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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1210 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTORELLA DONATELLA
e
IT RG (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
MARTORELLA DONATELLA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04/04/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13/10/2001 in CI Marina (LI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CI Marina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 2 Serie A n. 4.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CI Marina (LI) il 13/10/2001 tra e IT RG, trascritto nei registri dello stato Parte_1 civile del Comune di CI Marina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 2 Serie A n 4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la casa coniugale ubicata nel Comune di CI Marina Loc. La Vecchia n. 10 di esclusiva proprietà della IG.ra continuerà ad essere abitata dalla medesima insieme ai figli, Parte_1 con quanto nella stessa contenuto;
2. la IG.ra continuerà a pagare integralmente il mutuo ipotecario per un Parte_1 ammontate complessivo pari ad €. 120.143,00 con scadenza 30 Aprile 2040 con rata mensile di
€. 660,00 circa;
3. l'auto modello Fiat 500 X tg. FE 688 LK di proprietà esclusiva della IG.ra acquistata Pt_1 con un finanziamento ancora pendente e che continuerà ad essere pagato dalla stessa, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima;
4. i figli ormai maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, continueranno ad abitare insieme alla madre mantenendo costanti rapporti con il padre;
5. il IG. GA rimetterà a di contributo al mantenimento ordinario per i figli la somma Pt_2 di €. 700,00-settecento, 00 (€.350,00 mensili a figlio) oltre rivalutazione ISTAT annuale entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario da eseguire sul conto corrente personale della IG.ra alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT47 H 05034 70710 Parte_1
000000141071 BPM filiale di CI Marina. La quota parte del 50% e pari ad €. 350,00 verrà rimessa dalla IG.ra irettamente alla figlia per fare fronte alle spese ordinarie (spesa Pt_1 Per_1 etc) su Firenze. Tale contributo verrà integralmente rimesso fino a quando i ragazzi non saranno economicamente autosufficienti, mentre saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie ossia: spese di locazione dell'immobile su Firenze per gli studi di Per_1 tasse universitarie, libri e abbonamenti per mezzi di trasporto e le spese ludico-sportive, spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, così come previsto nelle linee guida del CNF del 29 novembre 2017;
6. i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e dunque di non avere tra di essi necessità di mantenimento e di avere definito reciprocamente ogni rapporto economico- finanziario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di CI Marina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 22.5.2025
Il Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino
La Presidente
dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1210 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTORELLA DONATELLA
e
IT RG (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
MARTORELLA DONATELLA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04/04/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13/10/2001 in CI Marina (LI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CI Marina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 2 Serie A n. 4.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CI Marina (LI) il 13/10/2001 tra e IT RG, trascritto nei registri dello stato Parte_1 civile del Comune di CI Marina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 2 Serie A n 4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la casa coniugale ubicata nel Comune di CI Marina Loc. La Vecchia n. 10 di esclusiva proprietà della IG.ra continuerà ad essere abitata dalla medesima insieme ai figli, Parte_1 con quanto nella stessa contenuto;
2. la IG.ra continuerà a pagare integralmente il mutuo ipotecario per un Parte_1 ammontate complessivo pari ad €. 120.143,00 con scadenza 30 Aprile 2040 con rata mensile di
€. 660,00 circa;
3. l'auto modello Fiat 500 X tg. FE 688 LK di proprietà esclusiva della IG.ra acquistata Pt_1 con un finanziamento ancora pendente e che continuerà ad essere pagato dalla stessa, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima;
4. i figli ormai maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, continueranno ad abitare insieme alla madre mantenendo costanti rapporti con il padre;
5. il IG. GA rimetterà a di contributo al mantenimento ordinario per i figli la somma Pt_2 di €. 700,00-settecento, 00 (€.350,00 mensili a figlio) oltre rivalutazione ISTAT annuale entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario da eseguire sul conto corrente personale della IG.ra alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT47 H 05034 70710 Parte_1
000000141071 BPM filiale di CI Marina. La quota parte del 50% e pari ad €. 350,00 verrà rimessa dalla IG.ra irettamente alla figlia per fare fronte alle spese ordinarie (spesa Pt_1 Per_1 etc) su Firenze. Tale contributo verrà integralmente rimesso fino a quando i ragazzi non saranno economicamente autosufficienti, mentre saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie ossia: spese di locazione dell'immobile su Firenze per gli studi di Per_1 tasse universitarie, libri e abbonamenti per mezzi di trasporto e le spese ludico-sportive, spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, così come previsto nelle linee guida del CNF del 29 novembre 2017;
6. i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e dunque di non avere tra di essi necessità di mantenimento e di avere definito reciprocamente ogni rapporto economico- finanziario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di CI Marina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 22.5.2025
Il Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino
La Presidente
dott.ssa Azzurra Fodra