della somma mensile pari ad euro 200,00, sino CP_1 alla concorrenza del credito.
10) I mobili che ciascun coniuge ha comprato con propri denari potranno essere prelevati dalla casa da ciascuna parte e, ove si decidesse di venderli unitamente alla casa, ciascuno avrà diritto di prelevare dal prezzo il valore del bene personale venduto.
11) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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