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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 29/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 21/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 535/2021 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Stampone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ciccarone n. 118/C;
attore
contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Di Risio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Tibullo n. 3;
convenuto
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2043 - 2051 C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e in qualità di esercenti la Parte_2 Parte_3 responsabilità genitoriale sul figlio (allora) minore Pt_1 1 , hanno convenuto in giudizio il condominio Parte_1 [...]
deducendo che il giorno 27/2/2017, alle ore Controparte_1
18 circa, il proprio figlio (dell'età di 10 anni), facendo uso di una giostrina girevole sita nell'area giochi di pertinenza del fabbricato “H” del , sarebbe incorso in Controparte_1 sinistro per essere il laccio della sua scarpa restato impigliato in un bullone/vite sporgente dall'asse centrale della giostrina, così determinandosi una torsione della gamba destra di violenza tale da determinare la “frattura scomposta gravemente esposta 3° inf. gamba destra”. Gli attori, ravvisando la responsabilità custodiale ex art. 2051 ovvero extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del convenuto, hanno instato per l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: « Accertare e dichiarare il " Controparte_1
", in persona del rappresentante legale pro tempore, per
[...] le causali di cui in narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dal minore figlio dei Sigg.ri Parte_1
– , in occasione dell'incidente occorso allo Parte_1 Pt_3 stesso in data 27.02.2017, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi del 2043 c.c.; – per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore degli Controparte_1 attori della complessiva somma di €. 103.674,53, per tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e danno biologico patiti dal figlio,
o nella diversa misura all'esito dell'espletanda istruttoria che
l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, e all'occorrenza in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Con vittoria dei compensi di causa».
Il si è ritualmente CP_1 Controparte_2 costituito in giudizio per contestare le avverse deduzioni e richieste, adducendo l'insussistenza dei presupposti della invocata responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. e così concludendo: «1)
Ritenere e dichiarare, per i motivi in premessa, infondate in fatto
e in diritto le domande proposte dagli attori in via principale e in via subordinata e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria proposta da e , in qualità di genitori Parte_2 Parte_3
2 esercenti la potestà genitoriale sul figlio , nei Parte_1 confronti del 2) in via subordinata: Controparte_1 rigettare, per i motivi in premessa, le domande attoree, ritenendo insussistente, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ogni profilo di responsabilità del per i fatti di Controparte_1 causa, in considerazione della condotta del danneggiato e dei suoi genitori da sola idonea alla produzione dell'evento e dei danni conseguenti;
3) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adito
Giudice ritenesse fondata la domanda proposta da controparte, determinare il grado di responsabilità degli attori Parte_2
e e del minore ex art 1227
[...] Parte_3 Parte_1 cc e tenere conto dello stesso nell'eventuale liquidazione del danno;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali».
Al raggiungimento della maggiore età, si è costituito in giudizio
, con deposito di comparsa in data 5/4/2025, così Parte_1 subentrando nelle attività, deduzioni, richieste ed eccezioni dei propri genitori e attori originari (cfr. Cass. civ. Cass. civ. Sez.
L, Ordinanza n. 34987 del 20221).
* * *
1. La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, per quanto di ragione, dovendosi ritenere sussistente – in via assorbente rispetto all'ulteriore titolo di responsabilità invocato – la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1 convenuto.
2. Come noto, la responsabilità custodiale è sussistente laddove ricorra la prova dell'esistenza del rapporto custodiale del soggetto con la res - inteso quale relazione di appartenenza in via esclusiva, 1 «il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (Cass. 29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre
2012, n. 19308…)»; 3 in ragione della quale questi dispone di un effettivo potere di vigilanza e custodia - e della ricorrenza del nesso causale tra la cosa (non soltanto nei casi in cui essa sia pericolosa per intrinseca dinamicità, come è nel caso di specie, ma anche in relazione a cose inerti, prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità) e il danno, nel cui sviluppo incide – ad esclusione di detto legame eziologico
– la sola ricorrenza del caso fortuito che può essere rappresentato anche dalla condotta dello stesso danneggiato.
La valenza oggettiva di tale responsabilità discende dallo specifico criterio di imputazione della stessa che, prescindendo da qualunque connotato di colpa del custode, ne determina la sussistenza nella ricorrenza dei richiamati presupposti, ovvero rapporto di custodia ed efficienza causale (esclusiva o concorrente) della cosa custodita nella produzione del danno.
In via di estrema sintesi, quindi, la responsabilità ex art. 2051
c.c. sussiste in capo al custode per il solo fatto di esercitare detto potere di vigilanza e controllo sulla cosa (anche solo di fatto ed anche se essa non è intrinsecamente pericolosa) e per il fatto che la res ha avuto un ruolo attivo nella causazione del danno, gravando l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza di detti presupposti sul danneggiato, mentre sul custode quello relativo alla ricorrenza della esimente del caso fortuito.
3. Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie,
l'onere probatorio incombente su parte attrice deve ritenersi assolto in ragione della sussistenza del rapporto custodiale tra l'area adibita a parco giochi del convenuto, da questo CP_1 peraltro mai specificamente e/o efficacemente contestata, dovendosi recisamente respingere la ricostruzione della fattispecie proposta dal convenuto secondo cui la responsabilità 2051 c.c. “può sussistere soltanto qualora il terzo abbia un titolo legittimo per entrare in contatto con la cosa di proprietà altrui” (pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), requisito che non è in alcun modo ricavabile dalla norma in questione, come anche confermato dalla
4 giurisprudenza di legittimità sul tema (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 1769 del 08/02/2012: La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ.), di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.), quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.), dell'albergatore per i danni patiti da una minorenne in gita scolastica, che, scavalcando il balcone della sua stanza ed avventuratasi su un solaio di copertura a pari livello non calpestabile per assumere stupefacenti, era caduta nel vuoto).
Inoltre, la contestazione di parte convenuta circa l'effettivo accadimento del sinistro, dedotto quale occorso alle ore 18 circa del giorno 27/2/2017 nel parco giochi di pertinenza del CP_1 convenuto, si palesa quale infondata perché smentita dalle dichiarazioni testimoniali rese da - minore Testimone_1 all'epoca del sinistro e teste oculare dello stesso, di cui si valuta la capacità a testimoniare in ragione della mancata prova della sussistenza di un suo interesse legittimante la sua partecipazione al giudizio – e della concordanza delle stesse con quelle rese da altri testi accorsi sul luogo del sinistro nell'immediatezza dello stesso, quali e il quale ha per primo Tes_2 Testimone_3 prestato soccorso al minore, provvedendo a chiamare il 118 e gli altri condomini.
Quindi, la sussistenza del nesso causale tra la cosa custodita - ovvero la giostrina girevole prodotta da - e il danno CP_3 lamentato da parte attrice - “frattura scomposta gravemente esposta
3° inf. gamba destra” - secondo la dinamica dalla stessa dedotta in giudizio, è da ritenersi confermata, in primis, dalle valutazioni
5 compiute dai CTU dott. (che ha riferito che «le Persona_1 lesioni riportate dal periziato nell'evento per cui è causa (Frattura esposta di gamba destra) sono state di grave entità, compatibili con la dinamica riferita ed in rapporto di causalità diretta con essa)»)
e Ing. il quale ha affermato la plausibilità della Persona_2 produzione di un danno, quale quello denunciato, in conseguenza dell'imbrigliamento del laccio (rectius e con molta probabilità, dell'asola) della scarpa del danneggiato nella c.d. “spina di accoppiamento” - tra supporto fisso e piano fisso su suolo della giostra - costituita da tratto di barra filettata M8 (dotata da un solo lato di rondella e dado) e sporgente dall'albero centrale, con conseguente flessione della gamba destra di intensità tale da poterne determinarne la frattura.
Il Tribunale valuta di potere condividere in toto le valutazioni e conclusioni esposte dai detti CTU perché ritenute esenti da errori tecnici o logici, approfondite, puntuali, correttamente motivate e, quindi, del tutto condivisibili anche nei riscontri forniti alle osservazioni critiche dei consulenti di parte.
4. Acclarata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c., non si ritiene che parte convenuta abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla ricorrenza della esimente del caso fortuito.
In particolare, prive di adeguato e convincente supporto probatorio devono ritenersi le allegazioni di parte convenuta atte ad addurre nella dinamica in esame l'uso improprio della da parte del Parte_4 minore danneggiato. Infatti, la dinamica del sinistro descritta da parte attrice si palesa, innanzitutto, come pienamente compatibile
– seppure in via induttiva – con quella descritta dal CTU Ing.
[...]
nella V ipotesi, ove si riscontra la coerenza tra la posizione Per_2 di corretta seduta del bambino (comunque idonea a determinare l'imbrigliamento del laccio della scarpa) e le tracce ematiche visibili nella documentazione fotografica allegata in atti. Di contro, le altre dinamiche valutate dal CTU, ivi comprese quelle
6 (tra le tante ipotizzabili) presupponenti un uso anomalo e/o improprio della giostra da parte del minore, non manifestano – a parere dell'ausiliario – lo stesso grado di compatibilità con le evidenze di causa.
Neppure alcun utile apporto alla pretesa sussistenza del caso fortuito può essere ravvisata nell'antefatto storico relativo al dedotto accesso non autorizzato del minore danneggiato nell'area giochi attigua al convenuto, giacché, sullo specifico CP_1 punto, stante il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in giudizio, se non vi è né allegazione né evidenza di una adeguata regolamentazione di detto accesso (con individuazione, ad esempio, dei soggetti titolati allo stesso, modalità di fruizione dell'area, adeguata segnalazione della necessità di vigilanza di un adulto, etc.), può desumersi che la libera fruizione dell'area giochi in esame (quale attestata dalle dichiarazioni testimoniali di sub. 9 e 10, Testimone_4 Tes_3
sub. 12, , sub. 12, sub. 9,
[...] Testimone_5 Tes_2 Tes_6
sub. 9) fosse, di fatto, agevolata dalla mancata adozione
[...] di adeguate cautele idonee ad impedire l'accesso sì come attestato finanche dai testi di parte convenuta (cfr. teste sub. Tes_7
15 «io trovavo il cancello a volte aperto e a volte chiuso e questo anche prima dell'incidente»).
Alla luce di tale scenario fattuale, pertanto, il rapporto/dovere di custodia – nella precisata accezione di relazione di vigilanza e controllo – va esteso all'intera area giochi (e non solo alla giostra girevole) così palesando la responsabilità custodiale anche in ordine alle modalità di accesso alla stessa, ovvero alla perdurante omissione di una efficace e continua interdizione dell'ingresso all'area giochi pur a fronte della prevedibile fruizione indiscriminata di una indubitabile fonte di attrazione per la gioventù del vicinato.
Neppure è utile ad escludere l'invocata responsabilità l'allegazione di parte convenuta in ordine alla omessa vigilanza da parte dei
7 genitori del minore nella fruizione dell'area giochi in questione e della giostra girevole in particolare.
In via preliminare, infatti, si deve rilevare l'assoluta inconferenza con detta tesi difensiva della pronuncia di legittimità richiamata da parte convenuta (Cass. civ. n. 26088 del 7/9/2023) atteso che nel reale pronunciamento n. 26088/2023 (del 23/5/2023) la Suprema Corte ha unicamente rilevato l'inammissibilità - in ragione della sua natura direttamente fattuale - del motivo del ricorso con cui i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale – in riforma della pronuncia di accoglimento in prime cure della domanda ex art. 2051 c.c. dei genitori di una minore - avesse ritenuto gli stessi ricorrenti responsabili per omessa vigilanza della figlia minore, individuando il caso fortuito
(rectius, il fatto colpevole del terzo, dotato di efficacia causale assorbente, ed equiparabile al fortuito sia pur soltanto sul piano funzionale, ma non anche morfologico: Cass. 11152/2023) nella disattenzione dei genitori alla bambina ma senza avere valutato l'incidenza causale di detta omissione nella produzione dell'evento.
A fronte di tale inesatta interpretazione del pronunciamento invocato, si pone, di contro, l'argomento espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 11942/2023 del 5/5/2023 nella quale il
Supremo Consesso ha cassato la decisione della Corte territoriale per avere essa apoditticamente affermato - in controversia sovrapponibile alla presente perché avente ad oggetto la responsabilità ex art. 2051 c.c. relativamente ai danni subiti da una minore - che le anomalie riscontrate in una struttura ginnica sarebbero state ininfluenti nella produzione del danno subito dalla minore «sul mero rilievo di ordine generale che l'utilizzo di strutture presenti in un parco giochi presuppone una vigilanza da parte degli adulti e non si connota per una particolare pericolosità,
a meno che emerga che le stesse siano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto». Nel dettaglio la Suprema Corte ha
8 icasticamente censurato tale ragionamento, rilevando che «Così motivando, tuttavia, la Corte ha focalizzato la sua attenzione sul difetto di vigilanza della madre e ha finito per escludere a priori qualunque valenza causale delle due anomalie denunciate dalla
(di cui - come detto - non è stata esclusa l'esistenza) senza Per_3 verificare se le stesse possano avere inciso, non sulla caduta del bambino, ma sulle conseguenze che ne sono derivate, in termini di aggravamento delle stesse, tenuto conto dell'aumento della violenza
d'urto correlato alla maggiore altezza dal suolo e del mancato assorbimento da parte dell'apposito tappetino. In tal modo, la Corte ha dunque ricusato di valutare effettivamente se la specifica condizione della “cosa” abbia influito o meno sulle conseguenze della caduta (anche in termini di aggravamento), secondo i consueti criteri di accertamento del nesso causale;
soltanto all'esito di una tale verifica, la Corte avrebbe potuto escludere qualunque nesso di causa fra la cosa e le lesioni riportate dal minore (e così rigettare in radice la domanda) oppure, in caso di accertata sussistenza di nesso causale o concausale, avrebbe dovuto procedere alla verifica circa la ricorrenza del caso fortuito o, in difetto, di un concorso causale
(da scrutinare ai sensi dell'art. 1227 c.c.) fra quanto determinato dalla cosa e quanto imputabile a difetto di vigilanza della madre del minore».
Da tale motivazione, pertanto, è possibile evincere il principio in ragione del quale la accertata omessa vigilanza da parte di un adulto nell'utilizzo, da parte di un minore, di una struttura potenzialmente pericolosa non esime dalla valutazione di come e quanto tale mancata vigilanza abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno da parte della cosa.
Facendo applicazione del superiore principio al caso di specie, deve osservarsi come la particolare configurazione della giostra girevole, ovvero la presenza della nota spina/barra filettata di bloccaggio, abbia introdotto un elemento di pericolosità ulteriore rispetto a quella prevedibilmente correlabile all'ordinario utilizzo
9 del gioco (sul quale può effettivamente spiegarsi il potere di controllo da parte di un adulto) derivandone che, in ragione della peculiare dinamica del sinistro, anche la vigile presenza di un adulto non avrebbe potuto – secondo gli ordinari criteri di prevedibilità – evitare l'evento dannoso, attesa l'insidiosità insita in un sistema di blocco dell'asse centrale che, risolvendosi in una sporgenza fissa attigua ad un piano girevole, costituisce senza ombra di dubbio un fattore foriero di potenziale pregiudizio soprattutto in ragione dell'utilizzo dello strumento di gioco da parte di minori per i quali è concepito ed ai quali è essenzialmente rivolto.
5. Così valutata la sussistenza dell'an debeatur, la quantificazione dell'entità risarcitoria muove dalle valutazioni espresse nella CTU medico-legale redatta dal dott. Persona_1 che ha ritenuto ricorrenti un residuato permanente del 9% ed un danno biologico temporaneo pari a 2 mesi di I.T.T., 2 mesi di I.T.P. al
75%, 1 mese di I.T.P. al 50% e 2 mesi di I.T.P. al 25%, potendosi così procedere alla liquidazione del danno in applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano
(edizione di giugno 2024):
Età del danneggiato alla data del sinistro 10 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Danno non patrimoniale (biologico+morale) € 26.196,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 115,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
10 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico (permanente+temporaneo) € 41.721,00
spese mediche € 1.020,98
TOTALE: € 42.741,98
Non si ritiene di poter concedere alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento già liquidato, non essendo state allegate specifiche circostanze del caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
La somma così indicata è già rivalutata in quanto il danno è stato quantificato in applicazione di tabelle già attualizzate.
Non vanno, invece, riconosciuti interessi compensativi, non avendo parte attrice formulato specifica domanda in tal senso, né avendo allegato, così come sarebbe stato suo onere, l'esistenza di un danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
Sulla somma riconosciuta decorrono invece interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione corrispondente al valore del decisum, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022.
Le spese per consulenza medico-legale di parte, in quanto correlate ad atto avente natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, nel caso di specie nella misura di € 1.030,00 (cfr.,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
Anche le spese delle CTU, come in atti liquidate, devono porsi
11 definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto di parte attrice di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte ai CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 535/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna il al Controparte_4 pagamento, in favore di , della complessiva somma Parte_1 di € 42.741,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) condanna il al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 1.816,00 (€ 786,00 + € 1030,00) per spese documentate ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA – se dovuta - e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico del – CP_1 Controparte_1
Fabbricato H le spese delle CTU per gli importi come già liquidati con separati provvedimenti.
Così deciso in Vasto, il 29/5/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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