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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta Sent. N. dai Sigg.: Cron. N. Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 1097/2022
Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est. Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1097/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2022 in via telematica dall'avv. Pierluigi Piromalli ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 ottobre 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 altre ipotesi di rappresentato e difeso dall' avv. PIROMALLI PIERLUIGI responsabilità extracontrattuale non (c.f.: elettivamente domiciliato in ricomprese nelle altre C.F._2 materie (art. 2043 c.c. e
VIA G.M. SCOTTI n. 11, presso l' avv. CP_1 norme speciali)
PIERLUIGI PIROMALLI come da procura allegata all'atto di codice: 145999 citazione in primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 (c.f. e p. iva: ) Controparte_2 P.IVA_1
(già rappresentata e difesa dagli avv.ti P_
CALAFFA FABIO (c.f.: e C.F._3
CALABRETTA PAOLA (c.f.: ) del Foro C.F._4
di Roma elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA n.
53, presso gli avv.ti FABIO CALAFFA e CALABRETTA
PAOLA come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
In punto: appello sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 12 / 18 ottobre 2022 n.
2241/2022.
CONCLUSIONI
dell' appellante
nel merito:
- accertata, per i motivi esposti in narrativa, la condotta omissiva di
[...]
nell'adempimento in buona fede del contratto, accertata CP_2
l'insussistenza della transazione tra le parti, accertata la regolarità e ritualità della comunicazione di riconsegna veicolo da parte dell'appellante ed accertata la relativa e conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, riformare la sentenza di primo grado e condannare , ut supra rappresentata, a rifondere i Controparte_2 danni ad nella misura di €. 7.844,88, come quantificati in Parte_1 atti, oltre il maggior danno per i conseguenti disagi sofferti e per la cui determinazione ci si rimette alla valutazione del giudice in via equitativa o di quella diversa ed ulteriore somma che l'adita Corte dovesse ritenere suscettibile di valutazione tecnica, oltre interessi legali dal dovuto al pagina 2 di 11 saldo.
Compenso professionale del doppio grado di giudizio interamente rifuso oltre oneri accessori e 15% per spese generali. dell'appellata
Confermare l'impugnata sentenza n.2241/2022 resa dal Tribunale
Ordinario di Bergamo, in persona del Giudice Dott. Verzeni, a definizione del giudizio recante R.G. n.7425/2021 per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. n.55/2014 (come aggiornate dal D.M. n. 147/2022) oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti che hanno dato origine alla controversia e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con contratto stipulato l' 1 dicembre 2015 Parte_1
ha acquistato presso il concessionario di Merate (Bg) della un'autovettura modello Nuova Mondeo con il CP_2
finanziamento “Idea Ford”.
Detta modalità di acquisto prevedeva il pagamento di un numero predeterminato di rate mensili di importo costante con la possibilità, al termine del periodo di versamento rateale, di esercitare l'opzione di restituire il veicolo o acquisirne la proprietà con il pagamento di un importo, predeterminato all'atto di acquisto del veicolo, c.d. V.F.G
(valore finale garantito).
Il contratto prevedeva che la comunicazione della scelta operata fra le due opzioni doveva essere esercitata mediante pagina 3 di 11 invio, almeno sessanta giorni prima del termine del periodo di pagamento rateale, di una raccomandata a.r. con la quale l'acquirente doveva scegliere fra la riconsegna del veicolo o il versamento del c.d. V.F.G..
Nel rispetto del suddetto termine di preavviso il sig. ha inviato una mail ordinaria ad un indirizzo della Parte_1
comunicando di voler esercitare l'opzione di CP_2
riconsegna del veicolo e chiedendo istruzioni sulle modalità da seguire posto che nel frattempo la filiale di Merate, presso la quale era stato acquistato del veicolo, era stata chiusa.
In particolare sono state chieste indicazioni relative alla filiale presso la quale restituire il veicolo.
La ha riscontrato la mail ma non ha specificato in CP_2
quale filiale avrebbe dovuto avvenire la riconsegna.
E' quindi intercorso un carteggio, anche con il legale nel frattempo incaricato dal sig. di tutelare le sue Parte_1
ragioni, all'esito del quale la Ford ha comunicato che l'opzione non era stata validamente esercitata e che quindi doveva essere versato l'importo finale del c.d. V.F.G..
Sono quindi intercorse trattative per determinare in via transattiva l'ammontare del suddetto importo che, alla fine,
è stato quantificato in €. *11.500,00* (circa un migliaio di euro in meno del V.F.G.) che il sig. ha corrisposto Parte_1
con bonifico bancario.
Ricevuto il suddetto importo la ha comunicato CP_2
pagina 4 di 11 l'avvenuto pagamento alla Centrale Rischi, presso la quale il nominativo del sig. era stato iscritto a causa del Parte_1
mancato pagamento del c.d. V.F.G., chiedendo l'annullamento della segnalazione, avvenuta ad opera di dopo che l' non aveva Controparte_2 Parte_1
corrisposto il suddetto importo del c.d. V.F.G.
In tale contesto l'appellante ha evocato in giudizio P_
(divenuta in epoca successiva ),
[...] Controparte_2
società dalla quale aveva ricevuto il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni asseritamente da lui subìti in conseguenza del suo comportamento.
I danni reclamati erano costituiti dal minor valore al quale il veicolo è stato venduto a terzi da parte del sig. Parte_1
dal costo di interventi di riparazione e manutenzione del veicolo e dal danno derivante dalla segnalazione alla
Centrale Rischi.
La ha negato ogni addebito. CP_2
La causa, istruita su base documentale, è stata definita con la sentenza n. 2241/22 oggetto di gravame che ha rigettato la domanda, condannando l'attore soccombente alla rifusione delle spese di lite, determinate ai valori minimi tabellari.
Nella motivazione il Tribunale ha indicato che il pagamento di €.
*11.500,00* dall'appellante è in esecuzione Pt_2 Parte_3
di una transazione intervenuta con la , ragione per cui ogni CP_2
successiva questione doveva ritenersi superata in conseguenza pagina 5 di 11 dell'accordo “tombale” concluso fra le parti.
Le domande relative alle richieste di risarcimento del danno sono state, quindi, dichiarate assorbite.
La sentenza è stata appellata da con atto di Parte_1
citazione articolato in due motivi.
Costituendosi in giudizio la società appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (omessa disamina dei fatti e dei profili documentali, erronea qualificazione della fattispecie oggetto della decisione e vizio di motivazione) l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'accordo intercorso fra l'acquirente e Parte_1
la venditrice sulla quantificazione del c.d. V.F.G. CP_2
costituisce una transazione con la quale le parti hanno definito ogni possibile questione relativa all'acquisto dell'autovettura.
Sostiene al riguardo che l'accordo non avrebbe avuto la natura e la finalità ad esso attribuite dal Tribunale in quanto ha avuto ad oggetto solo la quantificazione dell'entità dell'ultimo pagamento.
Con il secondo motivo (erronea valutazione dei fatti e del profilo documentale in merito alla forma della comunicazione pagina 6 di 11 di “opzione riconsegna veicolo” e vizio di motivazione)
l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha indicato che l'appellante non avrebbe rispettato le modalità previste dal contratto per comunicare la propria opzione in quanto la semplice mail non può essere equiparata alla raccomandata a.r. come invece richiedeva il contratto d'acquisto.
Sostiene al riguardo che la mail ha comunque raggiunto lo scopo in quanto la ha interloquito con il venditore. CP_2
* * *
I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione.
Risulta nel carteggio agli atti del giudizio che entrambe le parti hanno considerato l'accordo fra di esse intercorso per la quantificazione del c.d. V.F.G. un contratto di transazione.
Nella lettera datata Roma 04/09/2020 della (doc. 3 CP_2
appellante in primo grado) viene comunicata la disponibilità
“…ad accogliere la sua proposta transattiva…”.
Nella mail datata 8 settembre 2020 inviata dal legale dell'appellante, avv. Piromalli, a della Persona_1 CP_2
(doc. 8 appellante in primo grado) si indica che il sig. Parte_1
“…è disponibile ad accettare una transazione per l'importo di
€. 11.500…”.
Nel contesto così delineato si osserva quanto segue.
L'utilizzo della mail in luogo della raccomandata a.r. ha pagina 7 di 11 comunque consentito alle parti di validamente interloquire fra di loro in relazione alla scelta da farsi dall'acquirente fra la riconsegna del veicolo ed il pagamento del c.d. V.F.G..
Tale aspetto deve comunque considerarsi superato alla luce degli accordi successivamente intercorsi fra le parti in ordine all'ammontare del c.d. V.F.G..
Se da un lato è vero che nel carteggio si fa riferimento alla sola determinazione dell'importo da versare è altrettanto vero che all'accordo su di esso le parti sono addivenute dopo che fra di esse era stata trattata la questione della tempestività e ritualità della comunicazione della scelta operata dall'acquirente fra le due opzioni finali (consegna del veicolo o pagamento del c.d. V.F.G.).
Nel raggiungere un'intesa sull'ammontare del c.d. V.F.G le parti hanno quindi ritenuta definita e superata la questione relativa alle modalità di comunicazione della scelta finale, in relazione alla quale l'appellante ha quindi ritenuto di non dovere ulteriormente interloquire, restringendo la trattativa con la al solo ammontare del c.d. F.V.G.. CP_2
Invero con il contratto di transazione le parti intendono comporre o una controversia fra le stesse già esistente o una che fra di loro potrebbe insorgere.
Nel caso di specie vi era una potenziale lite giudiziaria fra e con la quale il Parte_1 Controparte_2
primo avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno a lui provocato dal comportamento della che egli CP_2
pagina 8 di 11 riteneva essere stato scorretto ed illegittimo;
la seconda, dal canto suo, sostenendo di avere agito nel rispetto delle pattuizioni raggiunte con il contratto sottoscritto fra le parti, avrebbe potuto chiedere il versamento dell'intero importo del c.d. V.F.G..
Nel comporre preventivamente la lite che avrebbe potuto insorgere fra di loro le parti si sono fatte le reciproche concessioni che caratterizzano il contratto di transazione costituite dalla rinuncia dell ad agire per chiedere i Parte_1
danni e dalla rinuncia di a chiedere il pagamento CP_2
dell'intero importo del V.F.G. accettando una somma inferiore.
L'accordo transattivo ha perciò avuto valenza di definizione di ogni questione attuale e futura fra le parti relativa al contratto di acquisto e finanziamento del veicolo acquistato dal sig. e, in particolare, ha comportato la Parte_1
rinuncia dell ad agire per il risarcimento del Parte_1
danno.
Vanno conseguentemente rigettati entrambi i motivi di gravame.
Si osserva altresì quanto segue.
Le domande svolte sia in primo grado che in questa fase del giudizio hanno ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni che il sig. sostiene di avere ricevuto dal Parte_1
comportamento della . CP_2
Tuttavia sia negli atti del giudizio di primo grado sia, ai fini pagina 9 di 11 che qui maggiormente rilevano, in quelli dell'appello la questione dei danni non viene minimamente trattata.
Invero la dialettica processuale fra le parti ha avuto ad oggetto esclusivamente la natura e la validità dell'accordo raggiunto sull'ammontare del c.d. V.F.G. e sulle modalità di comunicazione alla della scelta fatta dall'acquirente CP_2
fra le due opzioni finali, ma non è stata trattata la vicenda relativa ai danni.
Ciò costituisce ulteriore ragione per rigettare il gravame.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese di questo grado di giudizio, alla cui liquidazione in applicazione dei minimi tariffari, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra
€. *5.200,01* ed €. *26.000,00*).
L'analoga statuizione contenuta nella sentenza del
Tribunale non è stata censurata da alcuna delle parti e comunque la controversia risulta non essere complessa, né tale è stata l'attività difensiva svolta dall'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2241/22 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
pagina 10 di 11 - rigetta l'appello:
- condanna l'appellante a rimborsare all' Parte_1
appellata le spese di questo grado Controparte_2
del giudizio, che si liquidano in complessivi euro *1.984,00* di cui euro *567,00* per la “fase di studio”, euro *461,00* per la “fase introduttiva” ed euro *956,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 11 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta Sent. N. dai Sigg.: Cron. N. Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 1097/2022
Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est. Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1097/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2022 in via telematica dall'avv. Pierluigi Piromalli ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 ottobre 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 altre ipotesi di rappresentato e difeso dall' avv. PIROMALLI PIERLUIGI responsabilità extracontrattuale non (c.f.: elettivamente domiciliato in ricomprese nelle altre C.F._2 materie (art. 2043 c.c. e
VIA G.M. SCOTTI n. 11, presso l' avv. CP_1 norme speciali)
PIERLUIGI PIROMALLI come da procura allegata all'atto di codice: 145999 citazione in primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 (c.f. e p. iva: ) Controparte_2 P.IVA_1
(già rappresentata e difesa dagli avv.ti P_
CALAFFA FABIO (c.f.: e C.F._3
CALABRETTA PAOLA (c.f.: ) del Foro C.F._4
di Roma elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA n.
53, presso gli avv.ti FABIO CALAFFA e CALABRETTA
PAOLA come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
In punto: appello sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 12 / 18 ottobre 2022 n.
2241/2022.
CONCLUSIONI
dell' appellante
nel merito:
- accertata, per i motivi esposti in narrativa, la condotta omissiva di
[...]
nell'adempimento in buona fede del contratto, accertata CP_2
l'insussistenza della transazione tra le parti, accertata la regolarità e ritualità della comunicazione di riconsegna veicolo da parte dell'appellante ed accertata la relativa e conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, riformare la sentenza di primo grado e condannare , ut supra rappresentata, a rifondere i Controparte_2 danni ad nella misura di €. 7.844,88, come quantificati in Parte_1 atti, oltre il maggior danno per i conseguenti disagi sofferti e per la cui determinazione ci si rimette alla valutazione del giudice in via equitativa o di quella diversa ed ulteriore somma che l'adita Corte dovesse ritenere suscettibile di valutazione tecnica, oltre interessi legali dal dovuto al pagina 2 di 11 saldo.
Compenso professionale del doppio grado di giudizio interamente rifuso oltre oneri accessori e 15% per spese generali. dell'appellata
Confermare l'impugnata sentenza n.2241/2022 resa dal Tribunale
Ordinario di Bergamo, in persona del Giudice Dott. Verzeni, a definizione del giudizio recante R.G. n.7425/2021 per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. n.55/2014 (come aggiornate dal D.M. n. 147/2022) oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti che hanno dato origine alla controversia e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con contratto stipulato l' 1 dicembre 2015 Parte_1
ha acquistato presso il concessionario di Merate (Bg) della un'autovettura modello Nuova Mondeo con il CP_2
finanziamento “Idea Ford”.
Detta modalità di acquisto prevedeva il pagamento di un numero predeterminato di rate mensili di importo costante con la possibilità, al termine del periodo di versamento rateale, di esercitare l'opzione di restituire il veicolo o acquisirne la proprietà con il pagamento di un importo, predeterminato all'atto di acquisto del veicolo, c.d. V.F.G
(valore finale garantito).
Il contratto prevedeva che la comunicazione della scelta operata fra le due opzioni doveva essere esercitata mediante pagina 3 di 11 invio, almeno sessanta giorni prima del termine del periodo di pagamento rateale, di una raccomandata a.r. con la quale l'acquirente doveva scegliere fra la riconsegna del veicolo o il versamento del c.d. V.F.G..
Nel rispetto del suddetto termine di preavviso il sig. ha inviato una mail ordinaria ad un indirizzo della Parte_1
comunicando di voler esercitare l'opzione di CP_2
riconsegna del veicolo e chiedendo istruzioni sulle modalità da seguire posto che nel frattempo la filiale di Merate, presso la quale era stato acquistato del veicolo, era stata chiusa.
In particolare sono state chieste indicazioni relative alla filiale presso la quale restituire il veicolo.
La ha riscontrato la mail ma non ha specificato in CP_2
quale filiale avrebbe dovuto avvenire la riconsegna.
E' quindi intercorso un carteggio, anche con il legale nel frattempo incaricato dal sig. di tutelare le sue Parte_1
ragioni, all'esito del quale la Ford ha comunicato che l'opzione non era stata validamente esercitata e che quindi doveva essere versato l'importo finale del c.d. V.F.G..
Sono quindi intercorse trattative per determinare in via transattiva l'ammontare del suddetto importo che, alla fine,
è stato quantificato in €. *11.500,00* (circa un migliaio di euro in meno del V.F.G.) che il sig. ha corrisposto Parte_1
con bonifico bancario.
Ricevuto il suddetto importo la ha comunicato CP_2
pagina 4 di 11 l'avvenuto pagamento alla Centrale Rischi, presso la quale il nominativo del sig. era stato iscritto a causa del Parte_1
mancato pagamento del c.d. V.F.G., chiedendo l'annullamento della segnalazione, avvenuta ad opera di dopo che l' non aveva Controparte_2 Parte_1
corrisposto il suddetto importo del c.d. V.F.G.
In tale contesto l'appellante ha evocato in giudizio P_
(divenuta in epoca successiva ),
[...] Controparte_2
società dalla quale aveva ricevuto il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni asseritamente da lui subìti in conseguenza del suo comportamento.
I danni reclamati erano costituiti dal minor valore al quale il veicolo è stato venduto a terzi da parte del sig. Parte_1
dal costo di interventi di riparazione e manutenzione del veicolo e dal danno derivante dalla segnalazione alla
Centrale Rischi.
La ha negato ogni addebito. CP_2
La causa, istruita su base documentale, è stata definita con la sentenza n. 2241/22 oggetto di gravame che ha rigettato la domanda, condannando l'attore soccombente alla rifusione delle spese di lite, determinate ai valori minimi tabellari.
Nella motivazione il Tribunale ha indicato che il pagamento di €.
*11.500,00* dall'appellante è in esecuzione Pt_2 Parte_3
di una transazione intervenuta con la , ragione per cui ogni CP_2
successiva questione doveva ritenersi superata in conseguenza pagina 5 di 11 dell'accordo “tombale” concluso fra le parti.
Le domande relative alle richieste di risarcimento del danno sono state, quindi, dichiarate assorbite.
La sentenza è stata appellata da con atto di Parte_1
citazione articolato in due motivi.
Costituendosi in giudizio la società appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (omessa disamina dei fatti e dei profili documentali, erronea qualificazione della fattispecie oggetto della decisione e vizio di motivazione) l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'accordo intercorso fra l'acquirente e Parte_1
la venditrice sulla quantificazione del c.d. V.F.G. CP_2
costituisce una transazione con la quale le parti hanno definito ogni possibile questione relativa all'acquisto dell'autovettura.
Sostiene al riguardo che l'accordo non avrebbe avuto la natura e la finalità ad esso attribuite dal Tribunale in quanto ha avuto ad oggetto solo la quantificazione dell'entità dell'ultimo pagamento.
Con il secondo motivo (erronea valutazione dei fatti e del profilo documentale in merito alla forma della comunicazione pagina 6 di 11 di “opzione riconsegna veicolo” e vizio di motivazione)
l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha indicato che l'appellante non avrebbe rispettato le modalità previste dal contratto per comunicare la propria opzione in quanto la semplice mail non può essere equiparata alla raccomandata a.r. come invece richiedeva il contratto d'acquisto.
Sostiene al riguardo che la mail ha comunque raggiunto lo scopo in quanto la ha interloquito con il venditore. CP_2
* * *
I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione.
Risulta nel carteggio agli atti del giudizio che entrambe le parti hanno considerato l'accordo fra di esse intercorso per la quantificazione del c.d. V.F.G. un contratto di transazione.
Nella lettera datata Roma 04/09/2020 della (doc. 3 CP_2
appellante in primo grado) viene comunicata la disponibilità
“…ad accogliere la sua proposta transattiva…”.
Nella mail datata 8 settembre 2020 inviata dal legale dell'appellante, avv. Piromalli, a della Persona_1 CP_2
(doc. 8 appellante in primo grado) si indica che il sig. Parte_1
“…è disponibile ad accettare una transazione per l'importo di
€. 11.500…”.
Nel contesto così delineato si osserva quanto segue.
L'utilizzo della mail in luogo della raccomandata a.r. ha pagina 7 di 11 comunque consentito alle parti di validamente interloquire fra di loro in relazione alla scelta da farsi dall'acquirente fra la riconsegna del veicolo ed il pagamento del c.d. V.F.G..
Tale aspetto deve comunque considerarsi superato alla luce degli accordi successivamente intercorsi fra le parti in ordine all'ammontare del c.d. V.F.G..
Se da un lato è vero che nel carteggio si fa riferimento alla sola determinazione dell'importo da versare è altrettanto vero che all'accordo su di esso le parti sono addivenute dopo che fra di esse era stata trattata la questione della tempestività e ritualità della comunicazione della scelta operata dall'acquirente fra le due opzioni finali (consegna del veicolo o pagamento del c.d. V.F.G.).
Nel raggiungere un'intesa sull'ammontare del c.d. V.F.G le parti hanno quindi ritenuta definita e superata la questione relativa alle modalità di comunicazione della scelta finale, in relazione alla quale l'appellante ha quindi ritenuto di non dovere ulteriormente interloquire, restringendo la trattativa con la al solo ammontare del c.d. F.V.G.. CP_2
Invero con il contratto di transazione le parti intendono comporre o una controversia fra le stesse già esistente o una che fra di loro potrebbe insorgere.
Nel caso di specie vi era una potenziale lite giudiziaria fra e con la quale il Parte_1 Controparte_2
primo avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno a lui provocato dal comportamento della che egli CP_2
pagina 8 di 11 riteneva essere stato scorretto ed illegittimo;
la seconda, dal canto suo, sostenendo di avere agito nel rispetto delle pattuizioni raggiunte con il contratto sottoscritto fra le parti, avrebbe potuto chiedere il versamento dell'intero importo del c.d. V.F.G..
Nel comporre preventivamente la lite che avrebbe potuto insorgere fra di loro le parti si sono fatte le reciproche concessioni che caratterizzano il contratto di transazione costituite dalla rinuncia dell ad agire per chiedere i Parte_1
danni e dalla rinuncia di a chiedere il pagamento CP_2
dell'intero importo del V.F.G. accettando una somma inferiore.
L'accordo transattivo ha perciò avuto valenza di definizione di ogni questione attuale e futura fra le parti relativa al contratto di acquisto e finanziamento del veicolo acquistato dal sig. e, in particolare, ha comportato la Parte_1
rinuncia dell ad agire per il risarcimento del Parte_1
danno.
Vanno conseguentemente rigettati entrambi i motivi di gravame.
Si osserva altresì quanto segue.
Le domande svolte sia in primo grado che in questa fase del giudizio hanno ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni che il sig. sostiene di avere ricevuto dal Parte_1
comportamento della . CP_2
Tuttavia sia negli atti del giudizio di primo grado sia, ai fini pagina 9 di 11 che qui maggiormente rilevano, in quelli dell'appello la questione dei danni non viene minimamente trattata.
Invero la dialettica processuale fra le parti ha avuto ad oggetto esclusivamente la natura e la validità dell'accordo raggiunto sull'ammontare del c.d. V.F.G. e sulle modalità di comunicazione alla della scelta fatta dall'acquirente CP_2
fra le due opzioni finali, ma non è stata trattata la vicenda relativa ai danni.
Ciò costituisce ulteriore ragione per rigettare il gravame.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese di questo grado di giudizio, alla cui liquidazione in applicazione dei minimi tariffari, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra
€. *5.200,01* ed €. *26.000,00*).
L'analoga statuizione contenuta nella sentenza del
Tribunale non è stata censurata da alcuna delle parti e comunque la controversia risulta non essere complessa, né tale è stata l'attività difensiva svolta dall'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2241/22 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
pagina 10 di 11 - rigetta l'appello:
- condanna l'appellante a rimborsare all' Parte_1
appellata le spese di questo grado Controparte_2
del giudizio, che si liquidano in complessivi euro *1.984,00* di cui euro *567,00* per la “fase di studio”, euro *461,00* per la “fase introduttiva” ed euro *956,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 11 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 11 di 11