Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE SE TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
( C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Roberto Malizia che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Franco Fabiani che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 347/2023, resa nel procedimento n.r.g. 2835/2019 – contratti bancari –
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Con atto di citazione notificato il ventisette aprile 2023 l'odierna appellante impugnava la sentenza in epigrafe con cui era accertato il debito della correntista appellata nella somma di € 2.305,62 a fronte di un saldo debitore indicato negli estratti conti di € 19.351,19 e condannava l'istituto di credito al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 oltre accessori e spese di ctu.
Parte appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del ventitrè ottobre 2023 era disposto rinvio per la decisione all'otto marzo 2027. A seguito di istanza congiunta con cui era dedotto il raggiungimento di un accordo stragiudiziale l'udienza era anticipata al tredici gennaio 2025 da trattare in forma scritta e quindi sostituita da note di udienza che le parti non depositavano.
La causa veniva quindi rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del venti gennaio 2025 ore 11.00 con provvedimento comunicato dalla Cancelleria.
A detta udienza le parti non comparivano e la Corte tratteneva la causa in decisione pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del tredici gennaio 2025 come stabilito con provvedimento depositato il diciassette dicembre 2024 ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse per l'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il venti gennaio 2025 ore 11.00, di cui avevano avuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Atteso quanto detto sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c. come richiamato dall'art. 309 c.p.c. con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Spese compensate
Roma, venti gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE SE TH de Courtelary
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