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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4636/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/04/2025 da con il proc. e dom. Parte_1
avv. BIASUTTI ELENA, e con il proc. e dom. avv. Parte_2
DALLA COSTA CHIARA, entrambi per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/08/2014, in
ADJUD (VRANCEA, ROMANIA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pasian di Prato al n. 19, Parte 2, Serie C, dell'anno
2016;
- dato atto che dall'unione sono nati il figlio (il 04/02/2016) e la figlia Persona_1
(il 24/03/2019), entrambi minorenni;
Persona_2
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
(VRANCEA, ROMANIA) il 10/03/1984, e , nata a [...] Parte_2
(VRANCEA, ROMANIA) il 12/07/1988, uniti in matrimonio in data 16/08/2014 in
ADJUD (VRANCEA, ROMANIA), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà.
2) Dispone che l'immobile già adibito ad abitazione familiare, sito in Udine, via
Patriarca Dionisio Dolfin n. 4 int. 5, di proprietà della sig.ra rimarrà Parte_1
assegnato alla stessa, convivente con i figli minori. Prende atto che il sig. si è già trasferito asportando i propri effetti e beni personali, Parte_1
modificando anche la propria residenza.
3) Dispone che i figli minori e vengono affidati a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione degli stessi ad ogni effetto (anagrafico, fiscale e previdenziale), presso la madre ed esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Stante la serena gestione del rapporto con i figli che li ha finora contraddistinti, dispone che il padre ha la facoltà di vedere i figli quando vorrà, accordandosi con la moglie;
viene in ogni caso garantita la possibilità di un quotidiano, reciproco, contatto telefonico con i minori. In ogni caso, il sig. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì, dopo la scuola e comunque a suo orario di lavoro terminato, alla domenica sera, quando li riconsegnerà alla madre per le ore 21 a cena consumata.
2 5) Dispone che il padre trascorrerà inoltre con i figli tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (da concordare con la madre entro fine maggio di ogni anno), metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando annualmente le giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta.
6) Dispone che il sig. a titolo di contributo nel mantenimento ordinario Parte_1
dei figli minori, versi entro il giorno 15 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate bancarie sono già a lui note, la somma di Parte_1
euro 200,00 (duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7) Le spese straordinarie da affrontarsi in favore di e , Persona_1 Persona_2
individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno suddivise al 50% ciascuno.
8) Dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra quale Parte_1
genitore collocatario.
9) Dà atto che i figli minori saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) Nulla tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
11) Dà atto che i coniugi si sono autorizzati reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche presso le competenti Autorità rumene, e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PASIAN DI PRATO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 2, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4636/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/04/2025 da con il proc. e dom. Parte_1
avv. BIASUTTI ELENA, e con il proc. e dom. avv. Parte_2
DALLA COSTA CHIARA, entrambi per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/08/2014, in
ADJUD (VRANCEA, ROMANIA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pasian di Prato al n. 19, Parte 2, Serie C, dell'anno
2016;
- dato atto che dall'unione sono nati il figlio (il 04/02/2016) e la figlia Persona_1
(il 24/03/2019), entrambi minorenni;
Persona_2
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
(VRANCEA, ROMANIA) il 10/03/1984, e , nata a [...] Parte_2
(VRANCEA, ROMANIA) il 12/07/1988, uniti in matrimonio in data 16/08/2014 in
ADJUD (VRANCEA, ROMANIA), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà.
2) Dispone che l'immobile già adibito ad abitazione familiare, sito in Udine, via
Patriarca Dionisio Dolfin n. 4 int. 5, di proprietà della sig.ra rimarrà Parte_1
assegnato alla stessa, convivente con i figli minori. Prende atto che il sig. si è già trasferito asportando i propri effetti e beni personali, Parte_1
modificando anche la propria residenza.
3) Dispone che i figli minori e vengono affidati a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione degli stessi ad ogni effetto (anagrafico, fiscale e previdenziale), presso la madre ed esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Stante la serena gestione del rapporto con i figli che li ha finora contraddistinti, dispone che il padre ha la facoltà di vedere i figli quando vorrà, accordandosi con la moglie;
viene in ogni caso garantita la possibilità di un quotidiano, reciproco, contatto telefonico con i minori. In ogni caso, il sig. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì, dopo la scuola e comunque a suo orario di lavoro terminato, alla domenica sera, quando li riconsegnerà alla madre per le ore 21 a cena consumata.
2 5) Dispone che il padre trascorrerà inoltre con i figli tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (da concordare con la madre entro fine maggio di ogni anno), metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando annualmente le giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta.
6) Dispone che il sig. a titolo di contributo nel mantenimento ordinario Parte_1
dei figli minori, versi entro il giorno 15 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate bancarie sono già a lui note, la somma di Parte_1
euro 200,00 (duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7) Le spese straordinarie da affrontarsi in favore di e , Persona_1 Persona_2
individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno suddivise al 50% ciascuno.
8) Dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra quale Parte_1
genitore collocatario.
9) Dà atto che i figli minori saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) Nulla tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
11) Dà atto che i coniugi si sono autorizzati reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, anche presso le competenti Autorità rumene, e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PASIAN DI PRATO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 2, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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