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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8091/2023
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to MARZOCCA RUGGIERO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE CHIRICO PATRIZIA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.11.23, il ricorrente in epigrafe domandava , nei confronti dell' ,il CP_1 riconoscimento della rendita o dell' indennizzo per la malattia professionale dalla quale era affetto assseritamente rinveniente dalle mansioni di operaio edile, con mansioni di muratore, richiesta in via amministrativa con domanda del 15.10.21.
L'ente convenuto resisteva.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, si espletava una consulenza tecnica per il tramite del
Dott. . Per_1
Per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè alle malattie professionali denunciate, a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo sistema normativo incentrato sull'art. 13
d.lgs. 23.2.2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 del
2000), spetta il risarcimento del danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona), in luogo della rendita per l'inabilità permanente di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), t.u. 1124/65.
Le coordinate per l'erogazione dell'indennizzo, previsto dalla legge di riforma a titolo di ristoro del danno biologico e parametrato in base a una specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sono le seguenti:
- l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
- dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
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La relazione peritale nega la natura professionale della patologia del ricorrente .
Appare opportuno riportare testualmente l' articolato ed esaustivo percorso argomentativo- motivazionale del ctu,:” Nel ricorso si chiede il riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dal lavoratore ritenendo che la specifica condizione di lavoro abbia agito come causa (o concausa preminente).
Secondo il DM del 9/4/2008 l'ipoacusia rientra tra le malattie tabellate per le quali vige la cosiddetta “presunzione legale d'origine”. In tali casi il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia essendo sufficiente che provi:
- l'esistenza della malattia,
- l'esposizione al rischio lavorativo, non sporadico o occasionale,
- che abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità previsto. Spetta all' quindi provare che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal CP_1 lavoro o che l'esposizione sia stata occasionale.
Il danno (ipoacusia percettiva bilaterale) riportato dal viene fatto risalire all'attività Parte_1 lavorativa, intrapresa nel 1998, con qualifica di manovale edile, muratore, operatore generico di produzione, carpentiere edile. In particolare il riferisce aggravamento dell'ipoacusia a Parte_1 partire dal 2009 epoca in cui ha lavorato come carpentiere edile alle dipendenze del Consorzio
Stabile Roma Duemila per la costruzione della Metro C di Roma. In tale occasione riferisce di aver svolto l'attività lavorativa all'interno di gallerie che amplificavano l'effetto nocivo dei rumori e delle vibrazioni causate dai macchinari utilizzati.
L'ipoacusia viene documentata con esame audiometrico dell'1/10/2021 e con il successivo esame del 30/6/2023. Per la quantificazione del danno biologico si fa riferimento alla voce 312 del DM
2/7/2000 (“ Deficit uditivo bilaterale parziale “) che prevede il ricorso alla tabella elaborata da nella quale è presa in considerazione la perdita di decibel riferita a cinque frequenze Pt_2
(500,1000,2000,3000 e 4000 Hz). Dal calcolo emerge, nel caso del primo esame audiometrico, un danno biologico complessivo pari all'11% e, nel caso dell'esame audiometrico più recente, un danno biologico del 45%.
Per quanto riguarda l'esposizione al rischio lavorativo non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di carpentiere né alcuna valutazione relativa al rischio di esposizione al rumore da parte del datore di lavoro con riferimento all'entità del rumore (se > 80 dB) ed alla durata dell'esposizione allo stesso.
Va sottolineato che nelle Tabelle delle Malattie Professionali del 9/4/2008 alla voce 75 (ipoacusia da rumore) tra le lavorazioni a rischio di provocare un'ipoacusia sono contemplate, tra le lavorazioni tabellate, “altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano un'esposizione personale giornaliera o settimanale a livelli di rumore superiori a 80 dB”.
In assenza pertanto di un documentato rischio concreto di esposizione alla noxa patogena viene esclusa la ricorrenza di una patologia tabellata con onere a carico del lavoratore di dimostrare di aver svolto delle mansioni che l'hanno esposto al rischio di contrarre la malattia denunciata.
Non sono disponibili agli atti documentati riferimenti circa la durata della ripetuta esposizione a rumori in ambienti lavorativi con una rumorosità globale in grado di provocare un danno acustico, situazione questa rilevabile con idonee indagini fonometriche.
In mancanza di tali elementi si ritiene non ci sia il nesso eziologico fra la malattia denunciata e la lavorazione espletata configurabile in un rapporto causale con lo specifico rischio lavorativo.
L'esposizione al rumore non è di per sé sufficiente a presumere il possibile manifestarsi di un danno acustico permanente ma acquista la connotazione del “rischio” quando le sue caratteristiche fisiche siano tali da provocare un danno permanente dell'udito. Ricordiamo che l'ipoacusia è una patologia a genesi multifattoriale e pur se la lavorazione è tabellata il nesso di causalità non può essere presunto in automatico ma necessita di ulteriori elementi quali i valori di esposizione al rumore secondo quanto previsto dal DL 195/2006.
Pertanto, trattandosi di malattia non tabellata ad eziologia multifattoriale, è a carico del ricorrente dimostrare il nesso di causalità tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa. In mancanza di ciò la patologia lamentata viene considerata “malattia comune non di origine professionale”.
OSSERVAZIONE DELLE PARTI
In risposta alla bozza peritale del 29/9/2024 sono giunte le osservazioni dell'avv. Ruggiero
Marzocca, per conto del ricorrente, che si allegano integralmente alla presente relazione.
Del suo elaborato vengono evidenziati i seguenti punti salienti:
-l' con la propria memoria di costituzione non ha contestato la sussistenza della malattia CP_1 professionale;
-appare chiaro che il ricorrente ha avuto una esposizione al rischio lavorativo continuativo e non sporadico e/o non occasionale…con particolare riferimento all'attività svolta dal ricorrente sull'apparato uditivo in quanto il ricorrente è soggetto ad una ripetuta esposizione a rumori e/o vibrazioni per una adeguata durata giornaliera e per un periodo temprale in ambienti in cui si riscontra una rumorosità globale media tale da provocare un danno acustico;
-non si condivide quanto affermato dal CTU in ordine alla mancanza del documento dal quale si evince il rischio lavorativo in quanto rientra nei poteri conferiti al CTU di richiedere al periziando eventuali esami e/o indagini fonometriche;
-nel nostro caso il CTU si limita a negare il nesso eziologico fra la malattia denunciata e la lavorazione espletata in assenza del documento di rischio lavorativo senza però richiedere e/o effettuare ulteriori indagini in relazione all'entità e all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio.
In via preliminare si ribadisce che le malattie tabellate sono delle malattie professionali ovvero patologie che possono colpire il lavoratore nello svolgimento della propria mansione. Si dicono tabellate in quanto incluse nelle tabelle previste dalla legge allegate al DPR n.1124/1965. Per le malattie tabellate esiste una presunzione legale sulla loro origine professionale ciò significa che all'insorgere della malattia il lavoratore, per ottenere dall' il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale della stessa, deve dimostrare:
-di essere affetto dalla malattia;
-di aver svolto delle mansioni che l'hanno esposto al rischio di contrarre tale malattia;
-di aver denunciato la malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità indicato nella tabella.
Nel caso del come riportato nella relazione peritale, mancano le prove di un Parte_1 documentato rischio concreto di esposizione alla noxa patogena.
Si fa notare che l'esposizione al rumore non è di per sé sufficiente a presumere il possibile o probabile manifestarsi di un danno uditivo permanente ma acquista la caratterizzazione del
“rischio” quando le caratteristiche fisiche siano tali da essere idonee a provocare alterazioni permanenti delle cellule acustiche.
Ricordiamo che l'ipoacusia è una malattia a genesi multifattoriale e pur se tabellata il nesso di causalità non può essere automaticamente presunto nelle ipoacusie neurosensoriali come in tutte le malattie a genesi multifattoriale (cfr. Cass. Sez. Unite 6846/1996). Va fatto pertanto riferimento ai valori di esposizione al rumore del lavoratore secondo quanto previsto dal DL 195/2006.
Non possono esservi dubbi che il rischio debba essere sempre rilevato con le tecniche fonometriche indicate escludendo la possibilità che l'intensità del rumore sia accertata con tecniche prive di validità scientifica e che il calcolo dei livelli di esposizione sia approssimativo.
Si ribadisce che per una corretta valutazione medico-legale dell'efficienza lesiva non si possa prescindere dalla valutazione dell'anamnesi lavorativa e dell'eventuale DVR con lo studio degli ambienti di lavoro e delle fonti di rumore da cui trarre informazioni circa la durata dell'esposizione,
l'eventuale utilizzo di otoprotettori, le risultanze delle visite preventive e periodiche del Medico
Competente. In assenza di sufficienti elementi relativi alla concreta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di muratore svolta dal ricorrente non vi sono elementi sufficienti per ritenere sussistente il nesso di causalità tra patologia lamentata e attività lavorativa così come svolta dal lavoratore”.
Poiché le risultanze processuali non forniscono significativi spunti ulteriori;
considerato che
gli elementi di valutazione disponibili sono adeguati ai fini della decisione, deve statuirsi il rigetto della domanda attorea.
Le spese processuali possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Il costo dell'indagine peritale rimane interamente a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (art. 57 l. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni;
Cass. 6.5.1998, n. 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2.11.23, nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e CP_1 dei costi della lite.
Così deciso in Trani, il 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore