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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RD, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'1 Luglio 2025 e il 24 Settembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 10 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 143 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da la signora , nata ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella Piazza Vittorio Pozzo n. 6, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Porto Empedocle, nella via Agrigento n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Antonietta Scaletta e Adriano Scaletta, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e apposta in calce al ricorso depositato il 16/01/2025,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo
1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'1 Luglio 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'1 Luglio 2025 e il 24
Settembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dalla ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa , nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui è affetta la signora sono tali da renderla invalida Parte_1
civile in misura pari al 60%. Ragion per cui, non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento a suo favore del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e successiva risposta alle controdeduzioni prodotte dal legale della istante). Quindi, non ricorrono a favore della ricorrente i presupposti di natura sanitaria dalla legge appena richiamata per accedere al beneficio richiesto.
2 Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, la signora Pt_1
ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise
[...]
ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, la ricorrente ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, a prescindere da una prescrizione medica rilasciata il 4 Dicembre 2024 dallo specialista che la ha in cura, la signora non ha versato agli atti di causa nessun Parte_1
nuovo documento di tipo sanitario attestante un aggravamento delle patologie da cui è affetta, verificatosi successivamente al deposito della richiamata C.T.U.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla istante.
La ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1
avendo essa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.
L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 la Dott.ssa Barbara RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 10 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara RD
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