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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/11/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 838/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 838/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIA CORTI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA CP_1 C.F._2
GRAZIA CORTI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONDIZIONI
1) AFFIDO, COLLOCAZIONE E RAPPORTI DI VALERIA CON I GENITORI E GLI
ASCENDENTI.
1A) è affidata in modo condiviso ai suoi genitori, che eserciteranno Parte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia con riferimento alle questioni di maggiore interesse – in particolare quelle attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute – disgiuntamente nei periodi di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
1B) avrà residenza e collocazione prevalente nella casa già familiare di Costamasnaga Pt_2
Via SS. Gervaso e Protaso n.11, che viene assegnata con quanto la arreda alla IGa Pt_1
[...] 1C) In considerazione della tenera età di e delle difficoltà che incontra nell'affrontare Pt_2 la separazione dei propri genitori, e per superare le quali ha necessità di continuare ad avvalersi del sostegno psicologico, già in atto per volontà condivisa di mamma e papà, allo stato la minore trascorrerà con il padre ogni settimana il pomeriggio del martedì e del giovedì (dal termine dell'attività scolastica o da orario corrispondente nei giorni non scolastici sino alle h. 20/21), ogni due settimane l'intera giornata della domenica, sino all'ora di cena. Il padre prenderà con sé la figlia all'uscita da scuola o presso l'abitazione della madre, cui la riporterà la sera.
1D) I genitori si impegnano, nel rispetto delle esigenze della minore e tenuto conto del consiglio della psicologa, ad ampliare progressivamente i tempi di permanenza della figlia con il papà, con l'inserimento di un pernottamento quindicinale e la previsione di periodi continuativi durante le festività natalizie, pasquali ed estive.
1E) I genitori assicureranno a di godere di liberi e significativi rapporti con gli Pt_2 ascendenti e gli altri parenti, sia del ramo materno, che di quello paterno.
2) MANTENIMENTO DI VALERIA E SPESE STRAORDINARIE
2A) Il IG corrisponderà alla IGa a titolo di contributo nel CP_1 Parte_1 mantenimento di , mensilmente e per ogni mese dell'anno, la somma di euro350,00 Pt_2
(trecentocinquantaeuro). Detto emolumento, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT con decorrenza 01.07.2025, verrà corrisposto dal corrente mese di giugno 2024, in via anticipata mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese.
2B) L'assegno unico universale per la figlia spetterà per l'intero alla madre, con Pt_2 impegno del padre a collaborare nelle relative incombenze e prestare, quando richiesto, il proprio assenso all'ente erogante.
2C) Le spese straordinarie necessarie per , secondo il protocollo in uso al Tribunale di Pt_2
Lecco che, sottoscritto per accettazione da entrambi i coniugi, viene allegato al ricorso, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
A integrazione di quanto sopra, e ferma restando la suddivisione paritaria dei relativi costi, i ricorrenti concordano sin d'ora il ricorso allo specialista privato per le cure dentistiche e odontoiatriche necessarie per , oltre che per le relative apparecchiature protesiche Pt_2 consigliate.
3) RAPPORTI ECONOMICI FRA I RICORRENTI
3A) I IGi e danno atto di essere economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente ad assegno di mantenimento.
3B) La IGa continuerà a corrispondere, per l'intero e sino alla sua Parte_1 estinzione, le restanti rate del mutuo congiuntamente contratto per la ristrutturazione della casa già coniugale di Costamasnaga, via SS.Gervaso e Protaso n.11 (cit.doc.4).
3C) Il IG continuerà a corrispondere, per l'intero e sino alla sua estinzione, le CP_1 rate di rimborso del finanziamento contratto da presso Fiditalia il 07.04.2023 Parte_1
(doc.68) per il pagamento dell'autovettura HYOUNDAI KONA, intestata alla stessa e che alla stessa continuerà a essere in uso, tg.FV119LF (cit.66). 3D) Al IG , che ne è intestatario, resterà assegnata e in uso l'autovettura OPEL CP_1
MOKKA tg.FJ407HY (cit. doc.68).
4) SPESE DI CAUSA E LEGALI
Le anticipazioni, le spese e gli onorari legali del giudizio saranno per l'intero a carico del IG
. CP_1
**********
● I coniugi e , ai sensi dell'art.473 bis 12 lettera f c.p.c., dichiarano Parte_1 CP_1 che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle dagli stessi proposte con il presente ricorso.
● I coniugi e dichiarano espressamente che intendono Parte_1 CP_1 avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano altresì di non volersi riconciliare.
● I ricorrenti chiedono, di conseguenza e congiuntamente che, esperiti gli incombenti di legge, l'intestato Tribunale di Lecco, Giudice competente, Voglia
OMOLOGARE
Alle condizioni da 1) a 4) che precedono, la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 14/07/2014 a e dalla loro unione è nata a [...], il CP_2
28/06/2016, la figlia . Parte_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/06/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Costa Masnaga (LC) il 14/07/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite a carico di come richiesto dalle parti. CP_1
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. CP_2
Lecco, 5 novembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 838/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIA CORTI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA CP_1 C.F._2
GRAZIA CORTI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONDIZIONI
1) AFFIDO, COLLOCAZIONE E RAPPORTI DI VALERIA CON I GENITORI E GLI
ASCENDENTI.
1A) è affidata in modo condiviso ai suoi genitori, che eserciteranno Parte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia con riferimento alle questioni di maggiore interesse – in particolare quelle attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute – disgiuntamente nei periodi di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
1B) avrà residenza e collocazione prevalente nella casa già familiare di Costamasnaga Pt_2
Via SS. Gervaso e Protaso n.11, che viene assegnata con quanto la arreda alla IGa Pt_1
[...] 1C) In considerazione della tenera età di e delle difficoltà che incontra nell'affrontare Pt_2 la separazione dei propri genitori, e per superare le quali ha necessità di continuare ad avvalersi del sostegno psicologico, già in atto per volontà condivisa di mamma e papà, allo stato la minore trascorrerà con il padre ogni settimana il pomeriggio del martedì e del giovedì (dal termine dell'attività scolastica o da orario corrispondente nei giorni non scolastici sino alle h. 20/21), ogni due settimane l'intera giornata della domenica, sino all'ora di cena. Il padre prenderà con sé la figlia all'uscita da scuola o presso l'abitazione della madre, cui la riporterà la sera.
1D) I genitori si impegnano, nel rispetto delle esigenze della minore e tenuto conto del consiglio della psicologa, ad ampliare progressivamente i tempi di permanenza della figlia con il papà, con l'inserimento di un pernottamento quindicinale e la previsione di periodi continuativi durante le festività natalizie, pasquali ed estive.
1E) I genitori assicureranno a di godere di liberi e significativi rapporti con gli Pt_2 ascendenti e gli altri parenti, sia del ramo materno, che di quello paterno.
2) MANTENIMENTO DI VALERIA E SPESE STRAORDINARIE
2A) Il IG corrisponderà alla IGa a titolo di contributo nel CP_1 Parte_1 mantenimento di , mensilmente e per ogni mese dell'anno, la somma di euro350,00 Pt_2
(trecentocinquantaeuro). Detto emolumento, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT con decorrenza 01.07.2025, verrà corrisposto dal corrente mese di giugno 2024, in via anticipata mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese.
2B) L'assegno unico universale per la figlia spetterà per l'intero alla madre, con Pt_2 impegno del padre a collaborare nelle relative incombenze e prestare, quando richiesto, il proprio assenso all'ente erogante.
2C) Le spese straordinarie necessarie per , secondo il protocollo in uso al Tribunale di Pt_2
Lecco che, sottoscritto per accettazione da entrambi i coniugi, viene allegato al ricorso, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
A integrazione di quanto sopra, e ferma restando la suddivisione paritaria dei relativi costi, i ricorrenti concordano sin d'ora il ricorso allo specialista privato per le cure dentistiche e odontoiatriche necessarie per , oltre che per le relative apparecchiature protesiche Pt_2 consigliate.
3) RAPPORTI ECONOMICI FRA I RICORRENTI
3A) I IGi e danno atto di essere economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente ad assegno di mantenimento.
3B) La IGa continuerà a corrispondere, per l'intero e sino alla sua Parte_1 estinzione, le restanti rate del mutuo congiuntamente contratto per la ristrutturazione della casa già coniugale di Costamasnaga, via SS.Gervaso e Protaso n.11 (cit.doc.4).
3C) Il IG continuerà a corrispondere, per l'intero e sino alla sua estinzione, le CP_1 rate di rimborso del finanziamento contratto da presso Fiditalia il 07.04.2023 Parte_1
(doc.68) per il pagamento dell'autovettura HYOUNDAI KONA, intestata alla stessa e che alla stessa continuerà a essere in uso, tg.FV119LF (cit.66). 3D) Al IG , che ne è intestatario, resterà assegnata e in uso l'autovettura OPEL CP_1
MOKKA tg.FJ407HY (cit. doc.68).
4) SPESE DI CAUSA E LEGALI
Le anticipazioni, le spese e gli onorari legali del giudizio saranno per l'intero a carico del IG
. CP_1
**********
● I coniugi e , ai sensi dell'art.473 bis 12 lettera f c.p.c., dichiarano Parte_1 CP_1 che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle dagli stessi proposte con il presente ricorso.
● I coniugi e dichiarano espressamente che intendono Parte_1 CP_1 avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano altresì di non volersi riconciliare.
● I ricorrenti chiedono, di conseguenza e congiuntamente che, esperiti gli incombenti di legge, l'intestato Tribunale di Lecco, Giudice competente, Voglia
OMOLOGARE
Alle condizioni da 1) a 4) che precedono, la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 14/07/2014 a e dalla loro unione è nata a [...], il CP_2
28/06/2016, la figlia . Parte_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/06/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Costa Masnaga (LC) il 14/07/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite a carico di come richiesto dalle parti. CP_1
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. CP_2
Lecco, 5 novembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada