Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 644-1/2023 R.G., avente per oggetto: scioglimento comunione legale;
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Sebastiano GIUNTA;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria C.F._2
Grazia ARICO';
APPELLATA
All'udienza del 21.1.2025, la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza definitiva n. 887/2024 del 24.5.2024 resa in questo giudizio, questa
Corte, in riforma della sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Siracusa appellata da ha così provveduto: Parte_1
“-dispone lo scioglimento della comunione inter partes limitatamente all'immobile di via Curiel n. 4, da attuarsi mediante vendita all'incanto, al passaggio in CP_2
giudicato della presente pronuncia;
1
Marina, Piano T-1, e Piano T;
-dispone con separata ordinanza in ordine al compimento delle ulteriori operazioni divisionali;
-liquida le spese processuali sostenute nel giudizio di primo grado da ciascuna delle due parti, e in complessivi euro 7.616,00 Controparte_1 Parte_1
per compensi per ciascuno, di cui euro 1.701,00 per fase studio, € 1204,00 fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria, € 2905,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone le predette spese processuali, oltre a quelle della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, liquidate come in atti, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote;
-condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1
processuali di questo grado di giudizio relative alla difesa di che Parte_1
liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi, di cui 2058,00 per fase studio, €
1418,00 per fase introduttiva e € 3470,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. “
La causa veniva dunque rinviata solo per le operazioni divisionali relative alla comunione esistente sul bene immobile indicato in sentenza, e in particolare per la determinazione delle modalità della vendita all'esito del passaggio in giudicato della sentenza.
***
Ciò premesso, va osservato che è pacifico in giurisprudenza ritenere che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale già
prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia in precedenza richiesta;
le circostanze sopraggiunte devono riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da
2 tutte le parti, perché ove su di esse sorga contrasto, nessuna conseguenza giuridica può
derivarne ai fini della predetta cessazione.
Orbene, i difensori di entrambe le parti, alla udienza del 21.1.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine al sub procedimento relativo alla divisione del garage, e hanno chiesto di conseguenza di dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine al sub procedimento in oggetto, con compensazione delle relative spese.
Indi, pur in difetto di formale rinuncia, questa Corte non può far altro che rilevare il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio per le materiali operazioni divisionali, e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Non va emessa alcuna statuizione in ordine a ulteriori spese processuali, essendo state le stesse già definitivamente regolate con la sentenza che ha definitivamente esaurito ogni questione contenziosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 18.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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