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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5834/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5834/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni Varcaro e Carlotta Farnitano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina CP_1
Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 e premettevano di avere contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Fidenza (PR), il 16 marzo 2013, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 settembre 2013 e il 9 novembre 2015) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, precisando, al riguardo, l'intervenuto allontanamento di dalla casa familiare (del dicembre 2023) in esecuzione di una misura cautelare e la Parte_1 celebrazione di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni (conclusosi con un provvedimento di archiviazione), nonché fornendo indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle visite paterne, alle contribuzioni destinate al mantenimento della pagina 1 di 2 prole, all'assegnazione della casa coniugale e ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti e alla incontroversa cessazione del legame di coabitazione da circa un anno, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione e di determinazione dei tempi e dei modi di permanenza con ciascun genitore, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità e conforme alle conclusioni illustrate dai Servizi Sociali nella relazione del 12 aprile 2024.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Fidenza (PR), il 16 marzo 2013, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 3, p. I, serie - anno 2013.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 30 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fidenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, anche ai Servizi Sociali (
[...]
) affinché vogliano verificare l'opportunità di proseguire un monitoraggio e un sostegno del CP_2 nucleo familiare.
Così deciso in Parma il 10 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5834/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni Varcaro e Carlotta Farnitano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina CP_1
Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 e premettevano di avere contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Fidenza (PR), il 16 marzo 2013, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 settembre 2013 e il 9 novembre 2015) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, precisando, al riguardo, l'intervenuto allontanamento di dalla casa familiare (del dicembre 2023) in esecuzione di una misura cautelare e la Parte_1 celebrazione di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni (conclusosi con un provvedimento di archiviazione), nonché fornendo indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle visite paterne, alle contribuzioni destinate al mantenimento della pagina 1 di 2 prole, all'assegnazione della casa coniugale e ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti e alla incontroversa cessazione del legame di coabitazione da circa un anno, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione e di determinazione dei tempi e dei modi di permanenza con ciascun genitore, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità e conforme alle conclusioni illustrate dai Servizi Sociali nella relazione del 12 aprile 2024.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Fidenza (PR), il 16 marzo 2013, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 3, p. I, serie - anno 2013.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 30 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fidenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, anche ai Servizi Sociali (
[...]
) affinché vogliano verificare l'opportunità di proseguire un monitoraggio e un sostegno del CP_2 nucleo familiare.
Così deciso in Parma il 10 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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