Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 4196/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to KATIA GLORIA
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 9.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere dipendente presso la
Provincia Regionale di Palermo e di essere stato nominato dall'Assessorato
1
VIA-VAS, deduceva che durante l'espletamento del detto incarico era stato coinvolto nel procedimento penale iscritto al n 2460/2020 R.G.N.R, instaurato dalla
Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed indagato per il reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e che tuttavia in data 19.10.2020 il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo aveva ordinato l'archiviazione del procedimento.
Lamentava che, sebbene avesse chiesto all'amministrazione convenuta, sensi dell'art. 18 L. n. 67/1997 e dell'art. 39 legge regionale n. 145/1980, la refusione delle spese legali sostenute per il procedimento penale, l'amministrazione aveva illegittimamente rigettato la detta richiesta, conformandosi al parere reso dall'avvocatura dello Stato.
Domandava pertanto “Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 18 l.
67/97 e 39 l.r. 145/1980 che l'Ing. ha diritto al rimborso delle spese legali Parte_1
sostenute nell'ambito del procedimento penale n. 2460/2017 R.G.N.R., iscritto dalla Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, per fatti inerenti allo svolgimento della sua funzione pubblica di componente della fatti per cui non è stata Parte_2
esercitata l'azione penale e, conseguentemente, l'Ing. non è stato riconosciuto Parte_1
responsabile;
2) Per l'effetto condannare l' al pagamento delle Controparte_1 spese legali sostenute, come sopra individuate e documentate, per un importo pari ad € 11.569,20, oltre interessi legali maturati e maturandi, dalla domanda al soddisfo”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
In ordine al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico nell'ambito di procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, l'art. 18 D.L. n. 67/1997 prevede che “1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di
2 amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello
Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”
Quanto ai dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana, l'art. 39 della L.
R. n. 145/1980, ricalcando la disposizione prima citata, dispone che “Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile”.
Nella specie, risulta documentato (cfr. provvedimento di archiviazione in atti) oltre che incontestato, che i fatti per cui si è proceduto in sede penale siano consistiti nella condotta del il quale, nella qualità di componente della Parte_1
Commissione V.I.A. presso l'Assessorato del territorio e ambiente della Regione
Sicilia, avrebbe indebitamente fornito informazioni e suggerimenti ad CP_2
sul procedimento avviato su istanza della pendente dinanzi alla Controparte_3
Commissione VIA.
3 Con l'ordinanza di archiviazione è stata esclusa la rilevanza penale del fatto con la motivazione “non integra gli estremi di cui all'art. 323 c.p., difettando il vantaggio patrimoniale richiesto dalla fattispecie incriminatrice, soltanto potenziale in vista del successivo (ma del tutto ipotetico) accoglimento delle istanze sollecitate da , così come parimenti il CP_2
requisito alternativo del danno ingiusto ad altri”.
Sussiste pertanto il primo requisito afferente l'assenza di responsabilità del ricorrente, atteso che, come visto, è stata disposta l'archiviazione per il difetto di uno degli elementi costituivi del reato e dunque per insussistenza del fatto.
Quanto al requisito, contestato da parte convenuta, relativo all'avvio del procedimento penale per “fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio”, deve osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “Da tempo questa Corte, nell'interpretare disposizioni analoghe, legali e contrattuali, ha evidenziato che detta connessione presuppone l'esistenza del nesso causale fra la funzione esercitata ed il fatto contestato e va, di conseguenza, esclusa nell'ipotesi in cui la prima sia stata solo occasione per la commissione del fatto stesso (cfr. fra le tante Cass. n. 41999/2021, Cass. n. 24461/2020, Cass. n. 2475/2029 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Secondo il richiamato orientamento, fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale in quanto diritto vivente (cfr. Corte Cost. n. 267 del 2020 che al punto 10 richiama Cass. n.
28597/2018 e C.d.S. n. 5655/2020), la connessione dei fatti e degli atti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del soggetto che pretende il rimborso, in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione. Occorre, inoltre, un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il funzionario non avrebbe assolto ai suoi compiti se non tenendo quella condotta o adottando quell'atto.
3.2. La ratio del diritto al rimborso delle spese legali, infatti, va ravvisata nella finalità di imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo
4 conto e, pertanto, non è sufficiente che il dipendente sia stato chiamato a rispondere di un reato proprio del pubblico ufficiale, dal quale sia stato poi assolto, essendo, invece, necessario anche che la condotta sia stata tenuta in adempimento di un dovere d'ufficio e, quindi, nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza.
Corollario del principio è che la necessaria connessione con l'espletamento del servizio va esclusa qualora la condotta di reato ascritta all'imputato configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio, perché in tal caso viene meno la strumentalità fra il fatto e l'attività lavorativa, che costituisce solo una mera occasione per il compimento dell'illecito.
Il conflitto di interessi fra il dipendente pubblico e l'amministrazione di appartenenza, che va apprezzato ex ante a prescindere dall'esito dell'azione penale (cfr. Cass. n. 4539/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), esclude alla radice il diritto al rimborso, perché fa venir meno la connessione, intesa nei termini sopra indicati, fra fatto ascritto e funzione pubblica esercitata, sicché è per tale ragione che le parti collettive hanno dettato una disciplina dell'istituto incentrata sulla previa valutazione da parte dell'ente di un interesse comune alla difesa”
(Cassazione civile sez. lav., 27/07/2023, n.22815)
Ciò posto, nella specie l'addebito penale è stato mosso per avere il ricorrente
“fornito indebitamente informazioni e suggerimenti ad quale componente CP_2
della Commissione V.I.A. presso l'Assessorato del territorio e ambiente della
Regione Sicilia” e “in relazione al procedimento avviato su istanza della ed Controparte_3
in quel momento pendente presso la Commissione VIA”. Trattasi pertanto di fatti commessi sì in forza della qualità rivestita dal ricorrente di componente della Commissione
Tecnica Scientifica (CTS), correlata all'incarico assegnatogli dall'Assessorato convenuto, nonché in occasione dell'attività di tecnico espletata, e purtuttavia non pare potersi ritenere che la detta attività “necessariamente si ricollega all'esercizio diligente della pubblica funzione”, né che la condotta sia stata posta nell'interesse dell'amministrazione, né ancora può ritenersi che il ricorrente “non avrebbe assolto ai suoi compiti se non tenendo quella condotta o adottando quell'atto”. E ciò in quanto, per un verso, il giudice penale ha accertato che i suggerimenti e le informazioni fornite ai tecnici della ditta sarebbero stati “indebiti” e per altro verso, il Controparte_3
ricorrente non ha allegato né dimostrato perché, dopo il parere negativo già espresso
5 dalla commissione tecnica e il conseguenziale rigetto dei progetti da parte dell'Assessorato, l'ulteriore confronto con i tecnici della ditta, di cui non sono neppure indicate le modalità di attuazione (luogo e tempi in cui detto incontro è avvenuto;
eventuale “contraddittorio tra le parti” indicato dal ricorrente) rientrasse nelle funzioni della commissione tecnica scientifica, una volta che, come ricordato, si era già esaurito il relativo procedimento.
Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza succitata, la ratio del diritto al rimborso delle spese legali va ravvisata nella finalità di imputare all'ente titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto e nel suo interesse, ratio nella specie non ravvisabile, in assenza del requisito del nesso causale fra la funzione esercitata ed il fatto contestato.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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