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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 812/2024 promossa da
, codice fiscale , nata in [...] il 24 Parte_1 C.F._1 gennaio 1958, residente in [...]L, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Attilio Martino, con studio professionale in Cuneo al Corso Nizza, 7, codice fiscale indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
, che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'avv. Marcella CodiceFiscale_3 CATALDI ( ), del Foro di Torino, ambedue per procura generale C.F._4 alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE il suo diritto a liquidazione del TFS “indennità premio di servizio” con riferimento a retribuzione di € 108.000,00, e conseguentemente,
ANNULLARE
l'autorizzazione del 17 luglio 2023 al pagamento del “TFS” protocollo 2700.17/07/2023.02 CP_1 CP 20478, come determinato dalla Sede di Cuneo e conseguentemente,
CONDANNARE
l a rideterminare il TFS “indennità premio di servizio” assumendo come retribuzione utile ai fini CP_1 della determinazione del “trattamento di fine servizio” l'importo di € 108.000,00, corrispondente al
“trattamento economico – compenso annuo omnicomprensivo” assegnato alla Dottoressa Parte_1 quale Direttore Amministrativo della e per l'effetto Pt_2
CONDANNARE
l a corrispondere alla Dottoressa la somma che risulterà dalla rideterminazione. CP_1 Parte_1
Vinte le spese, da determinarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per gli atti redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- in via principale e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo l dalle domande tutte ex adverso proposte. CP_1
…
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Giova preliminarmente precisare che l'indennità premio di servizio, prevista dagli artt. 2,3,4 e 11 della legge 152/1968, consiste in una somma di denaro una tantum, all'atto della cessazione dal servizio, pari a un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 “per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per
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ogni anno di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate.”
La determinazione della retribuzione contributiva è disciplinata dal successivo art. 11 secondo cui “…la retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati…”.
La retribuzione contributiva alla quale si commisura l'indennità premio di servizio è costituita solo dagli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della legge 152/1968, con esclusione di ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata (in tal senso si è espressa Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13433 secondo cui “la retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, è costituita, a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, dai soli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura…”).
Tanto premesso, la questione giuridica oggetto del caso di specie è stata già affrontata e risolta dal Tribunale di Roma, sez. lav., con sentenza n. 4217/2021 pubbl. il 4.5.2021, RG n. 35367/2020, le cui motivazioni questo Giudice fa proprie e, anzi, condivide pienamente ai sensi di quanto disposto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. anche Sezioni Unite della Corte di cassazione del 16 gennaio 2015 n. 642).
L'evoluzione del quadro normativo di riferimento può essere così ricostruita.
L'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, sin dal suo testo originario, che, per i pubblici dipendenti nominati direttori generali, amministrativi o sanitari di unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, il periodo di aspettativa sia «utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio».
L'art. 2, comma 1, lettera t), della legge n. 419 del 1998 ha delegato il Governo a «rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
In attuazione di detta delega legislativa, l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229 del 1999, ha inserito, nel citato d.lgs. n. 502 del 1992, l'art.
3-bis, il quale, al comma 11, prevede: “La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di
Pag. 3 a 8 appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n.181, art. 3, comma 7 ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o alla 'Azienda Ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato”.
La disposizione sopra riportata è stata oggetto di una prima questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione dell'art. 76 Cost., definita dalla Corte costituzionale, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 351 del 2010.
È stata poi oggetto di una seconda questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell'art. 3 Cost., in base all'assunto secondo cui essa prevedrebbe un trattamento irragionevolmente privilegiato per una ristretta categoria di «dipendenti pubblici non soggetti a t.f.r.» – coloro che hanno assunto temporaneamente l'incarico di direttori generali Part delle – per i quali il computo del trattamento previdenziale (nella specie, l'indennità premio di servizio) sarebbe più vantaggioso nella base di calcolo (o retribuzione contributiva) rispetto a quello della generalità dei dipendenti pubblici;
essa, inoltre, avrebbe favorito, all'interno di tale categoria, coloro che contestualmente cessano dall'incarico di direttore generale e dal rapporto di pubblico impiego, discriminando irragionevolmente coloro i quali, dopo la cessazione dell'incarico e dell'aspettativa, hanno invece ripreso servizio presso le amministrazioni di provenienza.
Anche tale giudizio è stato definito dal Giudice delle leggi nel senso della non fondatezza con sentenza n. 119 del 2012, nella quale si afferma:
“ la norma censurata non istituisce una irragionevole differenza di trattamento previdenziale – con riferimento all'indennità premio di servizio – a favore di una categoria di soggetti, bensì prevede una base di calcolo unitaria per tutti coloro che si trovino ad esercitare determinate funzioni alla fine della loro carriera. Il punto di riferimento non sono quindi le qualità soggettive dei dipendenti presi in considerazione, ma le funzioni di Part direttore generale, amministrativo o sanitario di
Come è stato chiarito nella sentenza n. 351 del 2010 di questa Corte, l'individuazione della retribuzione contributiva in quella percepita nell'ultimo anno di esercizio dell'incarico prende le mosse dalla delega legislativa contenuta nella legge n. 419 del 1998, che perseguiva proprio l'obiettivo di eliminare le diversità di trattamento tra soggetti che avevano esercitato, nell'ultimo anno di attività, le medesime funzioni, ma provenivano da carriere e settori diversi della pubblica amministrazione. L'unificazione di trattamento così ottenuta doveva essere resa applicabile anche ai dipendenti privati. Con l'attuazione della delega, il legislatore delegato ha scelto uno dei possibili mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, partendo da un dato, la retribuzione percepita per l'incarico, sicuramente comune a tutti i dipendenti, pubblici e privati. Non si tratta dell'unica scelta possibile, ma la stessa non può essere considerata manifestamente irragionevole dal momento che realizza una completa parificazione di tutti i soggetti, dipendenti pubblici e privati, che si trovino ad esercitare una certa funzione, quale che sia l'amministrazione di provenienza o il lavoro svolto nel settore privato.
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Con riferimento alla presunta violazione del principio di uguaglianza, determinata dall'asserito trattamento privilegiato dei soggetti in questione, rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici, si deve osservare che la situazione dei soggetti chiamati a svolgere Part l'incarico di direttore generale, amministrativo o sanitario di non è identica né assimilabile a quella di coloro che tali funzioni non svolgono, mentre rimane intatto il principio generale secondo cui l'indennità dovuta al dipendente alla fine della sua vita lavorativa è sempre commisurata all'ultima retribuzione annua percepita, calcolata in ragione dell'ottanta per cento, divisa per quindici, se si tratta di dipendenti di enti locali (art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali») o per dodici, se si tratta di dipendenti civili e militari dello Stato (art. 3 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»).
A tale principio si deve aggiungere l'altro – chiaramente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in conformità all'indirizzo di questa Corte – «di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l'opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale» (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28510 del 2011). È appena il caso di ricordare che tale squilibrio è concreto ed attuale, giacché l'ente previdenziale, interveniente nel presente giudizio, sin dal 1999 tiene conto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, degli emolumenti percepiti per gli incarichi di direttore generale, Part amministrativo o sanitario di ma ritiene di non dover osservare uguale criterio per la determinazione dell'indennità premio di servizio, pur avendo introitato, dal 1999 ad oggi, la maggior contribuzione corrispondente agli emolumenti medesimi.
A prescindere dalla considerazione che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto – proprio in relazione alla disposizione censurata nel presente giudizio – compatibile con l'art. 4 della legge n. 152 del 1968 il computo di aumenti retributivi conseguiti in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11925 del 2008), si deve rilevare che la ratio della non onnicomprensività della retribuzione contributiva deve essere rinvenuta nella considerazione, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, che «intanto un compenso può entrare a far parte della retribuzione-parametro sulla cui base viene liquidata l'indennità premio di servizio in quanto sia preventivamente incluso nel coacervo su cui devono essere versati i contributi» (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 3673 del 1997).
I principi anzidetti sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 2014, che ha ritenuto infondate le censure di legittimità costituzionale della disposizione in parola con riferimento all'art. 81, comma IV, Cost.
Pertanto, anche alla luce delle argomentazioni e dei principi affermati dal Giudice delle leggi nelle sentenze citate, ritiene il Tribunale di aderire al consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui “Il servizio prestato da un dipendente di ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229
Pag. 5 a 8 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi di previdenza”.
Né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce del disposto dell'art. l'art. 19, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, n. 165, come modificato dal comma 32 dell'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha stabilito che «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, […], l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni».
Rileva il Tribunale che tale disposizione è stata individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 119 del 2012 come rimedio volto ad “evitare che calcoli opportunistici dei singoli soggetti possano determinare effetti iniqui ed ingiustificatamente gravosi per la finanza pubblica”.
Il Giudice delle leggi ha osservato che “poiché gli incarichi dirigenziali, secondo la medesima disposizione, non possono durare meno di tre anni, salvo che coincidano con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, si deduce che il legislatore ha voluto evitare che il conferimento di un incarico direttivo possa determinare un trattamento di fine rapporto correlato quantitativamente alla maggiore retribuzione percepita dal soggetto incaricato, ma solo nell'ipotesi che l'incarico stesso, eccezionalmente, sia di durata inferiore a tre anni. Viene così neutralizzata l'efficacia sull'indennità premio di fine rapporto di un incarico di troppo breve durata, che potrebbe essere stato conferito e assunto solo o prevalentemente in vista della fruizione di un maggior beneficio in sede di determinazione della suddetta indennità. Dalla citata disposizione si deduce pure, a contrario, che nell'ipotesi di incarico avente normalmente una durata da tre a cinque anni, il calcolo dell'indennità viene effettuato secondo il criterio generale previsto dalle norme vigenti, che lo agganciano all'ultima retribuzione annua percepita”.
Osserva il Tribunale che, anche a volere ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disposizione in questione, essa fa riferimento all'ipotesi di incarico “avente durata inferiore a tre anni”, ossia alla durata prevista dal contratto che lo conferisce, che nel caso di specie è invece triennale, sicchè tale previsione di per sé garantisce la cautela alla quale è finalizzata la disposizione limitativa.
Infatti, con specifico riferimento al caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato e altresì provato documentalmente dalla parte ricorrente, che il Direttore Generale della Pt_2 il 3 agosto 2018 ha nominato la dott.ssa “quale Direttore
[...] Parte_1 Amministrativo dell ” e che lo stesso 3 agosto 2018 era stato Controparte_2 stipulato tra il dott. e la dott.ssa il contratto di Persona_2 Parte_1 prestazione d'opera di durata triennale (cfr. docc.2 e 3 fasc. ricorrente).
Peraltro, dalla citata pronuncia della Corte costituzionale non si ricava, ad avviso del Tribunale, che si debba fare riferimento alla durata di un singolo incarico o alla permanenza effettiva nell'ultimo incarico, anziché alla previsione legale di durata di quest'ultimo e, in caso di incarichi susseguiti nel corso del tempo, alla loro durata complessiva.
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Inoltre, dall'esame del documento 8 fasc. ricorrente si evince l'estratto conto contributivo della dott.ssa alla data del 29 maggio 2024, da cui emerge che l' Parte_1 [...]
, per il tempo di svolgimento dell'incarico di direttore amministrativo, Controparte_2 ha versato contributi previdenziali su base annua di € 108.000,00.
È quindi evidente che la “retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi” della parte ricorrente è pari ad euro 108.000,00.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna dell a rideterminare il TFS CP_1
“indennità premio di servizio” assumendo come retribuzione utile ai fini della determinazione del “trattamento di fine servizio” l'importo di € 108.000,00, corrispondente al “trattamento economico – compenso annuo omnicomprensivo” assegnato alla dott.ssa quale Direttore Amministrativo della nonché condanna Parte_1 Pt_2 dell' a corrispondere alla parte ricorrente l'importo che risulterà dalla CP_1 rideterminazione, oltre interessi legali.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna l' a rideterminare il TFS CP_1
“indennità premio di servizio” assumendo come retribuzione utile ai fini della determinazione del “trattamento di fine servizio” l'importo di € 108.000,00, corrispondente al “trattamento economico – compenso annuo omnicomprensivo” assegnato alla dott.ssa quale Direttore Parte_1 Amministrativo della condanna l' a corrispondere alla parte Pt_2 CP_1 ricorrente l'importo che risulterà dalla rideterminazione, oltre interessi legali;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.115 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre ad euro 43 per spese specifiche. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 11.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 812/2024 promossa da
, codice fiscale , nata in [...] il 24 Parte_1 C.F._1 gennaio 1958, residente in [...]L, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Attilio Martino, con studio professionale in Cuneo al Corso Nizza, 7, codice fiscale indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
, che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'avv. Marcella CodiceFiscale_3 CATALDI ( ), del Foro di Torino, ambedue per procura generale C.F._4 alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE il suo diritto a liquidazione del TFS “indennità premio di servizio” con riferimento a retribuzione di € 108.000,00, e conseguentemente,
ANNULLARE
l'autorizzazione del 17 luglio 2023 al pagamento del “TFS” protocollo 2700.17/07/2023.02 CP_1 CP 20478, come determinato dalla Sede di Cuneo e conseguentemente,
CONDANNARE
l a rideterminare il TFS “indennità premio di servizio” assumendo come retribuzione utile ai fini CP_1 della determinazione del “trattamento di fine servizio” l'importo di € 108.000,00, corrispondente al
“trattamento economico – compenso annuo omnicomprensivo” assegnato alla Dottoressa Parte_1 quale Direttore Amministrativo della e per l'effetto Pt_2
CONDANNARE
l a corrispondere alla Dottoressa la somma che risulterà dalla rideterminazione. CP_1 Parte_1
Vinte le spese, da determinarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per gli atti redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- in via principale e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo l dalle domande tutte ex adverso proposte. CP_1
…
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Giova preliminarmente precisare che l'indennità premio di servizio, prevista dagli artt. 2,3,4 e 11 della legge 152/1968, consiste in una somma di denaro una tantum, all'atto della cessazione dal servizio, pari a un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 “per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per
Pag. 2 a 8
ogni anno di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate.”
La determinazione della retribuzione contributiva è disciplinata dal successivo art. 11 secondo cui “…la retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati…”.
La retribuzione contributiva alla quale si commisura l'indennità premio di servizio è costituita solo dagli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della legge 152/1968, con esclusione di ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata (in tal senso si è espressa Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13433 secondo cui “la retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, è costituita, a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, dai soli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura…”).
Tanto premesso, la questione giuridica oggetto del caso di specie è stata già affrontata e risolta dal Tribunale di Roma, sez. lav., con sentenza n. 4217/2021 pubbl. il 4.5.2021, RG n. 35367/2020, le cui motivazioni questo Giudice fa proprie e, anzi, condivide pienamente ai sensi di quanto disposto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. anche Sezioni Unite della Corte di cassazione del 16 gennaio 2015 n. 642).
L'evoluzione del quadro normativo di riferimento può essere così ricostruita.
L'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, sin dal suo testo originario, che, per i pubblici dipendenti nominati direttori generali, amministrativi o sanitari di unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, il periodo di aspettativa sia «utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio».
L'art. 2, comma 1, lettera t), della legge n. 419 del 1998 ha delegato il Governo a «rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
In attuazione di detta delega legislativa, l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229 del 1999, ha inserito, nel citato d.lgs. n. 502 del 1992, l'art.
3-bis, il quale, al comma 11, prevede: “La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di
Pag. 3 a 8 appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n.181, art. 3, comma 7 ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o alla 'Azienda Ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato”.
La disposizione sopra riportata è stata oggetto di una prima questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione dell'art. 76 Cost., definita dalla Corte costituzionale, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 351 del 2010.
È stata poi oggetto di una seconda questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell'art. 3 Cost., in base all'assunto secondo cui essa prevedrebbe un trattamento irragionevolmente privilegiato per una ristretta categoria di «dipendenti pubblici non soggetti a t.f.r.» – coloro che hanno assunto temporaneamente l'incarico di direttori generali Part delle – per i quali il computo del trattamento previdenziale (nella specie, l'indennità premio di servizio) sarebbe più vantaggioso nella base di calcolo (o retribuzione contributiva) rispetto a quello della generalità dei dipendenti pubblici;
essa, inoltre, avrebbe favorito, all'interno di tale categoria, coloro che contestualmente cessano dall'incarico di direttore generale e dal rapporto di pubblico impiego, discriminando irragionevolmente coloro i quali, dopo la cessazione dell'incarico e dell'aspettativa, hanno invece ripreso servizio presso le amministrazioni di provenienza.
Anche tale giudizio è stato definito dal Giudice delle leggi nel senso della non fondatezza con sentenza n. 119 del 2012, nella quale si afferma:
“ la norma censurata non istituisce una irragionevole differenza di trattamento previdenziale – con riferimento all'indennità premio di servizio – a favore di una categoria di soggetti, bensì prevede una base di calcolo unitaria per tutti coloro che si trovino ad esercitare determinate funzioni alla fine della loro carriera. Il punto di riferimento non sono quindi le qualità soggettive dei dipendenti presi in considerazione, ma le funzioni di Part direttore generale, amministrativo o sanitario di
Come è stato chiarito nella sentenza n. 351 del 2010 di questa Corte, l'individuazione della retribuzione contributiva in quella percepita nell'ultimo anno di esercizio dell'incarico prende le mosse dalla delega legislativa contenuta nella legge n. 419 del 1998, che perseguiva proprio l'obiettivo di eliminare le diversità di trattamento tra soggetti che avevano esercitato, nell'ultimo anno di attività, le medesime funzioni, ma provenivano da carriere e settori diversi della pubblica amministrazione. L'unificazione di trattamento così ottenuta doveva essere resa applicabile anche ai dipendenti privati. Con l'attuazione della delega, il legislatore delegato ha scelto uno dei possibili mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, partendo da un dato, la retribuzione percepita per l'incarico, sicuramente comune a tutti i dipendenti, pubblici e privati. Non si tratta dell'unica scelta possibile, ma la stessa non può essere considerata manifestamente irragionevole dal momento che realizza una completa parificazione di tutti i soggetti, dipendenti pubblici e privati, che si trovino ad esercitare una certa funzione, quale che sia l'amministrazione di provenienza o il lavoro svolto nel settore privato.
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Con riferimento alla presunta violazione del principio di uguaglianza, determinata dall'asserito trattamento privilegiato dei soggetti in questione, rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici, si deve osservare che la situazione dei soggetti chiamati a svolgere Part l'incarico di direttore generale, amministrativo o sanitario di non è identica né assimilabile a quella di coloro che tali funzioni non svolgono, mentre rimane intatto il principio generale secondo cui l'indennità dovuta al dipendente alla fine della sua vita lavorativa è sempre commisurata all'ultima retribuzione annua percepita, calcolata in ragione dell'ottanta per cento, divisa per quindici, se si tratta di dipendenti di enti locali (art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali») o per dodici, se si tratta di dipendenti civili e militari dello Stato (art. 3 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»).
A tale principio si deve aggiungere l'altro – chiaramente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in conformità all'indirizzo di questa Corte – «di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l'opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale» (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28510 del 2011). È appena il caso di ricordare che tale squilibrio è concreto ed attuale, giacché l'ente previdenziale, interveniente nel presente giudizio, sin dal 1999 tiene conto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, degli emolumenti percepiti per gli incarichi di direttore generale, Part amministrativo o sanitario di ma ritiene di non dover osservare uguale criterio per la determinazione dell'indennità premio di servizio, pur avendo introitato, dal 1999 ad oggi, la maggior contribuzione corrispondente agli emolumenti medesimi.
A prescindere dalla considerazione che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto – proprio in relazione alla disposizione censurata nel presente giudizio – compatibile con l'art. 4 della legge n. 152 del 1968 il computo di aumenti retributivi conseguiti in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11925 del 2008), si deve rilevare che la ratio della non onnicomprensività della retribuzione contributiva deve essere rinvenuta nella considerazione, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, che «intanto un compenso può entrare a far parte della retribuzione-parametro sulla cui base viene liquidata l'indennità premio di servizio in quanto sia preventivamente incluso nel coacervo su cui devono essere versati i contributi» (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 3673 del 1997).
I principi anzidetti sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 2014, che ha ritenuto infondate le censure di legittimità costituzionale della disposizione in parola con riferimento all'art. 81, comma IV, Cost.
Pertanto, anche alla luce delle argomentazioni e dei principi affermati dal Giudice delle leggi nelle sentenze citate, ritiene il Tribunale di aderire al consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui “Il servizio prestato da un dipendente di ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229
Pag. 5 a 8 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi di previdenza”.
Né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce del disposto dell'art. l'art. 19, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, n. 165, come modificato dal comma 32 dell'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha stabilito che «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, […], l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni».
Rileva il Tribunale che tale disposizione è stata individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 119 del 2012 come rimedio volto ad “evitare che calcoli opportunistici dei singoli soggetti possano determinare effetti iniqui ed ingiustificatamente gravosi per la finanza pubblica”.
Il Giudice delle leggi ha osservato che “poiché gli incarichi dirigenziali, secondo la medesima disposizione, non possono durare meno di tre anni, salvo che coincidano con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, si deduce che il legislatore ha voluto evitare che il conferimento di un incarico direttivo possa determinare un trattamento di fine rapporto correlato quantitativamente alla maggiore retribuzione percepita dal soggetto incaricato, ma solo nell'ipotesi che l'incarico stesso, eccezionalmente, sia di durata inferiore a tre anni. Viene così neutralizzata l'efficacia sull'indennità premio di fine rapporto di un incarico di troppo breve durata, che potrebbe essere stato conferito e assunto solo o prevalentemente in vista della fruizione di un maggior beneficio in sede di determinazione della suddetta indennità. Dalla citata disposizione si deduce pure, a contrario, che nell'ipotesi di incarico avente normalmente una durata da tre a cinque anni, il calcolo dell'indennità viene effettuato secondo il criterio generale previsto dalle norme vigenti, che lo agganciano all'ultima retribuzione annua percepita”.
Osserva il Tribunale che, anche a volere ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disposizione in questione, essa fa riferimento all'ipotesi di incarico “avente durata inferiore a tre anni”, ossia alla durata prevista dal contratto che lo conferisce, che nel caso di specie è invece triennale, sicchè tale previsione di per sé garantisce la cautela alla quale è finalizzata la disposizione limitativa.
Infatti, con specifico riferimento al caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato e altresì provato documentalmente dalla parte ricorrente, che il Direttore Generale della Pt_2 il 3 agosto 2018 ha nominato la dott.ssa “quale Direttore
[...] Parte_1 Amministrativo dell ” e che lo stesso 3 agosto 2018 era stato Controparte_2 stipulato tra il dott. e la dott.ssa il contratto di Persona_2 Parte_1 prestazione d'opera di durata triennale (cfr. docc.2 e 3 fasc. ricorrente).
Peraltro, dalla citata pronuncia della Corte costituzionale non si ricava, ad avviso del Tribunale, che si debba fare riferimento alla durata di un singolo incarico o alla permanenza effettiva nell'ultimo incarico, anziché alla previsione legale di durata di quest'ultimo e, in caso di incarichi susseguiti nel corso del tempo, alla loro durata complessiva.
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Inoltre, dall'esame del documento 8 fasc. ricorrente si evince l'estratto conto contributivo della dott.ssa alla data del 29 maggio 2024, da cui emerge che l' Parte_1 [...]
, per il tempo di svolgimento dell'incarico di direttore amministrativo, Controparte_2 ha versato contributi previdenziali su base annua di € 108.000,00.
È quindi evidente che la “retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi” della parte ricorrente è pari ad euro 108.000,00.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna dell a rideterminare il TFS CP_1
“indennità premio di servizio” assumendo come retribuzione utile ai fini della determinazione del “trattamento di fine servizio” l'importo di € 108.000,00, corrispondente al “trattamento economico – compenso annuo omnicomprensivo” assegnato alla dott.ssa quale Direttore Amministrativo della nonché condanna Parte_1 Pt_2 dell' a corrispondere alla parte ricorrente l'importo che risulterà dalla CP_1 rideterminazione, oltre interessi legali.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna l' a rideterminare il TFS CP_1
“indennità premio di servizio” assumendo come retribuzione utile ai fini della determinazione del “trattamento di fine servizio” l'importo di € 108.000,00, corrispondente al “trattamento economico – compenso annuo omnicomprensivo” assegnato alla dott.ssa quale Direttore Parte_1 Amministrativo della condanna l' a corrispondere alla parte Pt_2 CP_1 ricorrente l'importo che risulterà dalla rideterminazione, oltre interessi legali;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.115 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre ad euro 43 per spese specifiche. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 11.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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