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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8143/2022 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Federico Arena, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
P.VA , in persona del suo Controparte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo,
giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
, C.F. CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la e per chiedere la riforma della Controparte_1 CP_2
sentenza n. 784/2022, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) errata interpretazione dei fatti e dei documenti di causa;
illogicità
della sentenza in merito al mancato raggiungimento della prova dell'an; 2)
errata interpretazione sulla mancanza di compatibilità dei danni all'esito della
CTU; 3) riforma delle spese.
L'odierno appellante allegava nel giudizio di primo grado che, in data
18.08.2016, alle ore 15,20 circa, mentre percorreva alla guida del motociclo
Honda targato EC 24599 (di proprietà di ), la Stradale San Giorgio, CP_3
giunto all'altezza del supermercato “Gesa”, veniva colpito dall'autocarro
DA targato BN221RF, di proprietà di CP_2
A seguito dell'urto, il si recava presso il PS “Vittorio Emanuele” di Pt_1
Catania ove veniva diagnosticato “Frattura completa dello scafoide del polso
dx”.
L'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “Nel
merito le domande di parte attrice sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Il teste sentito all'udienza del 16.11.2021, ha Testimone_1
confermato la dinamica del sinistro, descritta in citazione dall'attore. Il
predetto testimone ha precisato inoltre che, dopo essere stato tamponato da
un furgone, il sig. , unitamente allo scooter, cadeva a terra sulla sua Pt_1
sinistra, accusando dei dolori al polso destro. Al riguardo si osserva che, ai fini della loro attendibilità, le dichiarazioni testimoniali devono rispondere
ad una serie di elementi di valutazione sia soggettivi intrinseci (precisione del
racconto, coerenza e completezza) sia di riscontro "esterno". Nel caso in
esame le dichiarazioni rese dal teste benché Testimone_1
astrattamente coerenti, non hanno trovato alcun riscontro esterno: non
intervenne sui luoghi alcuna Autorità, né fu chiamato il 118 per prestare
soccorso; non risulta prodotta in atti alcuna documentazione fotografica
raffigurante le circostanze del sinistro… Espletata la ctu, il dott. Per_1
ha rassegnato le seguenti valutazioni medico-legali: " sulla base di
[...]
quanto riferito da parte attrice e riportato nel certificato di Pronto Soccorso
relativo all'accesso dell'infortunato presso L'ospedale Vittorio Emanuele Di
Catania il Sig. riportò: "Frattura completa dello Parte_1
scafoide carpale polso dx. Tuttavia con riferimento alla dinamica riportata
nell'atto di citazione e confermata dal danneggiato durante l'espletamento
delle operazioni peritali de qua, ovvero "...giunto all'altezza del discount
GESA. veniva tamponato dall'autocarro...facendolo rovinare sul selciato...
risulta assai inverosimile che il conducente del motoveicolo ebbe a riportare
la sola lesione a carico del polso destro. Invero tenuto conto della stagione
estiva, epoca nella quale occorse il sinistro di cui al presente procedimento,
ci saremmo aspettati la presenza di lesioni multiple ed escoriazioni al soma
dovute allo sfregamento sul manto stradale del centauro. Pertanto alla luce
delle note che precedono, la sola lesione al polso de non risulta compatibile
con la dinamica riferita: gli elementi emersi non soddisfano i criteri medico- legali d'accertamento del rapporto di causalità materiale tra il sinistro
indicato in causa e le menomazioni funzionali attualmente riferite dal
periziando…
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente
pronunciando nel giudizio R.G. n. 8305/2020 disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e difesa, così provvede:…Rigetta le domande dell'attore, poiché
infondate”.
Si costituiva la , la quale, preliminarmente, chiedeva Controparte_1
dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 346 cpc;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva ed in questa sede se ne dichiara la contumacia. CP_2
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 346 c.p.c. essendo i motivi di appello adeguatamente specificati ed altrettanto specificati i capi della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato, con motivazione particolareggiata ed esaustiva, che il sinistro non si è potuto verificare così
La prova testimoniale (unica prova a supporto di parte attrice) resa da per quanto coerente con la dinamica del sinistro, Testimone_1
non può essere ritenuta attendibile, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado. Tale deposizione, pertanto, non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata, sia perché è l'unica prova del verificarsi del sinistro con le modalità narrate dall'attore, sia perché è accompagnata da elementi di sospetto nella ricostruzione dei fatti (il cadeva a terra sulla sua sinistra, Pt_1
ma accusava dolori al polso destro) sia perché non supportata da elementi di fatto che possano dotarla di attendibilità estrinseca (considerando anche che non è intervenuta alcuna autorità che potesse identificare il teste e nessun mezzo di soccorso e che non esiste alcuna foto della scena del sinistro).
Anche il C.T.U. ha apertamente dichiarato la non compatibilità delle lesioni la dinamica narrata.
Infatti, nella propria relazione ha dichiarato che “…con riferimento alla
dinamica riportata nell'atto di citazione e confermata dal danneggiato
durante l'espletamento delle operazioni peritali de qua, ovvero "...giunto
all'altezza del discount GESA. veniva tamponato dall'autocarro...facendolo
rovinare sul selciato... risulta assai inverosimile che il conducente del
motoveicolo ebbe a riportare la sola lesione a carico del polso destro. Invero
tenuto conto della stagione estiva, epoca nella quale occorse il sinistro di cui
al presente procedimento, ci saremmo aspettati la presenza di lesioni multiple
ed escoriazioni al soma dovute allo sfregamento sul manto stradale del
centauro. Pertanto alla luce delle note che precedono, la sola lesione al polso
dx non risulta compatibile con la dinamica riferita: gli elementi emersi non
soddisfano i criteri medico-legali d'accertamento del rapporto di causalità materiale tra il sinistro indicato in causa e le menomazioni funzionali
attualmente riferite dal periziando”.
Appare evidente che l'appellato non è riuscito ad assolvere al proprio onere probatorio circa la riconducibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa
Appare, pertanto, logico e condivisibile da questo Giudicante, che il Giudice
di Pace abbia rigettato la domanda attorea e condannato Parte_1
alle spese di lite nei confronti dei soggetti convenuti.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente la sentenza n. 784/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Catania;
- condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_4
del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato. Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 11/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8143/2022 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Federico Arena, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
P.VA , in persona del suo Controparte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo,
giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
, C.F. CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la e per chiedere la riforma della Controparte_1 CP_2
sentenza n. 784/2022, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) errata interpretazione dei fatti e dei documenti di causa;
illogicità
della sentenza in merito al mancato raggiungimento della prova dell'an; 2)
errata interpretazione sulla mancanza di compatibilità dei danni all'esito della
CTU; 3) riforma delle spese.
L'odierno appellante allegava nel giudizio di primo grado che, in data
18.08.2016, alle ore 15,20 circa, mentre percorreva alla guida del motociclo
Honda targato EC 24599 (di proprietà di ), la Stradale San Giorgio, CP_3
giunto all'altezza del supermercato “Gesa”, veniva colpito dall'autocarro
DA targato BN221RF, di proprietà di CP_2
A seguito dell'urto, il si recava presso il PS “Vittorio Emanuele” di Pt_1
Catania ove veniva diagnosticato “Frattura completa dello scafoide del polso
dx”.
L'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “Nel
merito le domande di parte attrice sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Il teste sentito all'udienza del 16.11.2021, ha Testimone_1
confermato la dinamica del sinistro, descritta in citazione dall'attore. Il
predetto testimone ha precisato inoltre che, dopo essere stato tamponato da
un furgone, il sig. , unitamente allo scooter, cadeva a terra sulla sua Pt_1
sinistra, accusando dei dolori al polso destro. Al riguardo si osserva che, ai fini della loro attendibilità, le dichiarazioni testimoniali devono rispondere
ad una serie di elementi di valutazione sia soggettivi intrinseci (precisione del
racconto, coerenza e completezza) sia di riscontro "esterno". Nel caso in
esame le dichiarazioni rese dal teste benché Testimone_1
astrattamente coerenti, non hanno trovato alcun riscontro esterno: non
intervenne sui luoghi alcuna Autorità, né fu chiamato il 118 per prestare
soccorso; non risulta prodotta in atti alcuna documentazione fotografica
raffigurante le circostanze del sinistro… Espletata la ctu, il dott. Per_1
ha rassegnato le seguenti valutazioni medico-legali: " sulla base di
[...]
quanto riferito da parte attrice e riportato nel certificato di Pronto Soccorso
relativo all'accesso dell'infortunato presso L'ospedale Vittorio Emanuele Di
Catania il Sig. riportò: "Frattura completa dello Parte_1
scafoide carpale polso dx. Tuttavia con riferimento alla dinamica riportata
nell'atto di citazione e confermata dal danneggiato durante l'espletamento
delle operazioni peritali de qua, ovvero "...giunto all'altezza del discount
GESA. veniva tamponato dall'autocarro...facendolo rovinare sul selciato...
risulta assai inverosimile che il conducente del motoveicolo ebbe a riportare
la sola lesione a carico del polso destro. Invero tenuto conto della stagione
estiva, epoca nella quale occorse il sinistro di cui al presente procedimento,
ci saremmo aspettati la presenza di lesioni multiple ed escoriazioni al soma
dovute allo sfregamento sul manto stradale del centauro. Pertanto alla luce
delle note che precedono, la sola lesione al polso de non risulta compatibile
con la dinamica riferita: gli elementi emersi non soddisfano i criteri medico- legali d'accertamento del rapporto di causalità materiale tra il sinistro
indicato in causa e le menomazioni funzionali attualmente riferite dal
periziando…
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente
pronunciando nel giudizio R.G. n. 8305/2020 disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e difesa, così provvede:…Rigetta le domande dell'attore, poiché
infondate”.
Si costituiva la , la quale, preliminarmente, chiedeva Controparte_1
dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 346 cpc;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva ed in questa sede se ne dichiara la contumacia. CP_2
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 346 c.p.c. essendo i motivi di appello adeguatamente specificati ed altrettanto specificati i capi della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato, con motivazione particolareggiata ed esaustiva, che il sinistro non si è potuto verificare così
La prova testimoniale (unica prova a supporto di parte attrice) resa da per quanto coerente con la dinamica del sinistro, Testimone_1
non può essere ritenuta attendibile, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado. Tale deposizione, pertanto, non è idonea a costituire prova certa della dinamica narrata, sia perché è l'unica prova del verificarsi del sinistro con le modalità narrate dall'attore, sia perché è accompagnata da elementi di sospetto nella ricostruzione dei fatti (il cadeva a terra sulla sua sinistra, Pt_1
ma accusava dolori al polso destro) sia perché non supportata da elementi di fatto che possano dotarla di attendibilità estrinseca (considerando anche che non è intervenuta alcuna autorità che potesse identificare il teste e nessun mezzo di soccorso e che non esiste alcuna foto della scena del sinistro).
Anche il C.T.U. ha apertamente dichiarato la non compatibilità delle lesioni la dinamica narrata.
Infatti, nella propria relazione ha dichiarato che “…con riferimento alla
dinamica riportata nell'atto di citazione e confermata dal danneggiato
durante l'espletamento delle operazioni peritali de qua, ovvero "...giunto
all'altezza del discount GESA. veniva tamponato dall'autocarro...facendolo
rovinare sul selciato... risulta assai inverosimile che il conducente del
motoveicolo ebbe a riportare la sola lesione a carico del polso destro. Invero
tenuto conto della stagione estiva, epoca nella quale occorse il sinistro di cui
al presente procedimento, ci saremmo aspettati la presenza di lesioni multiple
ed escoriazioni al soma dovute allo sfregamento sul manto stradale del
centauro. Pertanto alla luce delle note che precedono, la sola lesione al polso
dx non risulta compatibile con la dinamica riferita: gli elementi emersi non
soddisfano i criteri medico-legali d'accertamento del rapporto di causalità materiale tra il sinistro indicato in causa e le menomazioni funzionali
attualmente riferite dal periziando”.
Appare evidente che l'appellato non è riuscito ad assolvere al proprio onere probatorio circa la riconducibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa
Appare, pertanto, logico e condivisibile da questo Giudicante, che il Giudice
di Pace abbia rigettato la domanda attorea e condannato Parte_1
alle spese di lite nei confronti dei soggetti convenuti.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente la sentenza n. 784/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Catania;
- condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_4
del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato. Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 11/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa