Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere relatore
Dott.Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del
15.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.529/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Aversa presso lo studio dell'Avv. Paolo Parte_1
Galluccio, dal quale è rappresentato e difeso
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 CP_ presso la sede regionale dell per la e rappresentato e difeso, CP_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e
Gianluca Tellone
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.04.2023 innanzi al Tribunale di Napoli – sezione lavoro e CP_ previdenza – convenne in giudizio l esponendo di aver lavorato per Parte_1 CP_ conto e alle dipendenze del predetto , presso diverse sedi (e da ultimo presso l ), con inquadramento nella cat. C - Posizione 4, dal 29.08.1988 Controparte_4 sino all11.11.2022, data in cui gli era stato intimato il licenziamento senza preavviso con determinazione n.61/22 (ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 11, comma 1 con l'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina, che trova riscontro nell'art. 43 comma 9, punto 2, e comma 10 del CCNL 2019 - 2021 Comparto
Funzioni Centrali) per aver effettuato massivi e ripetuti accessi, non autorizzati, alle banche dati dell'Istituto, con particolare riferimento ad anagrafiche pin, riguardanti anche utenti residenti al di fuori del bacino d'utenza della sede di sua appartenza, abusando in CP_ tal modo della sua qualità di dipendente .
1
Chiese, pertanto, volersi dichiarare l'illegittimità, inefficacia e nullità del licenziamento impugnato e per l'effetto ordinare all'Istituto di reintegrarlo nel posto precedentemente occupato, condannando il predetto datore di lavoro al pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegrazione;
in subordine, rideterminare la sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Costituitasi, controparte eccepì la sussistenza dei fatti addebitati, deducendo la sussistenza della giusta causa di licenziamento e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con sentenza n.5486/2023, pubblicata in data 02.11.2023, il primo giudice rigettò il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la parte soccombente con ricorso depositato l'08.03.2024, chiedendo a questa Corte – previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento - l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l appellato, eccependo l'infondatezza dell'appello e concludendo CP_5 per il rigetto dell'odierno gravame con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appello non merita accoglimento e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo d'appello censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto sussistente l'irritualità del procedimento disciplinare sia per mancanza di immediatezza di esso sia per mancanza di specificità della contestazione.
In particolare, eccepisce che la contestazione contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado, non è avvenuta in data 26.07. 2022, ma a tutto voler concedere, in data 23.06.2022 quando il era stato interrogato sui fatti oggetto della Pt_1 successiva contestazione, tenendo conto comunque che già in data 16.06.2022 era
2 iniziato l'accertamento ispettivo da parte degli ispettori Dottori Quaranta e Per_1
. Persona_2
Eccepisce, altresì, che il suo interrogatorio era stato effettuato senza alcuna formale convocazione preventiva sui motivi e/o ragioni di essa, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa.
Tali doglianze non sono fondate.
Previamente giova ricordare i fatti storici - pacifici tra le parti - relativi al procedimento disciplinare che ha poi condotto al licenziamento di . Parte_1
Con email del 14.06.2022 la Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione
(di seguito , nella persona del dott. , aveva segnalato alla dott.ssa CP_6 Persona_3
, Dirigente pro-tempore della Funzione Ispettiva, accessi massivi Persona_4 effettuati ai dati personali di utenti residenti al di fuori dell'area provinciale di competenza dell'Agenzia ove il prestava la sua attività lavorativa, dando in tal CP_7 Pt_1 modo avvio alle indagini ispettive necessarie ad acquisire la piena conoscenza dei fatti.
Le suddette indagini - che hanno comportato il coinvolgimento a più riprese della CP_6
l'interessamento del Direttore pro tempore della Filiale metropolitana di Napoli dott.
, l'interrogazione delle dott.sse e Persona_5 Persona_6 Persona_7 dell , l'interrogazione del dipendente, l'estrazione l'esame e Controparte_8
l'incrocio di dati - si sono concluse in data 30.06.2022.
In data 05.07.2022 la Dirigente pro-tempore dell , dott.ssa , CP_9 Persona_4 ha trasmesso la segnalazione disciplinare all'UPD, nel rispetto del termine di 10 giorni, dalla piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, previsto dall'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
L'istruttoria ispettiva, che ha portato alla piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, si è conclusa dunque in data 05.07.2022 con la redazione della relazione denominata inchiesta n.560.
In particolare, l'Ufficio Ispettorato con nota n.0000396 del 05.07.2022 ha trasmesso all'UPD la relazione ispettiva (inchiesta n.560) concernente l'esito degli accertamenti effettuati e l'UPD, ha poi provveduto a notificare al dipendente la contestazione di addebito in data 26.07.2022, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 13 del D.lgs. n.75 del
2017.
L'11.11.2022 l'UPD, nel rispetto del secondo termine di 120 giorni dalla contestazione, ha poi concluso il procedimento disciplinare.
Ricostruiti i fatti, si rammenti che in materia di licenziamento disciplinare la Corte di
Cassazione ha più volte affrontato la questione del “dies a quo” per la legittima contestazione dell'addebito, in relazione alle indagini istruttorie interne o esterne
3 all'azienda, ritenendo che il termine per la contestazione disciplinare decorra dal momento in cui l'organo competente per il procedimento disciplinare, spesso l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinare (UPD), riceva una “notizia di infrazione” sufficientemente dettagliata da consentire l'avvio corretto del procedimento.
Questo principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte secondo cui il termine per la contestazione va calcolato dal momento in cui l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, contenenti informazioni tali da permettere l'avvio del procedimento disciplinare, nel nostro caso il 05.07.2022 (Cass. n.26936 del 17 ottobre 2024), potendo il datore di lavore svolgere controlli al fine di accertare comportamenti illeciti a tutela di soggetti terzi (gli interessati, le cui informazioni personali sono inserite nella banca dati)
(Cass. 7272/2024).
Nella specie, quindi, non era obbligatoria alcuna comunicazione preventiva al CP_ dipendente del fatto che l stesse esercitando un doveroso controllo – non sull'operato dei suoi dipendenti – ma sulla regolarità degli accessi alla banca dati
(Cass.n.7272/2024).
Ed infatti, il ricorrente in data 23.06.2022 veniva legittimamente interrogato, in fase di indagini ispettive, senza la necessità di una formale convocazione preventiva che lo mettesse al corrente dei motivi e/o ragioni della convocazione.
Legittimamente, poi, il ricorrente riceveva in data 26.07.2022 la contestazione della condotta addebitatagli, facente riferimento all'interrogatorio effettuato al ricorrente in data 23.06.2022 alle ore 10.55, senza per tale ragione incorrere nella violazione del principio di specificità della contestazione nè del diritto di difesa del lavoratore.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la contestazione disciplinare
“deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata” con la precisazione che “l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente tra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass.23771/2018; che cita, a sua volta,
Cass.nn.6099/2017; 4622/2017; 3737/2017; 619/2017; 6898/2017; 10662/2014;
27842/2009)” (Cass.n.7272/2024).
Invero, nella specie, il diritto di difesa dell'appellante non è stato leso dalla parte datoriale a fronte delle seguenti circostanze, ampiamente provate dalla documentazione versata CP_ in atti dall : nella lettera di contestazione sono state riportate le risultanze dell'istruttoria ispettiva, la tabella riepilogativa degli accessi massivi e sequenziali ai dati
4 di utenti con Identità Digitale eseguiti dal 16.02.2022 al 13.06.2022, i chiarimenti forniti dalla DCTII;
è stato dato al dipendente un ampio preavviso fissato per la convocazione in contraddittorio a sua difesa (50 giorni); è stato trasmesso il fascicolo disciplinare al rappresentante sindacale del , in data 02.08.2022 con l'invio, tra gli altri Pt_1 documenti, sia del LOG fornito dalla DC TII recante sequenza cronologica e tipologia di tutti gli accessi riconducibili alla matricola del dipendente, con evidenziati in giallo i contestati accessi massivi e sequenziali alle anagrafiche PIN, sia dei dati estratti dalla procedura di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti nel periodo febbraio/giugno 2022.
Dunque, la contestazione disciplinare per cui è causa non solo risulta tempestiva ma si presenta conforme, altresì, al canone della specificità.
Ciò detto, nel merito l'appello è infondato essendo stati provati i fatti di cui alla contestazione disciplinare e al provvedimento di licenziamento e non essendo, di contro, stata provata l'alternativa ricostruzione proposta da . Parte_1
Infondata appare la censura dell'appellante secondo cui la documentazione posta a base delle indagini investigative si presenta completamente laconica e approssimativa.
A riguardo, parte appellante deduce, in primo luogo, che il File “Allegato relazione
560.pdf” a pag. 4) faccia riferimento ad uno sconosciuto file denominato Parte_2
NA 10048000_20220101-0613 sh.xlsx”. CP_ Invero, come precisato dall e verificato da questa Corte, il predetto file contiene gli stessi dati visualizzabili nel file “Allegati relazione ispettiva n 560 2022 del 05 07 2022”, trasmessi al dipendente in data 02.08.2022 e comprendenti altresì l'elenco delle sessioni di accesso VDI (cfr. doc.3 memoria in appello).
Parimenti non presenta alcuna rilevanza la censura di parte appellante secondo cui CP_ l non avrebbe dato risposte esaustive sul reale responsabile degli accessi, non avendo fornito, tra l'altro, alcuna copia forense volta a dare attendibilità ai denunciati accessi.
In via preliminare, si osserva che il ricorrente nel corso dell'audizione con gli ispettori centrali del 23.06.2022, non ha contestato la sussistenza degli accessi rilevati, limitandosi ad affermare di non aver “effettuato le attività in questione. Presumo che qualcuno si sia introdotto abusivamente nel mio pc e abbia effettuato tale attività” (cfr. pag. 7 sentenza primo grado).
Ciò detto, si rammenti che il non era affidatario di una postazione mobile Pt_1 CP_ assegnata dall , ma svolgeva la sua attività lavorativa con un pc di sua proprietà (cfr. dichiarazione sopra riportata del nonché dichiarazioni del responsabile dell'area Pt_1 CP_ dott. ), connesso alla rete attraverso il sistema VDI (Virtual Desktop Persona_3
Infrastructure) (cfr. dichiarazioni del responsabile dell'area dott. ). Persona_3
5 Va da sé che, essendo il computer di proprietà del dipendente, l non avrebbe CP_5 potuto accertarne l'integrità soprattutto alla luce del fatto che il già in sede di Pt_1 audizione a sua difesa (cfr. verbale seduta del 14.09.2022) non ha portato con sé il proprio pc al fine di porlo a tempestiva disposizione dell'organo disciplinare e poi in nessuna altra sede ha provveduto a consegnare il predetto dispositivo per far verificare le asserite intrusioni da parte di terzi. CP_ Da qui anche l'impossibilità per l di redigere una tempestiva copia forense degli accessi effettuati dal dipendente, risultanti secondo l'appellante solo sulla base di un elenco PDF di tali accessi non idoneo a garantirne autenticità e conformità.
Quest'ultima contestazione non coglie nel segno non solo perché non è accompagnata da una ricostruzione alternativa dei fatti che invece emergono dalla documentazione prodotta in giudizio, ma anche perché l'attendibilità di tale elenco è supportata dalla circostanza che l'accesso al sistema VDI è avvenuto mediante l'immissione della password di rete del dipendente in aggiunta ad una One Time Password (OTP) che viene generata da un dispositivo fisico personale in dotazione (chiavetta) o da una APP installata su un solo smartphone associata in modo esclusivo all'identità del dipendente, sistema di autenticazione a due fattori, autenticazione c.d. forte, che tra l'altro rende altamente improbabili eventuali furti di identità.
Non si dimentichi, inoltre, che il sistema obbliga i dipendenti a sostituire a cadenze periodiche ravvicinate le credenziali d'accesso (cfr. dichiarazioni del responsabile dell'area dott. ). Persona_3
Ne consegue altresì l'irrilevanza della censura secondo cui non è stato eseguito il procedimento volto ad identificare la posizione fisica da cui sono stati effettuati gli accessi tramite gli indirizzi IP utilizzati.
Invero, l'imputazione degli accessi al è avvenuta – come già detto - sulla base Pt_1 delle credenziali di accesso utilizzate.
La conoscenza dell'IP utilizzato non è dirimente per identificare l'autore degli accessi quanto invece lo sono le credenziali a due fattori utilizzate per l'accesso al sistema VDI, potendo in tal modo l'operatore accedere da qualsiasi postazione collegata ad internet.
Per quanto sopra riferito, la Corte ritiene che i fatti addebitati a risultino Parte_1 adeguatamente dimostrati, con conseguente assolvimento dell'onere della prova CP_ incombente su parte datoriale e ciò sulla scorta della documentazione fornita dall' nonché delle risultanze delle indagini istruttorie, dalle quali è emerso, tra le altre cose, un dato indiziario di non poco rilievo e precisamente che successivamente alla data del
23.06.2022, data in cui gli Ispettori riferirono al gli accessi abusivi rilevati, il Pt_1 sistema di sicurezza non ha più rilevato accessi non autorizzati, i quali erano stati effettuati, tutti, da uno stesso pc denominato DESKTOP-8P2PAPE.
6 Tra l'altro, le allegazioni di parte ricorrente sono rimaste sfornite di adeguata dimostrazione e pertanto non sono state tali da escludere l'imputabilità della condotta contestatagli.
In particolare, al fine di contestare le circostanze poste alla base del provvedimento espulsivo nonché provare l'estraneità ai fatti contestati, l'appellante ha prodotto in giudizio, fin dal primo grado e richiamato nell'odierno grado, l'elaborato peritale del Dott.
afferente alle indagini digitali forensi sugli accessi non autorizzati derivati Persona_8 da richieste di utenze di competenza territoriale diversa.
Le conclusioni di tale elaborato non possono trovare accoglimento alla luce di quanto CP_ esposto nella relazione tecnica prodotta, fin dal primo grado, dall (doc.31 memoria in appello). CP_ Part Dal report elaborato per l dalla (c.d. ), recante la sequenza cronologica CP_6
e la tipologia di tutti gli accessi riconducibili alla matricola di pertinenza del ricorrente, emerge che, dopo avere effettuato l'accesso al sistema VDI con l'utenza personale e l'OTP (che si inserisce una sola volta al momento dell'accesso alla piattaforma VDI e non già ad ogni consultazione) l'operatore provvede a cliccare sul pulsante “Gestione utente”, ad inserire il codice fiscale dell'utente interessato e ad avviare la ricerca ottenendo tutte le informazioni dell'utente in pochi secondi, ampiamente compatibili, con i 15-25 secondi rilevati nella perizia del Dott. Persona_8
Dunque, la Corte ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia deciso sulla CP_ scorta del predetto report elaborato per l dalla rigettando l'istanza di nomina CP_6 di c.t.u. avanzata dall'appellante.
Sul punto giova ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio è lo strumento utilizzato dal giudice, in qualunque momento del giudizio, per ottenere nozioni specialistiche su dati tecnici di particolare complessità o per svolgere indagini che richiedono competenze specifiche, ma non è un mezzo di prova e come tale è sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice.
Pertanto considerato che la c.t.u. serve solo per integrare le conoscenze del giudice in materie particolarmente tecniche o che richiedono nozioni scientifiche complesse, laddove il giudice sia già in possesso di tali informazioni, può benissimo farne a meno.
Di recente, la Suprema Corte ha così statuito: “il giudice, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio”.
Egli infatti “può ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali” (Cass.ord. n. 13603/2024).
Sulla stessa scia sono anche i precedenti della medesima Corte secondo cui il giudice
è infatti il “perito dei periti” (iudex peritus peritorum) e ciò comporta non solo che questi, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di
7 nominare un consulente d'ufficio, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni della perizia se sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (Cass. ord.n.14759/2007; Cass ord.n. 30733/2017).
Infine, non meritano accoglimento le altre censure sollevate dall'appellante alla sentenza impugnata con l'odierno gravame.
Non si comprende che rilievo potrebbe assumere ai fini dell'odierna decisione la CP_ circostanza secondo la quale l abbia presentato denuncia penale contro ignoti per gli stessi fatti addebitati al lavoratore, successivamente licenziato. CP_ Invero, la denuncia penale contro ignoti, prodotta in giudizio dall , porta il CP_ Prot .5100.01/08/2022.0576781 dell'01.08.2022 (all.12 memoria in appello) mentre il lavoratore è stato licenziato in data 11.11.2022, a conclusione delle indagini ispettive svolte in fase di procedimento disciplinare.
E sul punto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, nessuna contraddizione può evincersi dalle dichiarazioni rese in primo grado, in sede di libero interrogatorio delle parti del 06.06.2023, dal dott. procuratore Testimone_1 CP_ speciale dell , solo perchè ha dichiarato che: “…in relazione alla vicenda che ha interessato il sig. l ha sporto denuncia querela e so che attualmente è Pt_1 CP_1 pendente dinanzi alla Procura di Napoli…”, in quanto lo stesso non ha riportato alcun riferimento alla responsabilità personale del riferendosi per l'appunto ad una Pt_1 generica denuncia-querela, anteriore al licenziamento di quest'ultimo. CP_ Inoltre, a seguito delle risultanze dell'udienza di primo grado del 06.06.2023, l , previa autorizzazione del giudice di prime cure, ha depositato la risposta inviata dalla
Procura di Napoli che afferisce alla denuncia penale presentata nel 2022 per l'appunto contro ignoti, “pp 538608/22 mod 44 RG PM Onorati pendente al 19.05.2023” e a nessun'altra asserita denuncia successiva.
Ed ancora, per stabilire la fondatezza dell'addebito mosso al lavoratore, assume rilievo
– ad ulteriore sostegno di quanto finora argomentato - la circostanza che il ricorrente, contrariamente a quanto in realtà accaduto (cfr. processo verbale del 14.09.2022 recante l'audizione del ), durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, Pt_1 avrebbe dovuto presenziare alla sua audizione portando con sé il pc personale utilizzato per l'attività lavorativa resa da remoto, mettendolo immediatamente a disposizione per le dovute verifiche.
Non solo ciò non è avvenuto, ma dagli atti del procedimento emerge che il lavoratore non abbia comunque provveduto immediatamente a consegnare il pc al Giudice di prime cure e/o alla Polizia Postale per far verificare le asserite intrusioni di terzi, né risulta che
8 abbia sporto denuncia avverso i presunti terzi che, a suo dire, si sarebbero introdotti nel suo PC (cfr. verbale di audizione del lavoratore con gli Ispettori centrali del 23.06.2022).
Del tutto infondata è, infine, la censura con la quale l'appellante eccepisce il malfunzionamento dei sistemi operativi e informatici, malfunzionamento verificato e confermato, a suo dire, dal Tecnico Informatico nonché dalla Dirigente CP_10
sentiti in sede di audizione disciplinare. Controparte_11
Invero, dalle dichiarazioni del non si ricava l'indicazione di una tipologia di Tes_2 malfunzionamento che avrebbe interessato il sistema, tale da avere una qualche rilevanza nell'odierno giudizio.
In merito, poi, alla deduzione secondo cui la dirigente avrebbe affermato che CP_11
“…già dal 2019 vi erano state delle falle nel sistema informatico di sicurezza tant'è che il sistema era stato violato più volte”, si osserva che essa risulta priva di riscontro CP_1
(cfr. verbale di audizione).
Conclusivamente, la Corte ritiene provata l'illecita e grave condotta contestata a Pt_1
, consistita in accessi massivi e sequenziali, nel periodo dal 16.02.2022 al
[...]
13.06.2022, alla visualizzazione dei dati di utenti con Identità Digitale per la quasi totalità residenti al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'Agenzia in cui il ricorrente CP_ operava (cfr. log ) e non riconducibili ad esigenze di servizio (cfr. dichiarazioni e dott.ssa ), il tutto in violazione del combinato disposto Persona_6 Persona_7 dell'art. 11, comma 1 con l'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina, che trova riscontro nell'art. 43 comma 9, punto 2, e comma 10 del CCNL 2019 - 2021
Comparto Funzioni Centrali.
Inoltre, deve ritenersi proporzionata la sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati, tenuto conto in generale della violazione dei basilari doveri di diligenza e fedeltà del dipendente pubblico nonché, in particolare, della sensibilità dei dati trattati dal dipendente, della posizione rivestita dallo stesso, il cui contegno reca un marcato disvalore sociale, nonché del particolare ambito organizzativo in cui si sono svolti i fatti.
Si rammenti infatti quanto correttamente osservato dal giudice di prime cure secondo CP_ cui l svolge attività di rilevante interesse pubblico, che non può non riflettersi sui doveri imposti ai dipendenti dell'Istituto medesimo, i quali sono pertanto tenuti ad assicurare la massima affidabilità non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche degli utenti.
Dunque, presentando l'addebito de quo i requisiti di illiceità e gravità che giustificano il recesso per giusta causa, risulta definitivamente compromesso il rapporto fiduciario tra le parti, con conseguente impossibilità di prosecuzione del loro rapporto di lavoro.
In definitiva, alla luce delle riferite motivazioni e assorbita ogni altra questione, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore del solo appellato n euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e spese come per CP_12 legge;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli, 15/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott.Vincenza Totaro
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