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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2953/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il giorno 23.09.1971 (C.F.: Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Archimede n. 155, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pannuzzo, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], c.da Randello snc, cod. fisc.: , C.F._2
rappr. e difeso, come da procura alle liti in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Salvatore Romano, presso il cui studio in Vittoria, via Strada per
Acate n.48, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto, in data 14.07.1992, in S. Croce Camerina (RG), con , Controparte_1 dall'unione con il quale erano nate le figlie (il 28.05.1996) e (il Per_1 Per_2
20.06.2003), oggi entrambe maggiorenni, essendosi il rapporto tra i due coniugi irrimediabilmente deteriorato, con conseguente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra di essi;
era stata pronunciata la separazione tra le parti con sentenza n. 517/2019, e dall'epoca della comparizione dei suddetti dinanzi al Presidente del Tribunale, in data 28 luglio 2015, erano trascorsi parecchi anni senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione tra di essi.
Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1 controparte di emissione di una pronuncia divorzile.
Veniva data comunicazione degli atti del giudizio de quo al P.M. in sede, il quale apponeva il suo “visto”.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del 4
matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 517/2019, resa il 24.05.2019 (proc.n.
4141/2014 R.G.), come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, con particolare riguardo al significativo lasso di tempo intercorso dall'interruzione della convivenza matrimoniale, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi del
28.07.2015, dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 14.07.1992, in S. Croce Camerina (RG), dai coniugi , nata a [...] il giorno 23.09.1971, e Parte_1 CP_1 5
, nato a [...] il [...] (atto di matrimonio CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di C. Croce
Camerina dell'anno 1992, p. II, Serie A, atto n. 27);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di S. Croce Camerina ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di S. Croce Camerina di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 19 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti