Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 22.1.2025 nella causa iscritta al n. 924/2023 R.G
e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Bachelet n. 42 già Corso Meridionale, Codice Fiscale: C.F._1
elettivamente domiciliata in Casoria alla Via Carlo Poerio, 23 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Piccone (Cf: ) e dell' avv. Giuseppina Di Micco (cf. C.F._2 [...]
) che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono C.F._3
giusta separata procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giovanni Amendola n.192 (C.F. ), rapp.ta e difesa in virtù di C.F._4
mandato posto in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Vincenzo Cerbone
(C.F ) presso il cui studio in Napoli alla via Generale Orsini n.46 è C.F._5
elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24.02.2023 ha interposto appello Parte_1
avverso il capo 3) della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4465/2022, pubblicata in data 31.12.2022, con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo
RG n° 924/2023 - sentenza -
condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di € 7.000,00 pari ai maggiori importi incassati dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione di cui è causa (1.2.2015) al dicembre 2017 nonché per il mese di marzo 2018 rispetto al canone indicato nel contratto medesimo.
1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'errore nel quale è incorso il giudice a quo nel non rilevare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da nella memoria integrativa depositata a seguito del mutamento del rito ex Controparte_1
art. 426 c.p.c, senza contestuale richiesta di differimento dell'udienza già fissata, in violazione dell'art. 418 c.p.c. che impone siffatta richiesta “a pena di decadenza”.
1.3 Con il secondo motivo impugna l'iter logico-motivazionale in forza Parte_1
del quale il giudice a quo ha ritenuto comprovata l'esistenza di un accordo simulatorio avente ad oggetto la corresponsione di un canone di locazione di € 400,00 invece che di €
200,00 come risultante dal contratto, assegnando credibilità ai testi addotti dall'attrice in riconvenzionale;
evidenzia che il Tribunale ha trascurato di considerare la “stranezza” della circostanza per cui la ex conduttrice , la quale aveva sempre corrisposto il CP_1
canone di locazione in contanti, improvvisamente, dal mese di gennaio 2018 aveva eseguito il pagamento mediante emissione di un vaglia postale recante l'importo di €
400,00, del resto immediatamente rifiutato dall'odierna deducente perché non corrispondente al canone di € 200,00 concordato in contratto;
tale anomalia avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere sospetto il comportamento della conduttrice e a concludere che il reale intento della era quello di precostituirsi la prova della falsa CP_1
corresponsione di un canone maggiorato rispetto a quello pattuito e sempre versato, essendo la conduttrice animata da un intento di “ripicca” nei confronti della la Pt_1
quale le aveva, dapprima, anticipato verbalmente e, poi, comunicato a mezzo raccomandata il diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per ragioni di sopraggiunta personale necessità abitativa;
protesta, ancora, che il primo giudice, nel valutare l'attendibilità dei testi escussi, ha mancato di considerare che uno dei testi ( ) Testimone_1
è la figlia della e l'altra, , è la nuora (moglie del figlio) e che, CP_1 Controparte_2
pertanto, le loro dichiarazioni di favore nell'interesse della parte provengono da soggetti avvinti da stretti rapporti di parentela con l'ex conduttrice;
inoltre, la è, a sua Tes_1
volta, nuora dell'odierna appellante per averne sposato il figlio con il Controparte_3
RG n° 924/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda quale la deducente è in rapporti di forte contrasto, sfociati in vari contenziosi giudiziari;
rimarca che la seconda teste ha riferito una serie di circostanze de relato e che la sua deposizione non verte, perciò, su fatti di cui essa abbia avuto diretta conoscenza
1.4 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado.
1.5 All'udienza del 22.01.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
2. Il primo motivo di gravame è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' vero che, qualora l'intimato formuli, come nella specie, la domanda riconvenzionale ex novo nella memoria ex art. 426 c.p.c., a seguito del passaggio al rito locativo ai sensi dell'art. 667 c.p.c., il che è ritenuto ammissibile dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (secondo cui nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660 c.p.c., comma 5, ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c., dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena;
ne consegue che la riconvenzionale ben può essere proposta dall'intimato con detta memoria, v. Cass. n. 13963 del 30/06/2005; Cass., ord., n. 17955 del 23/06/2021), è necessario che egli chieda lo spostamento dell'udienza agli effetti di cui all'art. 418 c.p.c..
E, tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 2334/2019), l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui dell'art. 418 c.p.c., comma 1 - il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza - non determina la decadenza stabilita "ex lege", qualora il ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c., ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 c.p.c., eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzionale ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. Infatti, osta ad una declaratoria di
RG n° 924/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, alla realizzazione della funzione dell'atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell'art. 157 c.p.c., comma 2, sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui interesse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi, inoltre, escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (tale che in suo difetto non possa neppure reputarsi proposta la domanda stessa), giacché l'istanza di fissazione concerne la "vocatio in jus" ed è, perciò,
"esterna" rispetto alla proposizione della riconvenzionale, la quale, ai sensi dell'art. 416
c.p.c., comma 2, si realizza con la "editio actionis".
Ciò alla luce del principio di diritto, pure affermato dalla Suprema Corte (Cass. 21381 del
2018), secondo cui, se è vero che la regola di cui all'art. 157 c.p.c., comma 3, a norma del quale la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera allorquando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, va nel contempo evidenziato che tale inoperatività, essendo correlata alla durata del potere officioso del giudice, dura fino a che esso persiste e, dunque, fino a quando il giudice davanti al quale la nullità si è verificata non decide, omettendo di rilevarla. Una volta sopravvenuta tale decisione omissiva, la regola dell'art. 157, comma 3, invece si riespande e, pertanto, la parte che ha dato causa alla nullità con il suo comportamento ed anche quella che non l'ha rilevata così contribuendo al permanente della nullità non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza.
Nel caso di specie, allora, poiché in tutto il primo grado di giudizio, Parte_1
non ha eccepito la decadenza determinata dalla mancata richiesta di fissazione di nuova udienza ex art. 418 c.p.c., prendendo posizione nel merito della domanda riconvenzionale avversaria, di cui si è limitata a chiedere il rigetto perché infondata, e non essendo stata siffatta decadenza nemmeno rilevata dal giudice di primo grado, la relativa questione è ormai preclusa in sede di impugnazione.
2.1 Il secondo motivo è fondato e va, pertanto, accolto.
Coglie nel segno la censura che l'appellante muove alla valutazione della prova testimoniale operata dal primo giudice, che, nel reputare attendibili i testi escussi, ha trascurato di rilevare inconciliabili incongruenze su alcune circostanze riferite, che investono elementi centrali dell'accertamento implicato dalla domanda riconvenzionale formulata dalla . CP_1
RG n° 924/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Premesso che, allorquando, come nella specie, la dichiarazione provenga da un teste non assolutamente indifferente agli interessi dedotti in giudizio, perché avvinto da legami di parentela o affinità alla parte che lo ha indotto, il giudizio sulla credibilità della fonte di prova deve essere condotto con particolare rigore, va segnalata la contraddittorietà in cui sono incorse le due testimoni in relazione al pagamento del canone mensile da parte della ex conduttrice.
In particolare, il teste , figlia dell'odierna appellata, ha riferito che la madre Testimone_1
aveva sempre corrisposto in moneta contante il canone di € 400,00 al mese a decorrere dall'1.2.2015 fino al dicembre 2017, a fronte di quello inferiore di € 200,00 figurante in contratto;
ha soggiunto di essere a conoscenza della circostanza perché ha il conto cointestato con la e perché, ogni mese, accompagnava la madre a prelevare il danaro CP_1
contante, che, poi, consegnava a mani della senza ottenere ricevuta. Pt_1
La teste nuora della perché moglie del figlio Controparte_2 CP_1 CP_4
, ha, a sua volta, dichiarato che la suocera corrispondeva la somma mensile di €
[...]
400,00 con soldi che il marito prelevava dal suo conto corrente e dava, poi, alla madre, affinché quest'ultima eseguisse i pagamenti alla Pt_1
Come emerge con evidenza dal confronto tra le due dichiarazioni, le due testimoni sono incorse in una insanabile contraddittorietà sulla provenienza dell'importo di € 400,00 mensili, a loro dire corrisposto, in moneta contante, dalla , chè, a voler seguire la CP_1
versione ricostruttiva fornita dalla teste secondo cui la provvista per il pagamento CP_2
era fornita dal marito, il solvens, legittimato a ripetere quanto in ipotesi versato indebitamente in eccesso rispetto alla pattuizione contrattuale, sarebbe da individuare in un soggetto addirittura diverso dalla . CP_1
Né alla rilevata inconciliabilità delle due dichiarazioni è possibile rimediare obiettando che, in entrambe le versioni fornite dalle testimoni, risulta che la avesse sempre CP_1
corrisposto il doppio del canone figurante in contratto.
E' evidente, invero, che l'attendibilità (in questo caso estrinseca) dei testi non può essere valutata in maniera frazionata, isolando dal complesso delle circostanze riferite unicamente quelle che possono trovare riscontro in altri elementi, soprattutto quando tra la circostanza che si vorrebbe estrapolare e tutte le altre oggetto della dichiarazione intercorre una intima connessione logico-causale (sui limiti di ammissibilità della valutazione frazionata della prova dichiarativa vedi Cass 10347/2016, secondo cui ben può il giudice di merito
RG n° 924/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda ritenere attendibile e affidabile un teste riguardo a determinati contenuti narrativi e non anche in ordine ad altri provenienti dal medesimo dichiarante, a meno non vi siano interferenze fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta falsa o comunque non attendibile o non affidabile e le rimanenti parti reputate, invece, meritevoli di credito, interferenze che si verificano quando fra le singole parti esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra).
Nella specie, il fatto, di cui occorre fornire prova (pagamento di € 400,00 mensili), è unitario nella sua essenza, sicché il contrasto anche su alcuni punti, relativi alle modalità in cui il fatto medesimo si sarebbe verificato, rende inattendibile la deposizione nella sua interezza.
Fermo, poi, che, al fine di valutare come inaffidabili le dichiarazioni testimoniali acquisite,
è sufficiente rimarcarne il contrasto su circostanze obiettive, senza che sia necessario indagare sull'ulteriore elemento soggettivo dell'intenzionalità di costruire una strategia processuale di “ripicca” al diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza deciso dalla non va sottaciuto che, effettivamente, la prospettazione della sul carattere Pt_1 CP_1
simulato del canone indicato in contratto si inserisce in un contesto di rapporti familiari connotati da una elevata conflittualità (vedi documentazione prodotta relativa al contenzioso giudiziario pendente tra la ed il figlio marito della teste Pt_1 Controparte_3 [...]
, a sua volta figlia di . Tes_1 Controparte_1
A riguardo non è decisiva la replica dell'appellata, secondo cui la natura “ritorsiva” della tesi sulla natura simulata del canone è smentita dalla circostanza che il primo pagamento a mezzo vaglia risale al gennaio 2018 ed è, dunque, antecedente alla comunicazione della disdetta della locazione, ricevuta dalla soltanto in data 21.06.2018. CP_1
Proprio in ragione dell'ambito familiare in cui si sviluppa la vicenda in esame non può ragionevolmente escludersi che la avesse già anticipato verbalmente la propria Pt_1
intenzione di non rinnovare il contratto alla prima scadenza e che, pertanto, la ne CP_1
avesse avuto conoscenza prima della formale comunicazione della disdetta ricevuta nel giugno 2018.
Inoltre, appare significativo che, come pure risulta ex tabulas, proprio nel gennaio 2018 veniva recapitata a dalla madre la disdetta del Controparte_3 Parte_1 contratto di comodato d'uso dell'immobile occupato dal figlio dell'odierna appellante in uno al suo nucleo familiare, in cui rientra, appunto, la figlia della , vicenda Tes_1 CP_1
RG n° 924/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda la cui animosità ben potrebbe avere alimentato quella relativa alla fattispecie che attualmente ci occupa.
Conclusivamente, in riforma del capo 3) della statuizione impugnata, va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da per la ripetizione Controparte_1
delle maggiori somme mensilmente incassate da dalla sottoscrizione del Parte_1
contratto avvenuta l'1.2.2015 fino al dicembre 2017 nonché per il mese di marzo 2018.
3. La riforma della sentenza di primo grado impone la rideterminazione delle spese di lite, che, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, seguono l'integrale soccombenza dell'odierna appellata (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale espletata.
P.Q.M.
RG n° 924/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4465/2022, pubblicata in data 31.12.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 3) della statuizione impugnata, rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1
b) condanna alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 76,00 per spese ed €
3.700,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 382,50 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Vincenzo Piccone e Giuseppina Di Micco dichiaratisene anticipatari;
c) conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 924/2023 - sentenza - RG n° 924/2023 - sentenza -
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda