CA
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/11/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
AN TO Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 126/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ESPOSITO PAOLO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_1 appellata non costituita
(C.F. Controparte_2
), assistita e difesa dall'Avv. SIMONE GIOVANNI ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore, intervenuta
CONCLUSIONI: per parte appellante: “preliminarmente revocare il D.I. n.° 40/2023, reso nel procedimento avente r.g. 39330/2022 ed opposto, perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed ogni altra ragione di giustizia;
nel merito dichiarare estinte le obbligazioni fideiussorie contratte dall'opponente con gli atti del 18.01.2017 e del 16.08.2017 ai sensi ed effetti dell'art. 1957 c.c., e quindi dichiarare la decadenza dell'Istituto opposto dall'escussione dell'opponente fideiussore sia in relazione al prestito business ciclo produttivo che in relazione allo scoperto di conto corrente e quindi per l'intera somma ingiunta illegittimamente;
sempre nel merito dichiarare altresì l'inadempienza dell' opposto agli CP_3 obblighi assunti, e come risultanti dal documento di si n materia di informazione dell'andamento dello svolgimento dei rapporti garantiti e quindi non dovuto l'adempimento preteso anche per l'ulteriore indicata motivazione;
condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, come determinande sulla base delle tariffe professionali ministeriali vigenti, facendone attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario”; per parte intervenuta: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e Parte_1
348bis c.p.c., per le causali esposte nel presente atto;
per l'effetto, rigettare l'appello e confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Milano, Sez. VI, n. 9666 del 29.11.2023 - R.G. 5364/2023; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di appello articolati da dal Sig.
, per le ragioni esposte nel presente atto;
per l'effetto, Parte_1 rigettare l'appello e confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Milano, Sez. VI, n. 9666 del 29.11.2023 - R.G. 5364/2023. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio, maggiorati di rimborso forfettario e oneri previdenziali”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 19 ottobre 2022,
[...] chiedeva al Tribunale di Milano di ingiungere Controparte_4 alla società e al Sig. – la prima in Parte_2 Parte_1 qualità di debitrice in forza (i) del finanziamento n. 1659007 e (ii) del conto corrente n. 4307/8964, il secondo in qualità di garante della predetta società in virtù di due fideiussioni stipulate il 18 gennaio 2017 e il 16 agosto 2017 - di corrispondere alla banca i debiti risultanti dalle due anzidette linee di credito.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
40/2023, con il quale, nello specifico – tenuto conto del fatto che il fideiussore aveva garantito la società entro i limiti di 20.000,00 euro per la prima linea di credito e di 25.000,00 euro per la seconda – condannava Parte
a corrispondere in favore di l'importo di 28.228,88 Parte_1 euro (pari alla somma dei debiti della contenuta entro i predetti Parte_4 massimali garantiti).
Parte notificava il decreto ingiuntivo ad entrambi i destinatari, ma solo proponeva opposizione entro i 40 giorni ex art. 645 Parte_1
c.p.c.
Con il proprio atto di citazione in opposizione, il fideiussore citava sia la Parte creditrice/ingiungente sia la debitrice/garantita e, Parte_5 nel merito, deduceva che:
(i) l'art. 7 contenuto in entrambe le fideiussioni prestate in favore della società (di cui era stato amministratore fino al 18 maggio 2018) doveva essere dichiarato nullo, in quanto riproduttivo del “modello di clausola” predisposto dall'Associazione ANria TAna (ABI), sanzionato dalla AN
d'TA con il provvedimento n. 55/2005 in quanto frutto di intese anticoncorrenziali poste in essere in violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) della L.
287/1990; rammentava, tra l'altro, che la nullità di tali clausole era stata recentemente affermata dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite della cassazione n. 41994/2021;
(ii) deduceva inoltre che, nello specifico, il citato articolo 7 aveva previsto un meccanismo derogatorio rispetto all'art. 1957 c.c., disponendo che il fideiussore rimanesse obbligato nei confronti del creditore garantito anche se quest'ultimo – alla scadenza del debito – non avesse provveduto a proporre le pag. 3/15 proprie istanze, nei confronti del debitore principale, entro il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.;
(iii) che pertanto, in conseguenza dell'invocata nullità di tale clausola derogatoria, al rapporto de quo si sarebbe dovuto applicare il meccanismo ordinario dettato dall'art. 1957 c.c., secondo il quale - laddove il creditore, alla scadenza dell'obbligazione garantita, non proponga le proprie istanze verso il debitore principale nel termine di sei mesi - il fideiussore deve intendersi liberato;
(iv) che, nello specifico, le due obbligazioni garantite erano venute a scadenza a) il 31 maggio 2018, per quanto attiene al finanziamento n.
1659007 e b) il 28 febbraio 2019, per ciò che riguarda il conto corrente n.
4307/8964 (data della richiesta di pagamento dello scoperto da parte di Parte
e che pertanto – al momento del deposito del ricorso monitorio
(avvenuto solo il 19 ottobre 2022) – il termine decadenziale di sei mesi doveva ritenersi ampiamente spirato, con conseguente propria liberazione dall'obbligazione fideiussoria e inesigibilità della pretesa creditoria da parte Parte di nei suoi confronti.
(v) Deduceva, infine, che la banca si fosse disinteressata - durante la vigenza dei due rapporti - di comunicare al fideiussore il periodico andamento dei finanziamenti garantiti, risultando in tal modo inadempiente rispetto all'obbligazione assunta al punto i) comma P del documento di sintesi Parte allegato ai finanziamenti, il quale imponeva a di fornire annualmente, o comunque alla scadenza, un riepilogo informativo sull'andamento delle linee di credito. Eccepiva dunque, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la sussistenza di un inadempimento rilevante della banca, ritenendo che lo stesso costituisse un fatto impeditivo ulteriormente idoneo – in uno con la domanda di nullità Parte dell'art.
7 - a paralizzare la pretesa creditoria di contenuta nel decreto ingiuntivo.
pag. 4/15 Parte Si costituiva in giudizio la quale contestava la natura di fideiussione dei due contratti stipulati dal Sig. il 18 gennaio 2017 e il 16 agosto Pt_1
2017, ritenendo che gli stessi fossero da qualificare come “contratti autonomi di garanzia”, dal momento che prevedevano – al loro interno - delle clausole c.d. “a prima richiesta”. Sulla base di tale qualificazione, la banca deduceva la non applicabilità alle garanzie in questione delle norme sulla fideiussione (art. 1936 e ss. c.c.), tra cui anche la disciplina dell'art. 1957
c.c. invocata dall'opponente.
Oltre a ciò, la banca eccepiva di aver inviato una comunicazione scritta all'indirizzo di residenza del fideiussore in data 28 febbraio 2019, valida sia ad interrompere il termine decadenziale semestrale, sia ad adempiere all'obbligazione di cui al punto i) comma P del documento di sintesi.
Insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
- nelle quali l'opponente deduceva di non aver mai ricevuto, da parte della banca, la menzionata comunicazione del 28 febbraio 2019 – e veniva poi definita con la sentenza n. 9666/2023, emanata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza il Tribunale rigettava interamente l'opposizione proposta da
, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Preliminarmente, dichiarava la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società rilevando come l'opponente (in Parte_4 quanto “convenuto sostanziale”) avrebbe avuto l'onere di chiedere l'autorizzazione a citare il terzo in giudizio ex art. 106 e 269 c.p.c., non potendo limitarsi ad evocarlo direttamente in giudizio con l'atto di citazione in opposizione, come invece aveva fatto il Sig. . Pt_1
Nel merito, poi, il Tribunale rigettava l'eccezione con cui la banca aveva proposto di qualificare le due garanzie come contratti autonomi di garanzia, pag. 5/15 rilevando che – per aversi tale figura negoziale – avrebbe dovuto essere inclusa, nel corpo della fideiussione, anche la clausola “senza eccezioni”, non essendo sufficiente a dimostrare la natura astratta della garanzia la sola clausola “a prima richiesta” perché si potesse ritenere derogato il regime di accessorietà della disciplina codicistica.
Ciononostante, il Tribunale rigettava la prima domanda formulata dall'opponente, ossia quella di accertamento e dichiarazione della nullità parziale del contratto e, nello specifico, della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 7 della fideiussione.
Premesso che la questione della nullità era stata posta solo in via incidentale, a fondamento del rigetto dell'opposizione il Tribunale rilevava che il provvedimento n. 55/2005 con cui la AN d'TA aveva sanzionato il carattere anticoncorrenziale di alcune clausole standard contenute nei modelli ABI - poi recepite nei moduli prestampati utilizzati dalle banche (tra cui quella di deroga al termine decadenziale dell'art. 1957 c.c.) - fosse stato emanato in relazione alle sole fideiussioni c.d. omnibus e non, al contrario, in relazione alle fideiussioni specifiche, ossia quelle rilasciate a garanzia di un debito determinato.
Di conseguenza, essendo le due fideiussioni sottoscritte da Parte_1
delle fideiussioni specifiche, quest'ultimo non avrebbe potuto
[...] invocare – mediante una semplice allegazione – l'effetto estensivo del citato provvedimento sanzionatorio di AN d'TA (e, conseguentemente, della
Sentenza delle Sezioni Unite della cassazione n. 41994/2021), ma avrebbe avuto l'onere di allegare e provare, specificamente, che anche la clausola inserita all'interno dei contratti da lui sottoscritti, fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale effettuata a monte dagli istituti di credito e riferita anche alle fideiussioni specifiche.
Oltre a ciò, il Tribunale rilevava come le due fideiussioni dedotte in giudizio fossero state stipulate entrambe nel 2017 e che, invece, il provvedimento pag. 6/15 sanzionatorio di AN d'TA avesse preso a riferimento – dichiarandone la natura anticoncorrenziale – solamente clausole del modello ABI redatte nel periodo intercorrente tra il 2002 e il 2005. Pertanto, essendo quello introdotto dal Sig. un giudizio c.d. “stand alone” (ovverosia attinente Pt_1
a fideiussioni con clausole standard stipulate fuori dal periodo colpito dalla sanzione) e non, invece, un giudizio c.d. “follow up”, l'attore avrebbe dovuto assolvere a uno stringente di allegazione e prova circa tutti gli elementi in grado di dimostrare la concreta genesi anticoncorrenziale della clausola.
Non avendo assolto a tale onere (tra l'altro l'appellante aveva anche omesso di depositare il provvedimento sanzionatorio della AN d'TA, pacificamente non rientrante all'interno del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.), il Tribunale rilevava come l'opposizione non potesse che essere rigettata, con conferma della validità e dell'efficacia dell'art. 7 delle due fideiussioni e con conseguente dichiarazione della permanenza e dell'attualità dell'obbligazione fideiussoria in capo al Sig. in favore di Pt_1
Parte
Infine, con riferimento all'eccezione d'inadempimento, il Tribunale osservava come la stessa risultasse ininfluente rispetto al permanere della garanzia in capo all'opponente, non costituendo - l'eventuale inadempimento dell'obbligo informativo periodico di cui al punto i) comma P - un fatto impeditivo in grado di far venir meno gli obblighi del fideiussore.
^*^*^
ha impugnato la sentenza articolando due motivi di Parte_1 appello.
Con il primo ha insistito sul fatto che – trattandosi di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia (come affermato dal Tribunale) – dovesse trovare applicazione l'intera disciplina codicistica prevista per tale garanzia tipica e, in particolar modo, l'art. 1957 c.c., il cui termine decadenziale era con tutta evidenza spirato (non avendo ricevuto la comunicazione della pag. 7/15 banca del 28 febbraio 2019), con conseguente necessità di dichiarare estinte Parte le due garanzie fideiussorie prestate, e con possibilità per di rivolgersi esclusivamente al debitore principale.
Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha reputato irrilevante, ai fini della perduranza della garanzia, l'inadempimento della AN rispetto all'obbligo informativo di cui al punto i) comma P del documento di sintesi. A tal proposito, l'appellante ha dedotto che - poiché la società cliente stava manifestando un'evidente difficoltà ad adempiere ai propri debiti (dimostrata dalla mancata movimentazione del conto per almeno 3 anni) - l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al punto i) comma P avrebbe avuto lo scopo di fungere, ai sensi dell'art. 1956 c.c., da informazione che il creditore è tenuto a dare al fideiussore in ipotesi di peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Pertanto, avendo omesso la banca tale comunicazione, in applicazione del citato art. 1956 c.c. doveva ritenersi Parte_1 liberato dalla propria obbligazione di garanzia.
Il 9 maggio 2024 si è costituita in giudizio – dispiegando intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - la società e, per essa, Controparte_5 Controparte_6
Parte in qualità di cessionaria del credito (e dei relativi accessori) di nei confronti di Parte_4
La cessionaria, con la propria comparsa, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario (sia ex art. 342 c.p.c., sia ex art. 348 bis c.p.c.) mentre, nel merito, ha ribadito che le due fideiussioni erano da qualificare, più correttamente, come contratti autonomi di garanzia.
Tuttavia, ha eccepito che, anche inquadrandole tra le fideiussioni, non fosse ad esse applicabile la disciplina sulla nullità parziale delle clausole mutuate dai moduli ABI dichiarati anticoncorrenziali, ostando a tale applicazione (i) sia la natura specifica (e non omnibus) delle stesse, (ii) sia l'avvenuta stipula in un periodo successivo rispetto a quello preso in considerazione dalla
AN d'TA nel provvedimento sanzionatorio n. 55/2005.
Quanto all'eccezione d'inadempimento reiterata dall'appellante, la cessionaria/appellata ha eccepito che – come dimostrato dal doc. sub All. 1 al fascicolo monitorio - il punto i) comma P del documento di sintesi prevedeva un obbligo di comunicazione nei confronti del solo debitore e non, invece, nei confronti anche del fideiussore.
Per tale ragione, ha osservato come l'eccezione d'inadempimento dovesse ritenersi totalmente inidonea a incidere sulla validità e perduranza della garanzia fideiussoria prestata dall'appellante, a nulla rilevando i richiami all'art. 1956 c.c. effettuati da con l'atto di appello, in Parte_1 ragione (i) dell'estraneità dell'obbligazione assunta contrattualmente rispetto a tale norma e (ii) della mancata prova, da parte dell'appellante, del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ha quindi insistito per il rigetto dell'appello e per la conferma della Sentenza impugnata.
All'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 perché non si è costituita nonostante la rituale notificazione.
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., CP_2 per non avere individuato gli appellanti - in tesi - il capo della sentenza che si intendeva impugnare e per non aver espresso una puntuale critica alle valutazioni del Giudice di primo grado.
La Corte ritiene che la questione, così come proposta, sia infondata. pag. 9/15 L'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “l'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione della stessa data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si vogliono contestare e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass. n. 23781/2020).
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza, e da ciò discende il rigetto dell'eccezione esaminata.
pag. 10/15 Deve essere del pari rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. poiché questa dev'essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Si ritiene, infatti, che, nel caso in cui l'istruttore disponga la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.,
l'eccezione debba intendersi implicitamente respinta, sicché l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (principio tratto da Cass.
14696/2016, con riferimento al rito previgente).
Va premesso che la parte appellante non ha contestato né la legittimazione Parte passiva di cessionaria del credito di né tantomeno l'inclusione CP_2 dello stesso all'interno della cessione.
1. Sul primo motivo. Venendo a questo punto al merito dell'appello, la Corte osserva, innanzitutto, come le due garanzie prestate da Parte_1 il 18 gennaio 2017 e il 16 agosto 2017 vadano inquadrate - così come correttamente fatto in primo grado dal Tribunale – nell'ambito della fideiussione tipica, difettando infatti, al loro interno, la clausola “senza eccezioni”, idonea – insieme a quella “a prima richiesta” a connotare di
“autonomia” la garanzia prestata.
Ciò posto, la Corte osserva che parte appellante, sebbene non contesti espressamente nei motivi d'appello la qualificazione -fatta dal primo Giudice- delle due fideiussioni oggetto di causa quali fideiussioni specifiche, continua a dolersi del fatto che nella sentenza non sia stata affermata l'inderogabilità del termine decadenziale ex art. 1957 c.c. che in primo grado aveva fatto discendere dalla violazione della disciplina anticoncorrenziale.
La Corte non vede ragioni per discostarsi dall'orientamento con cui la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla AN d'TA, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a
pag. 11/15 quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. Cass. n. 21841/2024 e n. 657/2025).
Ad ogni modo, l'appellante non ha né (i) depositato in giudizio il provvedimento sanzionatorio di AN d'TA, né – tantomeno – (ii) ha fornito elementi di prova in grado di dimostrare che le conclusioni a cui era giunta la AN d'TA rispetto ai moduli standard del periodo 2002-2005 fossero estendibili anche alle proprie fideiussioni, sottoscritte entrambe nel
2017.
La natura di fideiussioni specifiche esclude pertanto che si possa invocare la nullità della clausola di deroga al termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c., prevista dalla clausola 7, presente in entrambi i contratti, che così dispone: “I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In assenza di nullità antitrust, e quando il garante non è un consumatore
(circostanza pacifica nel presente giudizio), deve infatti confermarsi la tesi per cui la deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. – con particolare riferimento all'esclusione di un termine decadenziale entro cui il creditore è tenuto a rivolgere le proprie istanze nei confronti del debitore – sia pacificamente ammissibile, in quanto tale pattuizione (i) rientra nella piena disponibilità delle parti, (ii) non contravviene a principi di ordine pubblico e
(iii) comporta semplicemente - per il fideiussore che non sia consumatore -
pag. 12/15 l'assunzione di un maggior rischio legato a possibili mutamenti delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Nello specifico, sul punto la Suprema Corte ha recentemente affermato che:
“la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. come conseguenza del mancato avvio dell'azione giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non tutela alcun interesse di ordine pubblico. Di conseguenza, può essere derogata dalle parti sia in modo esplicito che implicito, attraverso comportamenti concludenti. Tale decadenza può essere esclusa pattiziamente nei contratti di fideiussione tipici” (cfr. Cass. n. 9674/2025).
Ne consegue -va ribadito- che la clausola di cui all'art. 7 dei due contratti di fideiussione per cui è causa – la quale contiene una deroga “espressa” all'art. 1957 c.c. – deve ritenersi valida ed efficace, nella parte in cui ha previsto la permanenza della garanzia fino alla totale estinzione del debito principale.
Da ciò discende (i) sia l'irrilevanza della dedotta mancata ricezione, da parte di , della comunicazione inviata dalla banca in data 28 Parte_1 febbraio 2019, (ii) sia l'avvenuta proposizione del ricorso monitorio ben al di là del termine decadenziale di sei mesi, validamente derogato dalle parti.
Il primo motivo di appello, dunque, va rigettato.
2. Sul secondo motivo. Passando ad esaminare il secondo motivo di appello, la Corte ritiene di non poter accogliere l'interpretazione data dall'appellante in merito al punto i) comma P del documento di sintesi, tale per cui l'obbligazione informativa periodica in parola avrebbe dovuto fungere da comunicazione del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Il contenuto della clausola, difatti, depone in senso contrario. Da un'interpretazione letterale della stessa, emerge chiaramente che (i) l'obbligo informativo periodico da parte della banca fosse previsto esclusivamente nei confronti della cliente/debitrice principale e non del suo fideiussore pag. 13/15 (circostanza correttamente eccepita dall'appellata) e che, tra l'altro, (ii) il fideiussore si era contestualmente impegnato – all'art. 6 del documento di sintesi - a tenersi personalmente informato circa l'andamento delle condizioni economiche del debitore e dei suoi rapporti con la banca, impegnandosi, ove del caso, a richiedere informazioni alla banca sul punto.
Era dunque onere del fideiussore tenersi informato circa l'evoluzione delle condizioni economiche della debitrice principale, e neppure vi è prova del fatto che il fideiussore abbia inviato alla banca alcuna richiesta in tal senso che sia rimasta priva di risposta.
Pertanto, la disciplina pattizia convenuta fra le parti presentava un doppio canale, il quale prevedeva (i) un obbligo informativo diretto della banca nei soli confronti del debitore principale (erroneamente invocato, ai fini dell'eccezione d'inadempimento, dal fideiussore) e (ii) un obbligo nei confronti del fideiussore, attivabile mediante impulso e richiesta del garante, richiesta di cui – come detto – non vi è prova.
Ne consegue che, così come correttamente affermato dalla Sentenza di primo grado, anche l'eccezione d'inadempimento (qui riproposta sub specie di secondo motivo di appello) è infondata come il correlato secondo motivo d'appello.
In conclusione, l'impugnazione deve dunque essere respinta;
la sentenza di primo grado va conseguentemente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore Parte della sola stante la mancata costituzione di applicati i valori CP_2 medi secondo lo scaglione tariffario, con esclusione della fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di e e Controparte_1 Controparte_2 per essa avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_7
9666/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante a rimborsare a e per essa Controparte_2 [...] le spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in euro CP_7
9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a., nonché i.v.a., se dovuta;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il presidente estensore
- AN TO -
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di seguito anche solo Pt_3 2 più oltre semplicemente
[...] Parte_4 pag. 2/15 3 d'ora in poi “Marte” 4 più avanti “Hoist” pag. 8/15