Articolo 1 della Legge 2 aprile 1951, n. 300
Versione
25 maggio 1951
Art. 1. Articolo unico.

I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall' art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755 , sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.

Entrata in vigore il 25 maggio 1951