Ordinanza cautelare 8 novembre 2016
Decreto decisorio 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 29/03/2022, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 09650/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9650 del 2016, proposto da
BI IA, AP RE, APli IA, AS LI, AS LE EN, LL ET, BO IA GI, OM LU, De SI LE, EL TA IE, Di GU IA, Di LO IA OS, D’NO IA, D’OF IA, OS NU, DI NZ, TO IA ZI, IN AN, ON RE, TT AN, OR NA, IN IAN, NI CA, MA CA, SI IN, SI IA, IN IZ, RO IN, LA EP, UL IA RI, EC IA, RO RI, SS IE, LI LE, RN AN, RN CO, RN CE, NE CE, LI CA, NN EL, NN EL, RO AN, TU LL, TO ET, TO IM, TO UG Carmela, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo ON, Federico Notari, CE Michele Minopoli, domiciliati presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SI IA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del D.M. n. 495/16 - mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co.2 e 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 05/09/2016;
Considerato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1, c.p.a. in data 21/10/2021 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda dal sistema informatico della Giustizia Amministrativa);
Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 85, co. 2, c.p.a.
Così deciso in Roma il giorno 24 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO