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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, in persona del liquidatore leg. rapp. p.t., C.F.- P.I. Parte_1
, con sede legale in Villa San Giovanni, rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Ilenia Quattrocchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Reggio Calabria Via Dei Bianchi 3, PEC Email_1
- Appellante-
Contro
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avvocato Vincenzo Cristian Siclari (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il cui studio sito in Villa San Giovanni viale Rocco Larussa
Nord, PEC avv. t. Email_2
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1820/2018, pubblicata in data
20.12.2018, resa nel procedimento n. 3431/2012 RG.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellata così precisava: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Reggio Calabria adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare in toto le richieste della società
[...]
nei confronti del sig. , perché infondate in fatto Parte_1 CP_1
1 ed in diritto oltre che non provate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara espressamente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata ed in atti di causa, con atto di citazione notificato il 12.10.2012 conveniva in giudizio la chiedendo CP_1 Parte_1 volersi dichiarare risolta per inadempimento la scrittura privata stipulata fra le parti il
03.06.2009 per esclusiva colpa della società convenuta e “condannarsi la società
[...]
P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Villa San Giovanni alla via Matteo Messina, al risarcimento dei danni per un importo complessivo di € 120.000,00# (centoventimila/00) somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, oltre vittoria di spese competenze di lite.
In fatto precisava: - che la società con C.E. n. 115 del 06/12/2004, era stata Parte_1 autorizzata dal Comune di Villa San Giovanni ad effettuare lavori per la realizzazione di un fabbricato a cinque piani fuori terra posto al lato nord sul confine dell'immobile del ove CP_1 insisteva anche una colonnina di benzina, edificato in deroga alle distanze legali;
- indicava permessi a costruire n. 51/96 del 05.08.1996 e successivi n. 43/2002 del 14.05.2002 e n. 85/2007 dell'08.10.2007); - che il aveva contestato la violazione delle distanze;
- che erano CP_1 intervenuti tra le parti accordi verbali per consentire anche l'edificazione della
[...]
successivamente ratificati in scrittura del 03/06/2009; - che nelle more il Parte_1 CP_1 aveva iniziato i lavori di completamento del suo immobile e la aveva Parte_1 alienato gli appartamenti;
- che una delle parti acquirenti, signori avevano Parte_2 proposto azione di denuncia di nuova opera in data 07.01.2009 dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria; - che nella indicata azione cautelare era stata disposta la sospensione dei lavori con ordinanza del 15.12.2009; - che i lavori sull'immobile del erano ripresi solo a seguito di CP_1 rilascio da parte del Comune di Villa San Giovanni di una variante al permesso di costruire n.
85/2007, rilasciata il 05.03.2012 al n. 13/2012; - che, quindi, veniva richiesto alla
[...]
l'adempimento della scrittura del 03.06.2009 con raccomandata del 11/05/2012; - Parte_1 che la società indicata non ottemperava, rendendosi necessario richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno conseguente.
2 Si costituiva in giudizio parte convenuta per eccepire di non essere “mai stata messa in condizioni di poter adempiere agli impegni presi ed ultimare i lavori nei 120 gg. previsti a decorrere dal 05.06.2009”, come indicato in scrittura, e che alcun danno era conseguito poiché
i lavori erano stati sospesi a causa dell'esito del contenzioso in essere con diversa parte, contestando la richiesta risarcitoria anche nel quantum.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “1) Accertare e dichiarare l'estraneità della
[...] per i danni tutti lamentati dal Sig. ; 2) Dichiarare risolta la Parte_1 CP_1 scrittura privata stipulata tra le parti in data 03.06.2009 per esclusiva colpa del Sig.
[...]
per non aver messo la società convenuta nelle condizioni di poter adempiere agli CP_1 impegni assunti;
3) Per effetto condannare il Sig. al risarcimento dei danni da CP_1 determinarsi in via equitativa;
4) Condannare il Sig. al pagamento delle spese ed CP_1 onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma, depositate dalle parti le memorie istruttorie, rigettate le richieste di prova per testi ed ammessa e depositata
CTU, nonché formulata dal giudice proposta conciliativa non accolta da parte convenuta, all'udienza del 21.03.2018 le parti precisavano le proprie conclusioni e il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c, cui seguiva il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con la sentenza oggetto della presente impugnazione veniva rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta di nullità del contratto per “inesistenza della causa e indeterminatezza dell'oggetto contrattuale”, veniva rigettata la richiesta di parte convenuta di qualificazione del
“contratto in termini di promessa del fatto di un terzo ex art. 1381 c.c.”, veniva accolta la domanda attorea di risoluzione per inadempimento rigettando la contrapposta domanda avversaria, e si accoglieva la domanda risarcitoria “nei limiti delle opere di costruzione interna ed esterna compresa ogni rifinitura, che rappresentavano la prestazione contrattualmente assunta dalla rimasta inadempiuta”. Parte_1
In particolare, così si statuiva: 1 - “Dichiara risolto il contratto stipulato dalle parti il
03.06.2009 per inadempimento della parte convenuta;
2. Condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a risarcire a la somma di € 62.116,93; 3. CP_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al CP_1
15% per onorari nonché € 682,50 per spese vive, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Vincenzo Cristian Siclari;
4. Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte convenuta.”
3 Avversa l'indicata sentenza proponeva gravame la Parte_1 eccependone l'erroneità per i motivi come più ampiamente indicati in atti di appello che si richiamano:
- 1) “Errata qualificazione giuridica del contenuto della comparsa conclusionale ritenuto come contenente “eccezioni su fatti mai contestati nel corso di tutto il giudizio e quindi risultanti tardive”, piuttosto che come semplice illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle già prese conclusioni basate su atti e documenti di causa. Omessa pronuncia.
Violazione dell'art. 113 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 190 cpc”, in ordine al mancato riconoscimento del carattere di promessa di fatto del terzo della scrittura;
-2) “Omessa valutazione dei fatti di causa. Omessa valutazione degli atti. Violazione degli artt.
112 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di valutare in sentenza tutti gli elementi utili per esattamente qualificare le ragioni di diritto. E' errata la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritenendo che la “pronuncia cautelare ha valore di giudicato solo in ambito cautelare ma in alcun modo vale quale accertamento giudiziale definitivo di un diritto”, omettendo di valutare tutte le risultanze processuali dalle quali è emerso incontrovertibilmente che l'ordinanza cautelare de qua sia stata eseguita dal CP_1 assumendo così valore di giudicato sostanziale tra le parti”, in ordine al mancato riconoscimento della richiesta di risoluzione della scrittura privata per nullità per mancanza di causa e delle ulteriori nullità del contratto eccepite, e per non essere stata dimostrata la conoscenza di parte appellante della revoca della sospensione dei lavori, adottata dall'Ufficio
Tecnico comunale in data 3 giugno 2009, nonché in merito al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento a fronte di un mero indennizzo;
3) erroneità nella parte in cui non si è disposta la compensazione delle spese e competenze di lite per mancata adesione alla proposta conciliativa, rilevando la “Contraddittorietà tra parti del provvedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 185 bis cpc in relazione anche all'art. 91 cpc. Violazione dell'art. 92, II comma, cpc”.
Previa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, l'appellante concludeva chiedendo alla Corte di voler: “in totale riforma, anche in ordine alle spese del giudizio di I grado, della sentenza n° 1820/2018 pubblicata il 20.12.2018, Rg. 3431/2012 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, Sezione Civile…resa esecutiva in data 26.12.2018, rigettare la domanda attorea così come formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di CP_1 giudizio, nonché alla rifusione delle spese di CTU poste a carico della parte soccombente nel
I grado di giudizio”.
4 Si costituiva per resistere al gravame e chiederne il rigetto eccependo, a CP_2 conferma della statuizione gravata: - la “Tardiva ed infondata eccezione di nullità, relativa alla inesistenza della causa e alla indeterminatezza dell'oggetto, sollevata dalla società
[...]
per la prima volta, nella comparsa conclusionale”, persistendo all'esito del nuovo Parte_1 permesso la causa del contratto ed essendone indicato l'oggetto; - la “Tardiva ed infondata eccezione di riqualificazione del contratto, in termini di promessa del fatto di un terzo ex art.
1381 c.c., sollevata per la prima volta, dalla società nella comparsa Parte_1 conclusionale”, oltre che la sua infondatezza;
- la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento anche per incolpevole sospensione del termine e decorrenza dello stesso dalla data in cui si è ottenuto il nuovo permesso;
- essere intervenuta una ”Equa quantificazione, da parte del giudice, della condanna alle spese di primo grado nei confronti della società
[...]
”. Parte_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni, chiedendo volersi: “in via preliminare e in rito, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia della sentenza esecutiva e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società , in ragione Parte_1 della carenza di specificità dei motivi di doglianza e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
-nel merito, rigettare in toto le richieste nei confronti del sig. , CP_1 perché infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara espressamente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con ordinanza datata 18.11.2019 questa Corte, con collegio in diversa composizione, pronunciandosi sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza di “gravi e fondati motivi”, accoglieva la richiesta di inibitoria così provvedendo: “accoglie l'istanza di inibitoria e per l'effetto dispone la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, con decreto del 11.07.2023 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine perentorio.
Per l'udienza del 06.05.2024 parte appellante depositava conclusioni con note tempestive come indicate mentre le note venivano depositate da parte appellante tardivamente, e con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali ed un progetto alternativo di sentenza (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n.
1932/2024) e ritenendosi che nel caso in esame l'atto di appello, in una valutazione complessiva ed unitaria, contenga gli elementi indispensabili a consentire un esame delle diverse censure sollevate, essendo desumibile una individuazione dei punti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, del quantum appellatum, la formulazione del dissenso con le relative argomentazioni, ed essendo stato posto questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti delle censure proposte nonché la domanda in atto di appello.
Si rileva, altresì, che l'art. 342 c.p.c. chiarisce la necessità di formulare “specifici motivi d'impugnazione”, al fine di assolvere alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, richiedendo la specificazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza di primo grado e non consentendo il generico richiamo alle difese svolte in tale sede o ad una generica richiesta di rigetto in toto della domanda avversaria.
Dovendosi, pertanto, esattamente precisare il contenuto e la portata delle relative censure, in base al principio parzialmente devolutivo che governa il giudizio di appello, la cognizione di questo giudice è circoscritta ai capi e punti della sentenza di primo grado specificatamente impugnati, escludendo un riesame delle parti non oggetto di specifica censura con analitica esposizione dei rilievi posti a base dell'impugnazione.
Tanto considerato, l'appello è infondato e va disatteso.
In specie, si ritiene opportuno, anche ai fini di una più lineare esposizione, svolgere un esame congiunto dei primi due motivi di impugnazione in relazione alla fattispecie oggetto di giudizio, alla valutazione del contenuto del contratto per cui è causa e dei rilevati vizi di nullità, come rilevati nei motivi ai capi 1 e 2 di cui in atto di impugnazione.
6 A tal fine, si osserva che ai fini della valutazione della invocata nullità del contratto per cui è causa deve procedersi alla sua interpretazione tenendo conto del tenore letterale dello stesso, per cui deve darsi rilievo al senso letterale delle espressioni utilizzate poiché idonee a rivelare con chiarezza e univocità la volontà comune, rilevando che, ad integrazione, la comune intenzione delle parti può essere dedotta anche dal comportamento complessivo, dal rispetto della natura e dell'oggetto del contratto, dalla presunta buona fede dei contraenti, alla condotta processuale ed al contenuto degli atti di causa.
A ciò supporta anche il rispetto delle norme processuali, che impone alle parti di prendere tempestiva posizione sulle circostanze ex adverso dedotte e, quindi, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., tale da potersi desumere una prova degli eventi che costituiscono il contesto del contratto in relazione ai fatti storici che circondano la stipulazione della scrittura privata ove non oggetto di contestazione, in tal senso potendosi integrare l'analisi del contratto a mezzo ricorso ai fatti pacifici tra le parti, inclusi quelli non contestati, al fine di pervenire alla disamina del regolamento degli interessi che hanno inteso perseguire. Devono, quindi, individuarsi la causa ed il contenuto del contratto anche in considerazione delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta in primo grado e rigettate in sentenza.
In particolare, l'oggetto del contratto è determinato, consistendo nelle prestazioni che le parti si sono reciprocamente obbligate a eseguire, essendo stato previsto letteralmente che
[...]
, nella ultimazione dei lavori relativi al corpo di fabbrica di sua proprietà, avrebbe dovuto CP_1 attenersi a “quanto contenuto e prescritto nell'atto di autorizzazione alla ripresa dei lavori datato 3.06.09” dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa San Giovanni, anche indicando che
“di talché gli stessi lavori saranno ripresi con le modalità e prescrizioni in detto atto contenuti”, che “la n.q. di proprietario dell'immobile confinante con la proprietà Parte_1 del sig. si impegna, in virtù di tutti i precedenti accordi sopra richiamati, ad ultimare CP_1 tutte le opere di costruzione interna ed esterna, compresa ogni rifinitura, a suo totale carico di ogni spesa occorrente (c.d. chiavi in mano), senza nulla pretendere a nessun titolo dal sig.
nel termine “perentorio di gg. 120 a decorrere dal 5.06.09”, che all'esito il non CP_1 CP_1 avrebbe avuto “motivo alcuno di rivendicazione nei confronti di quest'ultima né a titolo di danni per il mancato originario rispetto della distanza, né per il ritardo nei lavori” e sarebbe stata esclusa ogni rivendicazione possibile da parte della nei confronti del Parte_1 CP_1
In parte iniziale della scrittura si è dato atto della presenza del “contenzioso in atto esistente tra
i sigg. e il sig. ” e che si intendevano convenire “richiamate e Parte_3 CP_1 mantenute le precedenti convenzioni tra i proprietari originari dei fondi finitimi”, risultando pacifico che la aveva terminato l'opera ed alienato gli immobili, e che le stesse Parte_1
7 parti precedentemente “derogando al criterio della prevenzione esistente a vantaggio del fondo
avevano convenuto tra di loro le modalità di edificazione dei rispettivi corpi di CP_1 fabbrica”.
Inoltre, come pacificamente emerso in corso di giudizio, considerato che la Parte_1 aveva già terminato la costruzione del fabbricato posto al confine con la struttura del e CP_1 che lo stesso aveva già richiesto diversi permessi come in atti indicati, il richiamo alle precedenti convenzioni è da intendersi nel senso che il aveva acconsentito CP_1 all'edificazione dell'immobile della senza richiedere il rispetto del criterio Parte_1 della prevenzione e che le parti avevano regolato le rispettive costruzioni.
Il detto presupposto veniva indicato anche in atto introduttivo del giudizio di primo grado, in cui si è affermato che “l' attore con accordi prima verbali e poi sottoscritti con scrittura privata del 03/06/2009, concedeva la possibilità all'impresa E. G. TR di realizzare per intero
l'immobile”, e non veniva contestato da controparte in comparsa di costituzione, anzi parte convenuta precisava che le parti avevano mantenuto “le precedenti convenzioni tra gli originari proprietari dei fondi finitimi che, derogando al criterio della prevenzione esistente a vantaggio del fondo avevano convenuto tra di loro le modalità di edificazione dei rispettivi corpi CP_1 di fabbrica”, regolando le rispettive obbligazioni sulla base di ciò e dandovi seguito.
Tanto considerato, sono determinabili le prestazioni che le parti si sono reciprocamente obbligate a eseguire e gli interessi perseguiti, così da non ravvisarsi la nullità per mancanza di contenuto e di causa eccepita in atto di appello e confermarsi la sentenza di primo grado sul punto.
Invero, la prestazione relativa al riferimento alle prescrizioni risulta anche essere stata precedentemente convenuta per quanto attiene “le modalità di edificazione” e con riferimento alla autorizzazione comunale del 3.06.09 la stessa è stata definita per relationem tramite il rinvio alla fonte materiale esterna che entrambe le parti hanno dato per presupposta, oltre che oggettivamente conoscibile ed identificabile in modo inequivoco, con ciò risultando infondato il motivo di gravame nella parte in cui si lamenta che il provvedimento non sarebbe stato conosciuto dalla società.
L'individuazione della prestazione della inoltre, appare determinabile anche Parte_1 in considerazione al riferimento all'ultimazione di un manufatto già esistente ed alla formula
"chiavi in mano" e a "perfetta regola d'arte".
In merito, riferendosi la formula utilizzata secondo una comune interpretazione ai lavori tutti necessari fino alla consegna, si condivide quanto affermato dal giudice di prime cure secondo cui è stato sufficientemente determinato l'oggetto dell'accordo, atteso che “il riferimento
8 contenuto nella scrittura privata del 03.06.2009 a tutte le opere necessarie al completamento della costruzione di un immobile rifinito in ogni sua parte, essendo onnicomprensivo di ognuna
e tutte le lavorazioni necessarie a tale scopo, non necessitava di ulteriore specificazione in ordine alle singole lavorazioni da effettuare, dovendosi considerare incluse tutte le opere necessarie a completare la colonnina”, e potendosi individuare il contenuto della prestazione attraverso criteri tecnici e oggettivi, basandosi sul progetto edilizio e sul permesso, nonchè sullo stato dei luoghi al momento dell'accordo.
In aggiunta, in atto di costituzione in primo grado, nel prendere posizione sugli assunti avversari, la odierna appellante indicava che le parti si erano determinate “tenendo già conto delle variazioni all'originario permesso di costruire richieste dal Sig. variazioni CP_1 necessarie in conseguenza del contenzioso tra il Sig. e i coniugi - e già CP_1 Pt_3 Pt_3 note all'atto della sottoscrizione della scrittura privata”.
Dall'esame complessivo del contratto appare, pertanto, individuabile anche la causa dello stesso con riferimento alla volontà delle parti di addivenire ad un accordo transattivo con il quale venivano richiamati e recepiti i precedenti accordi intercorsi relativi alla deroga concessa da parte del al diritto del rispetto delle distanze connesso al criterio di prevenzione ed alla Pt_4 regolarizzazione delle diverse costruzioni, e di precisare le obbligazioni definendo le rispettive posizioni, tenendo in considerazione non solo gli accordi pregressi ma anche la pendenza di un giudizio promosso dall'avente causa della e la già intervenuta “riduzione del Parte_1 manufatto di proprietà oltre al fermo dei lavori e dell'attività commerciale”, per cui a CP_1 fronte dell'assunzione dell'onere economico di completare il fabbricato da parte della società il rinunciava alle pretese risarcitorie presenti e future. Parte_1 CP_1
Non risulta, pertanto, errata la pronuncia nella parte in cui è stata riconosciuta la presenza di una causa concreta definita “mista” in quanto volta a “fronteggiare il contezioso già pendente tra l'attore e i coniugi prevedendo altresì l'obbligo di realizzazione dei lavori Parte_2 ivi indicati in capo a . Parte_1
Conformemente a quanto statuito in primo grado, non si ravvedono, quindi, profili di nullità per indeterminatezza o illiceità della causa.
In merito il Tribunale si è espressamente pronunciato rigettando i motivi di nullità invocati, ed
è infondato il rilievo di parte appellata sulla tardività delle relative richieste come formulate in primo grado da controparte considerato che trattasi di eccezioni di nullità, da intendersi come difese volte a paralizzare la pretesa avversaria, che sono sempre ammissibili ove fondate sui fatti e sugli elementi già ritualmente acquisiti agli atti del processo.
9 Parimenti, viene rigettata la censura proposta dall'appellante avverso la parte della sentenza in cui è stata disattesa l'ulteriore eccezione di mancanza di causa per ritenere, invece, che avere il contratto aveva “il contenuto tipico della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo”, per cui, essendo stato avviato e superato il diverso contenzioso cautelare, ne sarebbe derivato il venir meno di “taluni degli elementi che rendono l'obbligazione assunta alle condizioni di cui alla fattispecie prevista dall'art. 1381 c.c., la stessa obbligazione non fosse più esigibile”.
Per detto motivo l'appellante ritiene che sarebbe venuto meno il presupposto dell'accordo poiché con provvedimento del 5.12.2009 il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi nel procedimento cautelare vertente tra i coniugi e , aveva accolto la Controparte_3 CP_1 domanda cautelare sul presupposto dell'inesistenza di un diritto di prevenzione a favore di quest'ultimo.
Ne deriva che, secondo l'assunto di parte appellante, il fatto del terzo promesso sarebbe stata la tolleranza alla violazione delle distanze nella costruzione della colonnina di benzina, successivamente non garantita considerata la denuncia proposta dai nuovi aventi causa.
In comparsa di costituzione di primo grado parte appellante indicava il contenuto delle obbligazioni rispettivamente assunte “premettendo che il contenzioso tra il Sig. ed i CP_1 coniugi era già esistente”, e fondando la richiesta di risoluzione sulla sola Parte_3 Pt_3 circostanza secondo cui non era stata posta “nelle condizioni di realizzare i lavori concordati nei 120 giorni previsti a far data dal 05.06.2009” per essere stata richiesta la prestazione nell'aprile del 2012, mentre la detta differente qualificazione è stata proposta solo in fase di memorie conclusionali
Ebbene, l'eccezione relativa alla qualificazione del contratto come promessa del fatto del terzo si configura come eccezione di merito in senso proprio in quanto relativa alla corretta interpretazione e qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, così da sollecitare l'intervento del giudice ad interpretare l'intero contratto in tutte le sue disposizioni ed individuarne l'oggetto, la causa e le reciproche concessioni, intenzione dei contraenti e la ragione perseguita, nei limiti degli elementi dedotti nell'atto di citazione ed in comparsa di costituzione, attività concessa solo quando ciò non comporti l'individuazione ex novo degli elementi essenziali e indefettibili del diverso contratto relativo alla promessa del fatto del terzo, quale contratto con cui il promittente assume una prima obbligazione di “facere” consistente nell'adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi.
10 Nel caso di specie, invece, solo in comparsa conclusionale si è dedotto in merito alla presunta esistenza degli elementi costitutivi di siffatta fattispecie contrattuale sui quali non si era precedentemente dedotto e ciò non risulta mero sviluppo argomentativo di difese già proposte.
Invero, la qualificazione come "promessa del fatto del terzo" non può essere desunta né dal tenore letterale della scrittura prodotta in giudizio, in cui nulla si indica al riguardo, né dal comportamento delle parti anteriormente o posteriormente al contratto poiché non si evince alcun interessamento di terzi, né di fatti acquisiti in istruttoria anche come non contestati poiché nulla è stato dedotto prima della comparsa conclusionale.
Trova conferma, quindi, la sentenza impugnata in cui si afferma che l'eccezione “si basa su aspetti mai contestati nel corso di tutto il giudizio”.
Inoltre, come detto, l'eccezione è anche infondata e va disattesa in quanto dal contenuto dell'accordo non si desume alcuna promessa di una qualsivoglia condotta di terzi né è riferita una condotta che i terzi avrebbero dovuto tenere e nel giudizio non è stato dedotto alcun obbligo di facere dei terzi proprietari esulando il contratto dagli elementi di cui all'art. 1381 c.c. ed essendo, al contrario, emerso che l'immobile era già stato costruito ed alienato a terzi e pendeva azione cautelare proprio relativa alla denunciata violazione delle distanze. La Parte_1 non ha assunto, quindi, oneri nel senso di doversi adoperare affinché i terzi si impegnino o tengano un determinato comportamento promesso, non ha garantito alcun adempimento di un soggetto terzo né il giudizio ha avuto ad oggetto una siffatta obbligazione, ma la società si è onerata direttamente e in prima persona ad eseguire le opere ("si impegna... ad ultimare tutte le opere"), assumendo un'obbligazione di fare in proprio.
Da ciò il rigetto dell'ulteriore eccezione.
L'appello è altresì infondato anche nella parte in cui, quale conseguenza della dedotta diversa qualificazione del contratto, si ritiene eventualmente dovuta la sola corresponsione di un indennizzo e non del chiesto risarcimento e che lo stesso doveva essere determinato in misura differente ed inferiore, essendo detto indennizzo connesso unicamente alla promessa del terzo e dovuto ove, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo si sia rifiutato di impegnarsi o agire in conformità, poiché le circostanze che esulano dall'accertamento effettuato in primo grado e dall'operata qualificazione del contratto.
Infatti, l'ordinario risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e l'indennizzo contemplato dall'art. 1381 codice civile hanno diversità della causa petendi, per cui l'ipotesi dell'indennizzo esula dal presente procedimento e costituisce fattispecie diversa rispetto a quella indicata dalle parti in atto di citazione e comparsa di costituzione.
11 La censura viene, pertanto rigettata non ravvisandosi la diversa fattispecie invocata né un onere indennitario.
Merita ulteriormente conferma la sentenza impugnata nella parte in cui si è affermato che “Non può poi rilevare il sopravvenuto asserito venir meno della causa a seguito dell'emissione dell'ordinanza cautelare del 15.12.2009 resa nel giudizio n. 52/2009 RG –Tribunale di Reggio
Calabria”, con rigetto dell'impugnazione fondata sull'asserita portata di giudicato della pronuncia cautelare per essere stata eseguita e per avervi il prestato acquiescenza. CP_1
In specie, l'appellate contesta, ulteriormente, l'illegittimità della pronuncia nella parte in cui si
è statuito che la “pronuncia cautelare ha valore di giudicato solo in ambito cautelare ma in alcun modo vale quale accertamento giudiziale definitivo di un diritto” per avere il giudicante omesso di valutare che il vi aveva dato esecuzione, che ne era derivato il giudicato CP_1 sostanziale per non essere stato introdotto il giudizio di merito e che in ordinanza in atti era stata accertata “l'inesistenza di un paventato diritto di prevenzione dello stesso rispetto agli immobili che all'epoca dei fatti erano anche di proprietà della convenuta odierna appellante”, così derivandone la “nullità della causa che aveva dato luogo alla scrittura privata del
6.3.2009”.
L'assunto è infondato.
Dal lato attivo del rapporto processuale cautelare in esame non vi è stata partecipazione dell'appellante ma di un diverso soggetto, il quale ha agito individualmente, per cui pur producendo l'ordinanza di sospensione effetti sostanzialmente favorevoli anche nei confronti di tutti i proprietari degli immobili siti nell'edificio, non può ravvedersi un espresso giudicato tra le parti diverse dal giudizio né l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.
Non appare, inoltre, viziata la motivazione in sentenza impugnata anche per non acquisire automaticamente in provvedimento cautelare valore di accertamento definitivo sulla violazione delle distanze, perché l'ordinanza di sospensione si basa su una cognizione sommaria ed incidentale, finalizzata a tutelare provvisoriamente il diritto del ricorrente.
La stabilità della pronuncia cautelare, infatti, attiene al provvedimento e ai suoi effetti esecutivi, creando una preclusione sulla specifica vicenda possessoria, ma non si estende fino a costituire un accertamento con efficacia di giudicato sulla fondatezza del diritto sottostante.
A dimostrazione, in provvedimento allegato al fascicolo di parte appellata si dispone la sola
“sospensione del costruendo fabbricato di parte resistente”. Parimenti, l'acquiescenza al provvedimento cautelare non equivale al riconoscimento della fondatezza delle ragioni
12 sostanziali che hanno portato alla sua emanazione, ma costituisce semplicemente l'accettazione degli effetti processuali del provvedimento stesso.
Il provvedimento cautelare, comunque, è stato reso in una fase successiva all'inizio delle trattative ed allo stesso accordo tra le parti del presente giudizio, per cui non implica una illegittimità sopravvenuta della diversa loro consapevolezza circa la situazione di fatto, né pregiudica la intervenuta transazione tra le stesse, essendo le stesse pervenute ad un bonario componimento per prevenire e definire la lite. Lo stesso, quindi, non rende la già intervenuta transazione invalida per motivo sopravvenuto, anche perché la nullità attiene a vizi genetici, cioè esistenti al momento della conclusione e la causa, intesa come funzione economico- individuale del contratto, deve essere esistente al momento della stipula.
Si conferma, pertanto, il rigetto delle eccezioni di nullità come operato in sentenza di primo grado.
In ultimo motivo di impugnazione si impugna la pronuncia sulle spese, nella parte in cui si è statuito che “le spese di lite seguono la soccombenza e non devono essere nemmeno in parte compensate nonostante la domanda accolta sia di gran lunga inferiore a quanto originariamente richiesto nell'atto di citazione posto che la convenuta ha rifiutato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice che era addirittura più conveniente rispetto all'esito del giudizio” eccependone l'erroneità per: - violazione dell'art. 92 c.p.c, considerato che la domanda è stata accolta nei limiti di una somma “di gran lunga” inferiore a quanto originariamente richiesto nell'atto di citazione (€ 120.000,00 per risarcimento danni - €
62.116,93 condanna); - illegittimità per non essere stata la proposta conciliativa “di pronta e facile soluzione, non avendo parte attrice adempiuto all'onere probatorio in ordine all'esistenza della causa… quindi non avendo raggiunto la prova certa della pretesa fatta valere in giudizio, posta alla base delle richieste proposte da parte attrice”; - per non essere stata la proposta più favorevole rispetto all'esito del giudizio;
- per violazione del combinato disposto degli art. 185 bis c.p.c. e 91, I comma secondo inciso, c.p.c., ritenendo che dovevano essere compensate le precedenti fasi di giudizio e maggiorata la sola fase decisoria.
Anche in merito l'appello non trova accoglimento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 32061 del 31/10/2022 ha sancito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della
13 parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”, ovvero può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni, o in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, potendo ciò integrare una delle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la deroga al principio della soccombenza integrale.
Trattasi, però, di scelta discrezionale del giudice, non potendo la compensazione essere imposta.
Inoltre la scelta è stata anche motivata, essendo stata ritenuta determinante la mancata adesione della parte soccombente alla proposta, formulata con ordinanza depositata il 09.02.2017 all'esito dell'istruttoria e del deposito della CTU che aveva determinato il valore delle lavorazioni in scrittura in € 62.116,93, e dei resi chiarimenti, in una fase in cui tutti gli elementi utili alla decisione erano già stati assunti, per cui la causa era di pronta soluzione, anche considerato che la proposta formulata era, se pur di poco, inferiore rispetto alla determinazione del perito e prevedeva una minima condanna alle spese.
Per detti motivi il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato, mancando ragioni oggettive o circostanze che rendessero ragionevole la scelta di proseguire il giudizio.
A supporto, non si ravvede la fondatezza delle minime motivazioni addotte a supporto delle ragioni idonee a giustificare un mancato accoglimento della proposta.
Si precisa, inoltre, che è stata ritenuta equa una liquidazione nella misura complessiva di €
8.000,00 che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, non è eccessiva, corrispondendo sostanzialmente ai parametri minimi ex DM 55/2014 rapportati a tutte le fasi del giudizio ed allo scaglione comune tra valore della domanda e condanna, compreso tra €
52.001 ed € 260.000 mentre alcun incremento è stato applicato, anche per non operare le condizioni di cui all' 91, comma 1 c.p.c. poiché la condanna non è stata inferiore alla proposta.
In considerazione, infine, del rigetto di tutti i motivi di appello, in una unitaria valutazione della condotta processuale e dell'esito della lite, non si ravvedono motivi per procedere alla deroga al principio generale della soccombenza ed alla riforma della pronuncia sulle spese e competenze di lite.
Per i motivi suindicati l'impugnazione viene integralmente rigettata con conferma della sentenza nei punti oggetto di gravame.
Atteso il rigetto dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, con distrazione ex art.93 c.p.c.
14 in favore del suo procuratore, Avv.to Vincenzo Cristian Siclari, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della condanna e nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e la riproposizione delle difese già operate in primo grado, pari a complessive € 7.160,00 - di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del liquidatore leg. Parte_1 rapp. p.t., contro avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. CP_1
1820/2018, pubblicata in data 20.12.2018, resa nel procedimento n. 3431/2012 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro € 7.160,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Vincenzo Cristian Siclari che ne ha fatto espressa richiesta;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 31.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, in persona del liquidatore leg. rapp. p.t., C.F.- P.I. Parte_1
, con sede legale in Villa San Giovanni, rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Ilenia Quattrocchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Reggio Calabria Via Dei Bianchi 3, PEC Email_1
- Appellante-
Contro
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avvocato Vincenzo Cristian Siclari (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il cui studio sito in Villa San Giovanni viale Rocco Larussa
Nord, PEC avv. t. Email_2
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1820/2018, pubblicata in data
20.12.2018, resa nel procedimento n. 3431/2012 RG.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellata così precisava: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Reggio Calabria adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare in toto le richieste della società
[...]
nei confronti del sig. , perché infondate in fatto Parte_1 CP_1
1 ed in diritto oltre che non provate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara espressamente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata ed in atti di causa, con atto di citazione notificato il 12.10.2012 conveniva in giudizio la chiedendo CP_1 Parte_1 volersi dichiarare risolta per inadempimento la scrittura privata stipulata fra le parti il
03.06.2009 per esclusiva colpa della società convenuta e “condannarsi la società
[...]
P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Villa San Giovanni alla via Matteo Messina, al risarcimento dei danni per un importo complessivo di € 120.000,00# (centoventimila/00) somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, oltre vittoria di spese competenze di lite.
In fatto precisava: - che la società con C.E. n. 115 del 06/12/2004, era stata Parte_1 autorizzata dal Comune di Villa San Giovanni ad effettuare lavori per la realizzazione di un fabbricato a cinque piani fuori terra posto al lato nord sul confine dell'immobile del ove CP_1 insisteva anche una colonnina di benzina, edificato in deroga alle distanze legali;
- indicava permessi a costruire n. 51/96 del 05.08.1996 e successivi n. 43/2002 del 14.05.2002 e n. 85/2007 dell'08.10.2007); - che il aveva contestato la violazione delle distanze;
- che erano CP_1 intervenuti tra le parti accordi verbali per consentire anche l'edificazione della
[...]
successivamente ratificati in scrittura del 03/06/2009; - che nelle more il Parte_1 CP_1 aveva iniziato i lavori di completamento del suo immobile e la aveva Parte_1 alienato gli appartamenti;
- che una delle parti acquirenti, signori avevano Parte_2 proposto azione di denuncia di nuova opera in data 07.01.2009 dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria; - che nella indicata azione cautelare era stata disposta la sospensione dei lavori con ordinanza del 15.12.2009; - che i lavori sull'immobile del erano ripresi solo a seguito di CP_1 rilascio da parte del Comune di Villa San Giovanni di una variante al permesso di costruire n.
85/2007, rilasciata il 05.03.2012 al n. 13/2012; - che, quindi, veniva richiesto alla
[...]
l'adempimento della scrittura del 03.06.2009 con raccomandata del 11/05/2012; - Parte_1 che la società indicata non ottemperava, rendendosi necessario richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno conseguente.
2 Si costituiva in giudizio parte convenuta per eccepire di non essere “mai stata messa in condizioni di poter adempiere agli impegni presi ed ultimare i lavori nei 120 gg. previsti a decorrere dal 05.06.2009”, come indicato in scrittura, e che alcun danno era conseguito poiché
i lavori erano stati sospesi a causa dell'esito del contenzioso in essere con diversa parte, contestando la richiesta risarcitoria anche nel quantum.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “1) Accertare e dichiarare l'estraneità della
[...] per i danni tutti lamentati dal Sig. ; 2) Dichiarare risolta la Parte_1 CP_1 scrittura privata stipulata tra le parti in data 03.06.2009 per esclusiva colpa del Sig.
[...]
per non aver messo la società convenuta nelle condizioni di poter adempiere agli CP_1 impegni assunti;
3) Per effetto condannare il Sig. al risarcimento dei danni da CP_1 determinarsi in via equitativa;
4) Condannare il Sig. al pagamento delle spese ed CP_1 onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma, depositate dalle parti le memorie istruttorie, rigettate le richieste di prova per testi ed ammessa e depositata
CTU, nonché formulata dal giudice proposta conciliativa non accolta da parte convenuta, all'udienza del 21.03.2018 le parti precisavano le proprie conclusioni e il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c, cui seguiva il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con la sentenza oggetto della presente impugnazione veniva rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta di nullità del contratto per “inesistenza della causa e indeterminatezza dell'oggetto contrattuale”, veniva rigettata la richiesta di parte convenuta di qualificazione del
“contratto in termini di promessa del fatto di un terzo ex art. 1381 c.c.”, veniva accolta la domanda attorea di risoluzione per inadempimento rigettando la contrapposta domanda avversaria, e si accoglieva la domanda risarcitoria “nei limiti delle opere di costruzione interna ed esterna compresa ogni rifinitura, che rappresentavano la prestazione contrattualmente assunta dalla rimasta inadempiuta”. Parte_1
In particolare, così si statuiva: 1 - “Dichiara risolto il contratto stipulato dalle parti il
03.06.2009 per inadempimento della parte convenuta;
2. Condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a risarcire a la somma di € 62.116,93; 3. CP_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al CP_1
15% per onorari nonché € 682,50 per spese vive, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Vincenzo Cristian Siclari;
4. Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte convenuta.”
3 Avversa l'indicata sentenza proponeva gravame la Parte_1 eccependone l'erroneità per i motivi come più ampiamente indicati in atti di appello che si richiamano:
- 1) “Errata qualificazione giuridica del contenuto della comparsa conclusionale ritenuto come contenente “eccezioni su fatti mai contestati nel corso di tutto il giudizio e quindi risultanti tardive”, piuttosto che come semplice illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle già prese conclusioni basate su atti e documenti di causa. Omessa pronuncia.
Violazione dell'art. 113 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 190 cpc”, in ordine al mancato riconoscimento del carattere di promessa di fatto del terzo della scrittura;
-2) “Omessa valutazione dei fatti di causa. Omessa valutazione degli atti. Violazione degli artt.
112 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di valutare in sentenza tutti gli elementi utili per esattamente qualificare le ragioni di diritto. E' errata la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritenendo che la “pronuncia cautelare ha valore di giudicato solo in ambito cautelare ma in alcun modo vale quale accertamento giudiziale definitivo di un diritto”, omettendo di valutare tutte le risultanze processuali dalle quali è emerso incontrovertibilmente che l'ordinanza cautelare de qua sia stata eseguita dal CP_1 assumendo così valore di giudicato sostanziale tra le parti”, in ordine al mancato riconoscimento della richiesta di risoluzione della scrittura privata per nullità per mancanza di causa e delle ulteriori nullità del contratto eccepite, e per non essere stata dimostrata la conoscenza di parte appellante della revoca della sospensione dei lavori, adottata dall'Ufficio
Tecnico comunale in data 3 giugno 2009, nonché in merito al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento a fronte di un mero indennizzo;
3) erroneità nella parte in cui non si è disposta la compensazione delle spese e competenze di lite per mancata adesione alla proposta conciliativa, rilevando la “Contraddittorietà tra parti del provvedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 185 bis cpc in relazione anche all'art. 91 cpc. Violazione dell'art. 92, II comma, cpc”.
Previa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, l'appellante concludeva chiedendo alla Corte di voler: “in totale riforma, anche in ordine alle spese del giudizio di I grado, della sentenza n° 1820/2018 pubblicata il 20.12.2018, Rg. 3431/2012 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, Sezione Civile…resa esecutiva in data 26.12.2018, rigettare la domanda attorea così come formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di CP_1 giudizio, nonché alla rifusione delle spese di CTU poste a carico della parte soccombente nel
I grado di giudizio”.
4 Si costituiva per resistere al gravame e chiederne il rigetto eccependo, a CP_2 conferma della statuizione gravata: - la “Tardiva ed infondata eccezione di nullità, relativa alla inesistenza della causa e alla indeterminatezza dell'oggetto, sollevata dalla società
[...]
per la prima volta, nella comparsa conclusionale”, persistendo all'esito del nuovo Parte_1 permesso la causa del contratto ed essendone indicato l'oggetto; - la “Tardiva ed infondata eccezione di riqualificazione del contratto, in termini di promessa del fatto di un terzo ex art.
1381 c.c., sollevata per la prima volta, dalla società nella comparsa Parte_1 conclusionale”, oltre che la sua infondatezza;
- la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento anche per incolpevole sospensione del termine e decorrenza dello stesso dalla data in cui si è ottenuto il nuovo permesso;
- essere intervenuta una ”Equa quantificazione, da parte del giudice, della condanna alle spese di primo grado nei confronti della società
[...]
”. Parte_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni, chiedendo volersi: “in via preliminare e in rito, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia della sentenza esecutiva e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società , in ragione Parte_1 della carenza di specificità dei motivi di doglianza e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
-nel merito, rigettare in toto le richieste nei confronti del sig. , CP_1 perché infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara espressamente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con ordinanza datata 18.11.2019 questa Corte, con collegio in diversa composizione, pronunciandosi sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza di “gravi e fondati motivi”, accoglieva la richiesta di inibitoria così provvedendo: “accoglie l'istanza di inibitoria e per l'effetto dispone la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, con decreto del 11.07.2023 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine perentorio.
Per l'udienza del 06.05.2024 parte appellante depositava conclusioni con note tempestive come indicate mentre le note venivano depositate da parte appellante tardivamente, e con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali ed un progetto alternativo di sentenza (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n.
1932/2024) e ritenendosi che nel caso in esame l'atto di appello, in una valutazione complessiva ed unitaria, contenga gli elementi indispensabili a consentire un esame delle diverse censure sollevate, essendo desumibile una individuazione dei punti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, del quantum appellatum, la formulazione del dissenso con le relative argomentazioni, ed essendo stato posto questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti delle censure proposte nonché la domanda in atto di appello.
Si rileva, altresì, che l'art. 342 c.p.c. chiarisce la necessità di formulare “specifici motivi d'impugnazione”, al fine di assolvere alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, richiedendo la specificazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza di primo grado e non consentendo il generico richiamo alle difese svolte in tale sede o ad una generica richiesta di rigetto in toto della domanda avversaria.
Dovendosi, pertanto, esattamente precisare il contenuto e la portata delle relative censure, in base al principio parzialmente devolutivo che governa il giudizio di appello, la cognizione di questo giudice è circoscritta ai capi e punti della sentenza di primo grado specificatamente impugnati, escludendo un riesame delle parti non oggetto di specifica censura con analitica esposizione dei rilievi posti a base dell'impugnazione.
Tanto considerato, l'appello è infondato e va disatteso.
In specie, si ritiene opportuno, anche ai fini di una più lineare esposizione, svolgere un esame congiunto dei primi due motivi di impugnazione in relazione alla fattispecie oggetto di giudizio, alla valutazione del contenuto del contratto per cui è causa e dei rilevati vizi di nullità, come rilevati nei motivi ai capi 1 e 2 di cui in atto di impugnazione.
6 A tal fine, si osserva che ai fini della valutazione della invocata nullità del contratto per cui è causa deve procedersi alla sua interpretazione tenendo conto del tenore letterale dello stesso, per cui deve darsi rilievo al senso letterale delle espressioni utilizzate poiché idonee a rivelare con chiarezza e univocità la volontà comune, rilevando che, ad integrazione, la comune intenzione delle parti può essere dedotta anche dal comportamento complessivo, dal rispetto della natura e dell'oggetto del contratto, dalla presunta buona fede dei contraenti, alla condotta processuale ed al contenuto degli atti di causa.
A ciò supporta anche il rispetto delle norme processuali, che impone alle parti di prendere tempestiva posizione sulle circostanze ex adverso dedotte e, quindi, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., tale da potersi desumere una prova degli eventi che costituiscono il contesto del contratto in relazione ai fatti storici che circondano la stipulazione della scrittura privata ove non oggetto di contestazione, in tal senso potendosi integrare l'analisi del contratto a mezzo ricorso ai fatti pacifici tra le parti, inclusi quelli non contestati, al fine di pervenire alla disamina del regolamento degli interessi che hanno inteso perseguire. Devono, quindi, individuarsi la causa ed il contenuto del contratto anche in considerazione delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta in primo grado e rigettate in sentenza.
In particolare, l'oggetto del contratto è determinato, consistendo nelle prestazioni che le parti si sono reciprocamente obbligate a eseguire, essendo stato previsto letteralmente che
[...]
, nella ultimazione dei lavori relativi al corpo di fabbrica di sua proprietà, avrebbe dovuto CP_1 attenersi a “quanto contenuto e prescritto nell'atto di autorizzazione alla ripresa dei lavori datato 3.06.09” dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa San Giovanni, anche indicando che
“di talché gli stessi lavori saranno ripresi con le modalità e prescrizioni in detto atto contenuti”, che “la n.q. di proprietario dell'immobile confinante con la proprietà Parte_1 del sig. si impegna, in virtù di tutti i precedenti accordi sopra richiamati, ad ultimare CP_1 tutte le opere di costruzione interna ed esterna, compresa ogni rifinitura, a suo totale carico di ogni spesa occorrente (c.d. chiavi in mano), senza nulla pretendere a nessun titolo dal sig.
nel termine “perentorio di gg. 120 a decorrere dal 5.06.09”, che all'esito il non CP_1 CP_1 avrebbe avuto “motivo alcuno di rivendicazione nei confronti di quest'ultima né a titolo di danni per il mancato originario rispetto della distanza, né per il ritardo nei lavori” e sarebbe stata esclusa ogni rivendicazione possibile da parte della nei confronti del Parte_1 CP_1
In parte iniziale della scrittura si è dato atto della presenza del “contenzioso in atto esistente tra
i sigg. e il sig. ” e che si intendevano convenire “richiamate e Parte_3 CP_1 mantenute le precedenti convenzioni tra i proprietari originari dei fondi finitimi”, risultando pacifico che la aveva terminato l'opera ed alienato gli immobili, e che le stesse Parte_1
7 parti precedentemente “derogando al criterio della prevenzione esistente a vantaggio del fondo
avevano convenuto tra di loro le modalità di edificazione dei rispettivi corpi di CP_1 fabbrica”.
Inoltre, come pacificamente emerso in corso di giudizio, considerato che la Parte_1 aveva già terminato la costruzione del fabbricato posto al confine con la struttura del e CP_1 che lo stesso aveva già richiesto diversi permessi come in atti indicati, il richiamo alle precedenti convenzioni è da intendersi nel senso che il aveva acconsentito CP_1 all'edificazione dell'immobile della senza richiedere il rispetto del criterio Parte_1 della prevenzione e che le parti avevano regolato le rispettive costruzioni.
Il detto presupposto veniva indicato anche in atto introduttivo del giudizio di primo grado, in cui si è affermato che “l' attore con accordi prima verbali e poi sottoscritti con scrittura privata del 03/06/2009, concedeva la possibilità all'impresa E. G. TR di realizzare per intero
l'immobile”, e non veniva contestato da controparte in comparsa di costituzione, anzi parte convenuta precisava che le parti avevano mantenuto “le precedenti convenzioni tra gli originari proprietari dei fondi finitimi che, derogando al criterio della prevenzione esistente a vantaggio del fondo avevano convenuto tra di loro le modalità di edificazione dei rispettivi corpi CP_1 di fabbrica”, regolando le rispettive obbligazioni sulla base di ciò e dandovi seguito.
Tanto considerato, sono determinabili le prestazioni che le parti si sono reciprocamente obbligate a eseguire e gli interessi perseguiti, così da non ravvisarsi la nullità per mancanza di contenuto e di causa eccepita in atto di appello e confermarsi la sentenza di primo grado sul punto.
Invero, la prestazione relativa al riferimento alle prescrizioni risulta anche essere stata precedentemente convenuta per quanto attiene “le modalità di edificazione” e con riferimento alla autorizzazione comunale del 3.06.09 la stessa è stata definita per relationem tramite il rinvio alla fonte materiale esterna che entrambe le parti hanno dato per presupposta, oltre che oggettivamente conoscibile ed identificabile in modo inequivoco, con ciò risultando infondato il motivo di gravame nella parte in cui si lamenta che il provvedimento non sarebbe stato conosciuto dalla società.
L'individuazione della prestazione della inoltre, appare determinabile anche Parte_1 in considerazione al riferimento all'ultimazione di un manufatto già esistente ed alla formula
"chiavi in mano" e a "perfetta regola d'arte".
In merito, riferendosi la formula utilizzata secondo una comune interpretazione ai lavori tutti necessari fino alla consegna, si condivide quanto affermato dal giudice di prime cure secondo cui è stato sufficientemente determinato l'oggetto dell'accordo, atteso che “il riferimento
8 contenuto nella scrittura privata del 03.06.2009 a tutte le opere necessarie al completamento della costruzione di un immobile rifinito in ogni sua parte, essendo onnicomprensivo di ognuna
e tutte le lavorazioni necessarie a tale scopo, non necessitava di ulteriore specificazione in ordine alle singole lavorazioni da effettuare, dovendosi considerare incluse tutte le opere necessarie a completare la colonnina”, e potendosi individuare il contenuto della prestazione attraverso criteri tecnici e oggettivi, basandosi sul progetto edilizio e sul permesso, nonchè sullo stato dei luoghi al momento dell'accordo.
In aggiunta, in atto di costituzione in primo grado, nel prendere posizione sugli assunti avversari, la odierna appellante indicava che le parti si erano determinate “tenendo già conto delle variazioni all'originario permesso di costruire richieste dal Sig. variazioni CP_1 necessarie in conseguenza del contenzioso tra il Sig. e i coniugi - e già CP_1 Pt_3 Pt_3 note all'atto della sottoscrizione della scrittura privata”.
Dall'esame complessivo del contratto appare, pertanto, individuabile anche la causa dello stesso con riferimento alla volontà delle parti di addivenire ad un accordo transattivo con il quale venivano richiamati e recepiti i precedenti accordi intercorsi relativi alla deroga concessa da parte del al diritto del rispetto delle distanze connesso al criterio di prevenzione ed alla Pt_4 regolarizzazione delle diverse costruzioni, e di precisare le obbligazioni definendo le rispettive posizioni, tenendo in considerazione non solo gli accordi pregressi ma anche la pendenza di un giudizio promosso dall'avente causa della e la già intervenuta “riduzione del Parte_1 manufatto di proprietà oltre al fermo dei lavori e dell'attività commerciale”, per cui a CP_1 fronte dell'assunzione dell'onere economico di completare il fabbricato da parte della società il rinunciava alle pretese risarcitorie presenti e future. Parte_1 CP_1
Non risulta, pertanto, errata la pronuncia nella parte in cui è stata riconosciuta la presenza di una causa concreta definita “mista” in quanto volta a “fronteggiare il contezioso già pendente tra l'attore e i coniugi prevedendo altresì l'obbligo di realizzazione dei lavori Parte_2 ivi indicati in capo a . Parte_1
Conformemente a quanto statuito in primo grado, non si ravvedono, quindi, profili di nullità per indeterminatezza o illiceità della causa.
In merito il Tribunale si è espressamente pronunciato rigettando i motivi di nullità invocati, ed
è infondato il rilievo di parte appellata sulla tardività delle relative richieste come formulate in primo grado da controparte considerato che trattasi di eccezioni di nullità, da intendersi come difese volte a paralizzare la pretesa avversaria, che sono sempre ammissibili ove fondate sui fatti e sugli elementi già ritualmente acquisiti agli atti del processo.
9 Parimenti, viene rigettata la censura proposta dall'appellante avverso la parte della sentenza in cui è stata disattesa l'ulteriore eccezione di mancanza di causa per ritenere, invece, che avere il contratto aveva “il contenuto tipico della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo”, per cui, essendo stato avviato e superato il diverso contenzioso cautelare, ne sarebbe derivato il venir meno di “taluni degli elementi che rendono l'obbligazione assunta alle condizioni di cui alla fattispecie prevista dall'art. 1381 c.c., la stessa obbligazione non fosse più esigibile”.
Per detto motivo l'appellante ritiene che sarebbe venuto meno il presupposto dell'accordo poiché con provvedimento del 5.12.2009 il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi nel procedimento cautelare vertente tra i coniugi e , aveva accolto la Controparte_3 CP_1 domanda cautelare sul presupposto dell'inesistenza di un diritto di prevenzione a favore di quest'ultimo.
Ne deriva che, secondo l'assunto di parte appellante, il fatto del terzo promesso sarebbe stata la tolleranza alla violazione delle distanze nella costruzione della colonnina di benzina, successivamente non garantita considerata la denuncia proposta dai nuovi aventi causa.
In comparsa di costituzione di primo grado parte appellante indicava il contenuto delle obbligazioni rispettivamente assunte “premettendo che il contenzioso tra il Sig. ed i CP_1 coniugi era già esistente”, e fondando la richiesta di risoluzione sulla sola Parte_3 Pt_3 circostanza secondo cui non era stata posta “nelle condizioni di realizzare i lavori concordati nei 120 giorni previsti a far data dal 05.06.2009” per essere stata richiesta la prestazione nell'aprile del 2012, mentre la detta differente qualificazione è stata proposta solo in fase di memorie conclusionali
Ebbene, l'eccezione relativa alla qualificazione del contratto come promessa del fatto del terzo si configura come eccezione di merito in senso proprio in quanto relativa alla corretta interpretazione e qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, così da sollecitare l'intervento del giudice ad interpretare l'intero contratto in tutte le sue disposizioni ed individuarne l'oggetto, la causa e le reciproche concessioni, intenzione dei contraenti e la ragione perseguita, nei limiti degli elementi dedotti nell'atto di citazione ed in comparsa di costituzione, attività concessa solo quando ciò non comporti l'individuazione ex novo degli elementi essenziali e indefettibili del diverso contratto relativo alla promessa del fatto del terzo, quale contratto con cui il promittente assume una prima obbligazione di “facere” consistente nell'adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi.
10 Nel caso di specie, invece, solo in comparsa conclusionale si è dedotto in merito alla presunta esistenza degli elementi costitutivi di siffatta fattispecie contrattuale sui quali non si era precedentemente dedotto e ciò non risulta mero sviluppo argomentativo di difese già proposte.
Invero, la qualificazione come "promessa del fatto del terzo" non può essere desunta né dal tenore letterale della scrittura prodotta in giudizio, in cui nulla si indica al riguardo, né dal comportamento delle parti anteriormente o posteriormente al contratto poiché non si evince alcun interessamento di terzi, né di fatti acquisiti in istruttoria anche come non contestati poiché nulla è stato dedotto prima della comparsa conclusionale.
Trova conferma, quindi, la sentenza impugnata in cui si afferma che l'eccezione “si basa su aspetti mai contestati nel corso di tutto il giudizio”.
Inoltre, come detto, l'eccezione è anche infondata e va disattesa in quanto dal contenuto dell'accordo non si desume alcuna promessa di una qualsivoglia condotta di terzi né è riferita una condotta che i terzi avrebbero dovuto tenere e nel giudizio non è stato dedotto alcun obbligo di facere dei terzi proprietari esulando il contratto dagli elementi di cui all'art. 1381 c.c. ed essendo, al contrario, emerso che l'immobile era già stato costruito ed alienato a terzi e pendeva azione cautelare proprio relativa alla denunciata violazione delle distanze. La Parte_1 non ha assunto, quindi, oneri nel senso di doversi adoperare affinché i terzi si impegnino o tengano un determinato comportamento promesso, non ha garantito alcun adempimento di un soggetto terzo né il giudizio ha avuto ad oggetto una siffatta obbligazione, ma la società si è onerata direttamente e in prima persona ad eseguire le opere ("si impegna... ad ultimare tutte le opere"), assumendo un'obbligazione di fare in proprio.
Da ciò il rigetto dell'ulteriore eccezione.
L'appello è altresì infondato anche nella parte in cui, quale conseguenza della dedotta diversa qualificazione del contratto, si ritiene eventualmente dovuta la sola corresponsione di un indennizzo e non del chiesto risarcimento e che lo stesso doveva essere determinato in misura differente ed inferiore, essendo detto indennizzo connesso unicamente alla promessa del terzo e dovuto ove, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo si sia rifiutato di impegnarsi o agire in conformità, poiché le circostanze che esulano dall'accertamento effettuato in primo grado e dall'operata qualificazione del contratto.
Infatti, l'ordinario risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e l'indennizzo contemplato dall'art. 1381 codice civile hanno diversità della causa petendi, per cui l'ipotesi dell'indennizzo esula dal presente procedimento e costituisce fattispecie diversa rispetto a quella indicata dalle parti in atto di citazione e comparsa di costituzione.
11 La censura viene, pertanto rigettata non ravvisandosi la diversa fattispecie invocata né un onere indennitario.
Merita ulteriormente conferma la sentenza impugnata nella parte in cui si è affermato che “Non può poi rilevare il sopravvenuto asserito venir meno della causa a seguito dell'emissione dell'ordinanza cautelare del 15.12.2009 resa nel giudizio n. 52/2009 RG –Tribunale di Reggio
Calabria”, con rigetto dell'impugnazione fondata sull'asserita portata di giudicato della pronuncia cautelare per essere stata eseguita e per avervi il prestato acquiescenza. CP_1
In specie, l'appellate contesta, ulteriormente, l'illegittimità della pronuncia nella parte in cui si
è statuito che la “pronuncia cautelare ha valore di giudicato solo in ambito cautelare ma in alcun modo vale quale accertamento giudiziale definitivo di un diritto” per avere il giudicante omesso di valutare che il vi aveva dato esecuzione, che ne era derivato il giudicato CP_1 sostanziale per non essere stato introdotto il giudizio di merito e che in ordinanza in atti era stata accertata “l'inesistenza di un paventato diritto di prevenzione dello stesso rispetto agli immobili che all'epoca dei fatti erano anche di proprietà della convenuta odierna appellante”, così derivandone la “nullità della causa che aveva dato luogo alla scrittura privata del
6.3.2009”.
L'assunto è infondato.
Dal lato attivo del rapporto processuale cautelare in esame non vi è stata partecipazione dell'appellante ma di un diverso soggetto, il quale ha agito individualmente, per cui pur producendo l'ordinanza di sospensione effetti sostanzialmente favorevoli anche nei confronti di tutti i proprietari degli immobili siti nell'edificio, non può ravvedersi un espresso giudicato tra le parti diverse dal giudizio né l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.
Non appare, inoltre, viziata la motivazione in sentenza impugnata anche per non acquisire automaticamente in provvedimento cautelare valore di accertamento definitivo sulla violazione delle distanze, perché l'ordinanza di sospensione si basa su una cognizione sommaria ed incidentale, finalizzata a tutelare provvisoriamente il diritto del ricorrente.
La stabilità della pronuncia cautelare, infatti, attiene al provvedimento e ai suoi effetti esecutivi, creando una preclusione sulla specifica vicenda possessoria, ma non si estende fino a costituire un accertamento con efficacia di giudicato sulla fondatezza del diritto sottostante.
A dimostrazione, in provvedimento allegato al fascicolo di parte appellata si dispone la sola
“sospensione del costruendo fabbricato di parte resistente”. Parimenti, l'acquiescenza al provvedimento cautelare non equivale al riconoscimento della fondatezza delle ragioni
12 sostanziali che hanno portato alla sua emanazione, ma costituisce semplicemente l'accettazione degli effetti processuali del provvedimento stesso.
Il provvedimento cautelare, comunque, è stato reso in una fase successiva all'inizio delle trattative ed allo stesso accordo tra le parti del presente giudizio, per cui non implica una illegittimità sopravvenuta della diversa loro consapevolezza circa la situazione di fatto, né pregiudica la intervenuta transazione tra le stesse, essendo le stesse pervenute ad un bonario componimento per prevenire e definire la lite. Lo stesso, quindi, non rende la già intervenuta transazione invalida per motivo sopravvenuto, anche perché la nullità attiene a vizi genetici, cioè esistenti al momento della conclusione e la causa, intesa come funzione economico- individuale del contratto, deve essere esistente al momento della stipula.
Si conferma, pertanto, il rigetto delle eccezioni di nullità come operato in sentenza di primo grado.
In ultimo motivo di impugnazione si impugna la pronuncia sulle spese, nella parte in cui si è statuito che “le spese di lite seguono la soccombenza e non devono essere nemmeno in parte compensate nonostante la domanda accolta sia di gran lunga inferiore a quanto originariamente richiesto nell'atto di citazione posto che la convenuta ha rifiutato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice che era addirittura più conveniente rispetto all'esito del giudizio” eccependone l'erroneità per: - violazione dell'art. 92 c.p.c, considerato che la domanda è stata accolta nei limiti di una somma “di gran lunga” inferiore a quanto originariamente richiesto nell'atto di citazione (€ 120.000,00 per risarcimento danni - €
62.116,93 condanna); - illegittimità per non essere stata la proposta conciliativa “di pronta e facile soluzione, non avendo parte attrice adempiuto all'onere probatorio in ordine all'esistenza della causa… quindi non avendo raggiunto la prova certa della pretesa fatta valere in giudizio, posta alla base delle richieste proposte da parte attrice”; - per non essere stata la proposta più favorevole rispetto all'esito del giudizio;
- per violazione del combinato disposto degli art. 185 bis c.p.c. e 91, I comma secondo inciso, c.p.c., ritenendo che dovevano essere compensate le precedenti fasi di giudizio e maggiorata la sola fase decisoria.
Anche in merito l'appello non trova accoglimento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 32061 del 31/10/2022 ha sancito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della
13 parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”, ovvero può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni, o in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, potendo ciò integrare una delle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la deroga al principio della soccombenza integrale.
Trattasi, però, di scelta discrezionale del giudice, non potendo la compensazione essere imposta.
Inoltre la scelta è stata anche motivata, essendo stata ritenuta determinante la mancata adesione della parte soccombente alla proposta, formulata con ordinanza depositata il 09.02.2017 all'esito dell'istruttoria e del deposito della CTU che aveva determinato il valore delle lavorazioni in scrittura in € 62.116,93, e dei resi chiarimenti, in una fase in cui tutti gli elementi utili alla decisione erano già stati assunti, per cui la causa era di pronta soluzione, anche considerato che la proposta formulata era, se pur di poco, inferiore rispetto alla determinazione del perito e prevedeva una minima condanna alle spese.
Per detti motivi il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato, mancando ragioni oggettive o circostanze che rendessero ragionevole la scelta di proseguire il giudizio.
A supporto, non si ravvede la fondatezza delle minime motivazioni addotte a supporto delle ragioni idonee a giustificare un mancato accoglimento della proposta.
Si precisa, inoltre, che è stata ritenuta equa una liquidazione nella misura complessiva di €
8.000,00 che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, non è eccessiva, corrispondendo sostanzialmente ai parametri minimi ex DM 55/2014 rapportati a tutte le fasi del giudizio ed allo scaglione comune tra valore della domanda e condanna, compreso tra €
52.001 ed € 260.000 mentre alcun incremento è stato applicato, anche per non operare le condizioni di cui all' 91, comma 1 c.p.c. poiché la condanna non è stata inferiore alla proposta.
In considerazione, infine, del rigetto di tutti i motivi di appello, in una unitaria valutazione della condotta processuale e dell'esito della lite, non si ravvedono motivi per procedere alla deroga al principio generale della soccombenza ed alla riforma della pronuncia sulle spese e competenze di lite.
Per i motivi suindicati l'impugnazione viene integralmente rigettata con conferma della sentenza nei punti oggetto di gravame.
Atteso il rigetto dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, con distrazione ex art.93 c.p.c.
14 in favore del suo procuratore, Avv.to Vincenzo Cristian Siclari, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della condanna e nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e la riproposizione delle difese già operate in primo grado, pari a complessive € 7.160,00 - di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del liquidatore leg. Parte_1 rapp. p.t., contro avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. CP_1
1820/2018, pubblicata in data 20.12.2018, resa nel procedimento n. 3431/2012 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro € 7.160,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Vincenzo Cristian Siclari che ne ha fatto espressa richiesta;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 31.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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