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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.1.2025, assunto in decisione in data 4.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Stefano Restivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Viale Enrico Martini
n. 9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 Parte_2
, in data 18/10/2001 a Milano - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano,
[...]
Anno 2001 - Atto n. 1763 -Registro 01 - Parte 1 -
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito;
- OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI
1) la casa di Via IV Novembre n. 40 a Cogliate (MB), che i coniugi hanno adibito ad abitazione coniugale, in comproprietà nella misura del 75% della Sig.ra e del 25% del Sig. , resterà nella disponibilità Pt_1 Pt_2 esclusiva, con tutti gli arredi, della Sig.ra che continuerà ad abitarla. Parte_1
2) e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, continueranno ad Per_1 Persona_2 abitare con la madre presso l'abitazione di Via IV Novembre n. 40 a Cogliate (MB).
Alla udienza del 4.3.2025 le parti hanno specificato che la casa coniugale è in vendita e la residenza anagrafica di e dei figli è in Cogliate, in Via Minoretti n. 11, presso l'abitazione del compagno di Pt_1 Pt_1
3) nelle more della separazione il Sig. ha trasferito la sua residenza anagrafica presso Parte_2
l'abitazione del di lui padre, in Cogliate (MB) Via Trento n. 21;
4) in ragione della maggiore età dei figli, la Sig.ra ed il Sig. concorderanno con ciascuno di Pt_1 Pt_2 loro i diritti di visita.
e) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale rinunciando alle reciproche pretese di mantenimento;
f) dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.3.2023.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17.1.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 18.10.2001 (Atto n. 1763, Parte I del registro degli atti di matrimonio Pt_2 del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.1.2025, assunto in decisione in data 4.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Stefano Restivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Viale Enrico Martini
n. 9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 Parte_2
, in data 18/10/2001 a Milano - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano,
[...]
Anno 2001 - Atto n. 1763 -Registro 01 - Parte 1 -
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito;
- OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI
1) la casa di Via IV Novembre n. 40 a Cogliate (MB), che i coniugi hanno adibito ad abitazione coniugale, in comproprietà nella misura del 75% della Sig.ra e del 25% del Sig. , resterà nella disponibilità Pt_1 Pt_2 esclusiva, con tutti gli arredi, della Sig.ra che continuerà ad abitarla. Parte_1
2) e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, continueranno ad Per_1 Persona_2 abitare con la madre presso l'abitazione di Via IV Novembre n. 40 a Cogliate (MB).
Alla udienza del 4.3.2025 le parti hanno specificato che la casa coniugale è in vendita e la residenza anagrafica di e dei figli è in Cogliate, in Via Minoretti n. 11, presso l'abitazione del compagno di Pt_1 Pt_1
3) nelle more della separazione il Sig. ha trasferito la sua residenza anagrafica presso Parte_2
l'abitazione del di lui padre, in Cogliate (MB) Via Trento n. 21;
4) in ragione della maggiore età dei figli, la Sig.ra ed il Sig. concorderanno con ciascuno di Pt_1 Pt_2 loro i diritti di visita.
e) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale rinunciando alle reciproche pretese di mantenimento;
f) dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.3.2023.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17.1.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 18.10.2001 (Atto n. 1763, Parte I del registro degli atti di matrimonio Pt_2 del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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