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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ST ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4217/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122497142209927202 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57261 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4443/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente contesta la notifica degli atti impugnati, dà atto che gli immobili sono nella disponibilità del Comune e insiste sull'infondatezza dell'atto impugnato e, comunque, sull'erroneità degli importi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 202583122497142209927202 del 26/02/2025, notificata in data 18/04/2025 dal Concessionario per la riscossione del Comune di Catania, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 243.912,00 a titolo di IMU per l'anno 2018, oltre accessori, in forza del presupposto avviso di accertamento esecutivo n. 57261 dell'01.06.2023.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
1. Invalidità dell'intimazione impugnata per omessa e/o irrituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente violazione del diritto di difesa e decadenza del potere impositivo dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, non essendo stato l'atto presupposto notificato entro il termine del 31.12.2023.
2. Intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo stata l'intimazione notificata in data 18.04.2025, a fronte di un tributo relativo all'anno 2018, in assenza di validi atti interruttivi.
3. Nel merito, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo, ossia il possesso degli immobili, in quanto gli stessi risultavano illegittimamente occupati da terzi nell'anno di imposta, come accertato in altre sedi giudiziarie.
Si è costituita in giudizio Municipia Sp.a., concessionario per la riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, che asserisce essere stata perfezionata in data 21/03/2024 mediante procedura ex art. 140 c.p.c., come da relazione di notificazione e avviso di ricevimento della C.A.D. prodotti in atti.
Con memorie illustrative depositate in data 27/11/2025, la società ricorrente ha insistito nelle proprie difese, contestando la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. eseguita nei confronti della società in forma impersonale presso la sede legale, in violazione del procedimento previsto dall'art. 145 c.p.c. per le persone giuridiche, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. All'udienza del 15/12/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via pregiudiziale e assorbente, questa Corte ritiene fondata l'eccezione relativa alla nullità della notificazione dell'avviso di accertamento n. 57261 dell'01.06.2023, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Dalla documentazione versata in atti dal Concessionario resistente, ed in particolare dalla relazione di notificazione, emerge che il messo notificatore, dopo aver tentato l'accesso presso la sede legale della società ricorrente in Catania, Indirizzo_1, e "non avendo rinvenuto né il destinatario, né le altre persone nominate all'art. 139 c.p.c.", procedette ai sensi dell'art. 140 c.p.c., depositando copia dell'atto presso la Casa Comunale e inviando la prescritta comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) mediante raccomandata A/R, indirizzata impersonalmente alla società presso la sua sede legale.
Tale procedura di notificazione è illegittima e determina la nullità della notifica stessa.
La notificazione degli atti alle persone giuridiche, infatti, è specificamente disciplinata dall'art. 145 c.p.c., il quale prevede una sequenza di modalità graduate. La notifica si esegue in primo luogo presso la sede della società, mediante consegna al legale rappresentante o a persona incaricata. È altresì possibile la notifica alla persona fisica del legale rappresentante, secondo le norme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Il terzo comma del medesimo articolo dispone che, solo qualora la notifica non possa essere eseguita con le modalità sopra descritte, "la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143".
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il ricorso alle forme di notifica degli irreperibili (artt. 140 e 143 c.p.c.) è ammesso nei confronti delle società solo a condizione che sia esperito infruttuosamente il tentativo di notifica presso la sede legale e, soprattutto, che la successiva notifica sia indirizzata non all'ente in forma impersonale, ma direttamente alla persona fisica che lo rappresenta. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'art. 145 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. c) prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna ai soggetti ivi espressamente indicati, ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile ove ha sede la società. In alternativa, se nell'atto risultano le indicazioni necessarie, la notifica può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l'ente, secondo le modalità di cui agli artt. 138,139 e 141 c.p.c. Il comma 3 precisa che se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del comma 1 la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente può eseguirsi ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.(Cass. sez. trib. 15/06/2023, n.17251)
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la norma in questione, applicabile alla fattispecie per cui è causa, prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c., ma tale forma - operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138,139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Il vano esperimento delle modalità previste dall'art. 145 c.p.c., comma 1 per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass. 30/01/2017, n. 2232, Cass. 07/06/2012, n. 9237; Cass. 13/09/2011, n.
18762).
Nel caso in esame, il messo notificatore, una volta constatata la temporanea assenza di soggetti abilitati a ricevere l'atto presso la sede della Fasano Costruzioni S.r.l., ha attivato la procedura ex art. 140 c.p.c. indirizzando l'atto e la relativa C.A.D. impersonalmente alla società, anziché ricercare i legali rappresentanti e tentare la notifica nei loro confronti personalmente. Tale modus operandi viola la sequenza procedimentale imposta dall'art. 145 c.p.c., rendendo nulla la notifica dell'avviso di accertamento.
La nullità della notifica dell'atto presupposto comporta, quale conseguenza diretta, la nullità derivata dell'atto successivo e consequenziale, ovvero l'intimazione ad adempiere qui impugnata, la quale risulta pertanto emessa in carenza del suo indispensabile presupposto di validità.
Dalla nullità della notifica discende altresì la fondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione accertatrice sollevata dalla ricorrente. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, gli avvisi di accertamento in materia di tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'IMU relativa all'anno 2018, tale termine scadeva il 31.12.2023. Non essendovi prova di una valida notifica dell'avviso di accertamento entro tale data, il potere impositivo del Comune di Catania deve ritenersi oggi caducato.
L'accoglimento del ricorso per i vizi procedurali sopra rilevati, di carattere assorbente, esime questa Corte dall'esame delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, ivi comprese quelle relative alla prescrizione e al merito della pretesa.
Le spese di giudizio, stante la non riconducibilità a parte resistente di alcuna negligenza nella trattazione della procedura di riscossione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_2 Nominativo_3
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ST ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4217/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122497142209927202 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57261 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4443/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente contesta la notifica degli atti impugnati, dà atto che gli immobili sono nella disponibilità del Comune e insiste sull'infondatezza dell'atto impugnato e, comunque, sull'erroneità degli importi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 202583122497142209927202 del 26/02/2025, notificata in data 18/04/2025 dal Concessionario per la riscossione del Comune di Catania, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 243.912,00 a titolo di IMU per l'anno 2018, oltre accessori, in forza del presupposto avviso di accertamento esecutivo n. 57261 dell'01.06.2023.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
1. Invalidità dell'intimazione impugnata per omessa e/o irrituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente violazione del diritto di difesa e decadenza del potere impositivo dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, non essendo stato l'atto presupposto notificato entro il termine del 31.12.2023.
2. Intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo stata l'intimazione notificata in data 18.04.2025, a fronte di un tributo relativo all'anno 2018, in assenza di validi atti interruttivi.
3. Nel merito, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo, ossia il possesso degli immobili, in quanto gli stessi risultavano illegittimamente occupati da terzi nell'anno di imposta, come accertato in altre sedi giudiziarie.
Si è costituita in giudizio Municipia Sp.a., concessionario per la riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, che asserisce essere stata perfezionata in data 21/03/2024 mediante procedura ex art. 140 c.p.c., come da relazione di notificazione e avviso di ricevimento della C.A.D. prodotti in atti.
Con memorie illustrative depositate in data 27/11/2025, la società ricorrente ha insistito nelle proprie difese, contestando la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. eseguita nei confronti della società in forma impersonale presso la sede legale, in violazione del procedimento previsto dall'art. 145 c.p.c. per le persone giuridiche, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. All'udienza del 15/12/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via pregiudiziale e assorbente, questa Corte ritiene fondata l'eccezione relativa alla nullità della notificazione dell'avviso di accertamento n. 57261 dell'01.06.2023, atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Dalla documentazione versata in atti dal Concessionario resistente, ed in particolare dalla relazione di notificazione, emerge che il messo notificatore, dopo aver tentato l'accesso presso la sede legale della società ricorrente in Catania, Indirizzo_1, e "non avendo rinvenuto né il destinatario, né le altre persone nominate all'art. 139 c.p.c.", procedette ai sensi dell'art. 140 c.p.c., depositando copia dell'atto presso la Casa Comunale e inviando la prescritta comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) mediante raccomandata A/R, indirizzata impersonalmente alla società presso la sua sede legale.
Tale procedura di notificazione è illegittima e determina la nullità della notifica stessa.
La notificazione degli atti alle persone giuridiche, infatti, è specificamente disciplinata dall'art. 145 c.p.c., il quale prevede una sequenza di modalità graduate. La notifica si esegue in primo luogo presso la sede della società, mediante consegna al legale rappresentante o a persona incaricata. È altresì possibile la notifica alla persona fisica del legale rappresentante, secondo le norme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Il terzo comma del medesimo articolo dispone che, solo qualora la notifica non possa essere eseguita con le modalità sopra descritte, "la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143".
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il ricorso alle forme di notifica degli irreperibili (artt. 140 e 143 c.p.c.) è ammesso nei confronti delle società solo a condizione che sia esperito infruttuosamente il tentativo di notifica presso la sede legale e, soprattutto, che la successiva notifica sia indirizzata non all'ente in forma impersonale, ma direttamente alla persona fisica che lo rappresenta. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'art. 145 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. c) prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna ai soggetti ivi espressamente indicati, ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile ove ha sede la società. In alternativa, se nell'atto risultano le indicazioni necessarie, la notifica può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l'ente, secondo le modalità di cui agli artt. 138,139 e 141 c.p.c. Il comma 3 precisa che se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del comma 1 la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente può eseguirsi ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.(Cass. sez. trib. 15/06/2023, n.17251)
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la norma in questione, applicabile alla fattispecie per cui è causa, prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c., ma tale forma - operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138,139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Il vano esperimento delle modalità previste dall'art. 145 c.p.c., comma 1 per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass. 30/01/2017, n. 2232, Cass. 07/06/2012, n. 9237; Cass. 13/09/2011, n.
18762).
Nel caso in esame, il messo notificatore, una volta constatata la temporanea assenza di soggetti abilitati a ricevere l'atto presso la sede della Fasano Costruzioni S.r.l., ha attivato la procedura ex art. 140 c.p.c. indirizzando l'atto e la relativa C.A.D. impersonalmente alla società, anziché ricercare i legali rappresentanti e tentare la notifica nei loro confronti personalmente. Tale modus operandi viola la sequenza procedimentale imposta dall'art. 145 c.p.c., rendendo nulla la notifica dell'avviso di accertamento.
La nullità della notifica dell'atto presupposto comporta, quale conseguenza diretta, la nullità derivata dell'atto successivo e consequenziale, ovvero l'intimazione ad adempiere qui impugnata, la quale risulta pertanto emessa in carenza del suo indispensabile presupposto di validità.
Dalla nullità della notifica discende altresì la fondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione accertatrice sollevata dalla ricorrente. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, gli avvisi di accertamento in materia di tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'IMU relativa all'anno 2018, tale termine scadeva il 31.12.2023. Non essendovi prova di una valida notifica dell'avviso di accertamento entro tale data, il potere impositivo del Comune di Catania deve ritenersi oggi caducato.
L'accoglimento del ricorso per i vizi procedurali sopra rilevati, di carattere assorbente, esime questa Corte dall'esame delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, ivi comprese quelle relative alla prescrizione e al merito della pretesa.
Le spese di giudizio, stante la non riconducibilità a parte resistente di alcuna negligenza nella trattazione della procedura di riscossione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_2 Nominativo_3