Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 745/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente in data 21.01.2025 da:
Parte_1 con il difensore avv. CATTIVELLO PAOLA per mandato in calce al ricorso e
Parte_2 con il difensore avv. DI DOI GIACOMINO per mandato in calce al ricorso, con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi del P.M.;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata a [...] il [...] la figlia riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata
– che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
In particolare, si ritiene conforme all'interesse della minore la forma di affido esclusivo alla madre concordata dalle parti. Invero, queste ultime hanno dichiarato che l'instabilità, anche a livello lavorativo, del sig. Pt_2 che lo ha spesso portato a continui spostamenti alla ricerca di una occupazione e la sua precarietà abitativa
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da Parte_1
e , per l'effetto,
[...] Parte_2
a) dispone l'affidamento esclusivo, ex art 337 quater c.c., della minore alla madre, sig.ra Persona_2 [...]
con collocamento presso quest'ultima; Parte_1
b) dispone che il sig. per consentire un graduale riavvicinamento fra padre e figlia, ogniqualvolta lo Pt_2 desideri, potrà far visita alla figlia e trascorrere del tempo con quest'ultima presso l'abitazione materna, previo accordo con la sig.ra e tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché degli Pt_1 impegni scolatici ed extra scolastici di rinviando gli eventuali pernottamenti a quando si saranno create Per_1 le condizioni e cioè quando si sentirà pronta ed il sig. avrà trovato idonea abitazione per ospitarla;
Per_1 Pt_2
c) dispone che il sig. concorra al mantenimento della figlia con il versamento, alla sig.ra Parte_2 Per_1
di un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
d) dispone che i genitori contribuiranno - la sig.ra nella misura del 60% mentre il sig. nella misura Pt_1 Pt_2 del 40% - alle spese straordinarie affrontate in favore della figlia così come previste dal Protocollo d'intesa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sez. territoriale di Udine d.d. 28.08.2015 adottato dal
Tribunale di Udine;
e) dà atto che l'assegno unico spetterà in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
f) Spese, diritti ed onorari di causa compensati tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini