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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 279/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
, (C.F. , tutti con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2
Simone Calzolai, (C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F ,) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Filippo Calamassi, (C.F. ); C.F._4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 2092/2022 resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 05/07/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 In data 11.12.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc. Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in via principale e nel merito, accogliere l'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Firenze n.2092/2022 pubblicata in data 05.07.2022 e non notificata, in accoglimento del motivo esposto nell'atto di citazione in appello e conseguentemente riformare la sentenza disponendo l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta da e e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli attori al pagamento in favore della dell'importo di euro Controparte_1
15.159,42 in linea capitale e respingere l'appello incidentale proposto da
[...] per i motivi già dedotti nelle precedenti note di udienza del Controparte_1
In ogni caso con vittoria di compensi legali e spese dei due gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”;
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“la insiste affinchè sia respinto l'Appello principale Controparte_1 pro utti i motivi in atti appurato che il Giudice di prime cure ha correttamente agito confermando il DI n. 1806/18 e non sussistono presunte ed erronee asserite violazioni di Legge. la insiste altresì nell'accoglimento dell'Appello Controparte_1
Incidentale proposto da quest'ultima per tutti i motivi avanzati in atti poichè nella Sentenza di primo grado contraddistinta dal numero 2092/22 il Magistrato di prime cure ha errato dichiarando estinta parzialmente l'obbligazione pecuniaria che di fatto e di diritto non è stata parzialmente estinta;
vi è stata un'erronea rideterminazione del credito della che non doveva essere rideterminato ed è CP_1 stata rilevata un'erronea e supposta mutatio libelli che allo stato non sussiste poiché la fin dal primo atto introduttivo del Giudizio di primo grado la propria CP_1
Compars stituzione e Risposta ha precisato che eventuali pagamenti parziali effettuati dal non avrebbero modificato le ragioni creditorie dalla stessa”. Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 2092/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il pagina 2 di 15 05/07/2022, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
” - CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso in data 10.4.2018, dando atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo di € 49.409,68;
- ACCERTA che la banca è creditrice a saldo dell'importo di € 15.159,42 CP_1 in linea capitale;
- COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti”
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dalla società
[...] unitamente a e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori della stessa, avverso il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso il 10 aprile 2018, dal Tribunale di Firenze, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di € 64.569,10, oltre interessi e spese come liquidate in decreto, in favore della a titolo di rimborso del Controparte_1 mutuo chirografario n. 3049596/6 contratto da il 9.06.2015. Parte_1
Gli opponenti sulla premessa che: - la aveva stipulato un Parte_1 contratto di finanziamento con la per l'importo di € Controparte_1
70.000,00, da restituire in 60 rate mensili;
- e Parte_2 Parte_3
avevano prestato fideiussione personale in favore di detto istituto di credito
[...] sino a concorrenza dell'importo finanziato di € 70.000,00; - la , Parte_1 inoltre, aveva chiesto ed ottenuto il rilascio di una garanzia, da parte del consorzio
, pari al 50% dell'importo concesso dalla Controparte_2 [...]
a titolo di mutuo alla predetta e che a sua volta la CP_1 Pt_1 [...] aveva prestato una
contro
- Controparte_3 garanzia, rispetto a quella concessa da , impegnandosi a Controparte_2 garantire la somma massima di € 44.800,00; - la società debitrice aveva pagato le rate mensili fino al 1° dicembre 2016; nel merito, contestavano il credito vantato dalla assumendo che i documenti prodotti a fondamento dell'ingiunzione CP_1 de qua non fossero sufficienti a dimostrarlo e che l'importo asseritamente dovuto di € 64.569,10 non fosse effettivamente tale, bensì notevolmente inferiore,
pagina 3 di 15 considerando la garanzia prestata dal e la Parte_5
contro
-garanzia prestata a favore della dalla Pt_1 [...]
Controparte_4
Concludevano quindi gli opponenti affermando che mancasse la prova che la non avesse già riscosso le relative somme di cui alle dette Parte_6 garanzie e che, ove tale circostanza si fosse già verificata, l'eventuale credito dell'opposta dovesse essere rideterminato in misura diversa e inferiore rispetto a quella ingiunta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La Banca convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le domande e ne chiedeva il rigetto perché infondate e non provate. Rivendicava, quindi, la piena legittimità dell'azione per non aver ricevuto somme da parte dei garanti, evidenziando come la garanzia prestata dalla fosse di natura sussidiaria, per cui potesse CP_2 essere escussa solo in caso di mancato recupero giudiziale del credito verso il debitore principale ed i fideiussori.
Nel prosieguo del giudizio, la confermava l'intervenuto pagamento della CP_1 garanzia da parte di e dichiarava di agire anche in rappresentanza CP_2 dello stesso per intervenuti accordi interni. CP_2
La causa istruita con prova documentale e orale è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Il Tribunale per quello che qui ancora rileva ha in sintesi motivato: sui fatti costitutivi del credito ingiunto la aveva documentato il contratto di finanziamento e le garanzie personali CP_1 poste a fondamento dell'azione monitoria per cui il punto non meritava particolare approfondimento;
sull'eccezione di avvenuta escussione della garanzia consortile - difetto di legittimazione della CP_1 la testimonianza di , Presidente della , Testimone_1 Controparte_2
pagina 4 di 15 resa all'udienza del 17.6.2021 confermava l'intervenuto pagamento in data
19.9.2018, con bonifico bancario di € 49.409,68 da parte del in favore CP_2 della , in attuazione della garanzia prestata alla soc. , per CP_1 Pt_1 cui, acquisita la prova dell'estinzione (parziale) del credito vantato dalla CP_1 verso , il residuo dovuto veniva rideterminato in € 15.159,42 (da € Pt_1
64.569,10); erano inoltre da disattendere le allegazioni della sulla qualificazione e CP_1 rilevanza della garanzia prestata da da qualificare come contratto CP_2 autonomo, alla stregua della clausola di “pagamento a prima richiesta” presente non solo nel contratto (v. pp. 2, 4 e 6), ma anche nella convenzione tra la
[...]
e il (v. p. 3, art., 4, comma 2). Ciò spiegava perché CP_1 CP_2
correttamente, avesse pagato in corso di causa il dovuto prima CP_2 dell'esaurimento dell'azione di recupero giudiziale del credito nei confronti del debitore principale;
era pertanto erroneo quanto dedotto dalla circa la natura sussidiaria della CP_1 garanzia prestata, nel senso che essa sarebbe divenuta operante solo ove fosse maturata la c.d. perdita definitiva, malgrado le iniziative prese contro il debitore;
sulla mutatio libelli dedotta dalla CP_1 era ulteriormente da disattendere quanto allegato dalla con la II memoria CP_1 ex art. 183.6 c.p.c., secondo cui la stessa, malgrado l'escussione della garanzia, sarebbe stata legittimata per delega di al recupero dell'intero credito CP_2 nei confronti del debitore, e non solo la parte residua, salva la successiva regolazione dei rapporti economici a seguito della avvenuta riscossione;
tale nuova linea difensiva integrava senz'altro modifica della domanda originaria, come tale inammissibile perché tardiva essendo stata effettuata quando ormai erano già precluse le decadenze processuali assertive di cui agli artt. 167 e 183, VI co. n. 1
c.p.c.; sulla pretesa creditoria pagina 5 di 15 per quant'innanzi detto, certamente la aveva inammissibilmente modificato CP_1 la causa petendi della domanda originaria, con la conseguenza che la sua pretesa andava ridotta alla parte del credito non coperta dal pagamento di CP_2 ossia ad € 15.159,42.
In conseguenza del limitato accoglimento della domanda e quindi della soccombenza reciproca, le spese di lite sono state compensate interamente tra le parti.
II Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) hanno Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la Controparte_1
(di seguito e/o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la
[...] CP_1 suddetta sentenza affidandolo ad un unico motivo:
1) ERRORE NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 653 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato le CP_1 censure mosse dagli APPELLANTI alla sentenza impugnata e proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza in ordine alla dichiarazione di estinzione parziale dell'obbligazione;
2) errata rideterminazione del credito della;
CP_1
3) erroneità nella supposta mutatio libelli.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il termine perentorio per il deposito delle note di pagina 6 di 15 trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'11.12. 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
III Passando alla disamina delle impugnazioni, la Corte ritiene che l'unico motivo dell'appello principale debba essere trattato congiuntamente, in particolare, al terzo motivo dell'appello incidentale, per ragioni di connessione.
Con la critica contenuta nell'unico motivo di gravame gli APPELLANTI, premettendo che la motivazione della decisione impugnata “non è inficiata da errori nel passaggio logico deduttivo compiuto dal Giudice di prime cure, in quanto volto alla dimostrazione dell'importo di cui gli odierni appellanti erano effettivamente debitori (in particolare in punto di raggiunta piena prova del pagamento della maggior parte credito portato in decreto ingiuntivo)”, hanno dedotto che la censura investirebbe il solo dispositivo della sentenza, nella parte in cui si legge (pag. 6 sent.): “Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: conferma il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso in data 10.04.2018, dando atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo di € 49.409,68; accerta che la banca di Cambiano è creditrice a saldo dell'importo di € 15.159,42 in linea capitale;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Secondo gli APPELLANTI tale dispositivo sarebbe “inficiato da un errore di mero diritto relativo all'errata o falsa applicazione dell'art. 653 c.p.c. alla fattispecie concreta […] se l'opposizione è accolta anche solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”. Il Tribunale, pur avendo dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di pagina 7 di 15 causa dell'importo di € 49.409,68 da parte del e accertato che la CP_2 era creditrice a saldo dell'importo di € 15.159,42 in linea capitale, CP_1 inspiegabilmente aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 1806/2018 emesso in data 10.04.2018 compensando le spese di lite.
Tale decisione, quindi, sarebbe erronea in quanto il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e la sentenza avrebbe dovuto contenere la condanna degli
APPELLANTI al pagamento del residuo debito nei confronti della di € CP_1
15.159,42.
La mancata revoca comporterebbe che allo stato permane ancora il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo per l'importo totale di € 64.569,10, comportando un danno per essi APPELLANTI, che non possono veder ridotto l'importo dell'iscrizione ipotecaria presente sul loro bene immobile.
La a sua volta, ha sostenuto la correttezza della decisione laddove ha CP_1 riconosciuto le ragioni creditorie della di cui al DI 1806/18 e che, quindi, il CP_1
Tribunale non avrebbe potuto revocare il decreto ingiuntivo poiché il credito in esso racchiuso era rimasto inalterato e più precisamente certo, liquido ed esigibile, anche dopo l'intervenuto pagamento della garanzia prestata da CP_2
La sentenza impugnata invece sarebbe meritevole di censura relativamente al mancato accoglimento integrale delle legittime ragioni creditorie della CP_1 unitamente alla mancata analisi dei documenti e contratti da essa ritualmente depositati nel corso del procedimento di primo grado, che, ove debitamente analizzati, avrebbero chiarito il tipo di rapporti intercorrenti tra la e il CP_1
e soprattutto impedito l'erronea dichiarazione di estinzione Parte_5 parziale dell'obbligazione e la conseguente erronea rideterminazione del credito della giacché l'intervenuto pagamento del non avrebbe modificato CP_1 Parte_4 in alcun modo l'esposizione debitoria complessiva dei debitori.
pagina 8 di 15 Nello specifico con la critica di cui al terzo motivo di censura la sostiene CP_1
l'erroneità dell'asserita e supposta mutatio libelli statuita dal Magistrato di prime cure (pagina 5 e 6 della sent.) in quanto “la Banca Cambiano non ha esercitato una nuova domanda, al contrario ha ribadito quanto già sancito nelle proprie Difese.
Sul punto appare necessario precisare che la fin dalla propria CP_1
Comparsa di Costituzione e Risposta in primo grado aveva correttamente qualificato e delineato la figura del nonché rilevato che qualunque anche CP_2 ipotetico asserito pagamento dello stesso non avrebbe modificato le legittime ragioni creditori della stessa tutte cristallizzate nel Di Controparte_1 contraddistinto dal numero 1806/18” (cfr. pag.16 cost. app.).
IV. Il motivo d'appello principale è fondato, mentre non lo è il terzo motivo di appello incidentale
La sostiene che non avrebbe esercitato una nuova domanda con la CP_1 seconda memoria ex art. 183 c.p.c., essendosi limitata a ribadire quanto già affermato nei propri atti: “ … tali elementi erano stati eccepiti fin dal primo atto difensivo della la Comparsa di Costituzione e Riposta e più CP_1 precisamente nelle pagine 19, 20, 21, 22 e 24 della stessa nonché ribaditi quale contestazione espresse al documento 1 allegato all'Atto di Citazione in Opposizione
a DI prodotto da controparte e rilevati nelle udienze effettuate. Fin dalla prima difesa perciò la ha eccepito che il rapporto tra il CP_1 Parte_5
e l'istituto erogante è un mero rapporto interno regolato da convenzioni
[...] ritualmente depositate in atti per cui ogni eventuale pagamento effettuato dal
non avrebbe inficiato la posizione debitoria della parte ingiunta” (cfr. Parte_4 comparsa di costituzione in appello, pag.16).
Dell'infondatezza dell'assunto della si ha contezza ove solo si esaminino CP_1 gli scritti difensivi dalla stessa evocati.
pagina 9 di 15 La lunga dissertazione sulla figura del ( di cui alle pagine 19, 20, CP_2
21, 22 e 24, della comparsa di costituzione in primo grado) non apporta alcun giovamento alla tesi dell'appellata, laddove si considerino il tasso di genericità e l'astrattezza del suo contenuto nonché l'assenza di riferimento allo svolgimento della domanda per delega di limitandosi a negare di aver ricevuto CP_2 pagamenti da quest'ultimo e ad evidenziare la sussidiarietà della relativa garanzia, così come rilevato dal Tribunale.
Si consideri ancora che dagli atti emerge come la non abbia indicato di CP_1 agire quale mandataria di neppure in via subordinata – peraltro, CP_2 nemmeno basterebbe l'incarico, occorrendo la prove del conferimento del potere di rappresentanza: «[i]n caso di mandato all'incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito. (In applicazione di tale principio – affermato in relazione ad una fattispecie in cui la società attrice, mandataria all'incasso senza rappresentanza dei crediti delle società mandanti, aveva agito in nome proprio senza essere titolare dei diritti che intendeva tutelare giudizialmente
– la S.C. ha confermato decisione con cui il giudice di merito aveva escluso in capo all'attrice sia la legittimazione “ad causam”, sia quella sostanziale)» (Cass. n.
14671 del 2015, in massima;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 674 del
2025) – con la conseguenza che la decisione impugnata non merita censura laddove ha statuito “che tale nuova linea difensiva integri senz'altro modifica della domanda originaria, come tale inammissibile perché tardiva” (cfr. pag.5 sent.).
La S.C. (ex plurimis Cass. sent. 26727/2024) è granitica nel ritenere che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione
pagina 10 di 15 della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”. Quindi una mutatio libelli sarebbe stata possibile solo nel caso in cui gli opponenti-convenuti avessero proposto domande o eccezioni nuove e la domanda fosse stata proposta entro il primo termine assertivo previsto (ratione temporis) dall'art. 183, co VI,
c.p.c.; risultando evidente che gli opponenti né in sede di prima udienza di trattazione né di prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. avessero proposto domande o eccezioni nuove, la BANCA opposta, non avrebbe potuto modificare la domanda, allegando un nuovo fatto costitutivo della pretesa, vale a dire l'incarico o delega che dir si voglia all'incasso nell'interesse di nel contesto di CP_2 una memoria destinata prettamente ad assumere valenza istruttoria.
Correttamente il Tribunale ha, quindi, individuato l'oggetto della comparsa di costituzione, rilevando: “Con tale atto la banca rivendicava il proprio diritto al pagamento dell'intero credito contestando di aver ricevuto pagamenti da parte di
ed evidenziando che si trattava di garanzia sussidiaria attivabile solo CP_2 in caso di perdita definitiva, mentre “Con la II memoria la preso atto CP_1 dell'avvenuta escussione della garanzia come eccepito dagli opponenti, pretende di tenere ferma la sua pretesa per l'intero quale delegata di in forza dei CP_2 rapporti convenzionali con questa conclusi (circa il tenore dei rapporti contrattuali si veda anche la deposizione del teste ”. Tes_1
In sintesi, il regime preclusivo di cui innanzi rende privo di pregio il terzo motivo di appello incidentale.
Peraltro, il Tribunale ha statuito che “Nella fattispecie la garanzia di CP_2 va senz'altro qualificata come contratto autonomo, essendo presente, non solo
[...]
pagina 11 di 15 nel contratto (v. pp. 2, 4 e 6), ma anche nella convenzione – tra la e la CP_1
– (v. p. 3, art., 4, comma 2) la clausola di “pagamento a prima CP_2 richiesta”, la quale è inconfutabilmente idonea a configurare tale tipologia di garanzia (vedi è Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, secondo cui, in linea di principio, l'inserimento nel contratto di clausole “a prima richiesta” di per sé prova che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia), Ciò spiega perché
correttamente, ha pagato in corso di causa il dovuto prima CP_2 dell'esaurimento dell'azione di recupero giudiziale del credito nei confronti del debitore principale da parte della , smentendo così quanto asserito dalla CP_1 circa la natura sussidiaria della garanzia prestata, che sarebbe divenuta CP_1 operante solo ove fosse maturata la c.d. perdita definitiva, malgrado le iniziative prese contro il debitore.
Il rigetto del motivo si riflette inevitabilmente sul motivo di appello principale, con cui gli APPELLANTI lamentano unicamente la mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E' granitico principio giurisprudenziale (cfr. sent. Cass. 10229/2002) secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché, una volta stabilito che – sia pure solo in parte – la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, anche se il pagamento sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione. Ulteriormente, la S.C. ha ribadito che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito.
pagina 12 di 15 Principi, questi, espressi anche nella sentenza n. 21840/2013 della S.C., secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
Del resto, lo stesso art. 653 comma 2 c.p.c. sancisce che “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”.
In sintesi e conclusione, l'appello principale è fondato e va accolto, per cui il decreto ingiuntivo va revocato, essendo stata acquisita la prova dell'estinzione parziale del credito che la vanta verso la debitrice principale , ridotto CP_1 Pt_1 alla minor somma di € 15.159,42, oltre interessi al tasso contrattualmente previsto al saldo effettivo;
al cui pagamento gli appellanti vanno condannati solidalmente, mentre va disatteso il terzo motivo dell'appello incidentale
V. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il primo motivo di appello incidentale, con cui la sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe CP_1 erronea laddove ha dichiarato l'estinzione parziale dell'obbligazione, essendo stato il versamento eseguito dal terzo e non dai debitori, per cui anche in CP_2 virtù di asseriti patti negoziali interni, la avrebbe agito in giudizio quale CP_1
“mandataria per l'incasso per il e che per tale motivo il Parte_5 pagamento effettuato da quest'ultimo non avrebbe modificato il credito originario,
pagina 13 di 15 è infondato per quanto innanzi già illustrato a proposito della tardiva deduzione della circostanza, ciò che assume valore assorbente.
Quanto poi al secondo motivo, con cui la sostiene l'erronea CP_1 rideterminazione del credito della , lo stesso risulta speculare al CP_1 primo motivo, per cui è assorbito dall'esito della decisione di rigetto.
VI. Quanto alle spese di lite.
La Suprema Corte ha affermato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II -
23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).
Può disporsi la compensazione integrale delle spese, considerato che l'azione era stata in origine legittimamente instaurata a tutela di un credito di cui, solo in corso di causa, è stato accertato, e solo in parte, l'intervenuto pagamento a opera di un terzo, risultando così integrata una grave ed eccezionale ragione analoga a quelle contemplate dall'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, a giustificazione della compensazione.
VI Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte APPELLANTE
INCIDENTALE del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni, avverso la sentenza n. 2092/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
5/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 14 di 15 1. ACCOGLIE l'appello principale proposto da società Parte_1 unitamente a e e rigetta l'appello incidentale Parte_2 Parte_3 della Controparte_1
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso in data 10.4.2018;
3) CONDANNA e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore della della Controparte_1 somma di € 15.159,42 in linea capitale oltre interessi al tasso contrattualmente previsto al saldo effettivo;
4) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di Giudizio;
6) DICHIARA che sussistono a carico dell'APPELLANTE incidentale
[...]
i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Controparte_1
Firenze, camera di consiglio dell'8.05.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 279/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
, (C.F. , tutti con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2
Simone Calzolai, (C.F. ); CodiceFiscale_3
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F ,) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Filippo Calamassi, (C.F. ); C.F._4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 2092/2022 resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 05/07/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 In data 11.12.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc. Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in via principale e nel merito, accogliere l'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Firenze n.2092/2022 pubblicata in data 05.07.2022 e non notificata, in accoglimento del motivo esposto nell'atto di citazione in appello e conseguentemente riformare la sentenza disponendo l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta da e e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli attori al pagamento in favore della dell'importo di euro Controparte_1
15.159,42 in linea capitale e respingere l'appello incidentale proposto da
[...] per i motivi già dedotti nelle precedenti note di udienza del Controparte_1
In ogni caso con vittoria di compensi legali e spese dei due gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”;
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“la insiste affinchè sia respinto l'Appello principale Controparte_1 pro utti i motivi in atti appurato che il Giudice di prime cure ha correttamente agito confermando il DI n. 1806/18 e non sussistono presunte ed erronee asserite violazioni di Legge. la insiste altresì nell'accoglimento dell'Appello Controparte_1
Incidentale proposto da quest'ultima per tutti i motivi avanzati in atti poichè nella Sentenza di primo grado contraddistinta dal numero 2092/22 il Magistrato di prime cure ha errato dichiarando estinta parzialmente l'obbligazione pecuniaria che di fatto e di diritto non è stata parzialmente estinta;
vi è stata un'erronea rideterminazione del credito della che non doveva essere rideterminato ed è CP_1 stata rilevata un'erronea e supposta mutatio libelli che allo stato non sussiste poiché la fin dal primo atto introduttivo del Giudizio di primo grado la propria CP_1
Compars stituzione e Risposta ha precisato che eventuali pagamenti parziali effettuati dal non avrebbero modificato le ragioni creditorie dalla stessa”. Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 2092/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il pagina 2 di 15 05/07/2022, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
” - CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso in data 10.4.2018, dando atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo di € 49.409,68;
- ACCERTA che la banca è creditrice a saldo dell'importo di € 15.159,42 CP_1 in linea capitale;
- COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti”
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dalla società
[...] unitamente a e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori della stessa, avverso il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso il 10 aprile 2018, dal Tribunale di Firenze, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di € 64.569,10, oltre interessi e spese come liquidate in decreto, in favore della a titolo di rimborso del Controparte_1 mutuo chirografario n. 3049596/6 contratto da il 9.06.2015. Parte_1
Gli opponenti sulla premessa che: - la aveva stipulato un Parte_1 contratto di finanziamento con la per l'importo di € Controparte_1
70.000,00, da restituire in 60 rate mensili;
- e Parte_2 Parte_3
avevano prestato fideiussione personale in favore di detto istituto di credito
[...] sino a concorrenza dell'importo finanziato di € 70.000,00; - la , Parte_1 inoltre, aveva chiesto ed ottenuto il rilascio di una garanzia, da parte del consorzio
, pari al 50% dell'importo concesso dalla Controparte_2 [...]
a titolo di mutuo alla predetta e che a sua volta la CP_1 Pt_1 [...] aveva prestato una
contro
- Controparte_3 garanzia, rispetto a quella concessa da , impegnandosi a Controparte_2 garantire la somma massima di € 44.800,00; - la società debitrice aveva pagato le rate mensili fino al 1° dicembre 2016; nel merito, contestavano il credito vantato dalla assumendo che i documenti prodotti a fondamento dell'ingiunzione CP_1 de qua non fossero sufficienti a dimostrarlo e che l'importo asseritamente dovuto di € 64.569,10 non fosse effettivamente tale, bensì notevolmente inferiore,
pagina 3 di 15 considerando la garanzia prestata dal e la Parte_5
contro
-garanzia prestata a favore della dalla Pt_1 [...]
Controparte_4
Concludevano quindi gli opponenti affermando che mancasse la prova che la non avesse già riscosso le relative somme di cui alle dette Parte_6 garanzie e che, ove tale circostanza si fosse già verificata, l'eventuale credito dell'opposta dovesse essere rideterminato in misura diversa e inferiore rispetto a quella ingiunta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La Banca convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le domande e ne chiedeva il rigetto perché infondate e non provate. Rivendicava, quindi, la piena legittimità dell'azione per non aver ricevuto somme da parte dei garanti, evidenziando come la garanzia prestata dalla fosse di natura sussidiaria, per cui potesse CP_2 essere escussa solo in caso di mancato recupero giudiziale del credito verso il debitore principale ed i fideiussori.
Nel prosieguo del giudizio, la confermava l'intervenuto pagamento della CP_1 garanzia da parte di e dichiarava di agire anche in rappresentanza CP_2 dello stesso per intervenuti accordi interni. CP_2
La causa istruita con prova documentale e orale è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Il Tribunale per quello che qui ancora rileva ha in sintesi motivato: sui fatti costitutivi del credito ingiunto la aveva documentato il contratto di finanziamento e le garanzie personali CP_1 poste a fondamento dell'azione monitoria per cui il punto non meritava particolare approfondimento;
sull'eccezione di avvenuta escussione della garanzia consortile - difetto di legittimazione della CP_1 la testimonianza di , Presidente della , Testimone_1 Controparte_2
pagina 4 di 15 resa all'udienza del 17.6.2021 confermava l'intervenuto pagamento in data
19.9.2018, con bonifico bancario di € 49.409,68 da parte del in favore CP_2 della , in attuazione della garanzia prestata alla soc. , per CP_1 Pt_1 cui, acquisita la prova dell'estinzione (parziale) del credito vantato dalla CP_1 verso , il residuo dovuto veniva rideterminato in € 15.159,42 (da € Pt_1
64.569,10); erano inoltre da disattendere le allegazioni della sulla qualificazione e CP_1 rilevanza della garanzia prestata da da qualificare come contratto CP_2 autonomo, alla stregua della clausola di “pagamento a prima richiesta” presente non solo nel contratto (v. pp. 2, 4 e 6), ma anche nella convenzione tra la
[...]
e il (v. p. 3, art., 4, comma 2). Ciò spiegava perché CP_1 CP_2
correttamente, avesse pagato in corso di causa il dovuto prima CP_2 dell'esaurimento dell'azione di recupero giudiziale del credito nei confronti del debitore principale;
era pertanto erroneo quanto dedotto dalla circa la natura sussidiaria della CP_1 garanzia prestata, nel senso che essa sarebbe divenuta operante solo ove fosse maturata la c.d. perdita definitiva, malgrado le iniziative prese contro il debitore;
sulla mutatio libelli dedotta dalla CP_1 era ulteriormente da disattendere quanto allegato dalla con la II memoria CP_1 ex art. 183.6 c.p.c., secondo cui la stessa, malgrado l'escussione della garanzia, sarebbe stata legittimata per delega di al recupero dell'intero credito CP_2 nei confronti del debitore, e non solo la parte residua, salva la successiva regolazione dei rapporti economici a seguito della avvenuta riscossione;
tale nuova linea difensiva integrava senz'altro modifica della domanda originaria, come tale inammissibile perché tardiva essendo stata effettuata quando ormai erano già precluse le decadenze processuali assertive di cui agli artt. 167 e 183, VI co. n. 1
c.p.c.; sulla pretesa creditoria pagina 5 di 15 per quant'innanzi detto, certamente la aveva inammissibilmente modificato CP_1 la causa petendi della domanda originaria, con la conseguenza che la sua pretesa andava ridotta alla parte del credito non coperta dal pagamento di CP_2 ossia ad € 15.159,42.
In conseguenza del limitato accoglimento della domanda e quindi della soccombenza reciproca, le spese di lite sono state compensate interamente tra le parti.
II Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) hanno Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la Controparte_1
(di seguito e/o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la
[...] CP_1 suddetta sentenza affidandolo ad un unico motivo:
1) ERRORE NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 653 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato le CP_1 censure mosse dagli APPELLANTI alla sentenza impugnata e proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza in ordine alla dichiarazione di estinzione parziale dell'obbligazione;
2) errata rideterminazione del credito della;
CP_1
3) erroneità nella supposta mutatio libelli.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il termine perentorio per il deposito delle note di pagina 6 di 15 trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'11.12. 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
III Passando alla disamina delle impugnazioni, la Corte ritiene che l'unico motivo dell'appello principale debba essere trattato congiuntamente, in particolare, al terzo motivo dell'appello incidentale, per ragioni di connessione.
Con la critica contenuta nell'unico motivo di gravame gli APPELLANTI, premettendo che la motivazione della decisione impugnata “non è inficiata da errori nel passaggio logico deduttivo compiuto dal Giudice di prime cure, in quanto volto alla dimostrazione dell'importo di cui gli odierni appellanti erano effettivamente debitori (in particolare in punto di raggiunta piena prova del pagamento della maggior parte credito portato in decreto ingiuntivo)”, hanno dedotto che la censura investirebbe il solo dispositivo della sentenza, nella parte in cui si legge (pag. 6 sent.): “Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: conferma il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso in data 10.04.2018, dando atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo di € 49.409,68; accerta che la banca di Cambiano è creditrice a saldo dell'importo di € 15.159,42 in linea capitale;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Secondo gli APPELLANTI tale dispositivo sarebbe “inficiato da un errore di mero diritto relativo all'errata o falsa applicazione dell'art. 653 c.p.c. alla fattispecie concreta […] se l'opposizione è accolta anche solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”. Il Tribunale, pur avendo dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di pagina 7 di 15 causa dell'importo di € 49.409,68 da parte del e accertato che la CP_2 era creditrice a saldo dell'importo di € 15.159,42 in linea capitale, CP_1 inspiegabilmente aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 1806/2018 emesso in data 10.04.2018 compensando le spese di lite.
Tale decisione, quindi, sarebbe erronea in quanto il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e la sentenza avrebbe dovuto contenere la condanna degli
APPELLANTI al pagamento del residuo debito nei confronti della di € CP_1
15.159,42.
La mancata revoca comporterebbe che allo stato permane ancora il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo per l'importo totale di € 64.569,10, comportando un danno per essi APPELLANTI, che non possono veder ridotto l'importo dell'iscrizione ipotecaria presente sul loro bene immobile.
La a sua volta, ha sostenuto la correttezza della decisione laddove ha CP_1 riconosciuto le ragioni creditorie della di cui al DI 1806/18 e che, quindi, il CP_1
Tribunale non avrebbe potuto revocare il decreto ingiuntivo poiché il credito in esso racchiuso era rimasto inalterato e più precisamente certo, liquido ed esigibile, anche dopo l'intervenuto pagamento della garanzia prestata da CP_2
La sentenza impugnata invece sarebbe meritevole di censura relativamente al mancato accoglimento integrale delle legittime ragioni creditorie della CP_1 unitamente alla mancata analisi dei documenti e contratti da essa ritualmente depositati nel corso del procedimento di primo grado, che, ove debitamente analizzati, avrebbero chiarito il tipo di rapporti intercorrenti tra la e il CP_1
e soprattutto impedito l'erronea dichiarazione di estinzione Parte_5 parziale dell'obbligazione e la conseguente erronea rideterminazione del credito della giacché l'intervenuto pagamento del non avrebbe modificato CP_1 Parte_4 in alcun modo l'esposizione debitoria complessiva dei debitori.
pagina 8 di 15 Nello specifico con la critica di cui al terzo motivo di censura la sostiene CP_1
l'erroneità dell'asserita e supposta mutatio libelli statuita dal Magistrato di prime cure (pagina 5 e 6 della sent.) in quanto “la Banca Cambiano non ha esercitato una nuova domanda, al contrario ha ribadito quanto già sancito nelle proprie Difese.
Sul punto appare necessario precisare che la fin dalla propria CP_1
Comparsa di Costituzione e Risposta in primo grado aveva correttamente qualificato e delineato la figura del nonché rilevato che qualunque anche CP_2 ipotetico asserito pagamento dello stesso non avrebbe modificato le legittime ragioni creditori della stessa tutte cristallizzate nel Di Controparte_1 contraddistinto dal numero 1806/18” (cfr. pag.16 cost. app.).
IV. Il motivo d'appello principale è fondato, mentre non lo è il terzo motivo di appello incidentale
La sostiene che non avrebbe esercitato una nuova domanda con la CP_1 seconda memoria ex art. 183 c.p.c., essendosi limitata a ribadire quanto già affermato nei propri atti: “ … tali elementi erano stati eccepiti fin dal primo atto difensivo della la Comparsa di Costituzione e Riposta e più CP_1 precisamente nelle pagine 19, 20, 21, 22 e 24 della stessa nonché ribaditi quale contestazione espresse al documento 1 allegato all'Atto di Citazione in Opposizione
a DI prodotto da controparte e rilevati nelle udienze effettuate. Fin dalla prima difesa perciò la ha eccepito che il rapporto tra il CP_1 Parte_5
e l'istituto erogante è un mero rapporto interno regolato da convenzioni
[...] ritualmente depositate in atti per cui ogni eventuale pagamento effettuato dal
non avrebbe inficiato la posizione debitoria della parte ingiunta” (cfr. Parte_4 comparsa di costituzione in appello, pag.16).
Dell'infondatezza dell'assunto della si ha contezza ove solo si esaminino CP_1 gli scritti difensivi dalla stessa evocati.
pagina 9 di 15 La lunga dissertazione sulla figura del ( di cui alle pagine 19, 20, CP_2
21, 22 e 24, della comparsa di costituzione in primo grado) non apporta alcun giovamento alla tesi dell'appellata, laddove si considerino il tasso di genericità e l'astrattezza del suo contenuto nonché l'assenza di riferimento allo svolgimento della domanda per delega di limitandosi a negare di aver ricevuto CP_2 pagamenti da quest'ultimo e ad evidenziare la sussidiarietà della relativa garanzia, così come rilevato dal Tribunale.
Si consideri ancora che dagli atti emerge come la non abbia indicato di CP_1 agire quale mandataria di neppure in via subordinata – peraltro, CP_2 nemmeno basterebbe l'incarico, occorrendo la prove del conferimento del potere di rappresentanza: «[i]n caso di mandato all'incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito. (In applicazione di tale principio – affermato in relazione ad una fattispecie in cui la società attrice, mandataria all'incasso senza rappresentanza dei crediti delle società mandanti, aveva agito in nome proprio senza essere titolare dei diritti che intendeva tutelare giudizialmente
– la S.C. ha confermato decisione con cui il giudice di merito aveva escluso in capo all'attrice sia la legittimazione “ad causam”, sia quella sostanziale)» (Cass. n.
14671 del 2015, in massima;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 674 del
2025) – con la conseguenza che la decisione impugnata non merita censura laddove ha statuito “che tale nuova linea difensiva integri senz'altro modifica della domanda originaria, come tale inammissibile perché tardiva” (cfr. pag.5 sent.).
La S.C. (ex plurimis Cass. sent. 26727/2024) è granitica nel ritenere che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione
pagina 10 di 15 della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”. Quindi una mutatio libelli sarebbe stata possibile solo nel caso in cui gli opponenti-convenuti avessero proposto domande o eccezioni nuove e la domanda fosse stata proposta entro il primo termine assertivo previsto (ratione temporis) dall'art. 183, co VI,
c.p.c.; risultando evidente che gli opponenti né in sede di prima udienza di trattazione né di prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. avessero proposto domande o eccezioni nuove, la BANCA opposta, non avrebbe potuto modificare la domanda, allegando un nuovo fatto costitutivo della pretesa, vale a dire l'incarico o delega che dir si voglia all'incasso nell'interesse di nel contesto di CP_2 una memoria destinata prettamente ad assumere valenza istruttoria.
Correttamente il Tribunale ha, quindi, individuato l'oggetto della comparsa di costituzione, rilevando: “Con tale atto la banca rivendicava il proprio diritto al pagamento dell'intero credito contestando di aver ricevuto pagamenti da parte di
ed evidenziando che si trattava di garanzia sussidiaria attivabile solo CP_2 in caso di perdita definitiva, mentre “Con la II memoria la preso atto CP_1 dell'avvenuta escussione della garanzia come eccepito dagli opponenti, pretende di tenere ferma la sua pretesa per l'intero quale delegata di in forza dei CP_2 rapporti convenzionali con questa conclusi (circa il tenore dei rapporti contrattuali si veda anche la deposizione del teste ”. Tes_1
In sintesi, il regime preclusivo di cui innanzi rende privo di pregio il terzo motivo di appello incidentale.
Peraltro, il Tribunale ha statuito che “Nella fattispecie la garanzia di CP_2 va senz'altro qualificata come contratto autonomo, essendo presente, non solo
[...]
pagina 11 di 15 nel contratto (v. pp. 2, 4 e 6), ma anche nella convenzione – tra la e la CP_1
– (v. p. 3, art., 4, comma 2) la clausola di “pagamento a prima CP_2 richiesta”, la quale è inconfutabilmente idonea a configurare tale tipologia di garanzia (vedi è Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, secondo cui, in linea di principio, l'inserimento nel contratto di clausole “a prima richiesta” di per sé prova che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia), Ciò spiega perché
correttamente, ha pagato in corso di causa il dovuto prima CP_2 dell'esaurimento dell'azione di recupero giudiziale del credito nei confronti del debitore principale da parte della , smentendo così quanto asserito dalla CP_1 circa la natura sussidiaria della garanzia prestata, che sarebbe divenuta CP_1 operante solo ove fosse maturata la c.d. perdita definitiva, malgrado le iniziative prese contro il debitore.
Il rigetto del motivo si riflette inevitabilmente sul motivo di appello principale, con cui gli APPELLANTI lamentano unicamente la mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E' granitico principio giurisprudenziale (cfr. sent. Cass. 10229/2002) secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché, una volta stabilito che – sia pure solo in parte – la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, anche se il pagamento sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione. Ulteriormente, la S.C. ha ribadito che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito.
pagina 12 di 15 Principi, questi, espressi anche nella sentenza n. 21840/2013 della S.C., secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
Del resto, lo stesso art. 653 comma 2 c.p.c. sancisce che “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”.
In sintesi e conclusione, l'appello principale è fondato e va accolto, per cui il decreto ingiuntivo va revocato, essendo stata acquisita la prova dell'estinzione parziale del credito che la vanta verso la debitrice principale , ridotto CP_1 Pt_1 alla minor somma di € 15.159,42, oltre interessi al tasso contrattualmente previsto al saldo effettivo;
al cui pagamento gli appellanti vanno condannati solidalmente, mentre va disatteso il terzo motivo dell'appello incidentale
V. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il primo motivo di appello incidentale, con cui la sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe CP_1 erronea laddove ha dichiarato l'estinzione parziale dell'obbligazione, essendo stato il versamento eseguito dal terzo e non dai debitori, per cui anche in CP_2 virtù di asseriti patti negoziali interni, la avrebbe agito in giudizio quale CP_1
“mandataria per l'incasso per il e che per tale motivo il Parte_5 pagamento effettuato da quest'ultimo non avrebbe modificato il credito originario,
pagina 13 di 15 è infondato per quanto innanzi già illustrato a proposito della tardiva deduzione della circostanza, ciò che assume valore assorbente.
Quanto poi al secondo motivo, con cui la sostiene l'erronea CP_1 rideterminazione del credito della , lo stesso risulta speculare al CP_1 primo motivo, per cui è assorbito dall'esito della decisione di rigetto.
VI. Quanto alle spese di lite.
La Suprema Corte ha affermato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II -
23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).
Può disporsi la compensazione integrale delle spese, considerato che l'azione era stata in origine legittimamente instaurata a tutela di un credito di cui, solo in corso di causa, è stato accertato, e solo in parte, l'intervenuto pagamento a opera di un terzo, risultando così integrata una grave ed eccezionale ragione analoga a quelle contemplate dall'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, a giustificazione della compensazione.
VI Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte APPELLANTE
INCIDENTALE del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni, avverso la sentenza n. 2092/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
5/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 14 di 15 1. ACCOGLIE l'appello principale proposto da società Parte_1 unitamente a e e rigetta l'appello incidentale Parte_2 Parte_3 della Controparte_1
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1806/2018, emesso in data 10.4.2018;
3) CONDANNA e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore della della Controparte_1 somma di € 15.159,42 in linea capitale oltre interessi al tasso contrattualmente previsto al saldo effettivo;
4) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di Giudizio;
6) DICHIARA che sussistono a carico dell'APPELLANTE incidentale
[...]
i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Controparte_1
Firenze, camera di consiglio dell'8.05.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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