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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2282 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gerardi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Capasso, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 2.05.2024, Parte_1
avanzava cumulativamente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in PI TE (CE) il 30.09.2012, Controparte_1
Per_ rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (18.07.2017) e formulando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi CP_1
e autorizzandoli a vivere separati;
[...] Parte_1 2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) stabilire che la casa coniugale sita in Via Mura dei Francesi n. 195/S è assegnata alla
Sig.ra presso la quale è collocata la figlia minore, con ogni arredo e corredo;
e, per Pt_1
l'effetto, disporre che l'altro coniuge se ne allontani entro 20 giorni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale;
5) stabilire che entrambi i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il Per_2
domicilio sito nell'attuale abitazione familiare sita in Ciampino (RM), Via Mura dei Francesi n.
195/S (Palazzina n. 28);
6) stabilire che il genitore non collocatario, ossia il Sig. , potrà vedere la Controparte_1
figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola (o in mancanza dalle 15:00) fino alle ore 21:00, nei giorni che dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo in base ai rispettivi turni di lavoro e alle esigenze di entrambi, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18:00 del venerdì) e sino alle 21:00 della domenica;
10 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: quattro giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7) stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, il Sig. corrisponderà alla CP_1
Sig.ra l'importo mensile di Euro 300,00 (trecento/00), anticipatamente ed entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie ossia mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2024 si costituiva in giudizio
, il quale rappresentava di aver raggiunto con la controparte un accordo idoneo a Controparte_1
definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 2.12.2024 la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda divorzile proposta in questa sede ed entrambe le parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
3. Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ci vivrà con la figlia minore Parte_1
Per_
.
4. Porre a carico di un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo Controparte_1
di concorso al mantenimento della figlia da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese a partire dal mese di Gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri. Il predetto contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
5. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà previo accordo con la madre almeno 24 ore prima. In difetto il padre vedrà e terrà con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 16:30 del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 16:30 sino alle ore 21:00 ; durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la figlia trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
7. Il sig. lascerà la casa coniugale entro 30 (trenta) giorni dall'udienza del Controparte_1
02 dicembre 2024 portando via con sé solo i propri effetti personali.
8. Le parti concordano che il mutuo gravante sulla casa familiare sita in Ciampino (RM) in
Via Mura dei Francesi 195, di proprietà di entrambi al 50%, sarà corrisposto da entrambi al 50%. A tal fine resterà aperto il conto corrente cointestato n. Parte_2
100571549151, sul quale, mensilmente, i Sig.ri e verseranno la loro quota pari ad CP_1 Pt_1
½ entro e non oltre il giorno 26 di ogni mese.
9. A partire dal mese di gennaio 2025 l'Assegno Unico familiare, al momento intestato al Sig.
, verrà percepito da entrambi i coniugi al 50%, pertanto, prima di tale data, i coniugi si CP_1
obbligano a effettuare le necessarie pratiche amministrative volte a richiedere il predetto
Assegno Unico al 50%.
10. La macchina Panda di proprietà del marito resterà in uso e godimento di quest'ultimo a partire dal giorno 30 Novembre 2024. Fino a tale data potrà essere utilizzata dalla moglie la quale, sino e non oltre il 30 novembre 2024, si impegna a pagare la rata di finanziamento. A tale ultimo proposito la Sig.ra dopo aver provveduto a pagare la rata del mese di Parte_1
novembre, revocherà l'autorizzazione rilasciata al proprio istituto di credito volta ad accettare gli ordini di addebito provenienti dalla società finanziaria Agos e pertanto il Sig. si CP_1
obbliga a sottoscrivere un nuovo mandato SDD o SEPA fornendo alla società finanziaria Agos gli estremi del proprio conto corrente e l'autorizzazione a effettuare su di esso gli addebiti diretti della rata mensile.
11. I coniugi riconoscono espressamente che tutte le rate condominiali scadute e non pagate, fino al momento dell'allontanamento del Sig. dalla casa coniugale, saranno corrisposte CP_1
da entrambi al 50%.
12. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro,
14. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà.”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sia con riguardo agli aspetti non patrimoniali sia avuto riguardo agli aspetti patrimoniali scaturenti dalla crisi del rapporto coniugale, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2282/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
TE (CE) il 27.10.1983 (C.F.: ), e , nato a [...]F._1 Controparte_1
EA (CE) il 24.04.1985 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
PI TE (CE) il 30.09.2012;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
PI TE (anno 2012, n. 43, parte II, serie A);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2282 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gerardi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Capasso, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 2.05.2024, Parte_1
avanzava cumulativamente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in PI TE (CE) il 30.09.2012, Controparte_1
Per_ rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (18.07.2017) e formulando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi CP_1
e autorizzandoli a vivere separati;
[...] Parte_1 2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) stabilire che la casa coniugale sita in Via Mura dei Francesi n. 195/S è assegnata alla
Sig.ra presso la quale è collocata la figlia minore, con ogni arredo e corredo;
e, per Pt_1
l'effetto, disporre che l'altro coniuge se ne allontani entro 20 giorni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale;
5) stabilire che entrambi i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il Per_2
domicilio sito nell'attuale abitazione familiare sita in Ciampino (RM), Via Mura dei Francesi n.
195/S (Palazzina n. 28);
6) stabilire che il genitore non collocatario, ossia il Sig. , potrà vedere la Controparte_1
figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola (o in mancanza dalle 15:00) fino alle ore 21:00, nei giorni che dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo in base ai rispettivi turni di lavoro e alle esigenze di entrambi, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18:00 del venerdì) e sino alle 21:00 della domenica;
10 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: quattro giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7) stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, il Sig. corrisponderà alla CP_1
Sig.ra l'importo mensile di Euro 300,00 (trecento/00), anticipatamente ed entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie ossia mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2024 si costituiva in giudizio
, il quale rappresentava di aver raggiunto con la controparte un accordo idoneo a Controparte_1
definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 2.12.2024 la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda divorzile proposta in questa sede ed entrambe le parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
3. Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ci vivrà con la figlia minore Parte_1
Per_
.
4. Porre a carico di un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo Controparte_1
di concorso al mantenimento della figlia da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese a partire dal mese di Gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri. Il predetto contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
5. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà previo accordo con la madre almeno 24 ore prima. In difetto il padre vedrà e terrà con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 16:30 del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 16:30 sino alle ore 21:00 ; durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la figlia trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
7. Il sig. lascerà la casa coniugale entro 30 (trenta) giorni dall'udienza del Controparte_1
02 dicembre 2024 portando via con sé solo i propri effetti personali.
8. Le parti concordano che il mutuo gravante sulla casa familiare sita in Ciampino (RM) in
Via Mura dei Francesi 195, di proprietà di entrambi al 50%, sarà corrisposto da entrambi al 50%. A tal fine resterà aperto il conto corrente cointestato n. Parte_2
100571549151, sul quale, mensilmente, i Sig.ri e verseranno la loro quota pari ad CP_1 Pt_1
½ entro e non oltre il giorno 26 di ogni mese.
9. A partire dal mese di gennaio 2025 l'Assegno Unico familiare, al momento intestato al Sig.
, verrà percepito da entrambi i coniugi al 50%, pertanto, prima di tale data, i coniugi si CP_1
obbligano a effettuare le necessarie pratiche amministrative volte a richiedere il predetto
Assegno Unico al 50%.
10. La macchina Panda di proprietà del marito resterà in uso e godimento di quest'ultimo a partire dal giorno 30 Novembre 2024. Fino a tale data potrà essere utilizzata dalla moglie la quale, sino e non oltre il 30 novembre 2024, si impegna a pagare la rata di finanziamento. A tale ultimo proposito la Sig.ra dopo aver provveduto a pagare la rata del mese di Parte_1
novembre, revocherà l'autorizzazione rilasciata al proprio istituto di credito volta ad accettare gli ordini di addebito provenienti dalla società finanziaria Agos e pertanto il Sig. si CP_1
obbliga a sottoscrivere un nuovo mandato SDD o SEPA fornendo alla società finanziaria Agos gli estremi del proprio conto corrente e l'autorizzazione a effettuare su di esso gli addebiti diretti della rata mensile.
11. I coniugi riconoscono espressamente che tutte le rate condominiali scadute e non pagate, fino al momento dell'allontanamento del Sig. dalla casa coniugale, saranno corrisposte CP_1
da entrambi al 50%.
12. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro,
14. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà.”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sia con riguardo agli aspetti non patrimoniali sia avuto riguardo agli aspetti patrimoniali scaturenti dalla crisi del rapporto coniugale, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2282/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
TE (CE) il 27.10.1983 (C.F.: ), e , nato a [...]F._1 Controparte_1
EA (CE) il 24.04.1985 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
PI TE (CE) il 30.09.2012;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
PI TE (anno 2012, n. 43, parte II, serie A);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi