Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392-1/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1392-1/2022 di modifica di ordinanza presidenziale divorzile promossa da:
Parte_1 con l'Avv. Andreina Gili Parte Ricorrente contro
Controparte_1 con l'Avv. Mariacristina Oreglia Parte resistente
* * * Il Giudice Istruttore, Rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza ex art 709 ter cpc di modifica dell'ordinanza presidenziale divorzile da riqualificarsi nelle forme ex art. 4 comma 8 penultimo inciso L. 898/1970 ratione temporis vigente (“.. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore”), istanza del seguente letterale tenore: “(…) Con provvedimento del 18 marzo 2023, il Presidente in parziale modifica alla sentenza di separazione, disponeva assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne di euro 200,00= Per_1 mensili con decorrenza dal mese di aprile 2024 (rectius 2023) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche sportive come da Protocollo di Intesa Tribunale di Ivrea del 24 giugno 2016 e per la moglie contributo al mantenimento di euro 100,00= mensili sempre condecorrenza dal mese di aprile 2024 (rectius 2023) confermando l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (doc. 1); Rimetteva le parti nanti al G I dott. e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al Persona_2 medesimo. Successivamente il fascicolo veniva assegnato a nuovo G.I. dott. che a scioglimento della riserva assunta a Per_3 seguito del deposito di memorie istruttorie ex art. 183 VI co. cpc fissava udienza per l'assunzione delle prove per il giorno 8 maggio 2025 dando atto di come non fosse possibile disporre l'esibizione ex art. 210 cpc di documentazione attestante l'attività lavorativa del figlio delle parti (doc. 2); Persona_4 a seguito di tale ordinanza il tramite il proprio legale PEC alla società con sede in Controparte_2 Genova (doc. 3) che in un primo momento veniva disattesa e successivamente al sollecito veniva riscontrata con riscontro negativo per via della privacy (cfr doc. 3 già prodotto); Nel mese di novembre 2023 il figlio inviava al padre copia busta paga per motivi Persona_4 Parte_1 assicurativi oscurando le voci numeriche (doc. 4 e 5); da tale busta si rileva come il figlio risultasse già assunto alle dipendenze della al mese di gennaio 2023 Controparte_2 per cui in data antecedente all'ordinanza presidenziale (cfr. doc. 5 già prodotto); Successivamente nel mese di ottobre 2024 il padre invitava il figlio al compleanno della zia e lo stesso declinava invito in quanto doveva lavorare (doc. 6) come da sms intercorsi tra le parti;
In data 28 ottobre 2024 lo scrivente legale inviava per conto del sig. raccomandata a.r. chiedendo al figlio Parte_1 riscontro in ordine all'attività lavorativa dal medesimo svolta (doc. 7); Tale missiva restava tuttavia prova di riscontro nonostante sia stata consegnata in data 6 novembre 2024 (cfr. doc.7 già prodotto). Stante il mancato riscontro, lo scrivente legale inviava altra missiva comunicando la sospensione temporanea del contributo al mantenimento in favore del figlio e il deposito di istanza di modifica del provvedimento presidenziale (doc. 8 prodotto). Anche tale missiva regolarmente ritirata in data 3 dicembre 2024 rimaneva senza esito (cfr. doc 8 già prodotto). Alla luce di quanto ut supra indicato e prodotto tenuto conto che con ordinanza della S.C. 3769 dell'8 febbraio 2023 si stabilisce che ..il figlio maggiorenne perde il diritto di mantenimento se inizia a svolgere un lavoro anche solo dal carattere stagionale o a tempo determinato e indipendentemente dalla tipologia di lavoro scelto…appare di tutta evidenza e documentato come il figlio maggiorenne volga regolare attività lavorativa presso la società a Persona_4 Controparte_2 oltre un anno a tempo indeterminato con uno stipendio più che adeguato come risulta anche dai messaggi intercorsi tra le parti (ndr il figlio è iscritto anche all'Università online e non ha mai chiesto al padre di contribuire alle spese in quanto riferisce di
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-- Rilevato che il GI ha provocato il contraddittorio cartolare e parte resistente ha controdedotto in ordine alle richieste attoree depositando le seguenti conclusioni: “(…) In via istruttoria:
• Valutare e/o desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. dall'inadempimento avversario all'ordine che codesto On. Tribunale le ha già rivolto in data 31/8/2024, come anche dedotto nel capitolo “(24)” supra elencato.
• Ordinare al Comune di Borgaro e/o al Servizio Sociale di Borgaro e/o alla C.R.I. di cui al Comune di Borgaro di depositare/esibire/allegare documentazione attestante la quantità e/o il valore economico dei pacchi alimentari che sono stati consegnati ad oggi alla signora che vive nella casa coniugale unitamente al figlio. CP_1
• Con riserva di quant'altro dedurre e/o capitolare e/o allegare e/o instare e/o produrre. Nel merito: In via principale,
➢ Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra dedotte in fatto ed in diritto, l'infondatezza delle domande spiegate da controparte, e per l'effetto
➢ Rigettare / respingere / disattendere tutte le domande ex adverso formulate, e per l'effetto
➢ Confermare l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi ivi presenti alla signora , che ivi Controparte_1 seguiterà risiedere unitamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e studente universitario, nonché
➢Confermare l'adverso obbligo di mantenimento del predetto figlio nella misura instata con memoria ex art. 183, 6°co., n°1 c.p.c. ovvero, ed in subordine, nella misura di €200,00al mese e di cui all'Ordinanza Presidenziale del 18/03/2023, ovvero, ed in via di ulteriore subordine, in altra misura che venga eventualmente ritenuta dalla , con decorrenza Controparte_3 dalla data dell'indebita sospensione alla contribuzione al mantenimento del figlio, che il signor ha operato Parte_1 a far data da dicembre 2024 compreso, ovvero con decorrenza che verrà individuata dalla;
Controparte_3
➢ In ogni caso, quivi prudentemente richiamando per il resto tutte le già tolte e rassegnate conclusioni nell'interesse della signora CP_1 In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che non venga accolta la domanda supra spiegata in via principale, e che venga pertanto accolta la domanda avversaria di revoca dell'assegnazione della casa coniugale,
➢ Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra dedotte, ed anche alla luce di quanto disposto dall' art.5 L. 898/1970, l'irrimediabile stato di indigenza della signora e per l'effetto, ed a fronte dell'eventuale e quivi disvoluta revoca del CP_1 provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla convenuta ed al figlio, ordinare e disporre, per le ragioni supra dedotte, che il signor corrisponda alla signora il mensile importo di €700,00a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, salvo veriore importo ritenuto dovuto da codesto On. Tribunale, con applicazione di annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché
➢ Ordinare e disporre, per le ragioni supra dedotte, che alla signora venga concesso un lasso temporale di almeno CP_1 dodici mesi per l'eventuale – e quivi disvoluto – rilascio dell'anzidetta casa coniugale, trattandosi di tempistica minima necessaria al fine di consentirle il reperimento e pagamento di una nuova soluzione abitativa, nonché al fine di avere la liquidità e tempo necessari al versamento di deposito cauzionale ed al trasloco dei beni/arredi/elementi di arredo/stoviglie di cui alla suddetta casa coniugale. In orni caso con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge. Salvis iuribus.”
Pagina 2 - Rilevato che Parte ricorrente ha depositato in atti sub doc. 5 una busta paga emessa da nei CP_2 Co confronti di nato il [...] (non vi è contestazione sulla provenienza da nei confronti di Persona_4
in cui si può esclusivamente leggere per quanto in questa sede specifica rilevi che trattasi di Part time al Persona_4 62,50% (no full time) a tempo determinato, con paga base 778,59 – contig. 515,42;
- Rilevato che al 8.5.2025 è inoltre fissata udienza per escussione prove orali sui fatti oggetto diretto di lite devolvenda al collegio e ritenuto che allo stato sia raggiunta la sola prova in ordine all'ingresso nel mondo del lavoro del figlio senza ulteriori specificazioni precise che ne consentano allo stato dimostrato il completo raggiungimento della piena autonomia economica;
- Ritenuto per l'effetto doversi allo stato accogliere la sola richiesta subordinata di parte resistente in ordine alla diminuzione dell'assegno per il figlio, da quantificarsi in € 85,00 mensili.
P.Q.M.
Il Giudice istruttore pronunciando in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale divorzile in atti ex art. 4 comma 8 Legge 898/1970 invariata nel resto, ogni altra domanda istanza deduzione eccezione rigettate dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito dell'istanza di modifica di ordinanza presidenziale divorzile - e dunque da gennaio 2025 incluso - il padre debba versare alla madre per il mantenimento del figlio € 85,00 mensili entro il 5 di ogni mese rivalutabile agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Spese di lite al definitivo. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Ivrea, 8.4.2025 Il Giudice istruttore (Dott. Alberto Angelo Balzani)
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