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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA Presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 104/2020, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita Veglia e Nicola Rocco Parte_1
appellante
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Ponetti e Controparte_1
Raffaello De Ruggieri
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 755/2019 del Tribunale di Matera Parte_1 pubblicata il 22.10.2019.
La convenuta si costituiva per resistere al gravame.
All'udienza del 17.9.2024 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- i difensori della parte appellante, deducevano e documentavano l'intervenuto assoggettamento della alla Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale, chiedendo di dichiarare l'interruzione del giudizio;
la Corte dichiarava l'interruzione del processo. Successivamente, il giudizio non è stato riassunto nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Con decreto presidenziale depositato il 4.2.25, le parti sono state sollecitate alla riassunzione del giudizio.
A seguito della rituale comunicazione del predetto decreto, le parti sono rimaste inattive, dimostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 104/2020, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA Presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 104/2020, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita Veglia e Nicola Rocco Parte_1
appellante
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Ponetti e Controparte_1
Raffaello De Ruggieri
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 755/2019 del Tribunale di Matera Parte_1 pubblicata il 22.10.2019.
La convenuta si costituiva per resistere al gravame.
All'udienza del 17.9.2024 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- i difensori della parte appellante, deducevano e documentavano l'intervenuto assoggettamento della alla Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale, chiedendo di dichiarare l'interruzione del giudizio;
la Corte dichiarava l'interruzione del processo. Successivamente, il giudizio non è stato riassunto nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Con decreto presidenziale depositato il 4.2.25, le parti sono state sollecitate alla riassunzione del giudizio.
A seguito della rituale comunicazione del predetto decreto, le parti sono rimaste inattive, dimostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 104/2020, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta