CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati:
dott. Gennaro Iacone Presidente
dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'udienza del 07/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2879 / 2023 R.G. sez. LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BIONDI PASQUALE Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 l'appellante, in epigrafe indicato, ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 3518/2023 resa dal Tribunale di Napoli che ha respinto il ricorso di prime cure diretto ad ottenere il ricalcolo della retribuzione feriale.
La parte appellata, cui il ricorso in appello è stato notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Depositato verbale di accordo sindacale, all'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
******
Ritiene il Collegio di dover dichiarare, conformemente a quanto richiesto dall'odierna appellante, cessata la materia del contendere.
Invero con il verbale di conciliazione redatto e sottoscritto in sede sindacale le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza impugnata, rinunziando l'appellante all'impugnazione e la parte appellata agli effetti della decisione di primo grado.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr.
Cass., sez. III sent. n. 12887 del 4-6-2009: “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”).
Tale declaratoria, poi, obbliga il Giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti, dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni delle parti si evince la volontà di eliminare qualsiasi contenzioso anche riguardo alle spese processuali (oggetto di separato accordo) sulle quali pertanto non vi è luogo a provvedere.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) in riforma della sentenza di prime cure, dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli 07/01/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati:
dott. Gennaro Iacone Presidente
dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'udienza del 07/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2879 / 2023 R.G. sez. LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BIONDI PASQUALE Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 l'appellante, in epigrafe indicato, ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 3518/2023 resa dal Tribunale di Napoli che ha respinto il ricorso di prime cure diretto ad ottenere il ricalcolo della retribuzione feriale.
La parte appellata, cui il ricorso in appello è stato notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Depositato verbale di accordo sindacale, all'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
******
Ritiene il Collegio di dover dichiarare, conformemente a quanto richiesto dall'odierna appellante, cessata la materia del contendere.
Invero con il verbale di conciliazione redatto e sottoscritto in sede sindacale le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza impugnata, rinunziando l'appellante all'impugnazione e la parte appellata agli effetti della decisione di primo grado.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr.
Cass., sez. III sent. n. 12887 del 4-6-2009: “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”).
Tale declaratoria, poi, obbliga il Giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti, dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni delle parti si evince la volontà di eliminare qualsiasi contenzioso anche riguardo alle spese processuali (oggetto di separato accordo) sulle quali pertanto non vi è luogo a provvedere.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) in riforma della sentenza di prime cure, dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli 07/01/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone