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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1044 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARCIANO' VALENTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e nato a Pt_1 Controparte_1
Messina il 30/12/1977, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15/01/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, p. 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] Persona_1
il 21/04/2008 e , nata a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2405/2022 del 06/02/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“- La casa coniugale sita in Messina, Viale Giostra 124 Cpl.
Scacciapensieri pal. A int. 9, di proprietà della sig.ra resta assegnata Pt_1
in godimento a quest'ultima, compresi gli arredi e suppellettili ivi esistenti, che la abiterà unitamente ai figli minori. - I figli minori Persona_1
e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali sono Per_2
autorizzati, comunque, al compimento disgiunto degli atti di ordinaria amministrazione. - La residenza privilegiata dei figli minori viene stabilita, comunque, in quella della madre sita in Messina, Viale Giostra 124 Cpl
Scacciapensieri pal. A int. 9 stabilendosi, inoltre, che i coniugi concorderanno, di volta in volta, il tempo che i figli potranno stare con il padre, in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori ed alle
2 esigenze di studio e di svago dei minori, garantendo tempi adeguati di permanenza presso ciascun genitore. Con riferimento ai pernotti presso il genitore non collocatario, in particolare, i coniugi concordano che i minori permarranno a fine settimana alterni presso il padre, nonché un'altra volta durante la settimana. - Il Sig. si obbliga a corrispondere Controparte_1
mensilmente, in favore della Sig.ra la somma di €. 400,00 a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Persona_1
e ; tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_2
dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese. Nulla verrà versato a titolo di contributo di mantenimento per la coniuge Sig.ra atteso che Pt_1
la stessa percepisce un reddito da lavoro. - Le spese straordinarie relative ai figli, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche (tasse, libri di testo, gite di istruzione), ricreative, sportive e quant'altro necessario, saranno sostenute da ambedue i coniugi nella misura del 50%, qualora le stesse siano preventivamente concordate. - I coniugi si impegnano a collaborare nella condivisione della responsabilità genitoriale, attraverso il dialogo e lo scambio di informazioni, al fine di assumere concordemente le scelte di educazione, di cura e d'istruzione relative ai figli minori, nonché di attuare e garantire un'effettiva e paritaria compartecipazione alla loro quotidianità. - I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto. 2)
Ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 11/06/2025.
3 Alla suddetta udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2405/2022 del 06/02/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/03/2025, provvede come segue:
4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 15/01/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, p. 1, tra , nata a [...] il Parte_1
23/08/1988, e nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1044 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARCIANO' VALENTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e nato a Pt_1 Controparte_1
Messina il 30/12/1977, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15/01/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, p. 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] Persona_1
il 21/04/2008 e , nata a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2405/2022 del 06/02/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“- La casa coniugale sita in Messina, Viale Giostra 124 Cpl.
Scacciapensieri pal. A int. 9, di proprietà della sig.ra resta assegnata Pt_1
in godimento a quest'ultima, compresi gli arredi e suppellettili ivi esistenti, che la abiterà unitamente ai figli minori. - I figli minori Persona_1
e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali sono Per_2
autorizzati, comunque, al compimento disgiunto degli atti di ordinaria amministrazione. - La residenza privilegiata dei figli minori viene stabilita, comunque, in quella della madre sita in Messina, Viale Giostra 124 Cpl
Scacciapensieri pal. A int. 9 stabilendosi, inoltre, che i coniugi concorderanno, di volta in volta, il tempo che i figli potranno stare con il padre, in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori ed alle
2 esigenze di studio e di svago dei minori, garantendo tempi adeguati di permanenza presso ciascun genitore. Con riferimento ai pernotti presso il genitore non collocatario, in particolare, i coniugi concordano che i minori permarranno a fine settimana alterni presso il padre, nonché un'altra volta durante la settimana. - Il Sig. si obbliga a corrispondere Controparte_1
mensilmente, in favore della Sig.ra la somma di €. 400,00 a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Persona_1
e ; tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_2
dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese. Nulla verrà versato a titolo di contributo di mantenimento per la coniuge Sig.ra atteso che Pt_1
la stessa percepisce un reddito da lavoro. - Le spese straordinarie relative ai figli, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche (tasse, libri di testo, gite di istruzione), ricreative, sportive e quant'altro necessario, saranno sostenute da ambedue i coniugi nella misura del 50%, qualora le stesse siano preventivamente concordate. - I coniugi si impegnano a collaborare nella condivisione della responsabilità genitoriale, attraverso il dialogo e lo scambio di informazioni, al fine di assumere concordemente le scelte di educazione, di cura e d'istruzione relative ai figli minori, nonché di attuare e garantire un'effettiva e paritaria compartecipazione alla loro quotidianità. - I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto. 2)
Ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 11/06/2025.
3 Alla suddetta udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2405/2022 del 06/02/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/03/2025, provvede come segue:
4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 15/01/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, p. 1, tra , nata a [...] il Parte_1
23/08/1988, e nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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