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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 228/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 125 del 13.2/15.3.2024, notificata il 18.3.2024; avente ad oggetto: obblighi contributivi;
promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Luca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi ed Pt_3 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede di Bologna – appellato nonché di:
rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Catamo e Giuseppe CP_1
Carlà ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. –
Bologna trattata all'udienza collegiale del 2.10.2025,
1 sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , consorzio tra aziende attive nell'erogazione di servizi Controparte_2 di varia natura, oggetto di commesse acquisite dal primo, e Controparte_3
(già , socia del consorzio, dichiarata
[...] Controparte_4 fallita il 18.11.2021, agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare l'insussistenza delle pretese contributive avanzate dall' e dall' sulla base dei Verbali Pt_3 CP_1 unici di accertamento e notificazione n. PR 00000/2022-157-02 del 20.5.2022 e n.
PR 00000/2022-237-04 dell'1.7.2022.
Con tali Verbali, rispettivamente:
- era stato rideterminato l'imponibile contributivo di alcuni dei dipendenti di addetti al servizio di composizione e confezionamento sandwich Controparte_3
(precisamente, dei lavoratori operanti presso i reparti “cucina” e “camera bianca” della linea di composizione e confezionamento sandwich, limitatamente alle ore di lavoro ivi svolte);
- era stato rideterminato l'imponibile contributivo di alcuni dei dipendenti dell' , adibiti da Controparte_5 [...]
in qualità di utilizzatore, al servizio di composizione e CP_3 confezionamento sandwich (precisamente, dei lavoratori somministrati operanti presso i reparti “cucina” e “camera bianca” della linea di composizione e confezionamento sandwich, limitatamente alle ore di lavoro dagli stessi asseritamente svolte presso tali reparti).
L'attività di accertamento, come sintetizzato dal Tribunale di Parma, aveva fatto seguito all'accesso operato “presso lo stabilimento della società Pt_4 cui risultava impiegato personale alle dipendenze dell'allora Controparte_4
ora , in virtù di due contratti di appalto: a)
[...] Controparte_3 appalto di servizi stipulato da e in Parte_5 Controparte_2 data 17/02/2016 ed avente ad oggetto la gestione linee di confezionamento affettati in vaschetta c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a
Traversetolo; b) appalto di servizi stipulato in data 10/03/2016 tra e CP_6
ed avente ad oggetto composizione e confezionamento Controparte_2 sandwich c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a
Traversetolo.
2 Entrambi i contratti sono stati sottoscritti con il Consorzio Zenit S.r.l., appaltatore, che ne ha assegnato l'ottemperanza alla ora Controparte_4
, quale società consorziata esecutrice. Controparte_3
Alla data di accesso, la società impiegava, Controparte_3 nell'espletamento dell'attività sia di confezionamento affettati in vaschetta sia della composizione e confezionamento sandwich, tanto personale proprio, quanto personale somministrato dall'agenzia di lavoro interinale alla quale, CP_5 dunque, è stato notificato, quale obbligata principale il succitato verbale di accertamento del 1/7/2022”.
Le parti opponenti eccepivano dunque l'infondatezza delle pretese contributive azionate: a) per contrarietà degli accertamenti ispettivi alla certificazione rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/03, dall'I.T.L. di Parma, in ordine alla genuinità e regolarità dell'appalto nell'ambito del quale l'attività era stata resa, in assenza di accertamento giurisdizionale contrario;
b) per l'inapplicabilità del C.C.N.L. PMI Alimentare, dovendosi procedere all'individuazione del contratto “oggettivamente” applicabile, secondo il disposto dell'art. 2070 c.c., tenendo conto dell'attività economica svolta nel suo complesso dall'azienda e non delle singole mansioni disimpegnate dai lavoratori.
Il Giudice, nella resistenza degli Istituti, istruita la causa documentalmente, evidenziava:
- che le pretese contributive avanzate dalle Amministrazioni convenute traevano origine, alla stregua dell'attività effettivamente espletata dalla consorziata All Service s.r.l.1, dall'applicazione da parte della società del
C.C.N.L. Multiservizi in luogo del C.C.N.L. delle Piccole e Medie Imprese dell'industria alimentare, applicato dalla committente (con codice Controparte_6
Ateco 10.85, produzione di pasti e piatti pronti, con oggetto sociale relativo al
“commercio all'ingrosso e al dettaglio di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare;
la produzione, la lavorazione, per conto proprio o per conto terzi, di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”);
- che le attività di confezionamento degli affettati in vaschetta nonché di preparazione di panini e sandwich da destinare al mercato della grande
3 distribuzione erano state interamente appaltate alla consorziata assegnataria
[...]
, che vi attendeva con propria organizzazione dei mezzi e gestione a CP_3 proprio rischio all'intero ciclo produttivo, impiegando anche personale somministrato da CP_5
- che all'espletamento di tale attività era adibito, in via assolutamente esclusiva, il personale dell'appaltatrice, società consorziata incaricata, la quale vi provvedeva altresì in totale autonomia, con gestione a proprio carico e tramite organizzazione imprenditoriale e produttiva assolutamente autonoma, rappresentando i lavoratori addetti all'espletamento delle descritte mansioni un'unità operativa stabile, autonoma e del tutto avulsa dall'organizzazione imprenditoriale della committente, oltre che dal restante personale dell'appaltatrice;
- che gli Ispettori avevano dunque accertato l'erronea applicazione, ad opera della società appaltatrice, del C.C.N.L. Multiservizi in luogo del C.C.N.L., corretto, della , stipulato dalle associazioni sindacali Pt_6 Controparte_7 comparativamente più rappresentative e pacificamente applicato dalla società committente.
Il Tribunale, richiamato il principio del minimale contributivo (per cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1 del d. l. n. 338/1989, conv. nella l. n. 389/1989, non può essere inferiore all'importo di quella retribuzione che, ai lavoratori di un determinato settore, dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, concernendo l'operatività della regola non soltanto l'ammontare della retribuzione ma anche l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore), rilevava che “tra le parti non è in contestazione che precitato il c.c.n.l. piccole/medie imprese alimentari sia stato stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
di talché, alla stregua delle argomentazioni appena riportate, la retribuzione rilevante ai fini della determinazione della contribuzione dovuta è quella prevista dal suddetto c.c.n.l. (anche se non direttamente applicato dalla società opponente).
L'applicabilità di tale contrattazione collettiva al personale impiegato nell'espletamento dell'appalto avente ad oggetto la confezione di panini si impone, peraltro, oltre che alla stregua dei citati principi, anche ai sensi dell'art
1 – rubricato “Sfera di applicazione del contratto” - del CCNL pulizie
Multiservizi applicato dalla consorziata, che testualmente recita: “sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per
4 specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici CCNL corrispondenti”.
Di talché, alla stregua di tale disposizione – la quale esclude l'applicabilità del contratto a quei settori di attività che presentino, rispetto alla complessiva organizzazione imprenditoriale datoriale, una propria eterogeneità, anche legata all'espletamento di specifici contratti di committenza cui si applichino diversi
CCNL, autonomi e specifici rispetto al settore di appartenenza - il CCNL pulizie servizi integrati/multiservizi, ancorché eventualmente applicabile al resto delle maestranze impiegate presso la consorziata appaltatrice, non può trovare applicazione ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto stipulato con nel marzo 2016”. Pt_4
A diverse conclusioni, precisava il Giudice, non sarebbe stato possibile pervenire neanche in considerazione dell'avvenuta certificazione, ad opera dell'I.T.L., dei contratti di appalto, trattandosi di certificazione che aveva avuto ad oggetto, oltreché le legittimità delle clausole contrattuali, la genuinità dell'appalto con particolare riferimento alle modalità esecutive dello stesso, laddove, per contro, “nell'odierno giudizio, si dibatte dell'errata applicazione della contrattazione collettiva da parte della società consorziata affidataria dell'esecuzione, la quale non risulta nemmeno parte contrattuale”.
Il Tribunale respingeva anche la domanda, avanzata da parte opponente in via subordinata, avente ad oggetto la rideterminazione dell'imponibile contributivo mediante la sottrazione dal relativo computo delle ore di assenza non retribuita. Notava, il Giudice, la necessità di far riferimento a due principi: “Da un lato, quello secondo cui, ai fini dell'applicazione della normativa sulla contribuzione virtuale, è necessario che esista, a monte, l'obbligo retributivo ovvero una causa di sospensione della prestazione imputabile al datore di lavoro
(laddove, per contro, non può esservi obbligazione contributiva se le rispettive prestazioni non siano state rese per assenze dei lavoratori o per accordo con il lavoratore); dall'altro, quello secondo cui l'onere di provare la specifica ragione per la quale la prestazione non è stata resa spetta a parte datoriale”. Non avendo l'opponente provato (né essendosi il medesimo offerto di provare a mezzo di istruttoria orale) tale ragione, anche tale era rigettata.
Il Tribunale emetteva, allora, le seguenti statuizioni:
“1) Rigetta l'opposizione proposta avverso le risultanze dei verbali di accertamento e notificazione impugnati, con condanna di Controparte_2
[...
, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' al Pt_3 pagamento di una somma complessivamente pari ad euro 74.072,22 a titolo di Cont contributi ommessi (di cui euro 68.978,15 quanto ai lavoratori dipendenti di
[.. ed euro 5.094,07 quanto ai lavoratori somministrati dalla società Parte_7
, oltre accessori di legge. CP_5
2) Dichiara l'improcedibilità della domanda di condanna avanzata dall' nei confronti di ”. Pt_3 Controparte_3
3. Le opponenti propongono appello avverso la sentenza del Tribunale di
Parma e ne chiedono la riforma, con accoglimento delle originarie domande, sulla base dei motivi di seguito indicati.
Gli Istituti previdenziali si sono costituiti in giudizio, resistendo all'impugnazione.
4. Con il primo motivo, le appellanti censurano la sentenza per avere
Giudice compiuto un'erronea ripartizione degli oneri probatori, giungendo a una decisione priva del necessario supporto istruttorio.
Individuato il punto decisivo (irrilevanti essendo alcuni indici menzionati dal Giudice, quali l'autonomia nello svolgimento del servizio rispetto all'organizzazione del committente e l'esclusivo impiego del personale dell'appaltatore, propri di ogni appalto) nella predicata autonomia e separatezza del servizio appaltato rispetto al “restante personale dell'appaltatrice”, la sentenza avrebbe ritenuto che presso l'appalto la società fallita svolgesse una attività di natura prettamente alimentare, da riferire dunque all'ambito di applicazione del C.C.N.L. del settore alimentare e non a quello asseritamente proprio del settore della diversa attività abitualmente e principalmente esercitata.
Se la sentenza appellata avesse effettuato una corretta ripartizione degli oneri probatori gravanti sulle parti, evidenzia parte appellante, “si sarebbe potuta e dovuta limitare a constatare che non esiste alcuna prova del fatto che la società appellante, nell'ambito dell'appalto oggetto di accertamento, esercitasse una autonoma e distinta impresa di natura alimentare, avulsa dalle altre attività e dagli altri servizi dalla stessa tipicamente svolti ed avrebbe dovuto accogliere le domande delle ricorrenti”.
Con il secondo motivo, la parte rileva che le prove acquisite smentivano che l'attività oggetto di appalto fosse inquadrabile nel settore alimentare e presentasse profili di eterogeneità rispetto a quella svolta in via principale. Come risulterebbe dalla visura camerale della società e dalla relazione acquisita dagli
Ispettori, citata nello stesso verbale di accertamento, “l'attività svolta, in via esclusiva o quanto meno prevalente, dalla era lo svolgimento di Controparte_3 servizi per conto terzi, da eseguire presso lo stabilimento dei committenti. In particolare, come evidenzia la relazione aziendale acquisita nel corso dell'ispezione e posta a base dei verbali di accertamento contestati, l'attività che connotava buona parte di questi servizi e che dunque può qualificarsi come attività caratterizzante dell'impresa “è quella dei confezionamenti/
6 riconfezionamenti” da intendersi come “attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”. Dunque, l'attività della società era all'epoca quella di confezionamento per conto terzi e consisteva appunto nella predisposizione di unità di prodotto atte alla vendita, soprattutto nelle fasi di intensificazione di tale attività dovute a promozioni commerciali. Si tratta dunque di un servizio reso in favore di aziende che producono la materia prima oggetto di confezionamento e che risulta differente e complementare rispetto alla attività delle aziende committenti. La materia prima confezionata era costituita prevalentemente, ma non esclusivamente, da prodotti alimentari, atteso che, come emerge dalla più volte citata relazione aziendale richiamata nel verbale di accertamento, tra i committenti della società compariva, ad esempio, anche una azienda di arredamento. D'altra parte, la natura del prodotto da confezionare rappresentava una variabile che non caratterizzava, se non sotto il profilo tecnico – esecutivo, i servizi resi dalla , i quali, come detto, CP_3 consistevano nella predisposizione delle unità di prodotto atte alla commercializzazione e dunque poteva riguardare indifferentemente qualsiasi tipologia di prodotto … l'attività caratteristica dei committenti dell'appalto oggetto di accertamento ispettivo ( era ed è la Controparte_8 lavorazione carni e la produzione e stagionatura di salumi, che poi essi incaricavano appunto la di confezionare”. Controparte_3
Rileva poi la parte che “Parimenti consiste in una attività di confezionamento anche il servizio di affettamento delle mattonelle di prosciutto ed il loro inserimento in vaschette termosigillate e quello di assemblaggio e confezionamento di “piatti mix” o “piatti aperitivo” (cioè di vaschette contenenti salumi, formaggi, grissini, olive ed altri ingredienti porzionati e posti in un'unica confezione in quantità prestabilite) che svolgeva sempre presso lo Controparte_3 stabilimento di , prima per conto della e poi per conto Pt_4 Parte_5 della stessa (cfr. doc. 3). Pt_4
Da notare che anche i contributi del personale impiegato in questi ultimi due servizi sono stati calcolati dalla odierna appellante sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Multiservizi ma gli ispettori del lavoro, con davvero poca coerenza, rispetto a tali servizi non hanno sollevato alcuna contestazione e gli Istituti convenuti non hanno avanzato alcuna pretesa.
D'altra parte, i documenti prodotti dimostrano (e le prove orali avrebbero potuto confermare) che la svolgeva lo stesso tipo di attività di Controparte_3 confezionamento per conto di altra società, la Certosa di Collecchio, CP_9 sulla base di un contratto di appalto avente ad oggetto appunto servizi di affettamento, di porzionamento, di assemblaggio e di confezionamento (doc. 15).
Anche in quest'ultimo appalto, peraltro, prima di procedere al Controparte_3
7 confezionamento, provvedeva all'affettamento ovvero al porzionamento dei salumi ed in alcuni caso allo “assemblaggio” degli stessi con prodotti diversi
(quali grissini, formaggio etc.) ed anche questo contratto è stato regolarmente certificato dall'ITL di Parma – Reggio Emilia.
In conclusione, dunque, mentre e le altre committenti della Pt_4 società appaltatrice erano imprese industriali che si occupavano della produzione di merci, alimentari e non, l'attività tipica di era quella di Controparte_3 confezionare tali prodotti, predisponendo unità atte alla loro commercializzazione, previa eventuale esecuzione delle lavorazioni accessorie
(affettamento, porzionamento, cernita, assemblaggio) necessarie allo scopo.
Anche quella oggetto dell'appalto con era una attività di Pt_4 confezionamento dei prodotti alimentari realizzati dalla committente, rispetto alla quale le lavorazioni prodromiche svolte a diretto contatto con il prodotto (quale l'affettamento, la cernita o l'assemblaggio) altro non erano che attività secondarie e strumentali alla esecuzione di un servizio più complesso, finalizzato appunto alla realizzazione dell'unità di prodotto da avviare alla vendita.
Poiché, come sottolineato in precedenza, costituisce ius receptum il principio per cui “ai fini dell'individuazione del contratto collettivo (anche di diritto comune) applicabile, l'appartenenza alla categoria professionale va determinata, ai sensi dell'art. 2070 c.c., non sulla base della specifica natura delle mansioni del lavoratore, ma sulla base della attività effettivamente esercitata dall'imprenditore”, è evidente che l'inquadramento non possa dipendere dal contenuto di fasi intermedie ed accessorie dell'attività, ma dal risultato produttivo finale a cui esse mirano.
Pertanto, sia l'attività prevista dal contratto di appalto oggetto di ispezione, sia a maggior ragione l'attività complessivamente svolta dalla società appellante non è qualificabile come “alimentare” e non è compresa nell'ambito di applicazione del CCNL di tale settore”.
L'applicazione del C.C.N.L. per la ed Parte_8 il ricalcolo della base contributiva era compiuta, dopotutto, soltanto per una parte minoritaria dei lavoratori impiegati nell'appalto e soltanto per una parte dell'orario di lavoro di tali lavoratori, sull'evidente presupposto che per gli altri lavoratori e per il restante orario di lavoro l'attività fosse da ricondurre a quella ordinariamente svolta dalla società fallita e fosse estranea al settore alimentare. Il fatto che nell'appalto si svolgessero anche attività di confezionamento e logistica non comportanti la lavorazione di alimenti e trasformazione della materia prima confermerebbe, in realtà, che anche l'attività in astratto riconducibile al contratto collettivo per la non veniva svolta in modo Parte_8 autonomo e a sé stante, integrandosi, invero, con le altre attività della società
8 estranee al settore alimentare (e pacificamente comprese nel campo di applicazione del Multiservizi). Sarebbe stato allora necessario applicare il criterio di prevalenza, tenendo presente sia l'attività svolta in quello specifico appalto che quella svolta più in generale da tutta l'azienda. In particolare, i verbali ispettivi,
“oltre ad escludere dall'accertamento tutto il personale addetto a determinate mansioni (affettamento, confezionamento, etichettatura, imballaggio e movimentazione), ricalcolano la base imponibile contributiva solo di quei lavoratori addetti al servizio di confezionamento sandwich che – secondo le informazioni acquisite dagli ispettori – avrebbero lavorato in determinati reparti
(e nello specifico nel reparto “cucina” e “camera bianca”) e solo limitatamente ai periodi in cui essi avrebbero prestato servizio in tali reparti”. Ne deriva che,
“benché alcuni dei lavoratori operanti nell'ambito dell'appalto con si Pt_4 occupassero anche di mansioni a diretto contatto con prodotti alimentari, essi hanno contribuito, insieme agli altri colleghi, allo svolgimento di un servizio integrato più ampio, avente lo scopo ultimo di realizzare unità di prodotto atte alla vendita al dettaglio, attraverso il porzionamento, il confezionamento e l'imballaggio della materia prima”. Pertanto, a fronte di attività diverse ma complementari tra loro, “per individuare il contratto oggettivamente applicabile è necessario utilizzare il criterio della prevalenza e stabilire quale sia l'attività principale, con riguardo però – non al singolo servizio o, peggio, al singolo dipendente – ma alla complessiva realtà aziendale”.
Con il terzo motivo, la parte censura la correttezza del richiamo all'art. 1 del C.C.N.L. Multiservizi (v. sopra), posto che la disposizione, in realtà, esclude dalla sfera di applicazione del contratto proprio le attività rientranti nell'ambito di applicazione di un altro contratto collettivo, che l'impresa svolga, anche in esecuzione di un contratto di appalto, in forma del tutto autonoma e, dunque, non in connessione con altri servizi compresi nella sfera di applicazione del contratto stesso, come accaduto nel caso di specie: “Nessun dubbio, del resto, esiste sul fatto che i servizi resi da – ove valutati nel loro complesso e non in Controparte_3 modo atomistico attraverso le singole fasi che li compongono – rientrino a pieno titolo nel campo di applicazione del CCNL Multiservizi”.
In subordine, precisa la parte, se non fosse applicabile il C.C.N.L.
Multiservizi, i servizi in questione non sarebbero comunque riconducibili al
C.C.N.L. , non avendo gli Istituti Controparte_10 previdenziali fornito la prova che l'attività di confezionamento dei prodotti alimentari o le attività di affettamento e porzionamento ad esse prodromiche rientrassero nel relativo ambito di applicazione (“Solo in via ulteriormente subordinata, si osserva dunque che quanto ora esposto avrebbe quanto meno
9 imposto di quantificare nuovamente i contributi dovuti in base al diverso CCNL ritenuto applicabile”).
Con il quarto motivo, l'appellante censura le conclusioni cui il Giudice è pervenuto con riferimento agli effetti della certificazione dei contratti di appalto:
“Per quanto riguarda gli effetti della certificazione, a dispetto di quanto si legge nella sentenza gravata, l'art. 78 del D. Lgs. 276/2003 prevede espressamente che
“l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione”, mentre, a mente dell'art. 79 D. Lgs. 276/2003, l'accertamento dell'organo preposto alla certificazione produce effetto anche verso i terzi, istituti previdenziali compresi, “fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80”.
Il tenore lettale delle norme smentisce dunque che, come sostenuto dal
Tribunale di Parma, la certificazione attesti solo la genuinità del contratto con riferimento alle sue modalità esecutive e, dunque, solo la legittimità dello stesso sotto il profilo civilistico e dimostra invece che la certificazione attesta anche ed in maniera inoppugnabile la correttezza dell'operazione anche sotto il profilo previdenziale, fiscale ed amministrativo ed è opponibile anche alla pubblica amministrazione, salvo il ricorso ai rimedi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 276/2003.
Quanto al secondo profilo, dai documenti prodotti risulta che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza gravata, la società fallita, quale consorziata assegnataria, era parte sia del contratto di appalto che del procedimento di certificazione (cfr. doc. 4, 5 e 6)”.
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, pur facendo richiamo al principio per cui le assenze ingiustificate, non facendo maturare il diritto alla retribuzione, non rientrano nella base di calcolo dei contributi, il Giudice aveva ritenuto che le assenze dovessero essere computate nell'imponibile contributivo, in quanto la odierna appellante non avrebbe fornito prova della effettiva natura ingiustificata di tali assenze.
L'affermazione non sarebbe però condivisibile, in primo luogo, in quanto in contrasto con il principio di non contestazione, avendo svolto gli Istituti difese incompatibili con la contestazione della natura ingiustificata delle assenze;
in secondo luogo, perché sugli stessi doveva ricadere l'onere della prova del fatto che tali assenze, per la loro natura, avevano comunque fatto sorgere il diritto del lavoratore alla retribuzione e dunque andavano computate nella base imponibile contributiva.
Con il sesto motivo, l'appellante così afferma: “Con il ricorso introduttivo, si è sottolineato che non era dato comprendere come gli ispettori avessero stabilito quali erano i lavoratori impiegati presso i reparti “cucina” e “camera
10 bianca” ed avessero quantificato i relativi periodi lavorativi e sono stati contestati, sotto tale profilo, i conteggi allegati ai verbali di accertamento. A sostegno di tale contestazione si è sottolineato che i verbali di accertamento rinviano alle indicazioni contenute in una relazione che gli ispettori hanno acquisito dall'impresa ispezionata, ma tale documento aziendale elenca in tutto
11 lavoratori addetti alla camera bianca, mentre il ricalcolo dell'imponibile contributivo ha riguardato ben 33 dipendenti diretti e 6 somministrati. A tale proposito la sentenza gravata ha recepito in modo acritico i conteggi contenuti nei verbali senza spendere nemmeno una parola su tali contestazioni e, soprattutto, senza peritarsi di verificare se tali conteggi e le pretese contributive che ne derivano si fondassero su un idoneo supporto probatorio. Poiché, infatti,
l'unico supporto probatorio su cui poggia l'accertamento ispettivo è costituito, almeno per quanto riguarda l'identificazione dei lavoratori coinvolti e il numero di ore di lavoro su cui ricalcolare i contributi, dalla citata relazione aziendale, è evidente che una pretesa contributiva che si discosti, per eccesso, dai dati contenuti in tale relazione risulta del tutto priva di supporto probatorio”.
5. I motivi primo, secondo, terzo e sesto, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
Occorre innanzitutto precisare che l'accertamento ha riguardato solamente l'appalto intercorso tra e del 10.3.2016, per CP_6 Parte_1
l'esecuzione del servizio di composizione e confezionamento sandwich presso lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a Traversetolo. Nel verbale di accertamento, infatti, si legge (grassetto aggiunto) che “Come rilevato nel verbale di primo accesso, a quella data nel sito produttivo erano in essere due distinti contratti di appalto: Accordo tra (C.F.: ) e Parte_5 P.IVA_1 Controparte_2 (C.F.: del 17/02/2016, per la esecuzione in appalto del servizio di gestione P.IVA_2 linee di confezionamento affettati in vaschetta c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a Traversetolo;
Accordo tra e se del 10/03/2016, per esecuzione in CP_6 Parte_1 appalto del servizio di composizione e confezionamento sandwich c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a Traversetolo. Entrambi gli accordi dunque sono sottoscritti dall'appaltatore Zenit srl, Parte_1 il quale individua in la società consorziata esecutrice;
alla data Controparte_4 dell'accesso pertanto impiegava il proprio personale sia per l'attività Controparte_4 di confezionamento affettati in vaschetta che per il lavoro di composizione e confezionamento sandwich. Si prendeva atto peraltro che entrambi i contratti di appalto erano stati oggetto di altrettante procedure di certificazione presso l'ITL di Parma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e ss. Del D. Lgs. n. 276/03. Risultano agli atti: Provvedimento di certificazione prot. n. 10236 del 26/04/2016, avente ad oggetto il contratto di appalto tra e Consorzio Zenit se, agli effetti civili, Parte_5 amministrativi, previdenziali e fiscali;
11 Provvedimento di certificazione prot. n. 27981 del 21/10/2016, avente ad oggetto il contratto di appalto tra e se, per il quale è stata certificata CP_6 Parte_1 la conformità ai soli fini civili, amministrativi e fiscali. Successivamente alla certificazione, e precisamente con le scritture private del 30/04, 03/05 e 10/05/2018, ha ceduto il proprio contratto a Parte_5
ex art. 1406 e ss. c.c., e considerato che il contratto di appalto era stato CP_11 oggetto di certificazione, le parti hanno provveduto ad interessare l'ITL dell'avvenuta cessione. Con nota prot. n. 22600 del 05/07/2018, a firma del dott. Persona_1 nella sua qualità di Capo dell'ITL di Parma, considerato che la cessione del suddetto contratto di appalto sarebbe proseguita “alle medesime condizioni e modalità in capo al nuovo committente è stata comunque confermata la permanenza degli CP_6 effetti della certificazione. Concludendo, alla data dell'accesso ispettivo le stesse parti, rispettivamente in qualità di committente e in qualità CP_6 Controparte_12 di appaltatore, avevano in essere n. 2 distinti contratti di appalto all'interno dello stabilimento di via Sarti: un primo appalto munito di certificazione agli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali, per il servizio di affettamento in vaschetta;
un secondo appalto, munito di certificazione ai soli effetti civili, amministrativi e fiscali, ad esclusione degli effetti previdenziali, per il servizio di composizione e confezionamento sandwiches. L'accertamento ispettivo si è pertanto incentrato sulla verifica di natura previdenziale in merito ai trattamenti retributivi e contributivi applicati da
[...]
nei confronti del solo personale occupato nell'appalto di produzione e CP_4 confezionamento sandwiches”.
Gli Ispettori hanno poi evidenziato, in relazione, appunto, all'appalto relativo alla “composizione e confezionamento sandwich”, che (grassetto aggiunto):
- “A completamento delle informazioni desunte dal registro imprese, nell'ambito dell'accertamento è stata acquisita dall'azienda una relazione sull'attività sociale, in cui risulta precisato che “l'attività prevalente è quella dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”. La relazione è datata 23/01/2020”;
- “La lavorazione di panini e sandwiches partiva con la preparazione delle salse e dei componenti da utilizzare per la composizione dei panini, nel reparto “cucina”, e proseguiva con l'attività di assemblaggio dei panini nella c.d. “camera bianca”. L'attività si articolava su un turno unico. Fuori dalla camera bianca, veniva poi completata la lavorazione con la fase del confezionamento, etichettatura ed imballaggio del prodotto finito”;
- “È stata anche formulata esplicita richiesta all'azienda, affinché aggiornasse gli elenchi dei dipendenti stabilmente occupati nei reparti di “cucina” e “camera bianca”: gli elenchi dei lavoratori interessati dal presente accertamento sono stati pertanto acquisiti con la collaborazione della ditta ispezionata con riferimento a Controparte_4 ciascun anno di attività, dal 2016 al 2020, per tutta la durata di esecuzione dell'appalto”.
Il riferimento al C.C.N.L. indicato dagli Ispettori fa seguito all'individuazione dell'ambito di operatività dell'azienda, riferito, all'esito dell'accertamento, a fini esclusivamente contributivi, al settore “produzione di pasti e piatti pronti, cod. Ateco 10.85”, proprio dell'attività della Committente.
12 Il percorso compiuto in sede amministrativa ha seguito la linea argomentativa che si riporta: “Ad ogni buon conto, con norma interpretativa (art. 2, co. 25, della L. n. 549/95), è stato disposto: “L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria', con ciò fugando ogni ulteriore dubbio sulla determinazione delle somme minime imponibili ai fini previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Nel rispetto del citato quadro normativo, pertanto, qualsiasi datore di lavoro ha l'obbligo di soddisfare gli obblighi contributivi derivanti dall'utilizzo di personale alle proprie dipendenze con qualsiasi ruolo o qualifica, facendo riferimento alla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, salvo trattamenti economici di fatto più favorevoli. Il trattamento economico minimo stabilito dal ccnl sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, rappresenta inoltre il parametro esterno di commisurazione della giusta retribuzione dovuta a norma dell'art. 36 della Costituzione. L'art. 1 del ccnl pulizie e servizi integrati/multiservizi applicato da Controparte_4
[...
rubricato “Sfera di applicazione del contratto”, testualmente recita: “sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici ccnl corrispondenti”. Si legge ancora nello stesso art. 1: “[...] il progressivo ampliamento dei contratti di global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizio. Le parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell'offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati [...]" Dal testo dell'art. 1 si evince pertanto che il contratto stesso esclude dal proprio ambito di applicazione: a) le autonome attività; b) per specifici contratti di committenza;
e) che rientrino nell'applicazione di autonomi e specifici ccnl corrispondenti. L'ampia declaratoria delle attività di cui al ccnl in esame, pertanto, si riferisce alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie, ridefinendo la propria offerta in un ampio panorama di servizi “generali”, “amministrativi”, “ausiliari”, “integrati” e via dicendo
…” IN FATTO Nel caso di specie, in virtù del citato contratto di appalto ha Controparte_4 assunto su di sé l'intera gestione del ciclo produttivo dei panini e sandwiches all'interno dello stabilimento di Non vi sono altri appaltatori, e come più CP_6 sopra descritto la committente non occupa proprio personale dipendente in CP_6 alcuna fase del ciclo produttivo. L'attività svolta dal personale di è quella di produzione, e Controparte_4 costituisce anche l'oggetto principale dell'attività della ditta committente (produzione di pasti e piatti pronti, cod. Ateco 10.85). La natura dell'attività, ai fini dell'inquadramento previdenziale, è quella tipica del settore industria: un'attività economica organizzata al fine della realizzazione di un prodotto nuovo in cui l'attività prevalente consista nella trasformazione della materia prima.
13 Lo stabilimento di via Sarti n. 30 a Traversetolo ha una sua organizzazione autonoma rispetto all'attività di l'attività che vi si svolge è idonea a Controparte_4 realizzare un intero ciclo produttivo, ed i lavoratori che vi sono adibiti costituiscono un gruppo stabile di lavoro. Il plesso, nella sua autonomia funzionale intesa come “sostanzia/e indipendenza tecnica”, è idoneo a costituire a tutti gli effetti una unità operativa, al punto da giustificare anche un differente regime contributivo rispetto a quello in cui ricade l'attività principale di Controparte_4 Alla luce del fatto che l'attività svolta deriva da una specifica committenza, e non ha il carattere dei servizi “integrati”, “ausiliari”, “global service”, ma piuttosto è l'attività primaria dell'azienda committente;
considerato che
all'attività così descritta si applica un autonomo e specifico ccnl di settore, nel caso di specie deve escludersi che sia applicabile il ccnl Multiservizi, quantomeno ai fini della individuazione del trattamento previdenziale minimo obbligatorio per legge. Nel caso di specie, si individua pertanto il ccnl del settore di riferimento nel ccnl industria alimentare PMI, e per la determinazione della corretta contribuzione si deve fare riferimento ai trattamenti economici complessivi stabiliti dallo stesso ccnl”.
5.1. Tanto premesso, il complesso delle risultanze istruttorie di causa consente di evidenziare che:
a) la committente dell'appalto, aveva codice 10.85, Controparte_6 CP_13 relativo all'attività di produzione di pasti e piatti pronti, e oggetto sociale coincidente con il “commercio all'ingrosso e al dettaglio di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare;
la produzione, la lavorazione, per conto proprio o per conto terzi, di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”.
b) nella visura storica di ” si legge, in relazione al Parte_2 periodo di esecuzione dell'appalto (terminato nel 2020), quando la denominazione era (prima della modificazione della denominazione e del Controparte_4 commesso aggiornamento dell'oggetto sociale, disposti il 18.6.2021): “Attività prevalente: dal 06/07/2012 altri servizi alle imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi … attività prevalente esercitata dall'impresa dal 06/07/2012 altri servizi alle imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi”;
c) la relazione aziendale del 23.1.2020, acquisita nel corso dell'ispezione e posta a base dei Verbali di accertamento, dava atto che “l'attività prevalente è quella dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”;
d) l'attività oggetto dell'appalto, cessata nel 2020 (v. nel Verbale ispettivo relativo al : “Ad accertamento ispettivo avviato, e precisamente con Parte_1 effetto al 31/12/2020, risulta che entrambi gli appalti siano cessati
(comunicazioni a mezzo PEC del 25/09/2020, indirizzate da a CP_6
Consorzio Zenit se, e p.c. a ) riguardava, come evidenziato Controparte_4
14 nello stesso contratto di appalto, “tutte le operazioni occorrenti alla composizione e al confezionamento di sandwich”;
e) il riferimento presente nel contratto di appalto al “Servizio gestione linee confezionamento” andava inteso nel senso di designare l'insieme delle operazioni e delle mansioni svolte dagli operatori individuati nell'accordo, definite nell'Allegato 1 “Processi farcitura panini e diagramma di flusso” e nell'Allegato
3 “Procedure” (v. gli allegati al contratto di appalto, doc. 4 prodotto in primo grado dalle appellanti;
quanto alle procedure, v. ad es. la “sop preparazione prodotti per affettamento e farcitura panini” e la “sop sequenza di lavorazione panini farciti”);
f) come descritto nel Verbale, l'attività concretamente svolta, che aveva inizio con le operazioni di lavorazione di panini e sandwich, partiva con la preparazione delle salse e dei componenti da utilizzare per la composizione dei panini, nel reparto “cucina”, e proseguiva con l'attività di assemblaggio dei panini nella c.d. “camera bianca”; l'attività, che si articolava su un turno unico, terminava con la fase del confezionamento, etichettatura e imballaggio del prodotto finito.
5.2. Il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare (1.7.2016 – 30.6.2020), prodotto dall' in udienza ed acquisito Pt_3 ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo indispensabile la relativa conoscenza ai fini della decisione (v. Cass., 19.8.2024, n. 22907), si applicava, per espressa previsione, “alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo … quali: le industrie alimentari varie (… preparazioni alimentari varie …)”.
La fonte convenzionale definiva così, dunque, il settore economico di riferimento, ambito in cui rientravano, all'evidenza, le attività assegnate alla consorziata in seno all'appalto di interesse.
L'oggetto sostanziale dell'appalto andava identificato, infatti, con un'attività di produzione o trasformazione (quale “preparazione di prodotti alimentari”).
Tanto emerge dall'esame di quanto avveniva nei reparti “cucina” e c.d.
“camera bianca” (e lo stesso valeva naturalmente in relazione al reparto, indicato nel ricorso introduttivo, di “assemblaggio”, in cui il pane o la focaccia pretagliati venivano farciti con il companatico e con gli altri ingredienti), la cui rilevanza nell'economia del contratto era tale, alla luce del complesso degli elementi sopra riportati e della particolare connotazione che i medesimi conferivano al momento produttivo, da rappresentare l'essenza e il nucleo, da un punto di vista economico, dell'appalto.
La qualificazione come produttiva che il C.C.N.L. compiva di un'attività economica con tali caratteri avveniva, infatti, attraverso un'operazione di unificazione giuridica utile a preservarne, quale funzione portante, l'oggetto
15 sostanziale, riconducendovi anche aspetti del tutto accessori e ancillari, quali potevano essere (in concreto, come si è visto nel caso di specie, nonostante l'indicazione presente nel contratto di appalto, che rimane un dato soltanto formale) quelli attinenti al confezionamento o all'etichettatura.
L'operazione in questione era compiuta in modo espresso dal C.C.N.L. (v. le disposizioni in tema di classificazione del personale), fonte che, individuato il proprio ambito di applicazione (riferito, come si è visto, alle “aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti …”), riconduceva alle “attività inerenti al processo produttivo”, ad es., anche i “lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti” o i “lavoratori specializzati che, avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”. Ed è evidente che, nella prima delle due declaratorie riportate, ad essere ricondotte alle attività inerenti al processo produttivo vi erano anche operazioni di confezionamento condotte in reparti diversi da quelli di produzione in senso stretto, ciò che valeva anche per l'attività di etichettatura, nemmeno prevista nel contratto di appalto e analoga, nella natura, a quella di confezionamento.
Anche l'attività di spedizione non era prevista nel contratto di appalto, potendo comunque ribadirsi al riguardo quanto già affermato circa la non estraneità di tali aspetti, secondo il C.C.N.L., alla natura produttiva complessiva dell'attività (v. i riferimenti compiuti dalla fonte convenzionale, ad es., a mansioni di carico e scarico, proprie dell'8° livello operai, o al lavoro straordinario, praticabile in caso di
“esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna ovvero connesse al ricevimento e/o spedizione del prodotto”).
L'oggetto dell'appalto poteva allora essere senz'altro individuato in un'attività di produzione o trasformazione alimentare (nella specie della preparazione alimentare), essendo lo stesso C.C.N.L., con l'operazione di unificazione giuridica appena descritta, a qualificare l'attività complessivamente demandata all'appaltatrice in questi stessi termini unitari (v., si rimarca, la riconduzione delle operazioni svolte nei reparti alle “attività inerenti al processo produttivo”).
L'attività di produzione, come tale definita dal C.C.N.L. piccola e media industria alimentare, non si poneva, dunque, in termini differenti e complementari rispetto alla attività propria dell'azienda committente, il cui oggetto sociale prevedeva anche “la produzione, la lavorazione, per conto proprio o per conto terzi, di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”, avendo accertato gli
Ispettori che “Nel caso di specie, in virtù del citato contratto di Controparte_4
16 appalto ha assunto su di sé l'intera gestione del ciclo produttivo dei panini e sandwiches all'interno dello stabilimento di Non vi sono altri CP_6 appaltatori, e come più sopra descritto la committente non occupa CP_6 proprio personale dipendente in alcuna fase del ciclo produttivo”. La committente, attraverso l'appalto, non si era infatti limitata a procurarsi un servizio strumentale alla propria attività, avendo affidato alla controparte la stessa realizzazione, nei termini convenuti, dell'oggetto sociale (v. appunto il riferimento alla “produzione
… di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”.
La natura del prodotto da confezionare, come emerge dalle indicazioni relative all'oggetto sociale della committente e della società Controparte_4 non rappresentava allora una variabile neutra, provvedendo evidentemente a caratterizzare i servizi resi dall'appaltatrice.
In definitiva, l'attività di produzione/trasformazione oggetto dell'appalto, come unitariamente considerata dal C.C.N.L. richiamato dagli Ispettori, era un'attività del tutto autonoma.
5.3. Il richiamo del C.C.N.L. piccola e media industria alimentare fa allora coerentemente seguito, ai fini contributivi, all'applicazione dell'art. 1 cit. del
C.C.N.L. Multiservizi, norma che, come affermato dalla stessa parte appellante, fa salva l'applicazione di un diverso C.C.N.L. che disciplini i rapporti di lavoro propri di autonome attività, anche oggetto di uno specifico appalto (“sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici ccnl corrispondenti”, dovendosi far riferimento, al proposito, ai criteri applicativi dello stesso contratto richiamato).
5.4. Non appare peraltro scorretto, invero, nemmeno ipotizzare un'applicazione diretta (o richiamo diretto) del C.C.N.L. piccola e media industria alimentare, a fini previdenziali, e ciò proprio alla luce dell'oggetto sociale della società (“Attività prevalente: dal 06/07/2012 altri servizi alle Controparte_4 imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi … attività prevalente esercitata dall'impresa dal
06/07/2012 altri servizi alle imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi”) e della non dissimile indicazione presente nella relazione aziendale del 23.1.2020, acquisita nel corso dell'ispezione e posta a base dei Verbali di accertamento, secondo cui “l'attività prevalente è quella dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”.
17 Se a venire in rilievo era la “predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita”, quale attività prevalente, considerata dal C.C.N.L. piccola e media industria alimentare quale attività unitaria (e quindi autonoma) di natura produttiva, il richiamo alla fonte medesima si sarebbe anche potuto giustificare ai sensi dell'art. 2070 c.c.
Come precisato, ex multis, da Cass., 15.7.2025, n. 19467, “Nell'operare un distinguo tra individuazione del contratto collettivo applicabile nei rapporti fra datore e lavoratore, sotto il profilo economico-retributivo, e contratto collettivo posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore ed si pone un necessario raffronto con la disposizione contenuta al primo Pt_3 comma dell'art. 2070 c.c. che fornisce il criterio per individuare il settore specifico dell'attività svolta dall'impresa: l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Sul punto, si richiama la pronuncia resa da questa Corte con ord. n. 19759/2024 secondo la quale “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 D.L. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla L. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”
Il tutto anche a considerare che, nel settore della produzione/trasformazione alimentare, il C.C.N.L. piccola e media industria alimentare, come fatto sostanzialmente presente nel Verbale ispettivo e non smentito dalla controparte, rappresenta una fonte comparativamente più rappresentativa (v. l'art. 2, comma
25, della l. n. 549/95).
5.5. Rivolgendosi a valutare la natura dell'attività svolta nell'ambito dell'appalto, la prospettazione degli Istituti in relazione ai dipendenti cui si riferisce la pretesa creditoria è dunque corretta, non avendo rilevanza ai fini di causa, in quanto estranea alla res controversa, la condizione di altri lavoratori rimasti estranei all'ambito dell'accertamento, anche per una possibile erronea valorizzazione non dell'attività complessivamente demandata all'appaltatrice, come unitariamente qualificata dal C.C.N.L. piccola e media impresa, ma di mansioni singolarmente considerate. In sede ispettiva si è comunque precisato che
“per alcuni lavoratori, non si è proceduto al ricalcolo dell'imponibile previdenziale in quanto la retribuzione oraria applicata dalla ditta e rilevata sui
18 LUL è risultata maggiore di quella riferibile al corretto CCNL applicato in fase di accertamento”.
Quanto alla doglianza incentrata sul dato che “l'unico supporto probatorio su cui poggia l'accertamento ispettivo è costituito, almeno per quanto riguarda l'identificazione dei lavoratori coinvolti e il numero di ore di lavoro su cui ricalcolare i contributi, dalla citata relazione aziendale”, non tiene conto di quanto appena precisato circa la qualificazione del settore di interesse (che non coincide con quello, indicato nella relazione, relativo ai
“confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari”).
Con riferimento all'individuazione dei lavoratori interessati dalla prospettazione degli Istituti, vale poi richiamare la parte del Verbale (p. 5) ove è dato atto del procedimento seguito per pervenire all'esito riferito. Precisamente, nel documento gli Ispettori rilevavano che “è stato acquisito il prospetto del turno di produzione della giornata in corso, dal quale è stato possibile evincere i nominativi dei dipendenti occupati su ciascuna fase del ciclo produttivo. In tal guisa, si è evinto che l'elenco del personale inizialmente depositato agli atti dell'ITL di Parma, in allegato alla istanza di certificazione dell'appalto, non fosse più attuale, essendo aumentato il volume della produzione e di conseguenza il numero dei lavoratori, ed essendo nel frattempo cessati alcuni rapporti di lavoro, sostituiti da nuove assunzioni. Si è pertanto richiesto alla società l'aggiornamento degli elenchi dei dipendenti stabilmente occupati nei reparti di “cucina” e
“camera bianca”, in seguito acquisiti, con riferimento a ciascun anno di attività, dal 2016 al 2020, per tutta la durata di esecuzione dell'appalto”.
6. Il quarto motivo è infondato.
È sufficiente sul punto rilevare, in senso dirimente, che il contratto oggetto di attenzione, come peraltro lo stesso Tribunale aveva rilevato nella sentenza impugnata (“b) il provvedimento di certificazione prot n. 27981 del 21/10/2016, avente ad oggetto il contratto di appalto tra e , Controparte_6 Controparte_2 per il quale è stata certificata la conformità ai soli fini civili amministrativi e fiscali”), senza però soffermarsi a valorizzare tutte le implicazioni della circostanza (la doglianza era respinta, infatti, sulla base del dato, assunto in via generalizzata, che la certificazione “ha avuto ad oggetto, oltreché le legittimità delle clausole contrattuali, la genuinità dell'appalto con particolare riferimento alle modalità esecutive dello stesso, laddove, per contro, nell'odierno giudizio, si dibatte dell'errata applicazione della contrattazione collettiva da parte della società consorziata affidataria dell'esecuzione, la quale non risulta nemmeno parte contrattuale. Di talché, il rilievo attoreo risulta del tutto inconferente”), non era stato certificato anche a fini previdenziali, diversamente da quanto accaduto in
19 relazione al precedente contratto di affidamento, estraneo, non a caso, alla prospettazione degli Istituti.
7. Il quinto motivo è pure infondato.
Nel verbale si è affermato che “Nel calcolo dell'imponibile sono state quantificate tutte le ore lavorabili nei mesi, comprese le ore per assenze non retribuite che l'azienda ha costantemente decurtato, senza motivazione alcuna, dal calcolo della retribuzione imponibile dovuta”, venendo dedotto l'inadempimento contributivo con riferimento a tutte le ore non retribuite che l'azienda aveva immotivatamente decurtato.
A fronte del dato, pacifico, è generica la difesa svolta nel ricorso introduttivo del giudizio (“a quanto consta alle ricorrenti, ha Controparte_3 sempre inserito nella base imponibile contributiva tutte le ore di lavoro lavorate o lavorabili (e dunque retribuire o retribuibili) ed ha escluso solo quelle che per legge o contratto non danno diritto ad alcun trattamento retributivo”) poiché nulla attesta circa l'aspetto decisivo relativo alla ragione delle assenze dovute a cause diverse da quelle che, per legge o contratto, non danno diritto ad alcun trattamento retributivo.
Nella memoria difensiva in primo grado l' non ha prestato Pt_3 acquiescenza alla tesi che si trattasse di assenze ingiustificate (non essendosi formato alcun “giudicato” sul punto), determinate dalla volontà dei lavoratori, avendo invece svolto considerazioni di tipo sistematico, compatibili con una serie di ipotesi, che non esprimevano adesione alla prospettazione di controparte (“Ai sensi della citata disposizione in materia di imponibile contributivo, l'eventuale assenza, giustificata o ingiustificata, può, al più, coonestare la mancata erogazione della retribuzione, ma non la sottrazione del relativo imponibile a contribuzione come reiteratamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ( c Cass 15120/2019- 22986/2020 Corte Appello Milano 03/2021)
Invero solo le ipotesi di assenza previste dalla legge e dal contratto collettivo
(quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) consentono l'esenzione contribuiva … Pertanto, l'imponibilità contributiva della remunerazione eroganda ai lavoratori in conformità all'orario lavorativo contrattualmente previsto a prescindere dallo svolgimento della prestazione lavorativa è pacifico, ad onta di eventuale mancata erogazione della retribuzione a cagione di assenze ingiustificate e/o concordate e/o tollerate”).
È dunque corretto affermare che parte appellante non ha dedotto e provato
(non attenendo al tema le istanze di prova per testi) l'origine delle assenze (v.
Cass., 21.10.2020, n. 22986: “anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo
20 tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); in tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, è stato appunto rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del
03/10/2018; ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1 anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato”).
8. L'appello va quindi respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
9. La regolamentazione delle spese di grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle controparti, che liquida in relazione a ciascuna, separatamente, in €
5.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con oggetto sociale “pulizie industriali, sanificazione, derattizzazione, cura del verde;
confezionamenti e riconfezionamenti;
servizi in occasione di fiere e mostre;
servizi di consulenza per organizzazione e/o la riorganizzazione delle unità produttive logistiche e distributive, la formazione del personale, il miglioramento della produttività e la gestione dei rapporti con le aziende clienti;
servizi di noleggio con conducente;
servizi di promoter ed assistenza alle vendite;
servizi per supermercati, ipermercati ed attività commerciali in genere, servizi per i magazzini della grande distribuzione organizzata”. In sede ispettiva era poi stata acquisita dalla società
[...]
una relazione sull'attività sociale, in cui viene precisato che “l'attività prevalente è quella CP_3 dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 228/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 125 del 13.2/15.3.2024, notificata il 18.3.2024; avente ad oggetto: obblighi contributivi;
promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Luca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi ed Pt_3 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede di Bologna – appellato nonché di:
rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Catamo e Giuseppe CP_1
Carlà ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. –
Bologna trattata all'udienza collegiale del 2.10.2025,
1 sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , consorzio tra aziende attive nell'erogazione di servizi Controparte_2 di varia natura, oggetto di commesse acquisite dal primo, e Controparte_3
(già , socia del consorzio, dichiarata
[...] Controparte_4 fallita il 18.11.2021, agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare l'insussistenza delle pretese contributive avanzate dall' e dall' sulla base dei Verbali Pt_3 CP_1 unici di accertamento e notificazione n. PR 00000/2022-157-02 del 20.5.2022 e n.
PR 00000/2022-237-04 dell'1.7.2022.
Con tali Verbali, rispettivamente:
- era stato rideterminato l'imponibile contributivo di alcuni dei dipendenti di addetti al servizio di composizione e confezionamento sandwich Controparte_3
(precisamente, dei lavoratori operanti presso i reparti “cucina” e “camera bianca” della linea di composizione e confezionamento sandwich, limitatamente alle ore di lavoro ivi svolte);
- era stato rideterminato l'imponibile contributivo di alcuni dei dipendenti dell' , adibiti da Controparte_5 [...]
in qualità di utilizzatore, al servizio di composizione e CP_3 confezionamento sandwich (precisamente, dei lavoratori somministrati operanti presso i reparti “cucina” e “camera bianca” della linea di composizione e confezionamento sandwich, limitatamente alle ore di lavoro dagli stessi asseritamente svolte presso tali reparti).
L'attività di accertamento, come sintetizzato dal Tribunale di Parma, aveva fatto seguito all'accesso operato “presso lo stabilimento della società Pt_4 cui risultava impiegato personale alle dipendenze dell'allora Controparte_4
ora , in virtù di due contratti di appalto: a)
[...] Controparte_3 appalto di servizi stipulato da e in Parte_5 Controparte_2 data 17/02/2016 ed avente ad oggetto la gestione linee di confezionamento affettati in vaschetta c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a
Traversetolo; b) appalto di servizi stipulato in data 10/03/2016 tra e CP_6
ed avente ad oggetto composizione e confezionamento Controparte_2 sandwich c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a
Traversetolo.
2 Entrambi i contratti sono stati sottoscritti con il Consorzio Zenit S.r.l., appaltatore, che ne ha assegnato l'ottemperanza alla ora Controparte_4
, quale società consorziata esecutrice. Controparte_3
Alla data di accesso, la società impiegava, Controparte_3 nell'espletamento dell'attività sia di confezionamento affettati in vaschetta sia della composizione e confezionamento sandwich, tanto personale proprio, quanto personale somministrato dall'agenzia di lavoro interinale alla quale, CP_5 dunque, è stato notificato, quale obbligata principale il succitato verbale di accertamento del 1/7/2022”.
Le parti opponenti eccepivano dunque l'infondatezza delle pretese contributive azionate: a) per contrarietà degli accertamenti ispettivi alla certificazione rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/03, dall'I.T.L. di Parma, in ordine alla genuinità e regolarità dell'appalto nell'ambito del quale l'attività era stata resa, in assenza di accertamento giurisdizionale contrario;
b) per l'inapplicabilità del C.C.N.L. PMI Alimentare, dovendosi procedere all'individuazione del contratto “oggettivamente” applicabile, secondo il disposto dell'art. 2070 c.c., tenendo conto dell'attività economica svolta nel suo complesso dall'azienda e non delle singole mansioni disimpegnate dai lavoratori.
Il Giudice, nella resistenza degli Istituti, istruita la causa documentalmente, evidenziava:
- che le pretese contributive avanzate dalle Amministrazioni convenute traevano origine, alla stregua dell'attività effettivamente espletata dalla consorziata All Service s.r.l.1, dall'applicazione da parte della società del
C.C.N.L. Multiservizi in luogo del C.C.N.L. delle Piccole e Medie Imprese dell'industria alimentare, applicato dalla committente (con codice Controparte_6
Ateco 10.85, produzione di pasti e piatti pronti, con oggetto sociale relativo al
“commercio all'ingrosso e al dettaglio di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare;
la produzione, la lavorazione, per conto proprio o per conto terzi, di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”);
- che le attività di confezionamento degli affettati in vaschetta nonché di preparazione di panini e sandwich da destinare al mercato della grande
3 distribuzione erano state interamente appaltate alla consorziata assegnataria
[...]
, che vi attendeva con propria organizzazione dei mezzi e gestione a CP_3 proprio rischio all'intero ciclo produttivo, impiegando anche personale somministrato da CP_5
- che all'espletamento di tale attività era adibito, in via assolutamente esclusiva, il personale dell'appaltatrice, società consorziata incaricata, la quale vi provvedeva altresì in totale autonomia, con gestione a proprio carico e tramite organizzazione imprenditoriale e produttiva assolutamente autonoma, rappresentando i lavoratori addetti all'espletamento delle descritte mansioni un'unità operativa stabile, autonoma e del tutto avulsa dall'organizzazione imprenditoriale della committente, oltre che dal restante personale dell'appaltatrice;
- che gli Ispettori avevano dunque accertato l'erronea applicazione, ad opera della società appaltatrice, del C.C.N.L. Multiservizi in luogo del C.C.N.L., corretto, della , stipulato dalle associazioni sindacali Pt_6 Controparte_7 comparativamente più rappresentative e pacificamente applicato dalla società committente.
Il Tribunale, richiamato il principio del minimale contributivo (per cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1 del d. l. n. 338/1989, conv. nella l. n. 389/1989, non può essere inferiore all'importo di quella retribuzione che, ai lavoratori di un determinato settore, dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, concernendo l'operatività della regola non soltanto l'ammontare della retribuzione ma anche l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore), rilevava che “tra le parti non è in contestazione che precitato il c.c.n.l. piccole/medie imprese alimentari sia stato stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
di talché, alla stregua delle argomentazioni appena riportate, la retribuzione rilevante ai fini della determinazione della contribuzione dovuta è quella prevista dal suddetto c.c.n.l. (anche se non direttamente applicato dalla società opponente).
L'applicabilità di tale contrattazione collettiva al personale impiegato nell'espletamento dell'appalto avente ad oggetto la confezione di panini si impone, peraltro, oltre che alla stregua dei citati principi, anche ai sensi dell'art
1 – rubricato “Sfera di applicazione del contratto” - del CCNL pulizie
Multiservizi applicato dalla consorziata, che testualmente recita: “sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per
4 specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici CCNL corrispondenti”.
Di talché, alla stregua di tale disposizione – la quale esclude l'applicabilità del contratto a quei settori di attività che presentino, rispetto alla complessiva organizzazione imprenditoriale datoriale, una propria eterogeneità, anche legata all'espletamento di specifici contratti di committenza cui si applichino diversi
CCNL, autonomi e specifici rispetto al settore di appartenenza - il CCNL pulizie servizi integrati/multiservizi, ancorché eventualmente applicabile al resto delle maestranze impiegate presso la consorziata appaltatrice, non può trovare applicazione ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto stipulato con nel marzo 2016”. Pt_4
A diverse conclusioni, precisava il Giudice, non sarebbe stato possibile pervenire neanche in considerazione dell'avvenuta certificazione, ad opera dell'I.T.L., dei contratti di appalto, trattandosi di certificazione che aveva avuto ad oggetto, oltreché le legittimità delle clausole contrattuali, la genuinità dell'appalto con particolare riferimento alle modalità esecutive dello stesso, laddove, per contro, “nell'odierno giudizio, si dibatte dell'errata applicazione della contrattazione collettiva da parte della società consorziata affidataria dell'esecuzione, la quale non risulta nemmeno parte contrattuale”.
Il Tribunale respingeva anche la domanda, avanzata da parte opponente in via subordinata, avente ad oggetto la rideterminazione dell'imponibile contributivo mediante la sottrazione dal relativo computo delle ore di assenza non retribuita. Notava, il Giudice, la necessità di far riferimento a due principi: “Da un lato, quello secondo cui, ai fini dell'applicazione della normativa sulla contribuzione virtuale, è necessario che esista, a monte, l'obbligo retributivo ovvero una causa di sospensione della prestazione imputabile al datore di lavoro
(laddove, per contro, non può esservi obbligazione contributiva se le rispettive prestazioni non siano state rese per assenze dei lavoratori o per accordo con il lavoratore); dall'altro, quello secondo cui l'onere di provare la specifica ragione per la quale la prestazione non è stata resa spetta a parte datoriale”. Non avendo l'opponente provato (né essendosi il medesimo offerto di provare a mezzo di istruttoria orale) tale ragione, anche tale era rigettata.
Il Tribunale emetteva, allora, le seguenti statuizioni:
“1) Rigetta l'opposizione proposta avverso le risultanze dei verbali di accertamento e notificazione impugnati, con condanna di Controparte_2
[...
, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' al Pt_3 pagamento di una somma complessivamente pari ad euro 74.072,22 a titolo di Cont contributi ommessi (di cui euro 68.978,15 quanto ai lavoratori dipendenti di
[.. ed euro 5.094,07 quanto ai lavoratori somministrati dalla società Parte_7
, oltre accessori di legge. CP_5
2) Dichiara l'improcedibilità della domanda di condanna avanzata dall' nei confronti di ”. Pt_3 Controparte_3
3. Le opponenti propongono appello avverso la sentenza del Tribunale di
Parma e ne chiedono la riforma, con accoglimento delle originarie domande, sulla base dei motivi di seguito indicati.
Gli Istituti previdenziali si sono costituiti in giudizio, resistendo all'impugnazione.
4. Con il primo motivo, le appellanti censurano la sentenza per avere
Giudice compiuto un'erronea ripartizione degli oneri probatori, giungendo a una decisione priva del necessario supporto istruttorio.
Individuato il punto decisivo (irrilevanti essendo alcuni indici menzionati dal Giudice, quali l'autonomia nello svolgimento del servizio rispetto all'organizzazione del committente e l'esclusivo impiego del personale dell'appaltatore, propri di ogni appalto) nella predicata autonomia e separatezza del servizio appaltato rispetto al “restante personale dell'appaltatrice”, la sentenza avrebbe ritenuto che presso l'appalto la società fallita svolgesse una attività di natura prettamente alimentare, da riferire dunque all'ambito di applicazione del C.C.N.L. del settore alimentare e non a quello asseritamente proprio del settore della diversa attività abitualmente e principalmente esercitata.
Se la sentenza appellata avesse effettuato una corretta ripartizione degli oneri probatori gravanti sulle parti, evidenzia parte appellante, “si sarebbe potuta e dovuta limitare a constatare che non esiste alcuna prova del fatto che la società appellante, nell'ambito dell'appalto oggetto di accertamento, esercitasse una autonoma e distinta impresa di natura alimentare, avulsa dalle altre attività e dagli altri servizi dalla stessa tipicamente svolti ed avrebbe dovuto accogliere le domande delle ricorrenti”.
Con il secondo motivo, la parte rileva che le prove acquisite smentivano che l'attività oggetto di appalto fosse inquadrabile nel settore alimentare e presentasse profili di eterogeneità rispetto a quella svolta in via principale. Come risulterebbe dalla visura camerale della società e dalla relazione acquisita dagli
Ispettori, citata nello stesso verbale di accertamento, “l'attività svolta, in via esclusiva o quanto meno prevalente, dalla era lo svolgimento di Controparte_3 servizi per conto terzi, da eseguire presso lo stabilimento dei committenti. In particolare, come evidenzia la relazione aziendale acquisita nel corso dell'ispezione e posta a base dei verbali di accertamento contestati, l'attività che connotava buona parte di questi servizi e che dunque può qualificarsi come attività caratterizzante dell'impresa “è quella dei confezionamenti/
6 riconfezionamenti” da intendersi come “attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”. Dunque, l'attività della società era all'epoca quella di confezionamento per conto terzi e consisteva appunto nella predisposizione di unità di prodotto atte alla vendita, soprattutto nelle fasi di intensificazione di tale attività dovute a promozioni commerciali. Si tratta dunque di un servizio reso in favore di aziende che producono la materia prima oggetto di confezionamento e che risulta differente e complementare rispetto alla attività delle aziende committenti. La materia prima confezionata era costituita prevalentemente, ma non esclusivamente, da prodotti alimentari, atteso che, come emerge dalla più volte citata relazione aziendale richiamata nel verbale di accertamento, tra i committenti della società compariva, ad esempio, anche una azienda di arredamento. D'altra parte, la natura del prodotto da confezionare rappresentava una variabile che non caratterizzava, se non sotto il profilo tecnico – esecutivo, i servizi resi dalla , i quali, come detto, CP_3 consistevano nella predisposizione delle unità di prodotto atte alla commercializzazione e dunque poteva riguardare indifferentemente qualsiasi tipologia di prodotto … l'attività caratteristica dei committenti dell'appalto oggetto di accertamento ispettivo ( era ed è la Controparte_8 lavorazione carni e la produzione e stagionatura di salumi, che poi essi incaricavano appunto la di confezionare”. Controparte_3
Rileva poi la parte che “Parimenti consiste in una attività di confezionamento anche il servizio di affettamento delle mattonelle di prosciutto ed il loro inserimento in vaschette termosigillate e quello di assemblaggio e confezionamento di “piatti mix” o “piatti aperitivo” (cioè di vaschette contenenti salumi, formaggi, grissini, olive ed altri ingredienti porzionati e posti in un'unica confezione in quantità prestabilite) che svolgeva sempre presso lo Controparte_3 stabilimento di , prima per conto della e poi per conto Pt_4 Parte_5 della stessa (cfr. doc. 3). Pt_4
Da notare che anche i contributi del personale impiegato in questi ultimi due servizi sono stati calcolati dalla odierna appellante sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Multiservizi ma gli ispettori del lavoro, con davvero poca coerenza, rispetto a tali servizi non hanno sollevato alcuna contestazione e gli Istituti convenuti non hanno avanzato alcuna pretesa.
D'altra parte, i documenti prodotti dimostrano (e le prove orali avrebbero potuto confermare) che la svolgeva lo stesso tipo di attività di Controparte_3 confezionamento per conto di altra società, la Certosa di Collecchio, CP_9 sulla base di un contratto di appalto avente ad oggetto appunto servizi di affettamento, di porzionamento, di assemblaggio e di confezionamento (doc. 15).
Anche in quest'ultimo appalto, peraltro, prima di procedere al Controparte_3
7 confezionamento, provvedeva all'affettamento ovvero al porzionamento dei salumi ed in alcuni caso allo “assemblaggio” degli stessi con prodotti diversi
(quali grissini, formaggio etc.) ed anche questo contratto è stato regolarmente certificato dall'ITL di Parma – Reggio Emilia.
In conclusione, dunque, mentre e le altre committenti della Pt_4 società appaltatrice erano imprese industriali che si occupavano della produzione di merci, alimentari e non, l'attività tipica di era quella di Controparte_3 confezionare tali prodotti, predisponendo unità atte alla loro commercializzazione, previa eventuale esecuzione delle lavorazioni accessorie
(affettamento, porzionamento, cernita, assemblaggio) necessarie allo scopo.
Anche quella oggetto dell'appalto con era una attività di Pt_4 confezionamento dei prodotti alimentari realizzati dalla committente, rispetto alla quale le lavorazioni prodromiche svolte a diretto contatto con il prodotto (quale l'affettamento, la cernita o l'assemblaggio) altro non erano che attività secondarie e strumentali alla esecuzione di un servizio più complesso, finalizzato appunto alla realizzazione dell'unità di prodotto da avviare alla vendita.
Poiché, come sottolineato in precedenza, costituisce ius receptum il principio per cui “ai fini dell'individuazione del contratto collettivo (anche di diritto comune) applicabile, l'appartenenza alla categoria professionale va determinata, ai sensi dell'art. 2070 c.c., non sulla base della specifica natura delle mansioni del lavoratore, ma sulla base della attività effettivamente esercitata dall'imprenditore”, è evidente che l'inquadramento non possa dipendere dal contenuto di fasi intermedie ed accessorie dell'attività, ma dal risultato produttivo finale a cui esse mirano.
Pertanto, sia l'attività prevista dal contratto di appalto oggetto di ispezione, sia a maggior ragione l'attività complessivamente svolta dalla società appellante non è qualificabile come “alimentare” e non è compresa nell'ambito di applicazione del CCNL di tale settore”.
L'applicazione del C.C.N.L. per la ed Parte_8 il ricalcolo della base contributiva era compiuta, dopotutto, soltanto per una parte minoritaria dei lavoratori impiegati nell'appalto e soltanto per una parte dell'orario di lavoro di tali lavoratori, sull'evidente presupposto che per gli altri lavoratori e per il restante orario di lavoro l'attività fosse da ricondurre a quella ordinariamente svolta dalla società fallita e fosse estranea al settore alimentare. Il fatto che nell'appalto si svolgessero anche attività di confezionamento e logistica non comportanti la lavorazione di alimenti e trasformazione della materia prima confermerebbe, in realtà, che anche l'attività in astratto riconducibile al contratto collettivo per la non veniva svolta in modo Parte_8 autonomo e a sé stante, integrandosi, invero, con le altre attività della società
8 estranee al settore alimentare (e pacificamente comprese nel campo di applicazione del Multiservizi). Sarebbe stato allora necessario applicare il criterio di prevalenza, tenendo presente sia l'attività svolta in quello specifico appalto che quella svolta più in generale da tutta l'azienda. In particolare, i verbali ispettivi,
“oltre ad escludere dall'accertamento tutto il personale addetto a determinate mansioni (affettamento, confezionamento, etichettatura, imballaggio e movimentazione), ricalcolano la base imponibile contributiva solo di quei lavoratori addetti al servizio di confezionamento sandwich che – secondo le informazioni acquisite dagli ispettori – avrebbero lavorato in determinati reparti
(e nello specifico nel reparto “cucina” e “camera bianca”) e solo limitatamente ai periodi in cui essi avrebbero prestato servizio in tali reparti”. Ne deriva che,
“benché alcuni dei lavoratori operanti nell'ambito dell'appalto con si Pt_4 occupassero anche di mansioni a diretto contatto con prodotti alimentari, essi hanno contribuito, insieme agli altri colleghi, allo svolgimento di un servizio integrato più ampio, avente lo scopo ultimo di realizzare unità di prodotto atte alla vendita al dettaglio, attraverso il porzionamento, il confezionamento e l'imballaggio della materia prima”. Pertanto, a fronte di attività diverse ma complementari tra loro, “per individuare il contratto oggettivamente applicabile è necessario utilizzare il criterio della prevalenza e stabilire quale sia l'attività principale, con riguardo però – non al singolo servizio o, peggio, al singolo dipendente – ma alla complessiva realtà aziendale”.
Con il terzo motivo, la parte censura la correttezza del richiamo all'art. 1 del C.C.N.L. Multiservizi (v. sopra), posto che la disposizione, in realtà, esclude dalla sfera di applicazione del contratto proprio le attività rientranti nell'ambito di applicazione di un altro contratto collettivo, che l'impresa svolga, anche in esecuzione di un contratto di appalto, in forma del tutto autonoma e, dunque, non in connessione con altri servizi compresi nella sfera di applicazione del contratto stesso, come accaduto nel caso di specie: “Nessun dubbio, del resto, esiste sul fatto che i servizi resi da – ove valutati nel loro complesso e non in Controparte_3 modo atomistico attraverso le singole fasi che li compongono – rientrino a pieno titolo nel campo di applicazione del CCNL Multiservizi”.
In subordine, precisa la parte, se non fosse applicabile il C.C.N.L.
Multiservizi, i servizi in questione non sarebbero comunque riconducibili al
C.C.N.L. , non avendo gli Istituti Controparte_10 previdenziali fornito la prova che l'attività di confezionamento dei prodotti alimentari o le attività di affettamento e porzionamento ad esse prodromiche rientrassero nel relativo ambito di applicazione (“Solo in via ulteriormente subordinata, si osserva dunque che quanto ora esposto avrebbe quanto meno
9 imposto di quantificare nuovamente i contributi dovuti in base al diverso CCNL ritenuto applicabile”).
Con il quarto motivo, l'appellante censura le conclusioni cui il Giudice è pervenuto con riferimento agli effetti della certificazione dei contratti di appalto:
“Per quanto riguarda gli effetti della certificazione, a dispetto di quanto si legge nella sentenza gravata, l'art. 78 del D. Lgs. 276/2003 prevede espressamente che
“l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione”, mentre, a mente dell'art. 79 D. Lgs. 276/2003, l'accertamento dell'organo preposto alla certificazione produce effetto anche verso i terzi, istituti previdenziali compresi, “fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80”.
Il tenore lettale delle norme smentisce dunque che, come sostenuto dal
Tribunale di Parma, la certificazione attesti solo la genuinità del contratto con riferimento alle sue modalità esecutive e, dunque, solo la legittimità dello stesso sotto il profilo civilistico e dimostra invece che la certificazione attesta anche ed in maniera inoppugnabile la correttezza dell'operazione anche sotto il profilo previdenziale, fiscale ed amministrativo ed è opponibile anche alla pubblica amministrazione, salvo il ricorso ai rimedi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 276/2003.
Quanto al secondo profilo, dai documenti prodotti risulta che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza gravata, la società fallita, quale consorziata assegnataria, era parte sia del contratto di appalto che del procedimento di certificazione (cfr. doc. 4, 5 e 6)”.
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, pur facendo richiamo al principio per cui le assenze ingiustificate, non facendo maturare il diritto alla retribuzione, non rientrano nella base di calcolo dei contributi, il Giudice aveva ritenuto che le assenze dovessero essere computate nell'imponibile contributivo, in quanto la odierna appellante non avrebbe fornito prova della effettiva natura ingiustificata di tali assenze.
L'affermazione non sarebbe però condivisibile, in primo luogo, in quanto in contrasto con il principio di non contestazione, avendo svolto gli Istituti difese incompatibili con la contestazione della natura ingiustificata delle assenze;
in secondo luogo, perché sugli stessi doveva ricadere l'onere della prova del fatto che tali assenze, per la loro natura, avevano comunque fatto sorgere il diritto del lavoratore alla retribuzione e dunque andavano computate nella base imponibile contributiva.
Con il sesto motivo, l'appellante così afferma: “Con il ricorso introduttivo, si è sottolineato che non era dato comprendere come gli ispettori avessero stabilito quali erano i lavoratori impiegati presso i reparti “cucina” e “camera
10 bianca” ed avessero quantificato i relativi periodi lavorativi e sono stati contestati, sotto tale profilo, i conteggi allegati ai verbali di accertamento. A sostegno di tale contestazione si è sottolineato che i verbali di accertamento rinviano alle indicazioni contenute in una relazione che gli ispettori hanno acquisito dall'impresa ispezionata, ma tale documento aziendale elenca in tutto
11 lavoratori addetti alla camera bianca, mentre il ricalcolo dell'imponibile contributivo ha riguardato ben 33 dipendenti diretti e 6 somministrati. A tale proposito la sentenza gravata ha recepito in modo acritico i conteggi contenuti nei verbali senza spendere nemmeno una parola su tali contestazioni e, soprattutto, senza peritarsi di verificare se tali conteggi e le pretese contributive che ne derivano si fondassero su un idoneo supporto probatorio. Poiché, infatti,
l'unico supporto probatorio su cui poggia l'accertamento ispettivo è costituito, almeno per quanto riguarda l'identificazione dei lavoratori coinvolti e il numero di ore di lavoro su cui ricalcolare i contributi, dalla citata relazione aziendale, è evidente che una pretesa contributiva che si discosti, per eccesso, dai dati contenuti in tale relazione risulta del tutto priva di supporto probatorio”.
5. I motivi primo, secondo, terzo e sesto, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
Occorre innanzitutto precisare che l'accertamento ha riguardato solamente l'appalto intercorso tra e del 10.3.2016, per CP_6 Parte_1
l'esecuzione del servizio di composizione e confezionamento sandwich presso lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a Traversetolo. Nel verbale di accertamento, infatti, si legge (grassetto aggiunto) che “Come rilevato nel verbale di primo accesso, a quella data nel sito produttivo erano in essere due distinti contratti di appalto: Accordo tra (C.F.: ) e Parte_5 P.IVA_1 Controparte_2 (C.F.: del 17/02/2016, per la esecuzione in appalto del servizio di gestione P.IVA_2 linee di confezionamento affettati in vaschetta c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a Traversetolo;
Accordo tra e se del 10/03/2016, per esecuzione in CP_6 Parte_1 appalto del servizio di composizione e confezionamento sandwich c/o lo stabilimento della committente sito in via Sarti n. 30 a Traversetolo. Entrambi gli accordi dunque sono sottoscritti dall'appaltatore Zenit srl, Parte_1 il quale individua in la società consorziata esecutrice;
alla data Controparte_4 dell'accesso pertanto impiegava il proprio personale sia per l'attività Controparte_4 di confezionamento affettati in vaschetta che per il lavoro di composizione e confezionamento sandwich. Si prendeva atto peraltro che entrambi i contratti di appalto erano stati oggetto di altrettante procedure di certificazione presso l'ITL di Parma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e ss. Del D. Lgs. n. 276/03. Risultano agli atti: Provvedimento di certificazione prot. n. 10236 del 26/04/2016, avente ad oggetto il contratto di appalto tra e Consorzio Zenit se, agli effetti civili, Parte_5 amministrativi, previdenziali e fiscali;
11 Provvedimento di certificazione prot. n. 27981 del 21/10/2016, avente ad oggetto il contratto di appalto tra e se, per il quale è stata certificata CP_6 Parte_1 la conformità ai soli fini civili, amministrativi e fiscali. Successivamente alla certificazione, e precisamente con le scritture private del 30/04, 03/05 e 10/05/2018, ha ceduto il proprio contratto a Parte_5
ex art. 1406 e ss. c.c., e considerato che il contratto di appalto era stato CP_11 oggetto di certificazione, le parti hanno provveduto ad interessare l'ITL dell'avvenuta cessione. Con nota prot. n. 22600 del 05/07/2018, a firma del dott. Persona_1 nella sua qualità di Capo dell'ITL di Parma, considerato che la cessione del suddetto contratto di appalto sarebbe proseguita “alle medesime condizioni e modalità in capo al nuovo committente è stata comunque confermata la permanenza degli CP_6 effetti della certificazione. Concludendo, alla data dell'accesso ispettivo le stesse parti, rispettivamente in qualità di committente e in qualità CP_6 Controparte_12 di appaltatore, avevano in essere n. 2 distinti contratti di appalto all'interno dello stabilimento di via Sarti: un primo appalto munito di certificazione agli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali, per il servizio di affettamento in vaschetta;
un secondo appalto, munito di certificazione ai soli effetti civili, amministrativi e fiscali, ad esclusione degli effetti previdenziali, per il servizio di composizione e confezionamento sandwiches. L'accertamento ispettivo si è pertanto incentrato sulla verifica di natura previdenziale in merito ai trattamenti retributivi e contributivi applicati da
[...]
nei confronti del solo personale occupato nell'appalto di produzione e CP_4 confezionamento sandwiches”.
Gli Ispettori hanno poi evidenziato, in relazione, appunto, all'appalto relativo alla “composizione e confezionamento sandwich”, che (grassetto aggiunto):
- “A completamento delle informazioni desunte dal registro imprese, nell'ambito dell'accertamento è stata acquisita dall'azienda una relazione sull'attività sociale, in cui risulta precisato che “l'attività prevalente è quella dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”. La relazione è datata 23/01/2020”;
- “La lavorazione di panini e sandwiches partiva con la preparazione delle salse e dei componenti da utilizzare per la composizione dei panini, nel reparto “cucina”, e proseguiva con l'attività di assemblaggio dei panini nella c.d. “camera bianca”. L'attività si articolava su un turno unico. Fuori dalla camera bianca, veniva poi completata la lavorazione con la fase del confezionamento, etichettatura ed imballaggio del prodotto finito”;
- “È stata anche formulata esplicita richiesta all'azienda, affinché aggiornasse gli elenchi dei dipendenti stabilmente occupati nei reparti di “cucina” e “camera bianca”: gli elenchi dei lavoratori interessati dal presente accertamento sono stati pertanto acquisiti con la collaborazione della ditta ispezionata con riferimento a Controparte_4 ciascun anno di attività, dal 2016 al 2020, per tutta la durata di esecuzione dell'appalto”.
Il riferimento al C.C.N.L. indicato dagli Ispettori fa seguito all'individuazione dell'ambito di operatività dell'azienda, riferito, all'esito dell'accertamento, a fini esclusivamente contributivi, al settore “produzione di pasti e piatti pronti, cod. Ateco 10.85”, proprio dell'attività della Committente.
12 Il percorso compiuto in sede amministrativa ha seguito la linea argomentativa che si riporta: “Ad ogni buon conto, con norma interpretativa (art. 2, co. 25, della L. n. 549/95), è stato disposto: “L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria', con ciò fugando ogni ulteriore dubbio sulla determinazione delle somme minime imponibili ai fini previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Nel rispetto del citato quadro normativo, pertanto, qualsiasi datore di lavoro ha l'obbligo di soddisfare gli obblighi contributivi derivanti dall'utilizzo di personale alle proprie dipendenze con qualsiasi ruolo o qualifica, facendo riferimento alla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, salvo trattamenti economici di fatto più favorevoli. Il trattamento economico minimo stabilito dal ccnl sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, rappresenta inoltre il parametro esterno di commisurazione della giusta retribuzione dovuta a norma dell'art. 36 della Costituzione. L'art. 1 del ccnl pulizie e servizi integrati/multiservizi applicato da Controparte_4
[...
rubricato “Sfera di applicazione del contratto”, testualmente recita: “sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici ccnl corrispondenti”. Si legge ancora nello stesso art. 1: “[...] il progressivo ampliamento dei contratti di global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizio. Le parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell'offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati [...]" Dal testo dell'art. 1 si evince pertanto che il contratto stesso esclude dal proprio ambito di applicazione: a) le autonome attività; b) per specifici contratti di committenza;
e) che rientrino nell'applicazione di autonomi e specifici ccnl corrispondenti. L'ampia declaratoria delle attività di cui al ccnl in esame, pertanto, si riferisce alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie, ridefinendo la propria offerta in un ampio panorama di servizi “generali”, “amministrativi”, “ausiliari”, “integrati” e via dicendo
…” IN FATTO Nel caso di specie, in virtù del citato contratto di appalto ha Controparte_4 assunto su di sé l'intera gestione del ciclo produttivo dei panini e sandwiches all'interno dello stabilimento di Non vi sono altri appaltatori, e come più CP_6 sopra descritto la committente non occupa proprio personale dipendente in CP_6 alcuna fase del ciclo produttivo. L'attività svolta dal personale di è quella di produzione, e Controparte_4 costituisce anche l'oggetto principale dell'attività della ditta committente (produzione di pasti e piatti pronti, cod. Ateco 10.85). La natura dell'attività, ai fini dell'inquadramento previdenziale, è quella tipica del settore industria: un'attività economica organizzata al fine della realizzazione di un prodotto nuovo in cui l'attività prevalente consista nella trasformazione della materia prima.
13 Lo stabilimento di via Sarti n. 30 a Traversetolo ha una sua organizzazione autonoma rispetto all'attività di l'attività che vi si svolge è idonea a Controparte_4 realizzare un intero ciclo produttivo, ed i lavoratori che vi sono adibiti costituiscono un gruppo stabile di lavoro. Il plesso, nella sua autonomia funzionale intesa come “sostanzia/e indipendenza tecnica”, è idoneo a costituire a tutti gli effetti una unità operativa, al punto da giustificare anche un differente regime contributivo rispetto a quello in cui ricade l'attività principale di Controparte_4 Alla luce del fatto che l'attività svolta deriva da una specifica committenza, e non ha il carattere dei servizi “integrati”, “ausiliari”, “global service”, ma piuttosto è l'attività primaria dell'azienda committente;
considerato che
all'attività così descritta si applica un autonomo e specifico ccnl di settore, nel caso di specie deve escludersi che sia applicabile il ccnl Multiservizi, quantomeno ai fini della individuazione del trattamento previdenziale minimo obbligatorio per legge. Nel caso di specie, si individua pertanto il ccnl del settore di riferimento nel ccnl industria alimentare PMI, e per la determinazione della corretta contribuzione si deve fare riferimento ai trattamenti economici complessivi stabiliti dallo stesso ccnl”.
5.1. Tanto premesso, il complesso delle risultanze istruttorie di causa consente di evidenziare che:
a) la committente dell'appalto, aveva codice 10.85, Controparte_6 CP_13 relativo all'attività di produzione di pasti e piatti pronti, e oggetto sociale coincidente con il “commercio all'ingrosso e al dettaglio di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare;
la produzione, la lavorazione, per conto proprio o per conto terzi, di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”.
b) nella visura storica di ” si legge, in relazione al Parte_2 periodo di esecuzione dell'appalto (terminato nel 2020), quando la denominazione era (prima della modificazione della denominazione e del Controparte_4 commesso aggiornamento dell'oggetto sociale, disposti il 18.6.2021): “Attività prevalente: dal 06/07/2012 altri servizi alle imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi … attività prevalente esercitata dall'impresa dal 06/07/2012 altri servizi alle imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi”;
c) la relazione aziendale del 23.1.2020, acquisita nel corso dell'ispezione e posta a base dei Verbali di accertamento, dava atto che “l'attività prevalente è quella dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”;
d) l'attività oggetto dell'appalto, cessata nel 2020 (v. nel Verbale ispettivo relativo al : “Ad accertamento ispettivo avviato, e precisamente con Parte_1 effetto al 31/12/2020, risulta che entrambi gli appalti siano cessati
(comunicazioni a mezzo PEC del 25/09/2020, indirizzate da a CP_6
Consorzio Zenit se, e p.c. a ) riguardava, come evidenziato Controparte_4
14 nello stesso contratto di appalto, “tutte le operazioni occorrenti alla composizione e al confezionamento di sandwich”;
e) il riferimento presente nel contratto di appalto al “Servizio gestione linee confezionamento” andava inteso nel senso di designare l'insieme delle operazioni e delle mansioni svolte dagli operatori individuati nell'accordo, definite nell'Allegato 1 “Processi farcitura panini e diagramma di flusso” e nell'Allegato
3 “Procedure” (v. gli allegati al contratto di appalto, doc. 4 prodotto in primo grado dalle appellanti;
quanto alle procedure, v. ad es. la “sop preparazione prodotti per affettamento e farcitura panini” e la “sop sequenza di lavorazione panini farciti”);
f) come descritto nel Verbale, l'attività concretamente svolta, che aveva inizio con le operazioni di lavorazione di panini e sandwich, partiva con la preparazione delle salse e dei componenti da utilizzare per la composizione dei panini, nel reparto “cucina”, e proseguiva con l'attività di assemblaggio dei panini nella c.d. “camera bianca”; l'attività, che si articolava su un turno unico, terminava con la fase del confezionamento, etichettatura e imballaggio del prodotto finito.
5.2. Il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare (1.7.2016 – 30.6.2020), prodotto dall' in udienza ed acquisito Pt_3 ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo indispensabile la relativa conoscenza ai fini della decisione (v. Cass., 19.8.2024, n. 22907), si applicava, per espressa previsione, “alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo … quali: le industrie alimentari varie (… preparazioni alimentari varie …)”.
La fonte convenzionale definiva così, dunque, il settore economico di riferimento, ambito in cui rientravano, all'evidenza, le attività assegnate alla consorziata in seno all'appalto di interesse.
L'oggetto sostanziale dell'appalto andava identificato, infatti, con un'attività di produzione o trasformazione (quale “preparazione di prodotti alimentari”).
Tanto emerge dall'esame di quanto avveniva nei reparti “cucina” e c.d.
“camera bianca” (e lo stesso valeva naturalmente in relazione al reparto, indicato nel ricorso introduttivo, di “assemblaggio”, in cui il pane o la focaccia pretagliati venivano farciti con il companatico e con gli altri ingredienti), la cui rilevanza nell'economia del contratto era tale, alla luce del complesso degli elementi sopra riportati e della particolare connotazione che i medesimi conferivano al momento produttivo, da rappresentare l'essenza e il nucleo, da un punto di vista economico, dell'appalto.
La qualificazione come produttiva che il C.C.N.L. compiva di un'attività economica con tali caratteri avveniva, infatti, attraverso un'operazione di unificazione giuridica utile a preservarne, quale funzione portante, l'oggetto
15 sostanziale, riconducendovi anche aspetti del tutto accessori e ancillari, quali potevano essere (in concreto, come si è visto nel caso di specie, nonostante l'indicazione presente nel contratto di appalto, che rimane un dato soltanto formale) quelli attinenti al confezionamento o all'etichettatura.
L'operazione in questione era compiuta in modo espresso dal C.C.N.L. (v. le disposizioni in tema di classificazione del personale), fonte che, individuato il proprio ambito di applicazione (riferito, come si è visto, alle “aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti …”), riconduceva alle “attività inerenti al processo produttivo”, ad es., anche i “lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti” o i “lavoratori specializzati che, avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”. Ed è evidente che, nella prima delle due declaratorie riportate, ad essere ricondotte alle attività inerenti al processo produttivo vi erano anche operazioni di confezionamento condotte in reparti diversi da quelli di produzione in senso stretto, ciò che valeva anche per l'attività di etichettatura, nemmeno prevista nel contratto di appalto e analoga, nella natura, a quella di confezionamento.
Anche l'attività di spedizione non era prevista nel contratto di appalto, potendo comunque ribadirsi al riguardo quanto già affermato circa la non estraneità di tali aspetti, secondo il C.C.N.L., alla natura produttiva complessiva dell'attività (v. i riferimenti compiuti dalla fonte convenzionale, ad es., a mansioni di carico e scarico, proprie dell'8° livello operai, o al lavoro straordinario, praticabile in caso di
“esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna ovvero connesse al ricevimento e/o spedizione del prodotto”).
L'oggetto dell'appalto poteva allora essere senz'altro individuato in un'attività di produzione o trasformazione alimentare (nella specie della preparazione alimentare), essendo lo stesso C.C.N.L., con l'operazione di unificazione giuridica appena descritta, a qualificare l'attività complessivamente demandata all'appaltatrice in questi stessi termini unitari (v., si rimarca, la riconduzione delle operazioni svolte nei reparti alle “attività inerenti al processo produttivo”).
L'attività di produzione, come tale definita dal C.C.N.L. piccola e media industria alimentare, non si poneva, dunque, in termini differenti e complementari rispetto alla attività propria dell'azienda committente, il cui oggetto sociale prevedeva anche “la produzione, la lavorazione, per conto proprio o per conto terzi, di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”, avendo accertato gli
Ispettori che “Nel caso di specie, in virtù del citato contratto di Controparte_4
16 appalto ha assunto su di sé l'intera gestione del ciclo produttivo dei panini e sandwiches all'interno dello stabilimento di Non vi sono altri CP_6 appaltatori, e come più sopra descritto la committente non occupa CP_6 proprio personale dipendente in alcuna fase del ciclo produttivo”. La committente, attraverso l'appalto, non si era infatti limitata a procurarsi un servizio strumentale alla propria attività, avendo affidato alla controparte la stessa realizzazione, nei termini convenuti, dell'oggetto sociale (v. appunto il riferimento alla “produzione
… di ogni prodotto a prevalente carattere alimentare”.
La natura del prodotto da confezionare, come emerge dalle indicazioni relative all'oggetto sociale della committente e della società Controparte_4 non rappresentava allora una variabile neutra, provvedendo evidentemente a caratterizzare i servizi resi dall'appaltatrice.
In definitiva, l'attività di produzione/trasformazione oggetto dell'appalto, come unitariamente considerata dal C.C.N.L. richiamato dagli Ispettori, era un'attività del tutto autonoma.
5.3. Il richiamo del C.C.N.L. piccola e media industria alimentare fa allora coerentemente seguito, ai fini contributivi, all'applicazione dell'art. 1 cit. del
C.C.N.L. Multiservizi, norma che, come affermato dalla stessa parte appellante, fa salva l'applicazione di un diverso C.C.N.L. che disciplini i rapporti di lavoro propri di autonome attività, anche oggetto di uno specifico appalto (“sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici ccnl corrispondenti”, dovendosi far riferimento, al proposito, ai criteri applicativi dello stesso contratto richiamato).
5.4. Non appare peraltro scorretto, invero, nemmeno ipotizzare un'applicazione diretta (o richiamo diretto) del C.C.N.L. piccola e media industria alimentare, a fini previdenziali, e ciò proprio alla luce dell'oggetto sociale della società (“Attività prevalente: dal 06/07/2012 altri servizi alle Controparte_4 imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi … attività prevalente esercitata dall'impresa dal
06/07/2012 altri servizi alle imprese nca, confezionamenti, riconfezionamenti e preparazione di prodotti alimentari presso terzi”) e della non dissimile indicazione presente nella relazione aziendale del 23.1.2020, acquisita nel corso dell'ispezione e posta a base dei Verbali di accertamento, secondo cui “l'attività prevalente è quella dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”.
17 Se a venire in rilievo era la “predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita”, quale attività prevalente, considerata dal C.C.N.L. piccola e media industria alimentare quale attività unitaria (e quindi autonoma) di natura produttiva, il richiamo alla fonte medesima si sarebbe anche potuto giustificare ai sensi dell'art. 2070 c.c.
Come precisato, ex multis, da Cass., 15.7.2025, n. 19467, “Nell'operare un distinguo tra individuazione del contratto collettivo applicabile nei rapporti fra datore e lavoratore, sotto il profilo economico-retributivo, e contratto collettivo posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore ed si pone un necessario raffronto con la disposizione contenuta al primo Pt_3 comma dell'art. 2070 c.c. che fornisce il criterio per individuare il settore specifico dell'attività svolta dall'impresa: l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Sul punto, si richiama la pronuncia resa da questa Corte con ord. n. 19759/2024 secondo la quale “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 D.L. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla L. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”
Il tutto anche a considerare che, nel settore della produzione/trasformazione alimentare, il C.C.N.L. piccola e media industria alimentare, come fatto sostanzialmente presente nel Verbale ispettivo e non smentito dalla controparte, rappresenta una fonte comparativamente più rappresentativa (v. l'art. 2, comma
25, della l. n. 549/95).
5.5. Rivolgendosi a valutare la natura dell'attività svolta nell'ambito dell'appalto, la prospettazione degli Istituti in relazione ai dipendenti cui si riferisce la pretesa creditoria è dunque corretta, non avendo rilevanza ai fini di causa, in quanto estranea alla res controversa, la condizione di altri lavoratori rimasti estranei all'ambito dell'accertamento, anche per una possibile erronea valorizzazione non dell'attività complessivamente demandata all'appaltatrice, come unitariamente qualificata dal C.C.N.L. piccola e media impresa, ma di mansioni singolarmente considerate. In sede ispettiva si è comunque precisato che
“per alcuni lavoratori, non si è proceduto al ricalcolo dell'imponibile previdenziale in quanto la retribuzione oraria applicata dalla ditta e rilevata sui
18 LUL è risultata maggiore di quella riferibile al corretto CCNL applicato in fase di accertamento”.
Quanto alla doglianza incentrata sul dato che “l'unico supporto probatorio su cui poggia l'accertamento ispettivo è costituito, almeno per quanto riguarda l'identificazione dei lavoratori coinvolti e il numero di ore di lavoro su cui ricalcolare i contributi, dalla citata relazione aziendale”, non tiene conto di quanto appena precisato circa la qualificazione del settore di interesse (che non coincide con quello, indicato nella relazione, relativo ai
“confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari”).
Con riferimento all'individuazione dei lavoratori interessati dalla prospettazione degli Istituti, vale poi richiamare la parte del Verbale (p. 5) ove è dato atto del procedimento seguito per pervenire all'esito riferito. Precisamente, nel documento gli Ispettori rilevavano che “è stato acquisito il prospetto del turno di produzione della giornata in corso, dal quale è stato possibile evincere i nominativi dei dipendenti occupati su ciascuna fase del ciclo produttivo. In tal guisa, si è evinto che l'elenco del personale inizialmente depositato agli atti dell'ITL di Parma, in allegato alla istanza di certificazione dell'appalto, non fosse più attuale, essendo aumentato il volume della produzione e di conseguenza il numero dei lavoratori, ed essendo nel frattempo cessati alcuni rapporti di lavoro, sostituiti da nuove assunzioni. Si è pertanto richiesto alla società l'aggiornamento degli elenchi dei dipendenti stabilmente occupati nei reparti di “cucina” e
“camera bianca”, in seguito acquisiti, con riferimento a ciascun anno di attività, dal 2016 al 2020, per tutta la durata di esecuzione dell'appalto”.
6. Il quarto motivo è infondato.
È sufficiente sul punto rilevare, in senso dirimente, che il contratto oggetto di attenzione, come peraltro lo stesso Tribunale aveva rilevato nella sentenza impugnata (“b) il provvedimento di certificazione prot n. 27981 del 21/10/2016, avente ad oggetto il contratto di appalto tra e , Controparte_6 Controparte_2 per il quale è stata certificata la conformità ai soli fini civili amministrativi e fiscali”), senza però soffermarsi a valorizzare tutte le implicazioni della circostanza (la doglianza era respinta, infatti, sulla base del dato, assunto in via generalizzata, che la certificazione “ha avuto ad oggetto, oltreché le legittimità delle clausole contrattuali, la genuinità dell'appalto con particolare riferimento alle modalità esecutive dello stesso, laddove, per contro, nell'odierno giudizio, si dibatte dell'errata applicazione della contrattazione collettiva da parte della società consorziata affidataria dell'esecuzione, la quale non risulta nemmeno parte contrattuale. Di talché, il rilievo attoreo risulta del tutto inconferente”), non era stato certificato anche a fini previdenziali, diversamente da quanto accaduto in
19 relazione al precedente contratto di affidamento, estraneo, non a caso, alla prospettazione degli Istituti.
7. Il quinto motivo è pure infondato.
Nel verbale si è affermato che “Nel calcolo dell'imponibile sono state quantificate tutte le ore lavorabili nei mesi, comprese le ore per assenze non retribuite che l'azienda ha costantemente decurtato, senza motivazione alcuna, dal calcolo della retribuzione imponibile dovuta”, venendo dedotto l'inadempimento contributivo con riferimento a tutte le ore non retribuite che l'azienda aveva immotivatamente decurtato.
A fronte del dato, pacifico, è generica la difesa svolta nel ricorso introduttivo del giudizio (“a quanto consta alle ricorrenti, ha Controparte_3 sempre inserito nella base imponibile contributiva tutte le ore di lavoro lavorate o lavorabili (e dunque retribuire o retribuibili) ed ha escluso solo quelle che per legge o contratto non danno diritto ad alcun trattamento retributivo”) poiché nulla attesta circa l'aspetto decisivo relativo alla ragione delle assenze dovute a cause diverse da quelle che, per legge o contratto, non danno diritto ad alcun trattamento retributivo.
Nella memoria difensiva in primo grado l' non ha prestato Pt_3 acquiescenza alla tesi che si trattasse di assenze ingiustificate (non essendosi formato alcun “giudicato” sul punto), determinate dalla volontà dei lavoratori, avendo invece svolto considerazioni di tipo sistematico, compatibili con una serie di ipotesi, che non esprimevano adesione alla prospettazione di controparte (“Ai sensi della citata disposizione in materia di imponibile contributivo, l'eventuale assenza, giustificata o ingiustificata, può, al più, coonestare la mancata erogazione della retribuzione, ma non la sottrazione del relativo imponibile a contribuzione come reiteratamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ( c Cass 15120/2019- 22986/2020 Corte Appello Milano 03/2021)
Invero solo le ipotesi di assenza previste dalla legge e dal contratto collettivo
(quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) consentono l'esenzione contribuiva … Pertanto, l'imponibilità contributiva della remunerazione eroganda ai lavoratori in conformità all'orario lavorativo contrattualmente previsto a prescindere dallo svolgimento della prestazione lavorativa è pacifico, ad onta di eventuale mancata erogazione della retribuzione a cagione di assenze ingiustificate e/o concordate e/o tollerate”).
È dunque corretto affermare che parte appellante non ha dedotto e provato
(non attenendo al tema le istanze di prova per testi) l'origine delle assenze (v.
Cass., 21.10.2020, n. 22986: “anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo
20 tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); in tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, è stato appunto rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del
03/10/2018; ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1 anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato”).
8. L'appello va quindi respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
9. La regolamentazione delle spese di grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle controparti, che liquida in relazione a ciascuna, separatamente, in €
5.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con oggetto sociale “pulizie industriali, sanificazione, derattizzazione, cura del verde;
confezionamenti e riconfezionamenti;
servizi in occasione di fiere e mostre;
servizi di consulenza per organizzazione e/o la riorganizzazione delle unità produttive logistiche e distributive, la formazione del personale, il miglioramento della produttività e la gestione dei rapporti con le aziende clienti;
servizi di noleggio con conducente;
servizi di promoter ed assistenza alle vendite;
servizi per supermercati, ipermercati ed attività commerciali in genere, servizi per i magazzini della grande distribuzione organizzata”. In sede ispettiva era poi stata acquisita dalla società
[...]
una relazione sull'attività sociale, in cui viene precisato che “l'attività prevalente è quella CP_3 dei confezionamenti/riconfezionamenti di prodotti prevalentemente alimentari, intendendosi con ciò l'attività di predisposizione di unità di prodotto atti alla vendita in particolare per le promozioni”.