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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1523/ 2023
TRA
nata a [...] il Parte_1
17/09/1974 rappresentata e difesa dall'avv. PEPE GIULIO presso il cui studio elettivamente domicilia in Piazza Aubry,4 80054 80054 Gragnano Italia Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dallo avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito indicato in ricorso, con il quale veniva richiesto il pagamento delle somma specificata nel predetto atto introduttivo. A sostegno dell'opposizione svolgeva le argomentazioni di cui in ricorso.
1 Concludeva in particolare per l'annullamento dell' avviso di addebito, per le ragioni indicate in ricorso. L' si costituiva CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alle memorie difensive. In via pregiudiziale, si deve rilevare che la contestazione riguarda solo degli asseriti crediti relativi all' , nessun problema CP_1 ponendosi quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugnano gli avvisi di addebito e si svolgono le conseguenti domande.
Sempre in via pregiudiziale si rileva che nel caso di specie non si tratta di prestazioni previdenziali e quindi non è necessaria la dichiarazione del valore della causa. In via pregiudiziale si deve rilevare che con riferimento agli anni 2013 e 2014 si eccepisce un accertamento giudiziale che ha affermato l'insussistenza del credito vantato dall' (cfr. sentenza CP_1
n. 1834/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro). Sotto tale profilo non sembra che l' abbia svolto idonee CP_1 argomentazioni. Comunque il ricorso appare, in ogni caso, fondato per le seguenti argomentazioni. Anche con riferimento alle annualità 2016-2018 l richiede il CP_1 versamento dei contributi, eccedenti il minimale, sugli ulteriori redditi maturati dalla ricorrente nelle società, nelle quali riveste la mera qualifica di socio accomandante, oltre le sanzioni come successivamente quantificate. A questo punto appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Orbene l'art. 1 della L. 160/75 come successivamente modificata indica le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti. Deve necessariamente trattarsi di attività di terziario ai sensi dell'art. 1 comma 202 della L 662/ 96 il quale recita:”202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti …, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi … con esclusione dei professionisti ed artisti”. Questa legge richiama a sua volta l'art. 49 comma 1 lett d) legge 88/89 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) il quale recita: “
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1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha CP_2 effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie (1); b) settore artigianato, …. c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile …; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente” (cfr. Cass. 3145/13). E' quindi evidente che presupposto per la sussistenza del debito contributivo è la prova dello svolgimento di un'attività commerciale prevalente. E' inoltre opportuno sottolineare che, in base ad una lettura complessiva dell'atto introduttivo, questa controversia si incentra sui contributi dovuti in qualità di accomandante non essendovi alcuna contestazione in relazione alla qualifica di accomandatario. Al riguardo appare opportuno premettere che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base dell'avviso di addebito, come dell'ordinanza ingiunzione e dell'atto impugnato grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente resistente (cfr. Cass. 3837/01: “L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare
3 gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato anche recentissimamente dal Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla CP_1 base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1 escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria, cfr. Cass. 12108/2010). Tanto premesso, in mancanza di qualunque attività istruttoria compiuta dall' , non è emersa dagli atti una prova sufficiente CP_1 che l' odierno ricorrente svolgesse effettivamente un'attività commerciale come socio accomandante. Al contrario da alcuni documenti prodotti emergono elementi in senso contrario. Quindi non solamente non è emersa la prova del fondamento della pretesa avanzata dall' (su cui si ripete gravava il relativo onere ex art. CP_1
2697 c.c.), ma vi sono degli elementi probatori che depongono in senso contrario (cfr. anche la documentazione versata in atti dal ricorrente anche in relazione alla società SuperM).
4 Nessun ulteriore contributo appare, quindi, dovuto dal ricorrente in relazione alla sua qualità di accomandante, secondo un orientamento accolto anche dalla Corte di Appello territoriale, in base alle sentenze depositate. Della difficoltà delle questioni esaminate si dovrà tenere, tuttavia, conto nel governo delle spese. Non può che conseguirne l'accoglimento dell'opposizione nei limiti sopra indicati. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono essere compensate considerata la assoluta novità e controversia della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca l' avviso di addebito n° 371 2023 00002282 65 000.
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 5/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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