Articolo 15 della Legge 26 gennaio 1962, n. 17
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 febbraio 1962
Art. 15.
In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 362 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
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