Art. 5.
L' articolo 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579 , e' sostituito dal seguente:
"Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate.
Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e puo' applicare un sopraprezzo sul valore di esproprio o di acquisto nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture".
L' articolo 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579 , e' sostituito dal seguente:
"Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate.
Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e puo' applicare un sopraprezzo sul valore di esproprio o di acquisto nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture".