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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2613/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2613/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
13/07/1971, assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PAESANO GAETANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che, in data 27/09/1998, avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in POLLA (SA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
101/2025 pubbl. il 26/02/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in POLLA il
27/09/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di POLLA, nell'anno 1998 atto numero 24 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/11/2025:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio.
2. L'abitazione familiare, sita in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65, rimane assegnata per intero alla sig.ra che, ivi, vive anche insieme ai due figli, Pt_1 quest'ultimi quando rientrano dalle rispettive località di studio. Per effetto della sottoscrizione del presente ricorso diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra tutti gli arredi attualmente presenti nell'immobile, niente escluso. Pt_1
3. Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 CP_1
(venti) di ogni mese, direttamente alla figlia che ne ha fatto Controparte_2 espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dalla stessa in calce al ricorso introduttivo e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 500,00
(cinquecento). In ordine al figlio il Sig. corrisponderà direttamente al Per_1 CP_1 predetto, il quale ne ha fatto espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dallo stesso in calce al ricorso introduttivo e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 400, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
La sig.ra , dal canto suo, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli in Pt_1 maniera diretta ed in proporzione al proprio reddito. In ordine al figlio si dà Per_1 atto che il predetto ha da poco conseguito la laurea triennale in Fisioterapia;
è rientrato a Pescara dalla madre presso l'abitazione familiare;
è intenzionato ad intraprendere contemporaneamente master ed esperienze lavorative;
si è iscritto a tal fine all'ordine di appartenenza professionale e necessita di partita Iva. In ragione di tutto ciò il sig. si obbliga a sostenere, per i primi due anni a far data CP_1 dall'emissione della sentenza di separazione, tutte le spese necessarie connesse e pagina 3 di 5 conseguenti all'iscrizione all'albo, all'apertura della partita iva, al compenso del commercialista e alle tasse conseguenti. Le parti concordano, inoltre, che il figlio percepirà l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili dal padre fino alla Per_1 raggiunta indipendenza economica, avuto comunque riguardo alla disponibilità già attuale, giuridica e materiale esclusiva, dell'immobile di Mantova allo stesso acquistato interamente dal padre e potenzialmente produttivo di reddito.
4. Il sig. sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie necessarie e CP_1 concordate per i due figli, sempre fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, collegate all'istruzione ed alla cura della salute, richiamandosi, al riguardo, al protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Pescara del
17.11.2020, e comprendendo espressamente nelle spese di istruzione le spese per la frequentazione dell'università (alloggio, bollette, tasse universitarie, libri e materiale di cancelleria, master e/o corsi specialistici) come fino ad oggi per intero già sostenute. Tutte le restanti spese straordinarie non universitarie né mediche, sempre tenendo conto del protocollo di cui sopra, saranno a carico dell'ing. nella CP_1 misura dell'80% e a carico della sig.ra nella misura del 20%. La spesa per Pt_1 la psicoterapia per entrambi i figli graverà su entrambi i genitori in parti uguali (50% ciascuno). Le spese già sostenute al riguardo, ovvero per la psicoterapia dei figli, in via esclusiva dall'uno o dall'altro genitore saranno rimborsate pro quota al momento della sottoscrizione del presente atto, previa verifica, per il quantum, di eventuali compensazioni.
5. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una/o dall'altro/a, di aver tacitato le rispettive pretese e definito i rispettivi rapporti, e di disporre di redditi propri adeguati.
6. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2613/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
13/07/1971, assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PAESANO GAETANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che, in data 27/09/1998, avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in POLLA (SA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
101/2025 pubbl. il 26/02/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in POLLA il
27/09/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di POLLA, nell'anno 1998 atto numero 24 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/11/2025:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio.
2. L'abitazione familiare, sita in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65, rimane assegnata per intero alla sig.ra che, ivi, vive anche insieme ai due figli, Pt_1 quest'ultimi quando rientrano dalle rispettive località di studio. Per effetto della sottoscrizione del presente ricorso diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra tutti gli arredi attualmente presenti nell'immobile, niente escluso. Pt_1
3. Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 CP_1
(venti) di ogni mese, direttamente alla figlia che ne ha fatto Controparte_2 espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dalla stessa in calce al ricorso introduttivo e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 500,00
(cinquecento). In ordine al figlio il Sig. corrisponderà direttamente al Per_1 CP_1 predetto, il quale ne ha fatto espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dallo stesso in calce al ricorso introduttivo e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 400, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
La sig.ra , dal canto suo, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli in Pt_1 maniera diretta ed in proporzione al proprio reddito. In ordine al figlio si dà Per_1 atto che il predetto ha da poco conseguito la laurea triennale in Fisioterapia;
è rientrato a Pescara dalla madre presso l'abitazione familiare;
è intenzionato ad intraprendere contemporaneamente master ed esperienze lavorative;
si è iscritto a tal fine all'ordine di appartenenza professionale e necessita di partita Iva. In ragione di tutto ciò il sig. si obbliga a sostenere, per i primi due anni a far data CP_1 dall'emissione della sentenza di separazione, tutte le spese necessarie connesse e pagina 3 di 5 conseguenti all'iscrizione all'albo, all'apertura della partita iva, al compenso del commercialista e alle tasse conseguenti. Le parti concordano, inoltre, che il figlio percepirà l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili dal padre fino alla Per_1 raggiunta indipendenza economica, avuto comunque riguardo alla disponibilità già attuale, giuridica e materiale esclusiva, dell'immobile di Mantova allo stesso acquistato interamente dal padre e potenzialmente produttivo di reddito.
4. Il sig. sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie necessarie e CP_1 concordate per i due figli, sempre fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, collegate all'istruzione ed alla cura della salute, richiamandosi, al riguardo, al protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Pescara del
17.11.2020, e comprendendo espressamente nelle spese di istruzione le spese per la frequentazione dell'università (alloggio, bollette, tasse universitarie, libri e materiale di cancelleria, master e/o corsi specialistici) come fino ad oggi per intero già sostenute. Tutte le restanti spese straordinarie non universitarie né mediche, sempre tenendo conto del protocollo di cui sopra, saranno a carico dell'ing. nella CP_1 misura dell'80% e a carico della sig.ra nella misura del 20%. La spesa per Pt_1 la psicoterapia per entrambi i figli graverà su entrambi i genitori in parti uguali (50% ciascuno). Le spese già sostenute al riguardo, ovvero per la psicoterapia dei figli, in via esclusiva dall'uno o dall'altro genitore saranno rimborsate pro quota al momento della sottoscrizione del presente atto, previa verifica, per il quantum, di eventuali compensazioni.
5. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una/o dall'altro/a, di aver tacitato le rispettive pretese e definito i rispettivi rapporti, e di disporre di redditi propri adeguati.
6. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5