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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13113/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 07.08.1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Vecchio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 01.12.1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Vecchio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 10.10.1992
(anno 1992, atto n. 842, parte II, serie A, reg. 02)
Separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 15934/2022 emessa il
11.10.2022 con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
, nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 15934/2022 emessa il 11.10.2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“-incrementare l'importo del mantenimento mensile delle figlie e portando Per_1 Per_2
l'erogazione del sig dagli attuali euro 300,00 (trecento/00) ad euro 400,00 Pt_1
(quattrocento/00), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT costo della vita, sempre da corrispondersi alla IG in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese;
Parte_2
-Il signor poi si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Parte_1
rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla IG il 50% della proprietà Parte_2 dell'appartamento e relativo box sito in Milano –Via Gandhi 1, ivi al piano quarto composto da tre locali e servizi con annessa cantina al piano interrato e box ad uso autorimessa al piano interrato.
Unità immobiliare risulta censita al catasto fabbricati del comune di Milano come segue: foglio 59, mappale 165, sub 25, zona censuaria 2, cat. A2, cl. 6, vani 6- R.C. euro 1456,41 (appartamento e cantina); foglio 59, mappale 165, sub 31, zona censuaria 2, cat. C6, cl. 7, mq.32 – R.C. euro 314,04
(box)
-La IG . a fronte del trasferimento della citata proprietà, si impegna a Parte_2
corrispondere al signor la somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00) Parte_1
mediante assegno circolare o bonifico;
-Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio a seguito del presente accordo omologato, con gli oneri a carico al 100% della parte acquirente, IG;
Parte_2
-Tutte le spese di unione catastale e di altro genere saranno affrontate dai signori Parte_1
e al 50%; Parte_2
-A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti le parti convengono di effettuare le attribuzioni di cui al punto 1 e 2 e chiedono, per quest'ultimo punto in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999; -Nessuna statuizione sulle spese legali.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 15934/2022 emessa il 11.10.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 07.08.1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Vecchio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 01.12.1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Vecchio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 10.10.1992
(anno 1992, atto n. 842, parte II, serie A, reg. 02)
Separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 15934/2022 emessa il
11.10.2022 con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
, nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 15934/2022 emessa il 11.10.2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“-incrementare l'importo del mantenimento mensile delle figlie e portando Per_1 Per_2
l'erogazione del sig dagli attuali euro 300,00 (trecento/00) ad euro 400,00 Pt_1
(quattrocento/00), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT costo della vita, sempre da corrispondersi alla IG in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese;
Parte_2
-Il signor poi si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Parte_1
rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla IG il 50% della proprietà Parte_2 dell'appartamento e relativo box sito in Milano –Via Gandhi 1, ivi al piano quarto composto da tre locali e servizi con annessa cantina al piano interrato e box ad uso autorimessa al piano interrato.
Unità immobiliare risulta censita al catasto fabbricati del comune di Milano come segue: foglio 59, mappale 165, sub 25, zona censuaria 2, cat. A2, cl. 6, vani 6- R.C. euro 1456,41 (appartamento e cantina); foglio 59, mappale 165, sub 31, zona censuaria 2, cat. C6, cl. 7, mq.32 – R.C. euro 314,04
(box)
-La IG . a fronte del trasferimento della citata proprietà, si impegna a Parte_2
corrispondere al signor la somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00) Parte_1
mediante assegno circolare o bonifico;
-Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio a seguito del presente accordo omologato, con gli oneri a carico al 100% della parte acquirente, IG;
Parte_2
-Tutte le spese di unione catastale e di altro genere saranno affrontate dai signori Parte_1
e al 50%; Parte_2
-A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti le parti convengono di effettuare le attribuzioni di cui al punto 1 e 2 e chiedono, per quest'ultimo punto in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999; -Nessuna statuizione sulle spese legali.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 15934/2022 emessa il 11.10.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo