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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2681 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante sig.ra Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede legale in Riva presso Chieri (TO) Via F.lli Rosselli 1, elettivamente domiciliata
[...]
in Chieri (TO) via San Domenico 9, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Olivero e Stefano Faraoni, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, giusta mandato in atti
Attrice opponente contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Ernestina C.F._2
Pollarolo, dall'Avv. Camillo Sacchetto e dall'Avv. Francesco Malvicini ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Ernestina Pollarolo, in Alessandria, Via Piacenza, 19, giusta mandato in atti
Convenuti opposti
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da atto di citazione, insistendo nelle istanze istruttorie di cui alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso per decreto ingiuntivo i signori e Controparte_1 CP_2
chiedevano e ottenevano ingiunzione di pagamento nei confronti di per il pagamento Parte_1
1 di € 12.222,00 oltre interessi e spese, allegando il mancato pagamento della società delle prime due rate bimestrali di € 6.111,00 del prezzo previsto per la cessione dell'avviamento dell'attività
“LE RA” di cui alla scrittura privata del 9 agosto 2021, prezzo complessivamente pattuito in € 110.000,00 da versarsi in 18 rate con scadenza bimestrale a decorrere dal 25.2.2022.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra la società che in Parte_3
sostanza evidenziava che era già stato richiesto e concesso decreto ingiuntivo sulla base della stessa scrittura contrattuale del 9 agosto 2021 e che era stata altresì stipulata, in merito, tra le parti una transazione in data 1.2.2022, che comprendeva ogni fatto connesso e correlato e ogni altra ragione o causa antecedente alla sottoscrizione della scrittura stessa, con la conseguenza che i fatti di cui alla scrittura del 9 agosto 2021 erano stati oggetto di transazione e non potevano essere posti a fondamento del nuovo decreto ingiuntivo richiesto e che pertanto la domanda di controparte era priva di fondamento in quanto ogni rapporto tra le parti era stato transato;
contestava poi in sostanza l'opponente la validità del contratto di cessione di avviamento d'azienda sulla base del quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto, in quanto doveva considerarsi nulla la cessione del mero avviamento scisso dalla relativa azienda, considerato che la cessione della relativa azienda non era mai avvenuta;
contestava ancora in sostanza il valore probatorio della ricevuta fiscale negativa prodotta da controparte per ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva in definitiva parte opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo nulla dovuto dall'opponente nei confronti della controparte e la condanna degli opposti al risarcimento dei danni ex articolo 96 cpc.
Si costituivano le parti opposte che evidenziavano intanto che la transazione indicata da controparte aveva un oggetto e soggetti differenti rispetto al rapporto contrattuale azionato nel presente giudizio, avendo riguardo soltanto alla vendita dei beni strumentali esistenti nel locale commerciale LE
RA da parte della sola signora alla società ; contestava poi in sostanza che CP_1 Parte_1
fosse stato ceduto il solo avviamento di azienda, essendo stata stipulata tra le parti anche la vendita dell'azienda, come da scrittura privata sempre del 9 agosto 2021, la quale prevedeva il medesimo corrispettivo di euro 110.000 da versare in 18 rate di euro 6111,00; in definitiva l'opposta contestava le ulteriori deduzioni avversarie e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo a sua volta la condanna ex articolo 96 comma 3 nei confronti dell'opponente.
Con comparsa del 23.3.2023 si costituivano gli avv.ti Ernestina Pollarolo, Francesco Malvicini e
Camillo Sacchetto per la parte opposta in sostituzione del precedente difensore, Avv. Francesco
Giusta.
2 Il giudizio istruito documentalmente è stato trattenuto in decisione in data 22 ottobre 2024 a seguito della concessione dei termini ex articolo 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
*****
L'opposizione risulta infondata con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si evidenzia che il rapporto contrattuale alla base della domanda monitoria e oggetto del presente giudizio, deriva dalla stipula della scrittura privata tra le parti e Controparte_1
da una parte e la società dall'altra, datata 9 agosto 2021, con la quale i CP_2 Parte_1
primi cedevano in sostanza alla seconda l'attività di commercio al dettaglio di carni fresche denominata aventi il nome commerciale LE RA (cfr. doc. 1 Controparte_1
fascicolo monitorio).
Ebbene la parte opponente ha contestato la nullità di tale scrittura che avrebbe ad oggetto solo la cessione dell'avviamento dell'azienda e non l'azienda nel suo complesso, non potendosi scindere la cessione dell'avviamento da quello dell'azienda, non potendosi in sostanza considerare l'avviamento un bene a se stante, ma essendo lo stesso una qualità dell'azienda, non separabile quindi da quest'ultima.
L'opponente interpreta tale scrittura come una mera cessione di avviamento in quanto all'art. 1 è previsto tra l'altro che la parte cedente cede l'avviamento in capo all'attività commerciale al dettaglio di carni fresche denominata alla società al prezzo di € 110.000. Controparte_1 Parte_1
Secondo l'impostazione dell'opponente, pertanto, tale scrittura avrebbe ad oggetto soltanto l'avviamento dell'azienda in questione.
Non si ritiene tuttavia condivisibile tale impostazione.
Si badi d'altronde che come è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza
“Nell'interpretazione di un contratto, la comune intenzione delle parti deve essere ricercata tenendo conto del senso letterale delle parole -da verificare sulla scorta dell'intero contesto contrattuale- oltre che ai criteri di interpretazione soggettiva previsti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ. e finalizzati, rispettivamente, a permettere l'accertamento del significato dell'accordo coerentemente con la relativa ragione pratica o causa concreta” (cfr. recente Tribunale Arezzo sez. I, 03/09/2024, n.716).
Nel caso di specie, già il senso letterale delle parole utilizzate nell'intero contesto contrattuale di cui alla scrittura privata del 9 agosto 2021 di cui sopra, chiarisce come le parti abbiano inteso cedere da una parte e acquistare dall'altra l'azienda nel suo complesso.
Invero, all'articolo 1 della stessa scrittura è previsto tra l'altro che la cedente cede l'avviamento in capo all'attività di commercio al dettaglio di carni fresche denominata alla Controparte_1
3 società al valore di euro 110.000; all'articolo 2 è previsto che tutti i beni strumentali Parte_1
contenuti alla data del 1/09/21 presso lo stesso locale commerciale, sede operativa della ditta saranno venduti alla società al prezzo di euro 20.000 oltre iva;
Controparte_3 Parte_1 ancora all'articolo 3 è prevista la concessione a titolo gratuito del nome dell'insegna “LE
RA” alla società , con la precisazione che la società acquirente potrà utilizzare tale Parte_1
nome nelle modalità ad essa più opportune, rispetto alle sue esigenze aziendali commerciali e organizzative;
all'articolo 4 è poi previsto l'affiancamento per il passaggio dell'attività, con l'impegno della cedente al passaggio di consegne all'acquirente, con elargizione di tutte le informazioni su fornitori e sulla clientela, ancora che il signor RA garantirà la fattuale collaborazione nell'affiancare in sostanza l'acquirente nella gestione dell'attività dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre
2021 e che tale affiancamento dovrà agevolare il passaggio di consegna relativo alla parte tecnica e operativa e della parte commerciale;
al punto due dello stesso articolo 4 è previsto poi il subentro della signora alla signora nel contratto di locazione Parte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in via Dante 105 (ove ha sede l'attività ceduta); infine all'articolo 5 della stessa scrittura è ancora previsto il patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2557 CC.
Ebbene è quindi chiaro dal complesso dell'atto l'intento delle parti di cedere e acquistare l'azienda in questione nel suo complesso e non soltanto l'avviamento della stessa, considerato che nella stessa scrittura privata, come sopra indicato, si fa riferimento, oltra alla cessione dell'avviamento, alla cessione dei beni strumentali all'attività, all'insegna, alle modalità del passaggio di consegne per la gestione dell'attività stessa ed infine al subentro nel contratto di locazione proprio nei locali dove ha sede la stessa attività.
Risulta quindi come l'accordo tra le parti nel suo complesso avesse ad oggetto l'intera attività commerciale e quindi l'azienda in questione e non solamente il suo avviamento. A tal proposito si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2555 cc l'azienda viene definita come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e nel caso di specie tale complesso di beni per l'esercizio dell'impresa in questione risulta proprio oggetto del contratto del 9 agosto 2021 in forza del quale le parti opposte hanno richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo in questione.
A conferma di ciò via anche il contratto di cessione di beni strumentali, datato 9/8/2021, stipulato tra la ditta individuale e la società avente ad oggetto proprio la Controparte_1 Parte_1
cessione da parte della prima alla seconda del compendio dei beni strumentali in capo all'attività di commercio al dettaglio di carni fresche denominata , sita in Alessandria via Controparte_1
Dante 105, avente il nome commerciale “LE RA” (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta).
Nello stesso contratto di cessione si fa riferimento, infatti, conformemente alla scrittura privata sopra esaminata, a tutti i beni strumentali contenuti sempre alla data dell'1/9/2021 presso la macelleria di
4 cui sopra e il prezzo è indicato sempre, conformemente alla scrittura privata di cui sopra, in euro
20.000 oltre iva;
è previsto poi l'affiancamento tecnico, operativo e manutentivo dei beni strumentali
(art 3 contratto).
Tale accordo risulta in sostanza il completamento della scrittura privata avente ad oggetto la cessione dell'azienda nel suo complesso, sopra esaminata, in quanto in quest'ultima era previsto quanto ai beni strumentali che gli stessi sarebbero stati venduti alla al prezzo di 20.000,00 oltre IVA (cfr. Parte_1
doc. 1 fascicolo monitorio). Cessione concretizzatasi con lo specifico contratto di cessione dei beni strumentali dell'attività in questione di cui al doc. 7 di parte opposta.
Non muta poi la situazione il fatto che le parti (non le stesse in realtà in quanto per l'acquirente viene indicata la signora legale rappresentante della avessero in pari Parte_2 Parte_1
data (9.8.2021) anche stipulato una sorta di scrittura contenente l'intenzione della futura vendita della stessa azienda, considerato che tale “impegno” non risulta in sostanza nel suo oggetto in contraddizione con l'effettiva cessione di azienda che risulta in definitiva stipulata tra le parti del presente giudizio, pure nella stessa data, con la scrittura privata di cui al doc 1 del fascicolo monitorio e con il contratto di cui al doc. 7 del fascicolo parte opposta.
Alla luce di ciò non si può pertanto ritenere nulla la scrittura privata azionata nel presente giudizio.
Neanche rileva ai fini della valida conclusione di tale accordo di cessione che non siano state consegnate dall'acquirente alla cedente le cambiali di cui all'art. 6 dello stesso contratto, non essendo certo previsto tale adempimento quale condizione di efficacia della scrittura stessa.
Parte opponente eccepisce ancora in sostanza che in realtà in rapporti tra le parti di cui alle scritture del 9.8.2021 sarebbero stati oggetto di una transazione, stipulata in data 1 febbraio 2022 (doc. 4 opponente e doc. 2 fascicolo opposta), non avendo più nulla a pretendere pertanto la parte opposta nei confronti della opponente.
Ebbene la transazione in questione riguarda il decreto ingiuntivo n. 13/2022 e l'oggetto dello stesso decreto ingiuntivo. Dal relativo ricorso monitorio si evince come l'ingiunzione fosse stata domandata in relazione alla cessione dei beni strumentali dell'azienda in questione e al mancato pagamento, da parte della di parte del relativo prezzo (cfr doc. 2 fascicolo opponente) di € 20.000, Parte_1
oltre IVA.
Non si ritiene che dal tenore della transazione le parti abbiano inteso transare ogni rapporto contrattuale in essere tra le parti in relazione alla cessione di azienda in questione. Secondo la parte opponente in sostanza ciò si desumerebbe dal punto 5 della stessa transazione, ove si legge tra l'altro che “con il pagamento della somma indicata all'articolo 2, le parti si riterranno soddisfatte, dichiarando ora per allora di non avere più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o causa, in relazione ai fatti di cui in premessa, relativamente al D.I. n. 13/2022 e relativo precetto del
5 13.01.2022 ed ogni fatto connesso o correlato e comunque per ogni altra ragione o causa antecedente alla sottoscrizione della presente scrittura”, in quanto la cessione del 9 agosto 2021 era un fatto connesso o correlato e comunque una ragione o causa antecedente alla firma della transazione.
Secondo l'opponente quindi i fatti di ogni scrittura del 9/8/21 erano stati oggetto di tale accordo e tra questi fatti erano ricompresi sia la cessione dei beni strumentali, sia qualsiasi fatto antecedente alla scrittura ivi compresa la collaterale cessione d'azienda che in realtà non si era mai concretizzata in quanto tale, avendo evidentemente le parti ritenuto, durante le trattative, e poi anche confermato in sede di transazione, che il reale valore dell'intero compendio era rappresentato dal controvalore dei beni strumentali.
Ebbene tale impostazione non si ritiene condivisibile.
Intanto, la transazione risulta stipulata solo dalla e non anche dall'odierno opposto CP_1
RA e non risulta quindi a quest'ultimo opponibile.
Ma a prescindere da ciò è chiaro che l'oggetto della transazione riguarda soltanto la cessione dei beni strumentali e non anche il pagamento del prezzo della cessione di azienda, che al contrario di quanto indicato da parte opponente, risulta invece validamente stipulata dalle parti in data 9.8.2021.
Già il fatto che la transazione sia stata stipulata soltanto tra i soggetti e è CP_1 Parte_1 indice del fatto che la stessa riguardi soltanto la cessione dei beni strumentali dell'attività in questione, considerato che il definitivo accordo tra le parti sui beni strumentali risulta stipulato con il contratto del 9.8.2021 - di cui al doc 7 fascicolo opposta di cui sopra - esclusivamente tra la e la CP_1
. Parte_1
Inoltre, il fatto di dichiarare di non avere più nulla a pretendere per ogni fatto connesso, correlato alla cessione dei beni strumentali e per ogni ragione o causa antecedente alla sottoscrizione della transazione non può ritenersi comprenda la rinuncia all'efficacia della cessione di azienda del
9.8.2021. Una tale rinuncia avrebbe dovuto essere prevista in maniera chiara e dalla formulazione del punto 5 ciò invece non si evince in alcun modo.
Ferma quindi la validità ed efficacia della cessione di azienda del 9.8.2021 - di cui al doc. 1 fascicolo monitorio - va poi rilevato che il pagamento del prezzo ivi previsto per la cessione dell'attività, esclusi i beni strumentali, era pari ad € 110.000, da versare in 18 rate bimestrali pari ad € 6.111,00 con decorrenza dal 25 febbraio 2022. Ebbene al momento della stipula della transazione del 1° febbraio
2022 non era ancora decorso il termine per il pagamento della prima rata del prezzo di cui sopra, pertanto, non si ritiene neanche che il punto 5 della transazione possa interpretarsi come una rinuncia di tale obbligazione di pagamento, non ancora esigibile al momento della transazione, quindi posteriore alla transazione stessa. Invero, il punto 5 della transazione fa riferimento a ogni ragione o causa antecedente alla stessa scrittura.
6 Tale scrittura aveva oltretutto un valore di € 16.000,00 e risulta in effetti inverosimile che la cedente abbiano rinunciato all'intero corrispettivo della cessione dell'attività per tale somma.
Si ritiene, invero, poco credibile e comunque neanche suffragata da un qualche elemento concreto la spiegazione fornita da parte opponente al riguardo, relativa al fatto che in sostanza le parti avrebbero ritenuto che il valore dell'intero compendio era rappresentato dal mero valore dei beni strumentali (di totali € 20.000 oltre IVA) a fronte di un prezzo precedentemente pattuito per la cessione dell'attività, compresi i beni di circa € 130.000,00.
In definitiva il punto 5 della transazione di cui sopra risulta eccessivamente generico (una sorta di clausola di stile) per potere essere interpretato come una rinuncia agli effetti della cessione dell'azienda in questione e oltretutto riferita ad ogni “ragione” antecedente alla scrittura, quindi non riguardante le obbligazioni di pagamento del prezzo della stessa cessione di azienda, non ancora all'epoca sorte.
Ciò detto anche tale motivo di opposizione non può essere pertanto accolto.
In definitiva, pertanto, si ritiene valida la scrittura privata di cessione di azienda del 9.8.2021 di cui al doc. 1 fascicolo monitorio e non si ritiene che sia stata oggetto di transazione tra le parti, per le ragioni di cui sopra, l'obbligazione di pagamento del prezzo di tale cessione, oggetto del presente giudizio.
Ciò detto giova ricordare che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Ebbene nella fattispecie in esame, la parte opposta ha dato prova di un valido titolo in forza del quale chiede il pagamento di € 12.222,00 quale parte del prezzo della cessione di cui sopra (due rate di pagamento scadute di € 6.111,00 ciascuna) e ha allegato il relativo inadempimento di controparte;
a fronte di ciò l'opponente non ha provato di avere adempiuto né ha dato adeguata prova di altri fatti estintivi, impeditivo o modificativi dell'obbligazione in questione, con la conseguenza che deve ritenersi fondata la pretesa di parte opposta e il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e medi per le altre fasi.
Non si ritiene in definitiva sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 728/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1.7.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna parte attrice opponente a rifondere, in favore dei convenuti opposti Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di lite, Controparte_1 CP_2 liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 12/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante sig.ra Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede legale in Riva presso Chieri (TO) Via F.lli Rosselli 1, elettivamente domiciliata
[...]
in Chieri (TO) via San Domenico 9, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Olivero e Stefano Faraoni, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, giusta mandato in atti
Attrice opponente contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Ernestina C.F._2
Pollarolo, dall'Avv. Camillo Sacchetto e dall'Avv. Francesco Malvicini ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Ernestina Pollarolo, in Alessandria, Via Piacenza, 19, giusta mandato in atti
Convenuti opposti
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da atto di citazione, insistendo nelle istanze istruttorie di cui alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso per decreto ingiuntivo i signori e Controparte_1 CP_2
chiedevano e ottenevano ingiunzione di pagamento nei confronti di per il pagamento Parte_1
1 di € 12.222,00 oltre interessi e spese, allegando il mancato pagamento della società delle prime due rate bimestrali di € 6.111,00 del prezzo previsto per la cessione dell'avviamento dell'attività
“LE RA” di cui alla scrittura privata del 9 agosto 2021, prezzo complessivamente pattuito in € 110.000,00 da versarsi in 18 rate con scadenza bimestrale a decorrere dal 25.2.2022.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra la società che in Parte_3
sostanza evidenziava che era già stato richiesto e concesso decreto ingiuntivo sulla base della stessa scrittura contrattuale del 9 agosto 2021 e che era stata altresì stipulata, in merito, tra le parti una transazione in data 1.2.2022, che comprendeva ogni fatto connesso e correlato e ogni altra ragione o causa antecedente alla sottoscrizione della scrittura stessa, con la conseguenza che i fatti di cui alla scrittura del 9 agosto 2021 erano stati oggetto di transazione e non potevano essere posti a fondamento del nuovo decreto ingiuntivo richiesto e che pertanto la domanda di controparte era priva di fondamento in quanto ogni rapporto tra le parti era stato transato;
contestava poi in sostanza l'opponente la validità del contratto di cessione di avviamento d'azienda sulla base del quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto, in quanto doveva considerarsi nulla la cessione del mero avviamento scisso dalla relativa azienda, considerato che la cessione della relativa azienda non era mai avvenuta;
contestava ancora in sostanza il valore probatorio della ricevuta fiscale negativa prodotta da controparte per ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva in definitiva parte opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo nulla dovuto dall'opponente nei confronti della controparte e la condanna degli opposti al risarcimento dei danni ex articolo 96 cpc.
Si costituivano le parti opposte che evidenziavano intanto che la transazione indicata da controparte aveva un oggetto e soggetti differenti rispetto al rapporto contrattuale azionato nel presente giudizio, avendo riguardo soltanto alla vendita dei beni strumentali esistenti nel locale commerciale LE
RA da parte della sola signora alla società ; contestava poi in sostanza che CP_1 Parte_1
fosse stato ceduto il solo avviamento di azienda, essendo stata stipulata tra le parti anche la vendita dell'azienda, come da scrittura privata sempre del 9 agosto 2021, la quale prevedeva il medesimo corrispettivo di euro 110.000 da versare in 18 rate di euro 6111,00; in definitiva l'opposta contestava le ulteriori deduzioni avversarie e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo a sua volta la condanna ex articolo 96 comma 3 nei confronti dell'opponente.
Con comparsa del 23.3.2023 si costituivano gli avv.ti Ernestina Pollarolo, Francesco Malvicini e
Camillo Sacchetto per la parte opposta in sostituzione del precedente difensore, Avv. Francesco
Giusta.
2 Il giudizio istruito documentalmente è stato trattenuto in decisione in data 22 ottobre 2024 a seguito della concessione dei termini ex articolo 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
*****
L'opposizione risulta infondata con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si evidenzia che il rapporto contrattuale alla base della domanda monitoria e oggetto del presente giudizio, deriva dalla stipula della scrittura privata tra le parti e Controparte_1
da una parte e la società dall'altra, datata 9 agosto 2021, con la quale i CP_2 Parte_1
primi cedevano in sostanza alla seconda l'attività di commercio al dettaglio di carni fresche denominata aventi il nome commerciale LE RA (cfr. doc. 1 Controparte_1
fascicolo monitorio).
Ebbene la parte opponente ha contestato la nullità di tale scrittura che avrebbe ad oggetto solo la cessione dell'avviamento dell'azienda e non l'azienda nel suo complesso, non potendosi scindere la cessione dell'avviamento da quello dell'azienda, non potendosi in sostanza considerare l'avviamento un bene a se stante, ma essendo lo stesso una qualità dell'azienda, non separabile quindi da quest'ultima.
L'opponente interpreta tale scrittura come una mera cessione di avviamento in quanto all'art. 1 è previsto tra l'altro che la parte cedente cede l'avviamento in capo all'attività commerciale al dettaglio di carni fresche denominata alla società al prezzo di € 110.000. Controparte_1 Parte_1
Secondo l'impostazione dell'opponente, pertanto, tale scrittura avrebbe ad oggetto soltanto l'avviamento dell'azienda in questione.
Non si ritiene tuttavia condivisibile tale impostazione.
Si badi d'altronde che come è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza
“Nell'interpretazione di un contratto, la comune intenzione delle parti deve essere ricercata tenendo conto del senso letterale delle parole -da verificare sulla scorta dell'intero contesto contrattuale- oltre che ai criteri di interpretazione soggettiva previsti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ. e finalizzati, rispettivamente, a permettere l'accertamento del significato dell'accordo coerentemente con la relativa ragione pratica o causa concreta” (cfr. recente Tribunale Arezzo sez. I, 03/09/2024, n.716).
Nel caso di specie, già il senso letterale delle parole utilizzate nell'intero contesto contrattuale di cui alla scrittura privata del 9 agosto 2021 di cui sopra, chiarisce come le parti abbiano inteso cedere da una parte e acquistare dall'altra l'azienda nel suo complesso.
Invero, all'articolo 1 della stessa scrittura è previsto tra l'altro che la cedente cede l'avviamento in capo all'attività di commercio al dettaglio di carni fresche denominata alla Controparte_1
3 società al valore di euro 110.000; all'articolo 2 è previsto che tutti i beni strumentali Parte_1
contenuti alla data del 1/09/21 presso lo stesso locale commerciale, sede operativa della ditta saranno venduti alla società al prezzo di euro 20.000 oltre iva;
Controparte_3 Parte_1 ancora all'articolo 3 è prevista la concessione a titolo gratuito del nome dell'insegna “LE
RA” alla società , con la precisazione che la società acquirente potrà utilizzare tale Parte_1
nome nelle modalità ad essa più opportune, rispetto alle sue esigenze aziendali commerciali e organizzative;
all'articolo 4 è poi previsto l'affiancamento per il passaggio dell'attività, con l'impegno della cedente al passaggio di consegne all'acquirente, con elargizione di tutte le informazioni su fornitori e sulla clientela, ancora che il signor RA garantirà la fattuale collaborazione nell'affiancare in sostanza l'acquirente nella gestione dell'attività dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre
2021 e che tale affiancamento dovrà agevolare il passaggio di consegna relativo alla parte tecnica e operativa e della parte commerciale;
al punto due dello stesso articolo 4 è previsto poi il subentro della signora alla signora nel contratto di locazione Parte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in via Dante 105 (ove ha sede l'attività ceduta); infine all'articolo 5 della stessa scrittura è ancora previsto il patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2557 CC.
Ebbene è quindi chiaro dal complesso dell'atto l'intento delle parti di cedere e acquistare l'azienda in questione nel suo complesso e non soltanto l'avviamento della stessa, considerato che nella stessa scrittura privata, come sopra indicato, si fa riferimento, oltra alla cessione dell'avviamento, alla cessione dei beni strumentali all'attività, all'insegna, alle modalità del passaggio di consegne per la gestione dell'attività stessa ed infine al subentro nel contratto di locazione proprio nei locali dove ha sede la stessa attività.
Risulta quindi come l'accordo tra le parti nel suo complesso avesse ad oggetto l'intera attività commerciale e quindi l'azienda in questione e non solamente il suo avviamento. A tal proposito si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2555 cc l'azienda viene definita come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e nel caso di specie tale complesso di beni per l'esercizio dell'impresa in questione risulta proprio oggetto del contratto del 9 agosto 2021 in forza del quale le parti opposte hanno richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo in questione.
A conferma di ciò via anche il contratto di cessione di beni strumentali, datato 9/8/2021, stipulato tra la ditta individuale e la società avente ad oggetto proprio la Controparte_1 Parte_1
cessione da parte della prima alla seconda del compendio dei beni strumentali in capo all'attività di commercio al dettaglio di carni fresche denominata , sita in Alessandria via Controparte_1
Dante 105, avente il nome commerciale “LE RA” (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta).
Nello stesso contratto di cessione si fa riferimento, infatti, conformemente alla scrittura privata sopra esaminata, a tutti i beni strumentali contenuti sempre alla data dell'1/9/2021 presso la macelleria di
4 cui sopra e il prezzo è indicato sempre, conformemente alla scrittura privata di cui sopra, in euro
20.000 oltre iva;
è previsto poi l'affiancamento tecnico, operativo e manutentivo dei beni strumentali
(art 3 contratto).
Tale accordo risulta in sostanza il completamento della scrittura privata avente ad oggetto la cessione dell'azienda nel suo complesso, sopra esaminata, in quanto in quest'ultima era previsto quanto ai beni strumentali che gli stessi sarebbero stati venduti alla al prezzo di 20.000,00 oltre IVA (cfr. Parte_1
doc. 1 fascicolo monitorio). Cessione concretizzatasi con lo specifico contratto di cessione dei beni strumentali dell'attività in questione di cui al doc. 7 di parte opposta.
Non muta poi la situazione il fatto che le parti (non le stesse in realtà in quanto per l'acquirente viene indicata la signora legale rappresentante della avessero in pari Parte_2 Parte_1
data (9.8.2021) anche stipulato una sorta di scrittura contenente l'intenzione della futura vendita della stessa azienda, considerato che tale “impegno” non risulta in sostanza nel suo oggetto in contraddizione con l'effettiva cessione di azienda che risulta in definitiva stipulata tra le parti del presente giudizio, pure nella stessa data, con la scrittura privata di cui al doc 1 del fascicolo monitorio e con il contratto di cui al doc. 7 del fascicolo parte opposta.
Alla luce di ciò non si può pertanto ritenere nulla la scrittura privata azionata nel presente giudizio.
Neanche rileva ai fini della valida conclusione di tale accordo di cessione che non siano state consegnate dall'acquirente alla cedente le cambiali di cui all'art. 6 dello stesso contratto, non essendo certo previsto tale adempimento quale condizione di efficacia della scrittura stessa.
Parte opponente eccepisce ancora in sostanza che in realtà in rapporti tra le parti di cui alle scritture del 9.8.2021 sarebbero stati oggetto di una transazione, stipulata in data 1 febbraio 2022 (doc. 4 opponente e doc. 2 fascicolo opposta), non avendo più nulla a pretendere pertanto la parte opposta nei confronti della opponente.
Ebbene la transazione in questione riguarda il decreto ingiuntivo n. 13/2022 e l'oggetto dello stesso decreto ingiuntivo. Dal relativo ricorso monitorio si evince come l'ingiunzione fosse stata domandata in relazione alla cessione dei beni strumentali dell'azienda in questione e al mancato pagamento, da parte della di parte del relativo prezzo (cfr doc. 2 fascicolo opponente) di € 20.000, Parte_1
oltre IVA.
Non si ritiene che dal tenore della transazione le parti abbiano inteso transare ogni rapporto contrattuale in essere tra le parti in relazione alla cessione di azienda in questione. Secondo la parte opponente in sostanza ciò si desumerebbe dal punto 5 della stessa transazione, ove si legge tra l'altro che “con il pagamento della somma indicata all'articolo 2, le parti si riterranno soddisfatte, dichiarando ora per allora di non avere più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o causa, in relazione ai fatti di cui in premessa, relativamente al D.I. n. 13/2022 e relativo precetto del
5 13.01.2022 ed ogni fatto connesso o correlato e comunque per ogni altra ragione o causa antecedente alla sottoscrizione della presente scrittura”, in quanto la cessione del 9 agosto 2021 era un fatto connesso o correlato e comunque una ragione o causa antecedente alla firma della transazione.
Secondo l'opponente quindi i fatti di ogni scrittura del 9/8/21 erano stati oggetto di tale accordo e tra questi fatti erano ricompresi sia la cessione dei beni strumentali, sia qualsiasi fatto antecedente alla scrittura ivi compresa la collaterale cessione d'azienda che in realtà non si era mai concretizzata in quanto tale, avendo evidentemente le parti ritenuto, durante le trattative, e poi anche confermato in sede di transazione, che il reale valore dell'intero compendio era rappresentato dal controvalore dei beni strumentali.
Ebbene tale impostazione non si ritiene condivisibile.
Intanto, la transazione risulta stipulata solo dalla e non anche dall'odierno opposto CP_1
RA e non risulta quindi a quest'ultimo opponibile.
Ma a prescindere da ciò è chiaro che l'oggetto della transazione riguarda soltanto la cessione dei beni strumentali e non anche il pagamento del prezzo della cessione di azienda, che al contrario di quanto indicato da parte opponente, risulta invece validamente stipulata dalle parti in data 9.8.2021.
Già il fatto che la transazione sia stata stipulata soltanto tra i soggetti e è CP_1 Parte_1 indice del fatto che la stessa riguardi soltanto la cessione dei beni strumentali dell'attività in questione, considerato che il definitivo accordo tra le parti sui beni strumentali risulta stipulato con il contratto del 9.8.2021 - di cui al doc 7 fascicolo opposta di cui sopra - esclusivamente tra la e la CP_1
. Parte_1
Inoltre, il fatto di dichiarare di non avere più nulla a pretendere per ogni fatto connesso, correlato alla cessione dei beni strumentali e per ogni ragione o causa antecedente alla sottoscrizione della transazione non può ritenersi comprenda la rinuncia all'efficacia della cessione di azienda del
9.8.2021. Una tale rinuncia avrebbe dovuto essere prevista in maniera chiara e dalla formulazione del punto 5 ciò invece non si evince in alcun modo.
Ferma quindi la validità ed efficacia della cessione di azienda del 9.8.2021 - di cui al doc. 1 fascicolo monitorio - va poi rilevato che il pagamento del prezzo ivi previsto per la cessione dell'attività, esclusi i beni strumentali, era pari ad € 110.000, da versare in 18 rate bimestrali pari ad € 6.111,00 con decorrenza dal 25 febbraio 2022. Ebbene al momento della stipula della transazione del 1° febbraio
2022 non era ancora decorso il termine per il pagamento della prima rata del prezzo di cui sopra, pertanto, non si ritiene neanche che il punto 5 della transazione possa interpretarsi come una rinuncia di tale obbligazione di pagamento, non ancora esigibile al momento della transazione, quindi posteriore alla transazione stessa. Invero, il punto 5 della transazione fa riferimento a ogni ragione o causa antecedente alla stessa scrittura.
6 Tale scrittura aveva oltretutto un valore di € 16.000,00 e risulta in effetti inverosimile che la cedente abbiano rinunciato all'intero corrispettivo della cessione dell'attività per tale somma.
Si ritiene, invero, poco credibile e comunque neanche suffragata da un qualche elemento concreto la spiegazione fornita da parte opponente al riguardo, relativa al fatto che in sostanza le parti avrebbero ritenuto che il valore dell'intero compendio era rappresentato dal mero valore dei beni strumentali (di totali € 20.000 oltre IVA) a fronte di un prezzo precedentemente pattuito per la cessione dell'attività, compresi i beni di circa € 130.000,00.
In definitiva il punto 5 della transazione di cui sopra risulta eccessivamente generico (una sorta di clausola di stile) per potere essere interpretato come una rinuncia agli effetti della cessione dell'azienda in questione e oltretutto riferita ad ogni “ragione” antecedente alla scrittura, quindi non riguardante le obbligazioni di pagamento del prezzo della stessa cessione di azienda, non ancora all'epoca sorte.
Ciò detto anche tale motivo di opposizione non può essere pertanto accolto.
In definitiva, pertanto, si ritiene valida la scrittura privata di cessione di azienda del 9.8.2021 di cui al doc. 1 fascicolo monitorio e non si ritiene che sia stata oggetto di transazione tra le parti, per le ragioni di cui sopra, l'obbligazione di pagamento del prezzo di tale cessione, oggetto del presente giudizio.
Ciò detto giova ricordare che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Ebbene nella fattispecie in esame, la parte opposta ha dato prova di un valido titolo in forza del quale chiede il pagamento di € 12.222,00 quale parte del prezzo della cessione di cui sopra (due rate di pagamento scadute di € 6.111,00 ciascuna) e ha allegato il relativo inadempimento di controparte;
a fronte di ciò l'opponente non ha provato di avere adempiuto né ha dato adeguata prova di altri fatti estintivi, impeditivo o modificativi dell'obbligazione in questione, con la conseguenza che deve ritenersi fondata la pretesa di parte opposta e il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e medi per le altre fasi.
Non si ritiene in definitiva sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 728/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1.7.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna parte attrice opponente a rifondere, in favore dei convenuti opposti Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di lite, Controparte_1 CP_2 liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 12/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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