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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 209 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Mancini e dall'avv. Antonio
Squillace per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
pagina 1 di 11 e difeso dall'avv. Corrado Zucconi Galli Fonseca per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
NONCHE' CONTRO
, residente a [...] Controparte_2
Appellata contumace -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito della sentenza n.36009 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere l'impugnazione proposta avverso il lodo inter partes del 28 aprile 2006, omologato il 15 maggio 2006, e per l'effetto confermare la pronuncia arbitrale con la quale il Consorzio Comparto 89 di è stato Controparte_1 condannato al pagamento in favore della di € Parte_1
282.064,68 oltre accessori in relazione alla prima domanda (rata di saldo) e dell'importo di € 30.000,00 oltre accessori in relazione alla seconda (maggiori oneri di smaltimento), con gli interessi sui relativi importi dalla data del lodo al soddisfo;
condannare il di e la Signora Controparte_1 CP_1 CP_1
o d e e del giudizio Controparte_2 arbitrale, del giudizio di cassazione e di entrambe le fasi del presente giudizio di appello”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma 1) Dichiarare inesistente la procura alle liti rilasciata da agli Controparte_3 avvocati Guido Mancini e Antonio Squillace e per l'effetto dichiarare nullo e/o inammissibile l'avversario atto di riassunzione, anche perché la successiva costituzione di con l'avv. Guido Mancini non può aver sanato la CP_4 nullità e/o ina l precedente atto di riassunzione della causa. Con pagina 2 di 11 Part vittoria di spese e onorari per ogni grado e fase del giudizio e carico alla CP_5 delle spese e onorari degli Arbitri e del CTU. 2) In subordine e nel merito, in totale riforma del lodo arbitrale emesso a semplice maggioranza il 28 aprile 2006 in Camerino dagli arbitriprof. avv.
, avv. e ing. , rigettare ogni Controparte_6 Controparte_7 CP_8 avversaria pretesa perché infondata in fatto e in diritto in quanto riguardante vizi occulti e comunque lavori non fatti e altresì perché avanzata da impresa inadempiente. Con vittoria di spese e onorari per ogni grado e fase del giudizio e carico alla Part delle spese e onorari degli Arbitri e del CTU” CP_5
FATTI DI CAUSA
Il di ha originariamente impugnato Controparte_1 Controparte_1 dinanzi a questa Corte d'Appello il lodo arbitrale con cui in data 28.04.2006 è Parte stato condannato a pagare in favore della la somma pari ad euro CP_5
282.064,68 oltre ad oneri fiscali ed interessi, nonché l'ulteriore somma pari ad euro 30.000,00 per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 19.02.2000, avente ad oggetto la ricostruzione degli immobili di proprietà dei consorziati dopo il sisma del 1997.
Con sentenza non definitiva pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 02.04.2013, questa Corte ha dichiarato la nullità del lodo “con riferimento ai capi diversi da quello di cui al capo 2.2 del medesimo e del capo 2.3 in relazione agli interessi legali sulla sorte di cui al capo 2.2”, disponendo poi la prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria;
i giudici d'appello hanno in particolare ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi, di cui i consorziati avrebbero avuto piena cognizione soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione trasmessa in data 31.08.2005 dal Centro Operativo di Muccia e Fabriano.
Con successiva sentenza in data 25.10.2016, tenuto conto delle gravi inadempienze contrattuali emerse dalla C.T.U. e dal parallelo procedimento penale, questa Corte ha rigettato qualsiasi domanda proposta dalla Parte_1
pagina 3 di 11 Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per cassazione l'impresa appaltatrice, ribadendo in particolar modo che il avrebbe avuto piena CP_1 conoscenza dei vizi in questione sin dalle lettere inviate dal Centro Operativo in data 22.10.2003 e in data 05.12.2003.
Hanno proposto ricorso incidentale il e la consorziata CP_1 Controparte_2 ribadendo tra l'altro che i costi di smaltimento avrebbero dovuto ritenersi inclusi nel compenso concordato.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso incidentale ed ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che sia stato effettivamente omesso l'esame delle comunicazioni trasmesse nel 2003 e della loro eventuale idoneità a rendere edotto il dei vizi oggetto di causa;
CP_1 ritenendo assorbita ogni altra censura, ha quindi rinviato a questa Corte in diversa composizione per l'esame di tale questione e per la regolazione delle spese di lite.
La ha pertanto riassunto il giudizio, ribadendo l'eccezione di tardività Parte_1 della denuncia e chiedendo la conseguente conferma del lodo arbitrale, che condannava la controparte al pagamento delle somme certificate nello stato finale dei lavori;
in subordine, ha rinnovato tutte le difese già svolte nel corso del giudizio.
Costituendosi nel presente grado, il – Comparto di Ricostruzione n.89 CP_1 ha preliminarmente eccepito il difetto di procura in capo ai difensori dell'attrice in riassunzione;
nel merito, ha contestato che le comunicazioni evidenziate dai giudici di legittimità avessero già posto i consorziati a conoscenza di tutte le carenze dei lavori eseguiti, emerse soltanto dopo le approfondite indagini svolte dal Centro Operativo di Muccia;
ha ribadito in ogni caso tutte le censure già sollevate in merito al lodo arbitrale.
Con memoria depositata in data 04.07.2023 la si è nuovamente Parte_1 costituita in persona dell'attuale legale rappresentante.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Dev'essere preliminarmente verificata l'effettiva legittimazione dei difensori della i quali hanno riassunto la presente causa in forza di Parte_1 procura speciale sottoscritta da una persona che non riveste più il ruolo di legale rappresentante della società; tale eccezione è stata ribadita anche dopo la successiva costituzione in persona dell'attuale amministratore, in quanto ad avviso del l'originaria procura sarebbe inesistente e CP_1 non potrebbe quindi essere sanata in alcun modo, in particolar modo ove si discuta (come nel caso di specie) di un giudizio avviato prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009.
Tale eccezione dev'essere disattesa.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “la procura alle liti rilasciata al difensore che sottoscrive l'atto da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può dirsi del tutto mancante, con conseguente insussistenza del fatto descritto dal comma secondo dell'art.125 c.p.c. (che presuppone un atto invalido), ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte”; anche qualora si discuta di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.69/2009 e della conseguente riformulazione dell'art. 182 c.p.c., pertanto, “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (…), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.34775 del 16.11.2021). Parte 2) Nel merito, la ribadisce la tardività della denuncia dei vizi da CP_5 parte del , riportandosi alle considerazioni già svolte a riguardo CP_1
pagina 5 di 11 dal collegio arbitrale e dalla stessa Corte di Cassazione, secondo cui i giudici d'appello avrebbero tenuto conto soltanto della lettera inviata in data
31.08.2005 e non anche delle precedenti missive in data 22.10.2003 e in data 05.12.2003.
Anche all'esito di un più approfondito esame di tali missive, peraltro, la denuncia deve ritenersi tempestiva.
E' stato infatti chiarito che qualsiasi termine previsto per denunciare i vizi occulti presenti in un'opera realizzata in forza di contratto d'appalto (o anche in un bene oggetto di compravendita) decorre dal momento in cui il committente (o l'acquirente) ha conseguito una piena conoscenza delle problematiche in questione: è stato ad esempio ritenuto che soltanto all'esito dell'accertamento tecnico preventivo sia stata acquisita un'effettiva consapevolezza dei vizi presenti nelle fondazioni di un'abitazione (cfr. Cass.
Sez. III, sentenza n.18402 del 19.08.2009) e che comunque, “ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata” (cfr. Cass.
Sez. 6-2, ordinanza n.40814 del 20.12.2021), essendo necessario acquisire
“la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”
(cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.5732 del 10.03.2011).
Nel caso di specie, la lettera inviata in data 22.10.2003 dal Centro
Operativo di Muccia e Fabriano della Regione Marche ipotizzava che “alcune lavorazioni contabilizzate e non più ispezionabili” avrebbero potuto essere
“carenti” e pertanto invitava l'impresa appaltatrice e lo stesso , CP_1
“delegato alla riscossione del contributo”, a “produrre ulteriore documentazione fotografica” idonea a comprovare che tali opere fossero state effettivamente realizzate, riservandosi in caso contrario di chiedere la rettifica della contabilità finale dei lavori.
Tale comunicazione sollevava certo delle perplessità in merito all'esecuzione delle opere, ma non risultava idonea a fornire al consorzio committente una piena conoscenza dei vizi che in seguito sarebbero emersi.
pagina 6 di 11 Con la successiva lettera in data 05.12.2003, poi, il medesimo Centro
Operativo riferiva l'esito negativo di taluni controlli svolti “a campione”, chiedendo la rettifica di svariate voci della contabilità e sollecitando l'invio di documentazione fotografica integrativa per alcune altre: come evidenziato nella stessa missiva, neppure in tale occasione veniva svolto un accertamento sull'intero intervento realizzato.
Soltanto all'esito delle “indagini diagnostiche con tecnologia radar” affidate ad un'impresa specializzata, la Regione riusciva infine a verificare compiutamente le carenze ed i vizi presenti nell'intervento realizzato dalla rendendone edotto anche il Consorzio committente con la Parte_1 missiva recante la data del 31.08.2005: tenuto conto dei tempi necessari per la trasmissione della raccomandata (ricevuta ad esempio in data
03.09.2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Camerino), deve ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 1667 comma II c.c. la denuncia dei vizi compiuta nell'ambito della comparsa con cui il si è CP_1 costituito in data 31.10.2005 nel procedimento arbitrale.
Ove invece si ritenga che le segnalazioni inviate dalla Regione Marche sin dal 2003 avessero già posto il a conoscenza dei vizi oggetto di CP_1 causa, dovrebbe comunque tenersi conto delle denunce inviate dai proprietari e è stato infatti chiarito che Parte_3 Parte_4
“i consorzi obbligatori per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria, di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 6 del 1998, conv. con l. n. 61 del 1998, agiscono sulla base di norme di diritto privato” e che pertanto i singoli consorziati hanno piena legittimazione passiva ed attiva al pari del
, il quale agisce quale mero mandatario rispetto ai proprietari (cfr. CP_1
Cass. Sez. II, sentenza n.12 del 03.01.2019).
Il lodo arbitrale pronunciato tra le parti in data 28.04.2006 deve quindi essere dichiarato nullo nella parte in cui ha ritenuto tardiva la denuncia dei vizi da parte del . CP_1
pagina 7 di 11 3) Dev'essere a questo punto esaminata nel merito l'eccezione d'inadempimento sollevata dal : la contesta infatti CP_1 Parte_1 che la controparte abbia adeguatamente comprovato tale eccezione, censurando le valutazioni compiute dal C.T.U. ed evidenziando che il valore delle opere eventualmente da decurtare dalla contabilità finale sarebbe comunque inferiore rispetto all'importo riconosciuto nell'ultimo stato d'avanzamento lavori, ovvero del credito sin dall'inizio azionato in giudizio.
La domanda proposta dalla dev'essere parzialmente accolta. Parte_1
E' stato infatti chiarito che il rifiuto di versare il corrispettivo risulta giustificato soltanto “se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.36295 del 28.12.2023, nonché Cass. Sez. II, ordinanza n.14986 del
28.05.2021).
Nel caso di specie, in forza della contabilità finale dei lavori l'impresa appaltatrice vanta un credito astrattamente pari ad euro 282.064,68.
La C.T.U. disposta nel precedente giudizio d'appello ha peraltro confermato i vizi e le carenze già evidenziati dal Centro Operativo di Muccia e Fabriano della Regione Marche, che “riguardano sia le opere strutturali che le finiture strettamente connesse” (cfr. pag. 9 della relazione peritale): numerosi interventi (ad esempio quelli relativi ad opere di sottofondazione, massetto, barre in acciaio, architravi in ferro, cuciture armate ed intonaco armato) sono stati infatti realizzati in modo diverso dalle indicazioni progettuali ed in ogni caso secondo modalità non adeguate rispetto alle regole dell'arte ed alle cautele necessarie per proteggere gli edifici in caso di eventi sismici
(leggasi ad esempio l'esito degli accertamenti descritti alle pagg. 20-22 della relazione).
Le generiche censure sollevate dalla in merito all'operato del Parte_1
C.T.U. non consentono di superare l'esito degli approfonditi accertamenti pagina 8 di 11 svolti dall'ausiliare nel contraddittorio delle parti;
né può rilevare il visto apposto dal legale rappresentante del sulla contabilità finale dei CP_1 lavori, discutendosi di vizi evidentemente occulti.
Secondo quanto chiarito nell'integrazione peritale depositata in data
30.05.2016, le carenze riscontrate giustificano una decurtazione della contabilità originaria per un importo complessivamente pari ad euro
123.318,69, corrispondente al valore delle opere non eseguite a regola d'arte.
L'ausiliare ha poi prospettato l'opportunità di procedere ad ulteriori accertamenti per comprendere in quale misura tali carenze possano incidere sulla sicurezza degli edifici facenti parte del comparto di ricostruzione n.89.
Non sussistono peraltro i presupposti per disporre tale approfondimento, tenuto conto che l'eccezione sin dall'inizio sollevata dal committente si fonda soltanto sulla mancata o carente esecuzione degli interventi ai sensi dell'art. 1667 c.c.: non è stato prospettato tempestivamente alcun rischio di rovina degli immobili ai sensi dell'art. 1669 c.c., né è stato valorizzato il costo dell'eventuale ripristino dei vizi emersi dall'istruttoria.
Non risultano neppure vincolanti ai sensi dell'art. 651 c.p.p. le risultanze del procedimento penale avviato per i medesimi fatti, conclusosi con l'assoluzione del soggetto che all'epoca rivestiva il ruolo di legale Part rappresentante della CP_5
In tale contesto, l'eccezione d'inadempimento può ritenersi giustificata soltanto nei limiti del valore corrispondente alle opere non eseguite a regola d'arte, ovvero per l'importo pari complessivamente ad euro 123.318,69.
Il lodo arbitrale deve comunque essere dichiarato nullo nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda proposta dalla ed ha Parte_1 condannato il a pagare l'intera somma corrispondente all'ultimo CP_1 stato d'avanzamento dei lavori.
Tenuto conto dei limiti entro cui è stata condivisa l'eccezione d'inadempimento sollevata dal committente, la domanda proposta dall'impresa appaltatrice dev'essere invece accolta per la sola parte pagina 9 di 11 corrispondente alla differenza tra il credito derivante dalla contabilità finale dei lavori (pari ad euro 282.064,68) ed il valore delle opere non eseguite a regola d'arte secondo quanto emerso dalla C.T.U. (pari ad euro
123.318,69), ovvero per l'importo residuo pari ad euro 158.745,99.
Su tale importo dovranno essere computati gli interessi al tasso legale a decorrere dall'avvio del procedimento arbitrale sino all'effettivo esborso.
Il lodo resta invece confermato per quanto riguarda il rimborso delle spese di smaltimento dei materiali di risulta, tenuto conto che le contestazioni sollevate a riguardo dal non costituiscono oggetto del presente CP_1 giudizio di rinvio, essendo state già disattese dalla Corte di Cassazione.
4) L'esito complessivo della presente causa, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per quanto riguarda ogni fase o grado, anche con riferimento al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la nullità del lodo arbitrale pronunciato in data 28.04.2006 con riferimento a tutti i capi, ad esclusione del capo 2.2 e del capo 2.3 limitatamente agli interessi sulla sorte riferibile al capo 2.2.
In parziale accoglimento della domanda proposta dalla ed in parziale Parte_1 accoglimento dell'eccezione proposta dalla controparte,
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il , Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della la somma pari ad euro 158.745,99, oltre agli interessi al tasso legale Parte_1
a decorrere dall'avvio del procedimento arbitrale sino all'effettivo esborso.
pagina 10 di 11 COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio, riferibili a qualsiasi fase o grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 209 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Mancini e dall'avv. Antonio
Squillace per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
pagina 1 di 11 e difeso dall'avv. Corrado Zucconi Galli Fonseca per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
NONCHE' CONTRO
, residente a [...] Controparte_2
Appellata contumace -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito della sentenza n.36009 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere l'impugnazione proposta avverso il lodo inter partes del 28 aprile 2006, omologato il 15 maggio 2006, e per l'effetto confermare la pronuncia arbitrale con la quale il Consorzio Comparto 89 di è stato Controparte_1 condannato al pagamento in favore della di € Parte_1
282.064,68 oltre accessori in relazione alla prima domanda (rata di saldo) e dell'importo di € 30.000,00 oltre accessori in relazione alla seconda (maggiori oneri di smaltimento), con gli interessi sui relativi importi dalla data del lodo al soddisfo;
condannare il di e la Signora Controparte_1 CP_1 CP_1
o d e e del giudizio Controparte_2 arbitrale, del giudizio di cassazione e di entrambe le fasi del presente giudizio di appello”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma 1) Dichiarare inesistente la procura alle liti rilasciata da agli Controparte_3 avvocati Guido Mancini e Antonio Squillace e per l'effetto dichiarare nullo e/o inammissibile l'avversario atto di riassunzione, anche perché la successiva costituzione di con l'avv. Guido Mancini non può aver sanato la CP_4 nullità e/o ina l precedente atto di riassunzione della causa. Con pagina 2 di 11 Part vittoria di spese e onorari per ogni grado e fase del giudizio e carico alla CP_5 delle spese e onorari degli Arbitri e del CTU. 2) In subordine e nel merito, in totale riforma del lodo arbitrale emesso a semplice maggioranza il 28 aprile 2006 in Camerino dagli arbitriprof. avv.
, avv. e ing. , rigettare ogni Controparte_6 Controparte_7 CP_8 avversaria pretesa perché infondata in fatto e in diritto in quanto riguardante vizi occulti e comunque lavori non fatti e altresì perché avanzata da impresa inadempiente. Con vittoria di spese e onorari per ogni grado e fase del giudizio e carico alla Part delle spese e onorari degli Arbitri e del CTU” CP_5
FATTI DI CAUSA
Il di ha originariamente impugnato Controparte_1 Controparte_1 dinanzi a questa Corte d'Appello il lodo arbitrale con cui in data 28.04.2006 è Parte stato condannato a pagare in favore della la somma pari ad euro CP_5
282.064,68 oltre ad oneri fiscali ed interessi, nonché l'ulteriore somma pari ad euro 30.000,00 per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 19.02.2000, avente ad oggetto la ricostruzione degli immobili di proprietà dei consorziati dopo il sisma del 1997.
Con sentenza non definitiva pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 02.04.2013, questa Corte ha dichiarato la nullità del lodo “con riferimento ai capi diversi da quello di cui al capo 2.2 del medesimo e del capo 2.3 in relazione agli interessi legali sulla sorte di cui al capo 2.2”, disponendo poi la prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria;
i giudici d'appello hanno in particolare ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi, di cui i consorziati avrebbero avuto piena cognizione soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione trasmessa in data 31.08.2005 dal Centro Operativo di Muccia e Fabriano.
Con successiva sentenza in data 25.10.2016, tenuto conto delle gravi inadempienze contrattuali emerse dalla C.T.U. e dal parallelo procedimento penale, questa Corte ha rigettato qualsiasi domanda proposta dalla Parte_1
pagina 3 di 11 Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per cassazione l'impresa appaltatrice, ribadendo in particolar modo che il avrebbe avuto piena CP_1 conoscenza dei vizi in questione sin dalle lettere inviate dal Centro Operativo in data 22.10.2003 e in data 05.12.2003.
Hanno proposto ricorso incidentale il e la consorziata CP_1 Controparte_2 ribadendo tra l'altro che i costi di smaltimento avrebbero dovuto ritenersi inclusi nel compenso concordato.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso incidentale ed ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che sia stato effettivamente omesso l'esame delle comunicazioni trasmesse nel 2003 e della loro eventuale idoneità a rendere edotto il dei vizi oggetto di causa;
CP_1 ritenendo assorbita ogni altra censura, ha quindi rinviato a questa Corte in diversa composizione per l'esame di tale questione e per la regolazione delle spese di lite.
La ha pertanto riassunto il giudizio, ribadendo l'eccezione di tardività Parte_1 della denuncia e chiedendo la conseguente conferma del lodo arbitrale, che condannava la controparte al pagamento delle somme certificate nello stato finale dei lavori;
in subordine, ha rinnovato tutte le difese già svolte nel corso del giudizio.
Costituendosi nel presente grado, il – Comparto di Ricostruzione n.89 CP_1 ha preliminarmente eccepito il difetto di procura in capo ai difensori dell'attrice in riassunzione;
nel merito, ha contestato che le comunicazioni evidenziate dai giudici di legittimità avessero già posto i consorziati a conoscenza di tutte le carenze dei lavori eseguiti, emerse soltanto dopo le approfondite indagini svolte dal Centro Operativo di Muccia;
ha ribadito in ogni caso tutte le censure già sollevate in merito al lodo arbitrale.
Con memoria depositata in data 04.07.2023 la si è nuovamente Parte_1 costituita in persona dell'attuale legale rappresentante.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Dev'essere preliminarmente verificata l'effettiva legittimazione dei difensori della i quali hanno riassunto la presente causa in forza di Parte_1 procura speciale sottoscritta da una persona che non riveste più il ruolo di legale rappresentante della società; tale eccezione è stata ribadita anche dopo la successiva costituzione in persona dell'attuale amministratore, in quanto ad avviso del l'originaria procura sarebbe inesistente e CP_1 non potrebbe quindi essere sanata in alcun modo, in particolar modo ove si discuta (come nel caso di specie) di un giudizio avviato prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009.
Tale eccezione dev'essere disattesa.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “la procura alle liti rilasciata al difensore che sottoscrive l'atto da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può dirsi del tutto mancante, con conseguente insussistenza del fatto descritto dal comma secondo dell'art.125 c.p.c. (che presuppone un atto invalido), ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte”; anche qualora si discuta di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.69/2009 e della conseguente riformulazione dell'art. 182 c.p.c., pertanto, “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (…), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.34775 del 16.11.2021). Parte 2) Nel merito, la ribadisce la tardività della denuncia dei vizi da CP_5 parte del , riportandosi alle considerazioni già svolte a riguardo CP_1
pagina 5 di 11 dal collegio arbitrale e dalla stessa Corte di Cassazione, secondo cui i giudici d'appello avrebbero tenuto conto soltanto della lettera inviata in data
31.08.2005 e non anche delle precedenti missive in data 22.10.2003 e in data 05.12.2003.
Anche all'esito di un più approfondito esame di tali missive, peraltro, la denuncia deve ritenersi tempestiva.
E' stato infatti chiarito che qualsiasi termine previsto per denunciare i vizi occulti presenti in un'opera realizzata in forza di contratto d'appalto (o anche in un bene oggetto di compravendita) decorre dal momento in cui il committente (o l'acquirente) ha conseguito una piena conoscenza delle problematiche in questione: è stato ad esempio ritenuto che soltanto all'esito dell'accertamento tecnico preventivo sia stata acquisita un'effettiva consapevolezza dei vizi presenti nelle fondazioni di un'abitazione (cfr. Cass.
Sez. III, sentenza n.18402 del 19.08.2009) e che comunque, “ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata” (cfr. Cass.
Sez. 6-2, ordinanza n.40814 del 20.12.2021), essendo necessario acquisire
“la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”
(cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.5732 del 10.03.2011).
Nel caso di specie, la lettera inviata in data 22.10.2003 dal Centro
Operativo di Muccia e Fabriano della Regione Marche ipotizzava che “alcune lavorazioni contabilizzate e non più ispezionabili” avrebbero potuto essere
“carenti” e pertanto invitava l'impresa appaltatrice e lo stesso , CP_1
“delegato alla riscossione del contributo”, a “produrre ulteriore documentazione fotografica” idonea a comprovare che tali opere fossero state effettivamente realizzate, riservandosi in caso contrario di chiedere la rettifica della contabilità finale dei lavori.
Tale comunicazione sollevava certo delle perplessità in merito all'esecuzione delle opere, ma non risultava idonea a fornire al consorzio committente una piena conoscenza dei vizi che in seguito sarebbero emersi.
pagina 6 di 11 Con la successiva lettera in data 05.12.2003, poi, il medesimo Centro
Operativo riferiva l'esito negativo di taluni controlli svolti “a campione”, chiedendo la rettifica di svariate voci della contabilità e sollecitando l'invio di documentazione fotografica integrativa per alcune altre: come evidenziato nella stessa missiva, neppure in tale occasione veniva svolto un accertamento sull'intero intervento realizzato.
Soltanto all'esito delle “indagini diagnostiche con tecnologia radar” affidate ad un'impresa specializzata, la Regione riusciva infine a verificare compiutamente le carenze ed i vizi presenti nell'intervento realizzato dalla rendendone edotto anche il Consorzio committente con la Parte_1 missiva recante la data del 31.08.2005: tenuto conto dei tempi necessari per la trasmissione della raccomandata (ricevuta ad esempio in data
03.09.2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Camerino), deve ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 1667 comma II c.c. la denuncia dei vizi compiuta nell'ambito della comparsa con cui il si è CP_1 costituito in data 31.10.2005 nel procedimento arbitrale.
Ove invece si ritenga che le segnalazioni inviate dalla Regione Marche sin dal 2003 avessero già posto il a conoscenza dei vizi oggetto di CP_1 causa, dovrebbe comunque tenersi conto delle denunce inviate dai proprietari e è stato infatti chiarito che Parte_3 Parte_4
“i consorzi obbligatori per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria, di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 6 del 1998, conv. con l. n. 61 del 1998, agiscono sulla base di norme di diritto privato” e che pertanto i singoli consorziati hanno piena legittimazione passiva ed attiva al pari del
, il quale agisce quale mero mandatario rispetto ai proprietari (cfr. CP_1
Cass. Sez. II, sentenza n.12 del 03.01.2019).
Il lodo arbitrale pronunciato tra le parti in data 28.04.2006 deve quindi essere dichiarato nullo nella parte in cui ha ritenuto tardiva la denuncia dei vizi da parte del . CP_1
pagina 7 di 11 3) Dev'essere a questo punto esaminata nel merito l'eccezione d'inadempimento sollevata dal : la contesta infatti CP_1 Parte_1 che la controparte abbia adeguatamente comprovato tale eccezione, censurando le valutazioni compiute dal C.T.U. ed evidenziando che il valore delle opere eventualmente da decurtare dalla contabilità finale sarebbe comunque inferiore rispetto all'importo riconosciuto nell'ultimo stato d'avanzamento lavori, ovvero del credito sin dall'inizio azionato in giudizio.
La domanda proposta dalla dev'essere parzialmente accolta. Parte_1
E' stato infatti chiarito che il rifiuto di versare il corrispettivo risulta giustificato soltanto “se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.36295 del 28.12.2023, nonché Cass. Sez. II, ordinanza n.14986 del
28.05.2021).
Nel caso di specie, in forza della contabilità finale dei lavori l'impresa appaltatrice vanta un credito astrattamente pari ad euro 282.064,68.
La C.T.U. disposta nel precedente giudizio d'appello ha peraltro confermato i vizi e le carenze già evidenziati dal Centro Operativo di Muccia e Fabriano della Regione Marche, che “riguardano sia le opere strutturali che le finiture strettamente connesse” (cfr. pag. 9 della relazione peritale): numerosi interventi (ad esempio quelli relativi ad opere di sottofondazione, massetto, barre in acciaio, architravi in ferro, cuciture armate ed intonaco armato) sono stati infatti realizzati in modo diverso dalle indicazioni progettuali ed in ogni caso secondo modalità non adeguate rispetto alle regole dell'arte ed alle cautele necessarie per proteggere gli edifici in caso di eventi sismici
(leggasi ad esempio l'esito degli accertamenti descritti alle pagg. 20-22 della relazione).
Le generiche censure sollevate dalla in merito all'operato del Parte_1
C.T.U. non consentono di superare l'esito degli approfonditi accertamenti pagina 8 di 11 svolti dall'ausiliare nel contraddittorio delle parti;
né può rilevare il visto apposto dal legale rappresentante del sulla contabilità finale dei CP_1 lavori, discutendosi di vizi evidentemente occulti.
Secondo quanto chiarito nell'integrazione peritale depositata in data
30.05.2016, le carenze riscontrate giustificano una decurtazione della contabilità originaria per un importo complessivamente pari ad euro
123.318,69, corrispondente al valore delle opere non eseguite a regola d'arte.
L'ausiliare ha poi prospettato l'opportunità di procedere ad ulteriori accertamenti per comprendere in quale misura tali carenze possano incidere sulla sicurezza degli edifici facenti parte del comparto di ricostruzione n.89.
Non sussistono peraltro i presupposti per disporre tale approfondimento, tenuto conto che l'eccezione sin dall'inizio sollevata dal committente si fonda soltanto sulla mancata o carente esecuzione degli interventi ai sensi dell'art. 1667 c.c.: non è stato prospettato tempestivamente alcun rischio di rovina degli immobili ai sensi dell'art. 1669 c.c., né è stato valorizzato il costo dell'eventuale ripristino dei vizi emersi dall'istruttoria.
Non risultano neppure vincolanti ai sensi dell'art. 651 c.p.p. le risultanze del procedimento penale avviato per i medesimi fatti, conclusosi con l'assoluzione del soggetto che all'epoca rivestiva il ruolo di legale Part rappresentante della CP_5
In tale contesto, l'eccezione d'inadempimento può ritenersi giustificata soltanto nei limiti del valore corrispondente alle opere non eseguite a regola d'arte, ovvero per l'importo pari complessivamente ad euro 123.318,69.
Il lodo arbitrale deve comunque essere dichiarato nullo nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda proposta dalla ed ha Parte_1 condannato il a pagare l'intera somma corrispondente all'ultimo CP_1 stato d'avanzamento dei lavori.
Tenuto conto dei limiti entro cui è stata condivisa l'eccezione d'inadempimento sollevata dal committente, la domanda proposta dall'impresa appaltatrice dev'essere invece accolta per la sola parte pagina 9 di 11 corrispondente alla differenza tra il credito derivante dalla contabilità finale dei lavori (pari ad euro 282.064,68) ed il valore delle opere non eseguite a regola d'arte secondo quanto emerso dalla C.T.U. (pari ad euro
123.318,69), ovvero per l'importo residuo pari ad euro 158.745,99.
Su tale importo dovranno essere computati gli interessi al tasso legale a decorrere dall'avvio del procedimento arbitrale sino all'effettivo esborso.
Il lodo resta invece confermato per quanto riguarda il rimborso delle spese di smaltimento dei materiali di risulta, tenuto conto che le contestazioni sollevate a riguardo dal non costituiscono oggetto del presente CP_1 giudizio di rinvio, essendo state già disattese dalla Corte di Cassazione.
4) L'esito complessivo della presente causa, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per quanto riguarda ogni fase o grado, anche con riferimento al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la nullità del lodo arbitrale pronunciato in data 28.04.2006 con riferimento a tutti i capi, ad esclusione del capo 2.2 e del capo 2.3 limitatamente agli interessi sulla sorte riferibile al capo 2.2.
In parziale accoglimento della domanda proposta dalla ed in parziale Parte_1 accoglimento dell'eccezione proposta dalla controparte,
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il , Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della la somma pari ad euro 158.745,99, oltre agli interessi al tasso legale Parte_1
a decorrere dall'avvio del procedimento arbitrale sino all'effettivo esborso.
pagina 10 di 11 COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio, riferibili a qualsiasi fase o grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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